Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 7661 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Provvedimenti sanzionatori edilizi
I provvedimenti sanzionatori edilizi, possono essere adottati anche senza il previo sopralluogo, che ha natura endoprocedimentale purché l’accertamento dell’abusività avvenga sulla base di una situazione di fatto per la quale l'interessato abbia avuto la possibilità di apportare il proprio contributo partecipativo alla ricostruzione della situazione concreta. Né l’assenza di un’autonoma diffida, che preceda il provvedimento di ripristino, è idonea ad inficiare il provvedimento sanzionatorio atteso che l’attività dell’amministrazione è vincolata ed è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
Cass. Sez. III n. 36926 del 3 ottobre 2024 (PU 12 set 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Rinaldi
Rifiuti.Liquami zootecnici
In assenza di uno «scarico» in senso tecnico-giuridico, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/32006, con applicazione della disciplina della parte quarta del Decreto anche in termini sanzionatori, ai sensi dell'art. 256 del Testo Unico. Il nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore può essere attuato mediante «qualunque sistema stabile di collettamento» che ne consenta la canalizzazione senza soluzione di continuità, e non necessariamente attraverso una «condotta»: quindi, per «scarico», si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni.
Corte di giustizia (Settima Sezione) 17 ottobre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Atti per i quali è richiesta una valutazione – Atto nazionale che designa un sito come zona speciale di conservazione – Elenco delle attività umane che, salvo eccezioni, sono vietate su tale sito »
Corte costituzionale n. 165 del m18 ottobre 2024
Oggetto: Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che alle misure di compensazione territoriale, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 27 del 2023 e per i quali non siano state applicate misure compensative, si aggiungono le misure di compensazione di cui al c. 1 dell’art. 1 della l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che tali misure si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture di cui all’art. 2, c. 1, della medesima legge regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
TAR Campania (NA) Sez. III n. 4974 del 16 settembre 2024
Urbanistica.Rapporto intercorrente tra titolo edilizio e certificato di agibilità
In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e 35, comma 20, della L. n. 47/1985 l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. Ciò è evidente in quanto ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata
Il mare in gabbia e le furbizie di questo governo
di Gianfranco AMENDOLA
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