Sviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici e tariffe incentivanti
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Consiglio di Stato Sez. II n. 736 del 23 gennaio 2024
Sviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici e tariffe incentivanti
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t), d.m. 6 agosto 2010, si definisce «soggetto responsabile» colui che risponde «[…] dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti». Se il soggetto che chiede gli incentivi dimostra di essere responsabile dell’impianto cui gli stessi devono accedere, seppure non ancora intestatario dell’autorizzazione unica per mancata voltura, che peraltro, a riprova della mera formalità dell’adempimento, gli è stata rilasciata non appena richiesta, al “disallineamento” formale non corrisponde un vero e proprio “disallineamento” sostanziale capace di legittimare la decadenza, ovvero addirittura l’annullamento d’ufficio del provvedimento accordato. Peraltro affinché un soggetto possa ottenere una polizza fideiussoria a copertura dei costi di smantellamento dell'impianto a fine vita, è necessario che dimostri di essere il titolare di tale impianto. Il mancato deposito di una polizza fideiussoria può essere motivo di revoca dell’autorizzazione rilasciata, ma il fisiologico deposito della stessa dopo l’avvenuto trasferimento della titolarità dell’autorizzazione non può essere valutato come causa del c.d. disallineamento così da considerare il pagamento dei benefici incentivanti avvenuto medio tempore come illegittimo.
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Caccia e animali.Nozione di esercizio venatorio
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Cass. Sez. III n. 6840 del 15 febbraio 2024 (UP 21 dic. 2023)
Pres. Galterio Est. Reynaud Ric. Di Ciocco
Caccia e animali.Nozione di esercizio venatorio
Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.
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Rifiuti.Termovalorizzatore
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1349 del 9 febbraio 2024
Rifiuti.Termovalorizzatore
L’art. 4, della direttiva n. 98 del 2008, rubricato “Gerarchia dei rifiuti”, al paragrafo 1, prevede che: “1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento”. L’art. 3 della medesima direttiva, al n. 15 definisce il «recupero» come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. L’allegato II, tra le operazioni di recupero, contempla “R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (…)”; e, in nota, precisa “(…) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:….”. L’art. 179 del d.lgs. 152 del 2006 dispone, al primo comma, che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: “a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”. Il secondo comma dispone che nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono “il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”. Da quanto precede emerge che è la stessa direttiva europea di riferimento a contemplare espressamente, nell’ambito della gerarchia dei rifiuti, la possibilità del loro recupero come combustibile per la produzione di energia, attraverso impianti di incenerimento rispondenti a determinati parametri di efficienza energetica, nella specie non contestati. La realizzazione di un inceneritore può rappresentare un intervento necessario proprio per dare attuazione al suddetto principio di gerarchia, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti mediante il loro recupero come combustibile per la produzione di energia, con l’effetto di ridurre anche l’impatto ambientale derivante dal trasporto dei rifiuti indifferenziati finalizzato al loro smaltimento in discarica.
Urbanistica.Procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici
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Consiglio di Stato, sez. IV n. 469 del 15 gennaio 2024
Urbanistica.Procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici
L'art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinati all'autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il vigente strumento urbanistico, allorché il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero questi siano insufficienti rispetto al progetto presentato; il procedimento si conclude con una Conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni; peraltro la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi. Detta procedura ha carattere eccezionale non solo in quanto derogatoria, con norma secondaria, della procedura ordinaria di formazione dello strumento urbanistico, ma soprattutto perché introduce una procedura accelerata, a iniziativa privata, di eventuale revisione dello strumento urbanistico, invertendo così i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all'ordinato e generale assetto del territorio. La disciplina del procedimento di cui trattasi è, quindi, di stretta interpretazione e, comunque, al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all'ordinaria discrezionalità dell'Amministrazione in materia urbanistica
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Urbanistica.Annullamento in autotutela del permesso di costruire legittimo affidamento del privato e responsabilità dell’Ente comunale
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Annullamento in autotutela del permesso di costruire, legittimo affidamento del privato e responsabilità dell’Ente comunale (nota a Cons. di Stato, 17 novembre 2023, n. 9879)
di Silia GARDINI
Urbanistica.Accertamento di conformità ex art. 36 TUE al vaglio della Corte Costituzionale
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L’accertamento di conformità ex art. 36 TU Ed. al vaglio della Corte Costituzionale
di Maria BITONDO
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