Il diritto di accesso agli atti ispettivi nei controlli di polizia edilizia e ambientale
di Gaetano ALBORINO
Può un organo di polizia legittimamente rifiutare l’accesso ad un soggetto terzo di prendere visione di un esposto, nel quale viene indicato quale autore di reati ambientali e, nello specifico, di uno smaltimento illecito di rifiuti?
Il TAR Umbria - Sez. I, sentenza 16 settembre 2020, n. 413 – risolve il sempre controverso caso dell’accesso agli atti ispettivi, così come sommariamente prospettato nel quesito, esprimendosi favorevolmente per il diniego.
E, pertanto, sia l’esposto che i dati anagrafici di chi ha segnalato illeciti edilizi e ambientali, non possono minimamente essere resi accessibili, nei confronti delle stesse persone denunciate che ne dovessero fare richiesta, laddove mosse solo da una mera curiosità, non sorretta, di contro, da un interesse giuridicamente rilevante.
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti di cui all’istanza di accesso, avente ad oggetto una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, con la quale venivano rappresentati possibili illeciti edilizi e/o nell’attività di smaltimento di materiale in amianto da parte del ricorrente suddetto.
Il medesimo ha chiesto altresì che gli venisse riconosciuto il diritto a conoscere le generalità del segnalante, nonché l’annullamento del provvedimento della Legione Carabinieri “Umbria” - Compagnia di Città della Pieve -, con il quale gli veniva negato l’accesso alla documentazione richiesta.
A sostegno del gravame, egli ha lamentato, in particolare, la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere, atteso che nell’istanza di accesso oggetto del diniego impugnato, risulterebbe chiaramente esplicitata “la correlazione logico funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti di cui si chiede l’ostensione e la tutela della propria posizione giuridica, con precipuo riferimento tanto alle eventuali iniziative dirette alla tutela dei propri diritti nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti che in relazione a eventuali iniziative giudiziarie contro il denunciante”.
A seguito dell’istanza di accesso, il ricorrente aveva ottenuto copia del verbale di sopralluogo, dal quale era risultato che “a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, da parte di privato cittadino”, veniva compiuto un sopralluogo presso l’abitazione civile di comproprietà dell’odierno ricorrente, “al fine di verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti generati all’interno del cantiere ivi presente” e che all’esito di detto sopralluogo “non erano emerse irregolarità di natura penale, né amministrativa”.
Non essendo emerse dal sopralluogo effettuato presso la sua abitazione alcuna irregolarità amministrativa e penale e non risultando compiuta da parte della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve alcuna successiva attività ispettiva o di indagine, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il ricorrente non avesse in alcun modo la necessità di acquisire ulteriori informazioni e/o documenti, al fine di tutelare la propria posizione giuridica, dichiarando, quindi, infondato il ricorso.
I giudici umbri non hanno, peraltro, ravvisato alcuna ulteriore iniziativa, giudiziaria o di altra tipo, contro l’autore della segnalazione, stante la qualificazione di quest’ultima in termini di “mero esposto informale” da parte di privato cittadino, implicante in quanto tale, l’assenza di qualsivoglia assunzione di responsabilità a carico dello stesso, ravvisabile invece nei confronti del denunciante, imputabile per il reato di calunnia ricorrendone i presupposti.
Di qui la conclusione per cui deve ritenersi legittimo il diniego di accesso alla segnalazione e alle generalità del segnalante – pervenuta, nel caso specifico, alla Centrale Operativa del Comando Carabinieri di Città della Pieve - stante l’assenza in capo al ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, ovvero di un “interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riconducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso”.
Tale ultimo principio di diritto, peraltro, si pone in linea di continuità giurisprudenziale con l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1768, per cui:
«È sempre consentito l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati, e la posizione giuridica della ricorrente è riconosciuta come diritto soggettivo a un'informazione qualificata, a fronte del quale l'Amministrazione pone in essere un'attività materiale vincolata, essendo sufficiente che l'istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso” (cfr.: Cons. Stato VI, 19.1.2010 n. 189; T.A.R. Lombarda Brescia II, 11.6.2010 n. 2310)».