Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 28360 del 1 luglio 2019 (UP 4 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Scarcella Ric. Argentiero
Rifiuti.Reflui oleari
Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preteribile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato”
Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
TAR Piemonte Sez. II n. 781 del 4 luglio 2019
Urbanistica.Distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti
La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444/1968, in quanto volta alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igenico-sanitarie, è inderogabile, pena l’annullamento o la disapplicazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti contrastanti. Essa, peraltro, si applica soltanto in caso di nuove costruzioni, a cui può essere equiparata la ristrutturazione urbanistica; negli altri casi, ove si tratti di edifici preesistenti, va mantenuta la distanza esistente.
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.9223 del 11 luglio 2019
Urbanistica.Acquisizione del bene abusivo e dell’area di sedime
Ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione concerne ordinariamente non solo il bene e la relativa area di sedime, ma anche l’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (nel limite massimo, tuttavia, del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita). Nella chiara configurazione normativa l’acquisizione di tale area ulteriore è una sanzione che l’ordinamento pone come conseguenza automatica e doverosa dell’inottemperanza all’ordine demolitorio dell’opera abusiva (salvo i casi in cui venga ad incidere sui diritti dei terzi o sulle porzioni di manufatti legittimi, nel qual caso l’acquisizione è limitata al manufatto abusivo e alla sua sola area di sedime) e non è, come tale, soggetta a specifici obblighi motivazionali in ordine alle ragioni di pubblico interesse. L’applicazione della norma in esame impone, tuttavia, all’Amministrazione comunale di assolvere all’obbligo motivazionale in ordine alle modalità del calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui perviene all’individuazione di tale “area ulteriore”.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4345 del 25 giugno 2019
Urbanistica.Contenuto e limiti della pianificazione del territorio
Il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, giacché rispecchia delle scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico Le scelte urbanistiche configurano dunque valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo i casi in cui siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi o siano confliggenti con particolari situazioni che abbiano dato luogo ad aspettative qualificate
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1572 del 8 luglio 2019
Urbanistica.Difformità e trattamento sanzionatorio
In base all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria
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