Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Campania (NA) Sez. II n. 2276 del 29 aprile 2019
Urbanistica.Proroga del termine annuale di inizio dei lavori.
La richiesta di proroga del termine annuale di inizio dei lavori deve essere in ogni caso presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto automatico del trascorrere del tempo, la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art 15 D.P.R. 380/01 citato.
Cass. Sez. III n. 17732 del 29 aprile 2019 (PU 21 mar 2019)
Pres. Izzo Est. Corbetta Ric. Grasso
Urbanistica.Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, ai fini della configurabilità di un intervento quale restauro e risanamento conservativo non possono essere mutati la qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2303 del 30 aprile 2019
Sviluppo sostenibile.Impianti di produzione di energia eolica e distanze minime
Benché il legislatore regionale non possa fissare, in via generale ed astratta, distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea è indubbio che – nella valutazione in concreto rimessa all’Amministrazione circa l’opportunità, o meno, di realizzare in un determinato luogo un impianto per la produzione di energia eolica – il criterio della distanza abbia una considerevole importanza, e che debba essere apprezzato dall’Amministrazione stessa.
Codici a specchio: tutti hanno vinto, ma … la “guerra” continua
di Vladimiro BONAMIN e Marcello FRANCO
TAR Sicilia (PA) Sez. II n,. 1029 del 12 aprile 2019
Urbanistica.Demolizione e silenzio dell'amministrazione
Costituisce principio giurisprudenziale indiscusso quello secondo cui al dovere di concludere il procedimento, previsto dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, si accompagna l’art. 21-quater della legge medesima, il quale dispone che “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, sicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi – ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale – un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento. Il sopra richiamato art. 21 quater va dunque interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico n. 380 del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto Ne deriva che a fronte di un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, è consentito all’interessato di ricorrere avverso il silenzio del Comune (segmalazione INg. M. FEDERICI)
Cass. Sez. III n. 17723 del 29 aprile 2019 (PU 8 mar 2019)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Ferrari
Urbanistica.Permesso di costruire in zona agricola
Non è sufficiente il possesso temporaneo di fatto della qualifica di imprenditore agricolo professionale (ai sensi dell'art. 1, comma quinto-ter, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99) ai fini del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, in quanto i requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo; inoltre, il possesso dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo deve sussistere non solo al momento del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, ma anche al momento della voltura del titolo abilitativo in favore di terzi, al fine di garantire l'effettiva destinazione delle opere all'agricoltura. Per l'edificazione in zona agricola la destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza sono, dunque, elementi che assumono entrambi rilievo ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico nonché per l'eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria.
Pagina 531 di 584