Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cons. Stato Sez. VII n. 10307 del 23 dicembre 2024
Urbanistica.Demolizione e ricostruzione
L’intervento di ripristino di edificio crollato, mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, senza incrementi di volumetria, è riconducibile alla ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, comma 1, lett. d), del testo unico dell’edilizia e quindi richiede la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 2 del medesimo testo unico. L’intervento di demolizione e ricostruzione si distingue infatti dalla nuova costruzione, necessitante di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del testo unico, per l’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio.
Acque reflue urbane: le inadempienze italiane e gli obblighi della nuova direttiva comunitaria
di Gianfranco AMENDOLA
Corte di Giustizia (Grande Sezione) 21 gennaio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Direttiva 2006/12/CE – Direttiva 2008/98/CE – Nozione di “rifiuti” – Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento – Articolo 1, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Validità – Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea – Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare – Nozione di “sbarco dei rifiuti” – Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro »
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10106 del 16 dicembre 2024
Beni culturali.Trasferimento ed esercizio della prelazione legale
L’esercizio della prelazione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 42/2004 ed il rimedio della nullità pertengono a piani diversi e, almeno nello specifico caso in esame, non interdipendenti tra loro. Ciò emerge dalla clausola di riserva posta dal comma 2 dell’art. 164 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, dopo aver previsto al comma precedente la comminatoria di nullità di che trattasi, fa espressamente “salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2”. E, infatti, se, in caso di alienazione non autorizzata, il concreto esercizio della prelazione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 42/2004 presuppone logicamente che sia stata fatta valere la nullità dell’atto di trasferimento, esso resta comunque legato ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione e, in questi termini, non ne costituisce una conseguenza necessaria
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10468 del 30 dicembre 2024
Elettrosmog. Impianti di comunicazione elettronica silenzio-assenso e valutazione edilizia.
Il sistema del silenzio-assenso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’impianto e della maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico.
I “patrimoni culturali urbanistici” nella Costituzione
di Nicola PIGNATELLI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
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