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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n.314
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

Il provvedimento sul collocamento delle scorie nucleari in Basilicata

Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assumere
iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti
radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonche' per la loro
raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza
e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla
presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi e'
caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla
diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di
iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse
nazionale della sicurezza dello Stato;
Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine
conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli
affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come
definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla
disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di
ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto
delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del
1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa
militare di proprieta' dello Stato, il cui sito, in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno, e' individuato nel
territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita'
di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica
utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere
completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale,
ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le
procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a
servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del
territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la
progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle
strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla
SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei
rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione.

 

Art. 2.
Attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative
necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il
quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:
a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo
1;
b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito
dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale,
rilasciando le relative licenze;
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi
le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi
derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e
della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per
la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito
nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito
nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato,
inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in
sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione,
all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito
nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si
esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
parere.
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti
indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' della
commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n.
3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 2003.

 

Art. 3.
Allocazione dei rifiuti radioattivi

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva
tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile
irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e' effettuato
presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di
sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti
radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile
irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in
manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito
nazionale, puo' essere effettuato in altre strutture ove richiesto da
motivi di sicurezza.

 

Art. 4.
Misure compensative e informazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Commissario straordinario e sentita la regione
interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale,
anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti
al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con
particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.
2. La SOGIN S.p.a. promuove, sulla base delle linee generali
definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

 

Art. 5.
Disposizioni di carattere finanziario

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del
Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le
prime misure di intervento territoriale e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle attivita' produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1
del presente articolo, e' istituita apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli