TAR Campania (SA) Sez. I n.201 del 13 febbraio 2012
Sviluppo sostenibile. installazione impianto eolico e legittimazione ad agire
La mera vicinanza di un’abitazione ad un sito individuato per la realizzazione di impianti, aventi possibili impatti sull’ambiente, non legittima di per sé il proprietario frontista ad insorgere avverso i relativi provvedimenti di approvazione (fattispecie relativa all’installazione e gestione di un impianto eolico)
N. 00201/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2011, proposto da:
Alessandro Ciottariello e Maria Rosaria Salandra, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Grattacaso, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Salerno,
contro
- Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Salerno, via Abella Salernitana, n. 3 ;
- Comune di Laviano, Comune di Castelnuovo di Conza, Comune di Santomenna, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, nessuno dei quali si è costituito in giudizio;
- Comunità Montana Tanagro -Alto e Medio Sele, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in persona del direttore pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Aeronautica Militare -Terza Regione Aerea-Reparto Territorio e Patrimonio, in persona del comandante pro tempore, non costituitosi in giudizio
- Arpac - Direzione Generale, in persona del direttore pro tempore, non costituitosi in giudizio
- Asl Salerno, in persona del direttore pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele, in persona del direttore pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale D'Otranto, in persona del comandante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Salerno, in persona del comandante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- Comando Rfc Regionale Campania Ufficio Affari Generali – Napoli, in persona del comandante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
Sorgenia S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cosimo Cuppone e Ambrogio Papa, con domicilio eletto presso lo studio Marenghi, in Salerno, via Velia,n. 15;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Valerio Casilli;
per l'annullamento:
1.- del decreto dirigenziale n.370 dell’8.7.2010 AGC 12 settore 4, della Giunta regionale della Campania, di autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società Sorgenia spa, della potenza di 9,35 MW, da ubicare nel comune di Laviano (Sa);
2.- della Convenzione n. 779 prot. n. 26.1.2006 stipulata tra il Comune di Laviano e la soc. Energia spa, regolante la concessione a favore della società Energia spa ora Sorgenia spa per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico.
3.- della D.G.R. n. 1642/2009 con la quale sono state approvate le linee giuda per o svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ed in particolare nelle pari in cui non si tiene conto dei diritti dei terzi e del rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regolamentari di settore richiamate e collegate;
4.- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente.
5. per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno subito dal ricorrente e derivante dall’adozione e dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Sorgenia S.p.A.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Valerio Casilli
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato l’8 novembre 2010 e depositato il successivo 25 presso il Tar Campania Napoli, Alessandro Ciottariello e Maria Rosaria Salandra hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo con un unico articolato motivo i seguenti diversi profili di censura: violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 1, 3, 4, d. lgs. 387/2003; art. 14, commi 7,8, e 9, L. n. 241/1990; art. 11 e 16 d.p.r. 327/2001, in materia di espropri; d. lgs. 42/2004 in materia di vincoli paesaggistici; violazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno; violazione della L. 16/2004; violazione degli artt. 3, 4, 29, 32, 35, 41, 97 e ss. Costituzione; violazione e falsa applicazione L. n. 59/1994 e d.p.r. n. 283/1999; eccesso di potere, erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto ed in diritto; disparità di trattamento, carenza assoluta di istruttoria; sviamento di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, perplessità, apoliticità, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta.
Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni patiti, vinte le spese.
2.- Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e la controinteressata Sorgenia. Con rispettive memorie hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
A seguito di eccezione di Sorgenia, con ordinanza n. 196 del 10 febbraio 2011, il Presidente del Tar Campania ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione staccata di Salerno, per il seguito di competenza, avendo ritenuto che i provvedimenti impugnati rivestono efficacia nella provincia di Salerno.
Il ricorso è stato quindi depositato presso la segreteria del Tar di Salerno il 18 febbraio 2011.
Il sig. Valerio Casilli ha dispiegato intervento ad adiuvandum depositando documenti.
La causa, iscritta a ruolo della camera di consiglio del 3 marzo 2011, è stata rinviata all’udienza pubblica del 3 novembre 2011, data in cui è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
Secondo consolidata giurisprudenza, la mera vicinanza di un’abitazione ad un sito individuato per la realizzazione di impianti, aventi possibili impatti sull’ambiente, non legittima di per sé il proprietario frontista ad insorgere avverso i relativi provvedimenti di approvazione.
Parte ricorrente, anticipando simile rilievo, sostiene nel ricorso introduttivo la sussistenza della propria legittimazione ad agire, in qualità di proprietario di un’abitazione ubicata nei pressi del sito sul quale è prevista l’installazione dell’impianto eolico. Rileva al riguardo che il rapporto di immediata contiguità tra l’impianto e l’abitazione di proprietà del ricorrente è tale da integrare la situazione di “vicinitas” che, ai sensi dell’art. 31, comma 9, L. 1150/1942 come modificato dall’art. 10 L. 765/1967, sarebbe idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione in subiecta materia (cita al riguardo Tar Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 94 del 29.1.2007). Rileva peraltro come l’incidenza paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica nonché la creazione di zone di rispetto nelle quali siano ricomprese parti del territorio di comuni limitrofi e dalle quali discenderebbero effetti negativi in merito alla fruibilità del territorio medesimo, configurano un vulnus idoneo a fondare la legittimazione ad agire.
2.- La tesi dei ricorrenti non convince.
Il ricorrente deve necessariamente provare l’esistenza del danno che subisce nella sua sfera giuridica a causa del provvedimento di approvazione dell’impianto o per il fatto che la localizzazione di quest’ultimo riduce il valore economico del fondo di sua proprietà situato nelle vicinanze o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in merito alle modalità di gestione dell’impianto non sono idonee a salvaguardare la salute di coloro che vivono nelle vicinanze (Cons. Stato, sez. V, 14.6.2007, n. 3192).
Al riguardo, si segnala che, ad avviso della giurisprudenza, l'interesse fatto valere dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un interesse personale attuale e concreto laddove egli dimostri, con documentazione agli atti, che i provvedimenti adottati dall’amministrazione, relativi all’impianto o all’opera che s’intende costruire, hanno incidenza sfavorevole, direttamente e personalmente, sulla sua posizione (Cons. Stato, sez. IV, 2.10.2006 n. 5760; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 25 giugno 2007, n. 939; Sez. III, 5 maggio 2006, n. 1953).
Nel caso specifico, parte ricorrente lamenta che il realizzando impianto eolico inciderebbe sfavorevolmente sulla sua proprietà identificata in catasto al foglio n. 24 particelle 4,5, 6 e 7.
Il decreto regionale di autorizzazione indica tuttavia che solo la particella 7 del foglio 24 sarebbe interessata dall’iniziativa. Ciò dimostra che le eccezioni dei ricorrenti in merito all’incidenza sulla loro proprietà appaiono generiche e non esattamente definite, senza preoccuparsi di precisare né dimostrare la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che l’esecuzione della contestata autorizzazione unica provocherebbe sulla loro sfera giuridica.
La mancata allegazione di un danno diretto all’ambiente non consente di ritenere sussistere la legittimazione ad agire.
3.- Vi è in ogni caso un ulteriore profilo d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ad agire. I ricorrenti hanno infatti omesso di impugnare i provvedimenti dai quali deriverebbero i pretesi motivi di illegittimità della contestata autorizzazione unica, adottata con decreto dirigenziale n. 370/2010.
I ricorrenti, infatti, hanno tralasciato di impugnare i seguenti provvedimenti:
- decreto dirigenziale n. 734 del 5.9.2008, con il quale il competente settore della Regione Campania ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale dell’Impianto eolico;
- nota n. 4179 del 14.4.2010, con cui la Comunità Montana del “Tanagro Alto e Medio Sele” ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso delle aree gravate da vincolo idrogeologico ed interessate dalla realizzazione dell’Impianto Eolico;
- nota prot. 55902 del 22.1.2010dello STAP Foreste Salerno, contenente il parere favorevole con prescrizioni in merito al mutamento di destinazione d’uso ai fini del vincolo idrogeologico.
Tali atti, adottati in esito alla valutazione tecnico discrezionale condotta dalle amministrazioni competenti, costituiscono il presupposto istruttorio preliminare al rilascio dell’Autorizzazione unica regionale. Gli stessi sono ormai non più suscettibili d’impugnazione, con la conseguenza che, anche qualora l’autorizzazione unica sia annullata, le relative valutazioni tecnico-discrezionali finirebbero per riempire comunque il contenuto di un nuovo provvedimento autorizzatorio, identico a quello oggetto dell’odierna controversia.
Il Collegio è ben consapevole che, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003, il procedimento per le opere volte alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è per definizione soggetto ad “autorizzazione unica”, sicché tutti gli atti precedenti assumono mera valenza endoprocedimentale e, pertanto, non richiedono tempestiva impugnazione.
Tuttavia i provvedimenti presupposti sono stati adottati in esito ad una valutazione tecnico discrezionale, di volta in volta, condotta dalle amministrazioni competenti, sicché, come chiarito dalla giurisprudenza, l’impugnativa dell'atto conclusivo a valle del procedimento è inammissibile quando non siano stati utilmente impugnati gli atti presupposti che abbiano condizionato la decisione finale; alcuna utilità rilevante è infatti ricavabile dall'annullamento dell'atto applicativo, atteso che l'Amministrazione potrebbe sempre emettere una nuova statuizione identica a quella impugnata, stante la perdurante efficacia dell'atto presupposto (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 200).
4.- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
La particolare natura della controversia, induce il Collegio a compensare ugualmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 277 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)