Cass. Sez. III n. 15028 del 21 aprile 2021 (UP 10 feb 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Noviello Ric. PM in proc. Batignani
Rifiuti.Requisiti dell’occasionalità nella gestione illecita
L'assoluta occasionalità, idonea ad escludere il reato di cui all’art. 256, comma 1 dlv 152\06 non può essere desunta o meno esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione, che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto appresta una serie di condotte finalizzate a quella contestata, quand’anche non operando in forma imprenditoriale, pone in essere una "attività" rilevante ex art. 256 cit. per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La corte di appello di Firenze rilevata la proposizione, da parte del Procuratore del tribunale di Grosseto, di atto di appello avverso la sentenza del tribunale di Grosseto di assoluzione di Batignani Andrea, in relazione a due reati contravvenzionali (art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 e 674 cod. pen., puniti con pena alternativa, e rilevatane l’inappellabilità ex art. 593 comma 3 cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, il Procuratore del tribunale di Grosseto deduce due motivi di ricorso.
3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dell’art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 oltre che il vizio di insufficienza e illogicità della motivazione in rapporto alle risultanze processuali disponibili con riguardo al capo a). Si rappresenta che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, emergerebbe lo smaltimento, mediante incenerimento, non solo di pancali di legno trattati con vernici, ma anche di bottiglie di plastica ed altro materiale in legno. Sia i pancali che gli altri legni sarebbero riconducibili alla attività svolta dalla ditta dell’imputato. L’incenerimento inoltre, sarebbe stato effettuato personalmente dall’imputato e la condotta non sarebbe occasionale atteso che dalla deposizione di un teste emergerebbe in proposito una condotta abituale.
4. Con il secondo motivo rileva come il reato ex art. 674 cod. pen., pure contestato al capo b), non sia stato depenalizzato, diversamente da quanto ritenuto in sentenza.
5.. Come noto, l'impugnazione proposta come appello e riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinnanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione, secondo le relative norme processuali; permangono, inoltre, le regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, con la conseguenza per cui l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (v., tra le tante: Sez. 1^, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Rv. 213835).
Nel caso in esame, l'impugnazione è convertibile in ricorso atteso che sono stati rappresentati vizi astrattamente riconducibili a quelli proponibili mediante ricorso per cassazione.
6.Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.
6.1.Va preliminarmente osservato che l'assoluta occasionalità, idonea ad escludere il reato di cuci al capo a), non può essere desunta o meno esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione, che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto appresta una serie di condotte finalizzate a quella contestata, quand’anche non operando in forma imprenditoriale, pone in essere una "attività" rilevante ex art. 256 cit. per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 Rv. 265836 – 01). In tale quadro il profilo della assoluta occasionalità è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
6.2. Le deduzioni proposte non paiono in linea con tale impostazione di principio. Il ricorrente rappresenta l’esistenza di un vizio di legge e di motivazione sul rilievo della non occasionalità della condotta, deducendo a sostegno la circostanza, ritenuta significativa ai fini dedotti, per cui ad appiccare il fuoco sarebbe stato direttamente l’imputato, titolare della ditta interessata, nonchè le dichiarazioni di un teste, Giulianini, che riferendo le ragioni dell’incenerimento, costituite dal fatto per cui si trattava di materiali “che davano fastidio e che neppure le aziende venivano a ritirare”, avrebbe in tal modo rivelato come si trattasse di una prassi aziendale, in tal senso quindi non occasionale. La censura così formulata da una parte riferisce una circostanza – quale l’intervento personale dell’ imputato nell’attività di incenerimento – che appare di per sé neutra rispetto alla intenzione di dimostrare la non occasionalità della condotta, non dipendendo tale ultimo requisito dal coinvolgimento diretto e immediato del titolare dell’impresa di riferimento. Dall’altra, riporta dichiarazioni di un teste, da cui inferire l’attestazione della abitualità della condotta, che al di là della significatività o meno nel senso dedotto dall’impugnante, non risultano allegate, in violazione del principio secondo il quale sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01).
7.E’ invece fondato il secondo motivo, non essendo stato depenalizzato il reato ex art. 674 cod. pen.
8.Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta depenalizzazione del reato ex art. 674 cod. pen. con rinvio al tribunale di Grosseto e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 674 cod. pen. e rinvia al tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/02/2021.