Consiglio di Stato Sez. IV n. 2971 del 14 aprile 2026.
Rifiuti. Responsabilità del custode nella bonifica e irrilevanza dell'esondazione prevedibile
La responsabilità per la contaminazione di un sito ricade sul soggetto che, per deficit di vigilanza e manutenzione di serbatoi dismessi, abbia determinato lo sversamento di idrocarburi, anche qualora l'evento sia innescato da un'alluvione, se quest'ultima era prevedibile in base alla classificazione idrogeologica dell'area. Il nesso causale non è interrotto dal caso fortuito se il custode non ha adottato le misure di difesa attiva necessarie a prevenire lo sversamento in caso di allagamento. Qualora il soggetto avvii spontaneamente l'intero iter procedimentale di bonifica (MISE, caratterizzazione, analisi di rischio e MISP), egli è obbligato a portarlo a compimento in modo integrale e unitario. In tale contesto, la prestazione di garanzie finanziarie nella misura del 50% del costo degli interventi è legittima, non potendo il responsabile (o corresponsabile) essere equiparato al proprietario del tutto incolpevole ai fini della riduzione della fideiussione. La qualificazione formale come "soggetto interessato" non esclude l'imposizione degli obblighi di ripristino ove sia accertato il contributo causale, anche solo parziale, all'inquinamento
Pubblicato il 14/04/2026
N. 02971/2026REG.PROV.COLL.
N. 04451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4451 del 2025, proposto dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (Atc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (Arpa Piemonte), l’Azienda Sanitaria Locale To5 (A.S.L. To5), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17f-17g, Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 19, Condominio Generale Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e-17f-17g, 19, 21-23-25a-25b, Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e, Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 21-23-25a-25b, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione, Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei signori Cinzia Raffero e Antonio Pernigotti, Paola Marangon, Grazia Zannella, Monica Goffi, Rocco Taverna, Vincenzo Di Pasquale, Antonio Scivoli, Raimondo Betro', Salvatore Castagnino, Agata Abbate, Francesco Rocco, Armanno De Santi, Cosimo Perosino, Mario Longo, Roberto Marrocu, Mario Bracone, Luigi Gerardi, Anna Camussa, Rossella Sette, Giovanna Giordano, Boris Spandre, Valeria Vola, Giuseppe Geraci, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01177/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri, del Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17f-17g e di Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 19, del Condominio Generale Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e-17f-17g, 19, 21-23-25a-25b, del Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e e di Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 21-23-25a-25b e della Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Moncalieri n. 345 del 23 febbraio 2024, avente per oggetto “Approvazione dei verbali della conferenza dei servizi per la valutazione del documento “ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri – progetto di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06” – Moncalieri (TO) e della documentazione e sue integrazioni del progetto di messa in sicurezza permanente. Codice anagrafe siti da bonificare 2608”.
2.Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC) gestisce, in qualità di Amministratore Condominiale e condomino, un grande complesso immobiliare ubicato in località Tetti Piatti a Moncalieri ove nel corso dell’evento alluvionale del 25 novembre 2016 si è verificato uno sversamento di nafta da un serbatoio dismesso, che in passato era a servizio di una delle centrali termiche dell’immobile (palazzina 17/C).
Il sito è costituito dal complesso immobiliare di cui ai nn. civici 17, 17 scala A÷G, 19, 21, 23, 25, 25 scale A e B.
L’esondazione comportava l’allagamento del piano interrato del predetto complesso immobiliare e, in particolare, dei locali tecnici dove si trovavano i serbatoi di stoccaggio dell’olio combustibile un tempo utilizzato per il riscaldamento degli edifici.
Ciò ha provocato la fuoriuscita del combustibile dal serbatoio presente al numero civico 17/C, con conseguente dispersione dello stesso nel territorio circostante, anche in area esterna al complesso immobiliare (con interessamento, in particolare, dell’abitazione di un altro soggetto).
ATC spontaneamente poneva in essere, tra il dicembre 2016 e gennaio 2017, gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza (“MISE”), consistenti nella rimozione e smaltimento dei terreni delle aree verdi condominiali contaminati dal combustibile, nonché nella pulizia, bonifica e smaltimento sia del serbatoio del numero civico 17/C sia degli altri serbatoi presenti nei locali interrati delle altre palazzine.
Essa, altresì, provvedeva ad informare in data 13 luglio 2017 gli Enti competenti trasmettendo il relativo piano di caratterizzazione; piano che veniva approvato, in esito alla conferenza di servizi, con determina dirigenziale n. 2024 del 9 ottobre 2018.
Tra il giugno 2019 e l’agosto 2020, la ricorrente presentava l’analisi di rischio, che il Comune approvava con prescrizioni (v. d.d. n. 2283 dell’11 dicembre 2020).
In data 21 febbraio 2022, ATC presentava il progetto di messa in sicurezza operativa (“MISO”) e messa in sicurezza permanente (“MISP”) delle aree interne ed esterne al sito oggetto di contaminazione.
In data 31 gennaio 2023, 16 giugno 2023 e 29 novembre 2023, ATC presentava vari aggiornamenti e chiarimenti al progetto (anche su richiesta degli enti).
Il progetto definitivo veniva approvato dal Comune, in esito alla conferenza di servizi, con determinazione dirigenziale n. 345 del 23 febbraio 2024, per un previsto costo complessivo degli interventi stimato in € 471.773,73 e con richiesta alla proponente di prestare garanzie finanziarie per l’esecuzione degli stessi commisurate al 50% del predetto importo.
In particolare, con la d.d. n. 345/2023 venivano approvati:
- l’esito dell’istruttoria della conferenza dei servizi asincrona per la valutazione del documento“ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri - Progetto di MISO e MISP delle aree interne al sito in gestione ad ATC e progetto di MISP delle aree esterne" – Relazione Planeta Studio Associato Rif. R21- 12-64, febbraio 2022, per il sito Borgata Tetti Piatti - Moncalieri (TO) e sue
specifiche/ integrazioni”, trasmesso con prot. 57594 del 22.09.2022;
-il verbale della conferenza di servizi in modalità sincrona del 14 marzo 2023 per la valutazione del documento “ ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri – Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06” – Relazione Planeta Studio Associato rif. R22‐11‐59, gennaio 2023. per il sito Borgata Tetti Piatti - Moncalieri (TO) e sue specifiche/ integrazioni”", tramesso con nota prot. 22675 del 30 marzo 2023;
- le prescrizioni e le indicazioni contenuti nei pareri e nei contributi espressi sulla successiva documentazione prodotta, riportati nella nota prot. 59508 del 12 settembre 2023;
- la documentazione progettuale “ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri – Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06”;
- l’entità delle garanzie finanziarie, in favore del Comune di Moncalieri, in capo all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, calcolate nella misura del 50% del capitale assicurato comprensivi dei costi della sicurezza, delle spese di direzione lavori, collaudo, monitoraggio in corso d’opera e post-operam e dell’IVA, in euro 257.116,68;
3. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ATC impugnava la d.d. n. 345 del 23 febbraio 2024.
3.1. Il ricorso, a seguito di opposizione, veniva trasposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte (nrg 1187/2024).
3.2. Questi i motivi di gravame.
I) Violazione degli articoli 242, 244 e 245 del T.U.A. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990:
a) la determina impugnata ha individuato ATC quale soggetto responsabile della contaminazione, in assenza di qualsiasi reale attività istruttoria sul punto;
b) non è stato mai avviato né tantomeno si è concluso alcun procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del TUA;
c) ai sensi degli articoli 242 e seguenti del d.lgs n. 152 del 2006 e del principio “chi inquina paga”, i costi degli interventi di bonifica gravano a carico del soggetto responsabile della contaminazione, che è tenuto per legge ad attivarsi per rimediare all’inquinamento delle matrici ambientali;
c) ATC ha presentato il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza permanente quale soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del TUA e non come responsabile; non ha mai affermato di voler estendere il proprio impegno spontaneo anche alla fase esecutiva della messa in sicurezza permanente, ben potendo scegliere di non spingere la propria iniziativa spontanea oltre all’effettuazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza e allo svolgimento della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e della progettazione; essa si è assunta tali compiti con riferimento solo a una parte delle aree interessate dalla contaminazione, ovverosia a quelle di pertinenza del condominio di riferimento;
d) non è stata minimamente indagata dalla Città Metropolitana (né da alcun altro ente intervenuto in conferenza) la relazione soggettiva fra il serbatoio, ATC e altre figure potenzialmente coinvolte, né si è tenuto conto dell’ampiezza dell’area, delle caratteristiche eccezionali dell’evento alluvionale, della morfologia dei luoghi, della direzione del deflusso, della presenza in loco di molteplici fonti potenzialmente inquinanti;
e) l’erronea individuazione di ATC quale soggetto responsabile della contaminazione si è riflessa anche nell’illegittima determinazione delle garanzie finanziare a carico della ricorrente, stabilita dal Comune nella misura del 50% del costo dell’intervento di bonifica.
II) Violazione dell’art. 242 del d.lgs n. 152/2006. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà intrinseca. Erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione:
a) erronea è stata la decisione di ricondurre “la contaminazione e il conseguente obbligo di bonifica dell’area individuata dall’Amministrazione unicamente alla fuoriuscita di idrocarburi pesanti dal noto serbatoio afferente al civico 17/C” poiché: i) l’area in esame era collocata - all’epoca dell’alluvione - all’interno della Classe IIb, caratterizzata da “porzioni di terreno di pianura, edificate e non, ove gli elementi di pericolosità sono ridotti, mitigabili o annullabili alla scala del singolo intervento edificatorio”; ii) il sito, si sarebbe trovato ubicato in un’area in cui, secondo un normale criterio di regolarità causale e di prevedibilità ex ante, neppure era possibile prefigurare che si verificasse un evento alluvionale, men che meno della gravità ed estensione che ha caratterizzato l’alluvione del 25 novembre del 2016; iii) l’evento alluvionale rappresenterebbe un caso fortuito/un evento di forza maggiore, che ha interrotto qualsiasi ipotetico nesso causale tra la presenza del serbatoio nel civico 17/C e la contaminazione dell’ampia area interessata dall’eccezionale evento alluvionale del 2016; iv) sarebbero presenti altre cospicue fonti di contaminazione.
III) Violazione degli artt. 239, 240, 242, 245 e 250 del d.lgs n. 152 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione. Violazione degli articoli 1 e 3 della l. n. 241 del 1990:
a) illogica e immotivata è la decisione di imporre ad ATC di farsi carico non solo della contaminazione delle aree a valle del serbatoio, ma addirittura di quelle poste a monte; ATC si trova obbligata, infatti, a bonificare aree ubicate a monte del serbatoio, cioè in direzione opposta rispetto alla direzione di deflusso delle acque alluvionali, e comunque aree poste anche a notevole distanza dal serbatoio stesso.
IV) Sotto altro profilo, violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 239, 240, 242, 245, 250, 253 del T.U.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione. Violazione degli articoli 1 e 3 della l. 241/1990. Difetto di legittimazione di ATC:
a)in via derivata dai precedenti vizi, sono illegittime anche tutte le prescrizioni poste a carico di ATC dalla determina dirigenziale n. 345/2024 in considerazione della sua erronea individuazione quale soggetto asseritamente responsabile dell’inquinamento e tenuto alla bonifica/messa in sicurezza del sito contaminato, in particolare laddove impongono ad ATC: i) la prestazione di “garanzie finanziarie in favore del Comune di Moncalieri … in euro 257.116,68 …”; ii) che dovrà essere garantita l’inaccessibilità alle aree verdi delimitate con recinzione o siepi in maniera tale che i fruitori degli immobili non vengano in contatto con il terreno superficiale contaminato, a tal fine prescrivendo che la condizione di inaccessibilità alle aree (ad eccezione di interventi di manutenzione e attività di monitoraggio ambientale inserite all’interno del monitoraggio ambientale periodico) non sia solo segnalata con appositi cartelli affissi permanentemente lungo il perimetro della recinzione ma venga inserita all’interno del regolamento condominiale.
3.3. Si costituivano, per resistere, il Comune di Moncalieri, la Città Metropolitana di Torino, il Condominio Generale Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e-17f- 17g, 19, 21-23-25A-25B, il Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e, il Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17f-17g, e Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 21-23-25a-25b.
3.4. Il T.a.r. per il Piemonte, con la sentenza n. 1177 del 18 novembre 2024, respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Moncalieri e della Città Metropolitana di Torino (complessivi € 1.500,00).
4. Ha appellato l’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale (ATC), che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando, in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado: violazione dell’art. 34 c.p.a. violazione degli articoli 242, 244 e 245 del TUA. Violazione del principio “chi inquina paga”. Contraddittorietà. Violazione degli artt. 2028 ss. cod. civ., dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 239, 240, 250, 253 del TUA e del divieto di integrazione postuma della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990:
a) l’individuazione del soggetto responsabile era necessaria in quanto ATC non solo ha presentato il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza permanente quale soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del TUA e non come responsabile, ma non ha mai affermato di voler estendere il proprio impegno spontaneo anche alla fase esecutiva della messa in sicurezza permanente, ben potendo scegliere di non spingere la propria iniziativa spontanea oltre all’effettuazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza e allo svolgimento della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e della progettazione della MISP;
b) ATC si è assunta tali compiti con riferimento solo a una parte delle aree interessate dalla contaminazione, ovverosia a quelle di pertinenza del condominio di riferimento (afferente al civico 17/C), e dunque con una “perimetrazione” sia con riguardo alle fasi procedimentali sia con riguardo alle aree interessate;
c) la sentenza ha riconosciuto che la Città Metropolitana non ha avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ma da tale presupposto sarebbe dovuto discendere l’accoglimento del ricorso poiché, ai sensi degli articoli 242 e ss. del TUA, solo al soggetto responsabile della contaminazione può essere imposto di eseguire gli interventi di bonifica e solo alla Provincia o Città Metropolitana compete, ai sensi dell’art. 244 del TUA, l’individuazione del responsabile; per cui la decisione impugnata avrebbe anche sostituito le proprie valutazioni all’azione amministrativa riservata alla Città Metropolitana, laddove ha affermato che ATC sarebbe tenuta a eseguire l’intervento di bonifica e a versare le garanzie finanziarie nella misura del 50% del suo valore in quanto responsabile dell’inquinamento per avere eseguito una manutenzione inadeguata dei serbatoi del dismesso impianto di riscaldamento del complesso immobiliare da essa all’epoca gestito.
d) la sentenza è altresì viziata per ultrapetizione e comunque da ulteriore profilo di violazione dell’art. 34 c.p.a., in quanto nessuno degli atti gravati ha contestato ad ATC l’asserita incuria/cattiva manutenzione dei serbatoi a servizi degli immobili da essa gestiti, né tantomeno ha tratto da tale presupposto alcuna sua qualificazione in termini di soggetto responsabile di contaminazioni di sorta; nella determinazione n. 345/2024 e negli altri atti impugnati non vi è, infatti, alcuna contestazione ad ATC - né vi è stato alcun accertamento - in merito allo stato di conservazione o all’asserita incuria o cattiva manutenzione dei serbatoi dismessi, né è stato contestato o accertato che vi siano stati altri sversamenti oltre a quello (a cui si è subito posto rimedio) del serbatoio del civico 17/C, né è stato accertato che quest’unico sversamento acclarato sia stato causa o concausa dell’inquinamento della vastissima area di cui l’Amministrazione pretenderebbe di imporre ad ATC la messa in sicurezza permanente e la bonifica con gli atti qui impugnati;
e) diversamente da quanto affermato nella sentenza, ATC non ha affatto riconosciuto di essere responsabile della contaminazione e di essere perciò obbligata all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica di cui alla determina n. 345/2024;
f) l’obbligo di bonifica grava esclusivamente a carico del soggetto responsabile della contaminazione, e non viene in alcun modo “sostituito” dall’intervento del soggetto interessato, che agisca volontariamente ai sensi dell’art. 245, comma 2, del TUA, per cui l’intervento volontario del soggetto interessato (al pari dell’attivazione spontanea del proprietario incolpevole) non solleva l’Amministrazione dall’obbligo di individuare il responsabile della contaminazione;
g) ATC si è attivata per la messa in sicurezza di emergenza dell’area (circoscritta) coinvolta nel modesto sversamento dal serbatoio afferente al civico 17/C, nonché per la redazione del Piano di caratterizzazione, dell’Analisi di rischio e del progetto di messa in sicurezza permanente e di bonifica del sito (di estensione assai più vasta) perimetrato dall’Amministrazione, unicamente in qualità di soggetto interessato non responsabile dell’inquinamento;
h) ATC si è attivata quale soggetto non responsabile dell’inquinamento per perseguire un proprio interesse e tutelare i beni di sua proprietà, non certo per tutelare l’interesse altrui del soggetto responsabile dell’inquinamento;
i) in assenza dell’individuazione del responsabile della contaminazione, gli articoli 250 e ss. del TUA prevedono che l’Amministrazione sia tenuta a eseguire la bonifica dei siti contaminati.
II) Error in iudicando in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado: violazione dell’art. 242 del TUA; violazione del principio “chi inquina paga”; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà intrinseca; erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. difetto di motivazione; violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e dell’art. 112 c.p.c.; ultrapetizione:
a) il secondo motivo del ricorso di primo grado è stato respinto dai capi da 9 a 9.5 della sentenza che, tuttavia, erroneamente ha ritenuto di poter ricondurre la contaminazione e il conseguente obbligo di bonifica dell’area individuata dall’Amministrazione unicamente alla fuoriuscita di idrocarburi pesanti dal serbatoio afferente al civico 17/C:
le affermazioni riferite alla manutenzione e alla custodia dei serbatoi non trovano, infatti, riscontro né nei procedimenti esperiti (esecuzione della MISE, presentazione del Piano di caratterizzazione, dell’Analisi di rischio e del progetto di MISP e di bonifica), né nei provvedimenti emessi in tali procedimenti e in particolare, da ultimo, nella determina dirigenziale n. 345/2024;
b) dagli accertamenti tecnici esperiti da ATC e confluiti negli elaborati progettuali (di MISE, Piano di caratterizzazione, Analisi di rischio, progetto di MISP e di bonifica) approvati dall’Amministrazione, nonché dalla relazione idraulica prodotta nella Conferenza di servizi esitata nella determina dirigenziale n. 345/2024 si evince che il modesto sversamento dal serbatoio 17/c non può essere stato causa dell’inquinamento;
c) erronee sono le statuizioni della sentenza secondo cui l’evento alluvionale non integrerebbe un caso fortuito o un evento di forza maggiore, idoneo a interrompere qualsiasi nesso causale tra la presenza di un serbatoio e la contaminazione delle aree indicate negli atti gravati, tenuto conto della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” posta a corredo della Variante n. 15 di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C., della relazione idraulica prodotta agli atti della Conferenza di servizi nonché della circostanza che la sussistenza del nesso di causalità deve ritenersi esclusa anche in ragione del carattere palesemente diffuso della contaminazione, da cui deriva anche la non riferibilità di una contaminazione a specifiche, singole fonti.
III) error in iudicando, in relazione al terzo motivo del ricorso di primo grado: violazione degli artt. 239, 240, 242, 245 e 250 del TUA; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per irragionevolezza manifesta; difetto di motivazione; violazione degli articoli 1 e 3 della l. 241/1990:
a) erronea è la sentenza laddove ha respinto il motivo di gravame col quale ATC contestava la prescrizione impostale di farsi carico non solo della contaminazione delle aree a valle del serbatoio, ma addirittura di quelle poste a monte; nella relazione del 22 marzo 2023 ARPA ha completamente sovvertito il criterio del “più probabile che non” laddove, invece di individuare elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti, sorretti da evidenze istruttorie solide, si è limitata ad affermare - senza confutare le evidenze tecnico/scientifiche agli atti - che gli elementi presuntivi da essa ipotizzati non rendono “possibile escludere che anche la contaminazione rilevata nella porzione sud dell’area ATC (ossia monte del serbatoio) possa essere correlabile al combustibile sversato”.
IV) error in iudicando, in relazione al quarto motivo del ricorso di primo grado: sotto altro profilo, violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 239, 240, 242, 245, 250, 253 del TUA; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per irragionevolezza manifesta; difetto di motivazione; violazione degli articoli 1 e 3 della l. 241/1990. difetto di legittimazione di ATC; violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e dell’art. 112 c.p.c.; ultrapetizione:
a) erroneità delle argomentazioni con le quali la sentenza ha respinto il motivo di gravame col quale ATC aveva dedotto l’illegittimità anche di tutte le prescrizioni (e, in particolare, di quelle ai punti 3, 4, 5, 11, 12, 13) poste dalla determina dirigenziale n. 345/2024.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Moncalieri nonché, con intervento ad opponendum avverso il ricorso di primo grado, il Condominio Generale Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e- 17f-17g, 19, 21-23-25A-25B, il Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17a-17b-17c-17d-17e, il Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 17f-17g, il Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 21-23-25a-25b, il Condominio Autonomo - Strada Tetti Piatti 19.
4.2. Il Comune di Moncalieri ripropone l’eccezione di inammissibilità (data per assorbita dal T.a.r.) articolata sul rilievo che il ricorso di primo grado è stato proposto sull’erroneo presupposto che ATC sarebbe stata individuata quale soggetto responsabile della contaminazione dell’area ex art. 244 del d.lgs n. 152/2006. In realtà, osserva il Comune, il provvedimento impugnato non avrebbe previsto affatto l’individuazione di ATC quale responsabile della contaminazione; tale individuazione, da parte del Comune, peraltro non sarebbe peraltro possibile in quanto la competenza ad individuare il “responsabile” della contaminazione spetterebbe alla Città Metropolitana e non al Comune. Come è, invece, accertabile il provvedimento impugnato ha approvato solamente il progetto di messa in sicurezza dell’area che la stessa ATC, ritenendosi essa stessa responsabile, ha approvato e proposto al Comune.
4.3. In prossimità dell’udienza, ATC e Città Metropolitana di Torino hanno depositato memorie conclusive; i Condomini memoria di replica.
5. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, non esaminata dal T.a.r., formulata dal Comune di Moncalieri.
L’eccezione è articolata sul rilievo che il ricorso di primo grado sarebbe stato proposto sull’erroneo presupposto che ATC sarebbe stata individuata quale soggetto responsabile della contaminazione dell’area ex art. 244 del d.lgs n. 152/2006; poiché così non risulterebbe dal provvedimento impugnato se ne dovrebbe inferire l’inammissibilità per carenza di interesse.
6.1.Tale eccezione è infondata, in quanto essa attiene al merito dei motivi di gravame afferendo al riconoscimento (e quindi all’accertamento) della responsabilità per l’inquinamento da sversamento di liquidi oleosi.
7. Nel merito, l’appello è infondato.
7.1. La questione centrale da dirimere involge la legittimità della d.d. n. 345 del 2023 con la quale il Comune di Moncalieri ha approvato, in un con gli esiti della conferenza di servizi, il progetto elaborato da ATC di messa in sicurezza operativa e di messa in sicurezza di emergenza (MISO e MISP) delle aree interne al sito in gestione ad ATC nonché il progetto di messa in sicurezza permanente delle aree esterne, di cui alla “Relazione Planeta Studio Associato Rif. R21-12-64, febbraio 2022, per il sito Borgata Tetti Piatti - Moncalieri (TO) e sue specifiche/ integrazioni”.
8. Occorre effettuare un riepilogo della situazione di fatto, come desunta dai atti depositati.
ATC (ricorrente-appellante), a seguito del suddetto evento alluvionale del 2016, ATC ha incaricato la Società A.C.L.A. s.p.a. di effettuare un intervento di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) dell’area interessata dallo sversamento di nafta mediante: i) lo scotico delle aree verdi e della vegetazione circostante la palazzina all’interno della quale è presente il serbatoio oggetto di sversamento; ii) lo smaltimento dei terreni da essa occupati.
In data 27 novembre 2016, a seguito di segnalazione da parte della centrale operativa dei VV.FF., è stato condotto in sito, da parte di tecnici di ARPA Piemonte – Servizio Tutela e Vigilanza, un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi.
In fase di sopralluogo è stata constatata l’avvenuta esecuzione delle attività di rimozione del suolo contaminato da parte di ATC.
Successivamente, in relazione all’esigenza di valutare se sussistessero le condizioni per effettuare una notifica agli enti (Comune di Moncalieri, Città Metropolitana di Torino e ARPA Piemonte) per l’avvio di un procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 245 del d.lgs 152/2006, ATC ha incaricato (con atto n. 168 del 16 marzo 2017) lo Studio Associato Planeta per lo svolgimento di “attività di caratterizzazione, supporto, campionamento e analisi terreni presso Borgata Tetti Piatti 17 in Moncalieri”.
In data 1° marzo 2017, la società Planeta ha condotto in sito una campagna di indagini preliminari riferite alle matrici suolo e sottosuolo che ha previsto: i) l’esecuzione, in corrispondenza di alcune aree verdi del complesso immobiliare, di alcuni saggi esplorativi spinti fino a profondità comprese tra 0,5 e 1,0 dal piano campagna (p.c.); ii) il prelievo di campioni di terreno nel sottosuolo insaturo da sottoporre ad analisi ai sensi del d.lgs n. 152/2006; iii) l’esecuzione di analisi chimiche di laboratorio sui campioni di terreno prelevati, finalizzate a delineare il quadro ambientale del sottosuolo del sito.
Gli esiti analitici hanno messo in evidenza una potenziale contaminazione a carico del terreno insaturo (entro il primo metro di profondità da p.c.) in corrispondenza di alcuni punti di indagine relativamente ad alcuni “IPA”.
In data 13 luglio 2017, ATC ha presentato agli enti competenti il piano di caratterizzazione del sito (i terreni da essa occupati) ai sensi dell’art. 242 del d.lgs n. 152/2006.
Il documento è stato discusso in conferenza dei servizi in data 19 settembre 2017.
La conferenza si è conclusa con la richiesta di integrare la documentazione con: - l’area interessata dall’evento anche per le aree esterne al sito; - una tavola di ricostruzione della piezometria della falda integrata con informazioni circa il deflusso del fenomeno di piena e la sovrapposizione delle aree interessate dall’evento stesso; - informazioni in merito alla rete di canalizzazione e smaltimento delle acque (meteoriche e di dilavamento stradale).
Le integrazioni richieste dalla conferenza sono state fornite agli enti con il documento “Integrazione al Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.mi.”, Relazione Planeta R17‐12‐19 di dicembre 2017”.
Con d.d. del 9 ottobre 2018, n. 2024, è stato approvato con prescrizioni il documento “Piano della Caratterizzazione ai Sensi del D.Lgs. 152/06”.
Con d.d. 11 dicembre 2020, n. 283 è stato approvato con prescrizioni il documento “Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06”.
Con nota prot. 42069 del 10 agosto 2021, la Società Planeta ha inviato il documento ad oggetto: “Area ATC Frazione Tetti Piatti – Moncalieri (TO) – Codice Anagrafe siti da Bonificare: 2608. Piano di indagine per la determinazione dei valori di fondo antropici elaborato in ottemperanza alle richieste formulate da ARPA Piemonte nel relativo parere di competenza trasmesso con nota rif. prot. n. 43521 del 22 settembre 2020 del Settore Servizi Ambientali e Reti del Comune di Moncalieri.” Rif. L21-08-16.
Con nota prot. 61683 del 15 novembre 2021, la Società Planeta Studio Associato, in nome e per conto dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ha inviato gli esiti delle indagini ambientali per la determinazione dei valori di fondo antropici.
Con nota prot. 9378 del 21 febbraio 2022, la Società Planeta, in nome e per conto di ATC, ha trasmesso il documento relativo al “Progetto di MISO e MISP delle aree interne al sito in gestione ad ATC e progetto di MISP delle aree esterne” – Rel. Planeta rif. R21-12.64 del febbraio 2022”.
Il progetto di messa in sicurezza operativo ha riguardato i terreni che costituiscono le aree verdi del complesso immobiliare gestito da ATC in qualità di amministratore condominiale nonché il progetto di messa in sicurezza permanente delle aree esterne al sito risultate contaminate.
Con nota prot. 44771 del 14 luglio 2022, è stata convocata la conferenza dei servizi per la valutazione degli elaborati progettuali di cui ai progetti MISO e MISP.
ARPA Città Metropolitana di Torino hanno inviato il proprio contributo tecnico in merito al Documento “Progetto di MISO e MISP delle aree interne al sito in gestione ad ATC e progetto di MISP delle aree esterne”.
Con nota prot. 57594 del 22 settembre 2022, il Servizio ambiente ha trasmesso ai proponenti gli esiti della Conferenza dei servizi in modalità asincrona indicando che, alla luce di “quanto prescritto da ARPA nella nota prot. 55113 del 13.09.2022, da Città Metropolitana di Torino nella nota prot. 54421 del 08.09.2022 e da ASL TO5 nella nota prot. 55542 del 14.09.2022”, il progetto MISO e MISP non soddisfa “le condizioni per una sua valutazione pienamente positiva, lo stesso dovrà pertanto essere integrato con le prescrizioni e a riscontro dei rilievi, formulati dagli Enti ed Organi di Vigilanza e Controllo per ciò che concerne la strutturazione ed i contenuti dello stesso, tramite una ripresentazione organica ed unitaria del documento. Prendendo atto inoltre di quanto contenuto nei soprarichiamati pareri dell’ARPA prot. 55113 del 13.09.2022 della Città Metropolitana di Torino prot. 54421 del 08.09.2022 e del ASL TO5 prot. 55542 del 14.09.2022, assunti integralmente come elementi prescrittivi per la valutazione del documento “ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri - Progetto di MISO e MISP delle aree interne al sito in gestione ad ATC e progetto di MISP delle aree esterne" – Relazione Planeta Studio Associato Rif. R21-12-64, febbraio 2022, per il sito Borgata Tetti Piatti - Moncalieri (TO) e sue specifiche/ integrazioni” del sito ubicato nel comune di Moncalieri (TO) – Area ATC Torino – Frazione Tetti Piatti, si rinvia integralmente alle indicazioni ed alle prescrizioni degli stessi per il proseguimento delle attività da intraprendersi presso il sito in oggetto da parte del soggetto proponente. Si richiede pertanto l’integrazione del documento in oggetto, con recepimento degli approfondimenti e delle informazioni richieste …”.
ARPA, con nota a protocollo prot. 72246 del 23 novembre 2022, ha evidenziato nelle conclusioni che “… Alla luce di quanto sopra, in considerazione dei pochi dati disponibili non è possibile stabilire con certezza se tali superamenti possono essere attribuiti a fondo naturale o a fenomeni di contaminazione riconducibile a contaminazione antropica. Si ritiene, tuttavia, che i valori riscontrati per il cromo e per il nichel, oltre a risultare comunque inferiori a quelli individuati da Arpa Piemonte per i suoli superficiali del comune di Moncalieri nella relazione “Valutazione della contaminazione diffusa e determinazione dei valori di fondo nei suoli del Piemonte” del 2/10/2014, siano tali da non generare alcun rischio sanitario e ambienta”.
Con nota acquisita al prot. 7465 del 31 gennaio 2023, la società Planeta Studio Associato ha trasmesso il documento relativo “Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06” – Rel. Planeta rif. R22-11-59 di gennaio 2023, richiedendo lo svolgimento della conferenza dei servizi in modalità sincrona, quest’ultima convocata con nota prot. 13605 del 22 febbraio 2023.
La conferenza, sentite le posizioni espresse dai partecipanti, ha “concordato sull’approvazione in linea tecnica degli interventi di bonifica proposti nel progetto, subordinatamente all’integrazione del documento così come per i punti riportati nel presente verbale” (verbale del 14 marzo 2023).
Con nota protocollo prot. 40795 del 16 giugno 2023, la Società Planeta Studio Associato ha trasmesso le integrazioni.
Il Servizio Ambiente, con nota prot. 48022 del 14 luglio 2023, ha richiesto il parere tecnico agli enti e organismi competenti.
Con nota pervenuta a mezzo pec al protocollo dell’ente, n. 53844 del 10 agosto 2023 la A.S.L.TO5 ha inviato il proprio parere tecnico.
La Città Metropolitana di Torino, con nota protocollo 54803 del 19 agosto 2023, ha trasmesso il proprio parere.
Anche Arpa ha inviato il proprio contributo tecnico con nota a protocollo dell’ente n. 58401 del 7 settembre 2023.
Con nota prot. 59508 del 12.09.2023, il Servizio Ambiente ha trasmesso i suddetti pareri al proponente comunicandogli che “Dall’esame dei contributi espressi, nella presente riportati per estratto, si rende quindi necessario recepire tutte le osservazioni e le prescrizioni nei pareri meglio e puntualmente dettagliate, in modo da rispondere esaurientemente ai già citati rilievi, nelle more dell’assunzione del provvedimento finale relativo alla valutazione del Documento di MISO/MISP e sue integrazioni, fornendo in particolare adeguato riscontro ai rilievi sopra evidenziati da ASLTO5, prevedendo la produzione di adeguata documentazione atta a fornire risoluzione tecnica alle criticità rilevate, nel più breve tempo tecnicamente possibile e
comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ...”.
Con nota acquisita a protocollo prot. 79532 del 29 novembre 2023, la Società Planeta ha inviato (per conto sempre di ATC) la documentazione integrativa.
Con nota prot. 83685 del 14 dicembre 2023, il Servizio Ambiente ha richiesto il parere tecnico agli Enti/Organismi competenti in merito agli elaborati trasmessi dalla società Planeta in data 29 novembre 2023.
La Città Metropolitana di Torino, con nota a protocollo dell’Ente prot. 86751 del 28 dicembre 2023, ha comunicato che “… questi uffici non rilevano elementi ostativi all’approvazione delle integrazioni presentate, fatto salvo diverso parere di Arpa …”.
Con nota pervenuta mezzo pec al protocollo dell’Ente, n. 2024 del 10 gennaio 2024, ARPA ha inviato il proprio contributo tecnico con cui “Visionato il documento, quest’Agenzia ritiene che non vi siano elementi ostativi all’approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente così come integrato”.
Anche A.S.L. TO5, con nota registrata a protocollo dell’Ente n. 1831 del 10 gennaio 2024, ha fornito il proprio parere di competenza in cui “non rileva elementi ostativi all’approvazione del Progetto di MISO e MISP contenuto nella Rel. Planeta rif. R23‐05‐87 di giugno 2023, salvo diverso parere ARPA …”.
A questo punto, il Comune di Moncalieri “Atteso che non sono state formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 … Rilevato che con D.G.C. n. 102 del 7.04.2016, per gli interventi di bonifica ad opera di soggetti di natura sia privata che pubblica, l’entità delle garanzie finanziarie per le opere di bonifica da presentare a favore del Comune di Moncalieri è stabilita nel 50% del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione), per quanto previsto da L.R. n. 3 dell’11.03.2015 della Regione Piemonte. Preso atto come il costo totale degli interventi, riportato nel Computo Metrico Estimativo della documentazione progettuale è stimato essere pari ad Euro 471.773,73 IVA inclusa” si è determinato nel senso di “approvare l’esito dell’istruttoria della Conferenza dei Servizi asincrona per la valutazione del documento ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri - Progetto di MISO e MISP delle aree interne al sito in gestione ad ATC e progetto di MISP delle aree esterne" – Relazione Planeta Studio Associato Rif. R21- 12-64, febbraio 2022, per il sito Borgata Tetti Piatti - Moncalieri (TO) e sue specifiche/ integrazioni, trasmesso con prot. 57594 del 22.09.2022, il verbale della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona del 14.03.2023 per la valutazione del documento ATC Torino – Frazione Tetti Piatti – Comune di Moncalieri – Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06” – Relazione Planeta Studio Associato rif. R22‐11‐59, gennaio 2023. per il sito Borgata Tetti Piatti - Moncalieri (TO) e sue specifiche/ integrazioni, tramesso con nota prot. 22675 del 30.03.2023, le cui conclusioni sono riportate per estratto nelle premesse del presente provvedimento nonché le prescrizioni e le indicazioni contenuti nei pareri e nei contributi espressi sulla successiva documentazione prodotta, riportati nella nota prot. 59508 del 12.09.2023, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale”.
9. In presenza dei fatti indicati, parte appellante sostiene (con il primo motivo) che la d.d. n. 3453 del 2023 avrebbe posto a suo carico la responsabilità della bonifica in qualità di soggetto responsabile (nel mentre essa aveva presentato il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza permanente quale soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 245 del TUA), estendendo altresì l’impegno:
- anche alla fase esecutiva della messa in sicurezza permanente, laddove tale impegno era stato limitato alla effettuazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza e allo svolgimento della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e della progettazione della MISP;
- oltre le aree interessate dalla contaminazione, ovverosia oltre quelle di pertinenza del condominio di riferimento (afferente al civico 17/C).
La determinazione n. 345/2023 sarebbe, pertanto, illegittima in quanto ATC non ha mai riconosciuto di essere responsabile della contaminazione e di essere perciò obbligata all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, mentre solo al soggetto responsabile della contaminazione - mai individuato sulla base di una congruente istruttoria - può essere imposto di eseguire gli interventi di bonifica e solo alla Provincia o Città Metropolitana compete, ai sensi dell’art. 244 del TUA, l’individuazione del responsabile.
Sotto questo profilo, la sentenza sarebbe errata per violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. in quanto avrebbe affermato la responsabilità di ATC senza che sul punto vi fosse già una determinazione in tal senso.
9.1. Il motivo è infondato.
Sia la d.d. n. 345 del 2023 che l’impugnata sentenza non attribuiscono affatto alla appellante ATC una responsabilità ex art. 244 del d.lgs n. 152 del 2006.
Un tale addebito, in termini assertivi e accertativi, non si evince dal provvedimento impugnato in primo grado, né dalla sua parte motiva né dal suo dispositivo, se non nei limiti della partecipazione causale all’evento in ragione del riconosciuto sversamento dei rifiuti oleosi nel suolo e della spontanea predisposizione del progetto di messa in sicurezza del sito.
Il provvedimento impugnato si limita, infatti, ad approvare il progetto di messa in sicurezza dell’area che la stessa ATC ha presentato in qualità di soggetto interessato ma anche parzialmente responsabile (corresponsabile) della contaminazione sia pure limitatamente allo sversamento nell’ambito dei terreni da essa amministrati e delle aree esterne contemplate nel progetto di misp.
Il progetto approvato dal Comune di Moncalieri riguarda la messa in sicurezza operativo e la messa in sicurezza di emergenza dei terreni facenti parte del complesso immobiliare amministrato nonché delle aree esterne perimetrate nello stesso progetto presentato da ATC e approvato all’esito della conferenza di servizi, nella misura in cui la contaminazione è da ricercarsi nella fuoriuscita di liquami, aventi natura petrolifera, dai serbatoi di proprietà di ATC.
Negli elaborati di progetto presentati da ATC si legge, infatti, come sopra riportato, che gli esiti analitici della esecuzione di analisi chimiche di laboratorio sui campioni di terreno prelevati, finalizzate a delineare il quadro ambientale del sottosuolo del sito, hanno messo in evidenza una potenziale contaminazione a carico del terreno insaturo (entro il primo metro di profondità da p.c.) in corrispondenza di alcuni punti di indagine relativamente ad alcuni IPA.
Dal suo canto, Arpa ha accertato “i segni nerastri riconducibili al prodotto idrocarburico trasportato dalle acque di piena dell’evento alluvionale del novembre 2016, ancora riscontrabili presso l’area ATC, la proprietà De Colombi e le aree circostanti, evidenziano che il combustibile fuoriuscito almeno dalla cisterna ATC presente nella palazzina 17/C ha sicuramente interessato la proprietà De Colombi e le zone ad essa limitrofe. I medesimi segni nerastri riscontrati all’interno della proprietà ATC sono stati, infatti, rilevati all’esterno di tale area ed in particolare: lungo il muro perimetrale ovest del civico n. 4 di via Tetti Piatti, lungo i portelloni di chiusura dei garage presenti di fianco al civico n. 4 nonché sul retro di tali garage, all’interno del cortile della proprietà De Colombi ed in corrispondenza del muro di recinzione, lungo la facciata entrambi orientati a sud del civico n. 6 ed in corrispondenza del muretto di recinzione della zona ATC, lato nord, nel tratto tra i civici 8 e 10”.
10. Parte appellante sostiene (sempre con il primo motivo) di avere agito solo nel proprio interesse e non con l’animus aliena negotia gerendi.
10.1. La censura è infondata.
ATC non si è limitata a un intervento minimo di messa in sicurezza d’emergenza bensì ha spontaneamente e consapevolmente assunto la gestione dell’intero ciclo procedimentale in dichiarata applicazione dell’art. 242 del d.lgs n. 152 del 2006.
Come sopra evidenziato al par. 8), ATC ha, infatti, presentato: il progetto di MISE; il piano di caratterizzazione; l’Analisi di Rischio; addirittura il progetto Misp (messa in sicurezza permanente), assumendo quindi la gestione dell’intera procedura cui è seguito l’obbligo di portarla a compimento.
11. Le considerazioni consentono di ritenere infondata anche la censura (articolata sempre con il primo motivo) secondo cui l’addebito dell’intera responsabilità della contaminazione si desumerebbero dalla richiesta di versamento della fideiussione nella misura del 50% dell’importo stimato per i lavori.
La riduzione dell’importo della fidejussione al 10% è prevista, infatti, soltanto nel caso di interventi di bonifica proposti da parte dei soggetti (interessati alla bonifica) del tutto estranei a qualsiasi forma e misura di responsabilità dell’inquinamento.
Nel caso di specie, è stato sopra chiarito che ATC ha comunque contribuito, per sua stessa (apprezzabile) ammissione, all’inquinamento dei terreni su cui si è verificato lo sversamento e di quelli adiacenti.
Sotto questo profilo, il Comune ha fatto buon governo della delibera di g.c. n. 421 del 2019 dovendosi escludere che ATC rientri nella definizione di “soggetti proprietari non responsabili che abbiano spontaneamente intrapreso le operazioni di bonifica a seguito di eventi sopravvenuti, calamitosi e comunque non ascrivibili a responsabilità proprie”.
12. Con il secondo motivo di appello, ATC ha sostenuto che l’alluvione del 2016 costituirebbe “forza maggiore” e, in ogni caso, la contaminazione sarebbe stata “diffusa”.
Censura, inoltre, la sentenza:
- nella parte in cui essa ha attribuito la causa della contaminazione alla fuoriuscita di idrocarburi presenti nel serbatoio dell’edificio ATC civico 17/c;
- nella parte in cui il mancato richiamo nel provvedimento alla omessa manutenzione dei serbatoi avrebbe dovuto far escludere che il fatto potesse essere preso in considerazione dalla sentenza, in quanto questo costituisce una illegittima integrazione del procedimento amministrativo.
12.1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che la contaminazione del suolo da sversamento dei fusti contenenti idrocarburi, relativamente ai terreni interessati dai progetti Miso e Misp presentati da ATC e approvati dal Comune, deve ritenersi pacificamente ammessa non solo in ragione dell’incontestato sversamento nel suolo di detti rifiuti oleosi, ma anche perché accertata in contraddittorio da Arpa all’esito di appositi sopralluoghi e sulla scorta di congruente istruttoria.
Inoltre, va osservato che la nafta utilizzata per il riscaldamento è stata lasciata per anni a giacere nelle cisterne.
La conservazione dei fusti contenenti idrocarburi nei locali interrati, ovvero nei serbatoi destinati al servizio delle centrali termiche delle palazzine residenziali, dismessi e abbandonati per più di un decennio, si pone, pertanto, senz’altro in relazione causale con l’evento.
Sotto questo profilo rileva una condotta negligente, ovvero un deficit di vigilanza e controllo che quanto meno ATC avrebbe dovuto esercitare sulle cose in sua custodia.
12.2. Né può essere invocata la forza maggiore o il caso fortuito in ragione dell’evento alluvionale del 2016.
Il Collegio condivide la motivazione resa sul punto dal T.a.r.
L’area in questione già prima dell’alluvione del 2016 e della successiva modifica della classificazione idraulica dell’area era stata classificata a rischio idrogeologico (Classe IIb).
Tale classificazione, secondo le nta del p.r.g. comunale, imponeva “la necessità di adottare eventuali misure di difesa attiva e passiva per evitare l’allagamento degli stessi”.
Consegue a tanto che l’evento naturale non poteva considerarsi del tutto imprevedibile o comunque di portata così eccezionale da recidere il nesso causale.
12.3. Sempre col secondo motivo di appello, parte ricorrente esclude che lo sversamento proveniente dal serbatoio sito al civico 17/c possa essere stato causa dell’inquinamento (ciò che sotto altro profilo escluderebbe il nesso eziologico).
Il Collegio osserva che l’area in questione, come sopra chiarito, già prima dell’alluvione del 2016 e della successiva modifica della classificazione idraulica dell’area era stata classificata a rischio idrogeologico (Classe IIb).
Rispetto a tale stato di cose, quindi, ATC avrebbe dovuto, comunque, porre in essere precauzioni atte a mitigare le conseguenze derivanti da un possibile allagamento dei locali seminterrati, ovvero a bonificare e mettere in sicurezza i serbatoi del combustibile.
L’incedere dei fatti, come sopra riepilogato (par. 8) dimostra, in ogni caso, la rilevanza causale della contaminazione da sversamento della nafta contenuta nei serbatoi dismessi e mantenuti nei locali interrati, avuto riguardo alle aree interessate dai progetti Miso e Misp presentati da ATC.
13. Per le stesse ragioni, non è fondata la censura con la quale parte appellante sostiene che la presenza di idrocarburi leggeri e policiclici dimostrerebbe la presenza di “fonti diffuse” di inquinamento rendendo illegittima l’imposizione dell’intera bonifica a suo carico.
E’ documentato in atti, e l’esposizione in fatto ne ha dato sopra conto, che sin dal 2016 lo sversamento dal serbatoio 17/C abbia costituito almeno una concausa certa e puntuale della contaminazione e, quindi, una fonte certa di inquinamento che obbliga ATC ad eseguire l’intervento di bonifica, quanto meno a titolo di responsabilità solidale, secondo il progetto da essa stessa elaborato e dal Comune approvato.
L’eventuale presenza di altre fonti inquinanti non fa, infatti, venire meno la fonte certa.
14. Con il terzo motivo di appello, ATC sostiene l’illegittimità del provvedimento laddove esso include aree “a monte” del serbatoio 17/C (direzione Sud), asseritamente contrarie alla direzione di deflusso (Sud-Nord) dell’alluvione.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che lo stesso progetto predisposto da ATC ha previsto la messa in sicurezza delle aree poste sia a valle che a monte del serbatoio dal quale è derivato lo sversamento.
Appare logico e consequenziale, pertanto, che l’intervento di messa in sicurezza abbia assunto un carattere unitario, ovvero esteso all’intera area intesa come sito unico.
D’altra parte, il piano predisposto e approvato deve essere attuato in modo integrale e non frazionato.
14.1. In ogni caso, il parere ARPA del 23 marzo 2023 ha controdedotto alla relazione idraulica di parte appellante offrendo rilievi critici, motivati e circostanziati in ordine alle ragioni per le quali la bonifica conseguente allo sversamento dei serbatoi interessasse anche l’area a monte indicandole (i) nella presenza di strutture e sottostrutture antropiche (edifici, muretti) che hanno ostacolato il deflusso lineare delle acque, (ii) nella successiva fase di ristagno delle acque di inondazione su tutta l’area in oggetto, che avrebbe permesso la dispersione degli inquinanti in ogni direzione.
14.2. Le argomentazioni tecniche di Arpa appaiono immuni da profili di irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
15. Con il quarto motivo di appello, ATC ha lamentato l’illegittimità della prescrizione che le impone di farsi carico dell’inserimento del divieto di accesso alle aree verdi nel regolamento condominiale.
Il provvedimento così dispone: “dovrà essere garantita l’inaccessibilità alle aree verdi delimitate con recinzione o siepi in maniera tale che i fruitori degli immobili non vengano in contatto con il
terreno superficiale contaminato; a tal riguardo si prevede che la condizione di inaccessibilità alle aree (ad eccezione di interventi di manutenzione e attività di monitoraggio ambientale inserite all’interno del monitoraggio ambientale periodico) non sia solo segnalata con appositi cartelli affissi permanentemente lungo il perimetro della recinzione ma venga inserita all’interno del regolamento condominiale”.
Il T.a.r. sul punto ha così deciso: “Anche l’eccepito difetto di legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla modifica del regolamento condominiale (peraltro, come detto, da essa stessa proposta in sede procedimentale) non coglie nel segno, sia perché tale specifica prescrizione non è espressamente indirizzata (tantomeno, in via esclusiva) all’odierna ricorrente, sia perché quest’ultima potrà comunque farsi parte diligente in assemblea condominiale per ottenere la modifica del regolamento condominiale senza poter essere chiamata a rispondere se la stessa non dovesse essere approvata”.
Parte appellante sostiene di non avere legittimazione passiva ad inserire tale divieto su richiesta dell’Ente.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. La contestata prescrizione è stata anticipata dalla stessa ATC che, con nota del 16 ottobre 2017, ha diffidato i “Residenti del complesso in Moncalieri”, indicati nei “condomini e assegnatari”, al rispetto del regolamento di ATC approvato con delibera n. 131 del 20 marzo 2000.
Nella circostanza, ATC, dopo avere richiamato gli articoli 4.3.1 e 4.5.6 del citato regolamento secondo cui:
- “è vietato appropriarsi a qualsiasi titolo o utilizzare per fini personali parti delle aree verde comune o altre pertinenze esterne”;
- “è vietato mettere a dimora piante negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione di ATC o dell’autogestione”;
ha diffidato i “condomini e assegnatari” a non contravvenire a tale divieto poiché “ATC, a seguito dell’alluvione del 25 novembre 2006 d’intesa con le altre autorità territoriali o sanitarie competenti in materia, ha iniziato ad effettuare una serie di rilievi e analisi chimiche circa potenziali conseguenze ambientali dovute alle acque tracimate che hanno interessato l’area della borgata Tetti Piatti. Pertanto, il citato divieto di utilizzo delle aree condominiali … oltre che da disposizioni regolamentari sono oggi qui confermati in maniera inderogabile anche per ragioni cautelative, in attesa degli esiti delle attività di rilievo e analisi”.
15.3. Successivamente, la prescrizione è stata inserita da ATC nel proprio progetto di MISO e MISP delle aree interne al sito in gestione ad ATC e del progetto di MISP delle aree esterne redatto dal ATC nel febbraio 2022 (v. Rel. R21-12-64 febbraio 2022, pagina 6).
15.4. Si legge nella relazione al progetto che “… è stato richiesto a ATC di trasmettere la relazione conclusiva degli interventi di MISE e di esporre il divieto di coltivazione degli orti e di consumo dei prodotti nella zona di interesse del procedimento fono alla verifica della idoneità dei terreni. In ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra … ATC ha rispettivamente vietato la coltivazione di orti e il consumo dei prodotti provenienti dalle aree verdi del sito e trasmesso agli Enti il documento “Relazione degli interventi di MISE condotti …”.
ATC ha, dunque, spontaneamente accettato la prescrizione inserendola nel progetto di MISE.
15.5. La prescrizione secondo la inaccessibilità alle aree “non sia solo segnalata con appositi cartelli affissi permanentemente lungo il perimetro della recinzione ma venga inserita all’interno del regolamento condominiale” rappresenta un ulteriore rafforzamento, in termini di sicurezza, del divieto già imposto da ATC ai condomini e assegnatari con la diffida del 2017, che l’Agenzia ben può assicurare in qualità di amministratrice del complesso immobiliare e, soprattutto, in ragione dei poteri di regolamentazione del compendio che le sono propri (v. regolamento approvato da ATC con delibera n. 131 del 20 marzo 2000 contenente sostanzialmente i medesimi divieti).
16. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
17. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere


Scarica la locandina

