Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 11463 del 14 Marzo 2019 (Up 16 gen 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. D’Avino
Urbanistica.Prova della data di ultimazione dei lavori
Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera incriminata. Tale onere probatorio, peraltro, non può ritenersi assolto attraverso fonti dichiarative ma presuppone la dimostrazione attraverso elementi di prova documentali (fatture di acquisto di materiali edili; rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi alla data della asserita retrodatazione; etc.) che consentano di supportare la prospettazione difensiva in ordine all’epoca di consumazione del reato in data antecedente a quella risultante dalla contestazione mossa dal PM.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1502 del 4 marzo 2019
Beni ambientali.Competenza dell’ente parco nazionale a dichiarare l’acquisizione in proprio favore delle opere edilizie abusive realizzate nel perimetro dell’area naturale protetta
Non si possono considerare sussistenti i presupposti per ravvisare un “difetto assoluto di attribuzione”, quando un Ente Parco emani un provvedimento in tema di tutela del territorio: poiché la legislazione di settore ha previsto il diritto-dovere del medesimo Ente di prevenire e di reprimere gli abusi edilizi, e di sanzionarli conseguentemente. Deve sottolinearsi che, quando si tratta di un abuso nell'area protetta rappresentata da un parco nazionale, le sanzioni sono le stesse quanto al contenuto, ma si deve tener conto delle disposizioni speciali che prevedono le relative competenze (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA).
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 351 del 1 marzo 2019
Rifiuti.Abbandono e responsabilità ANAS
Il rapporto tra la norma di cui all’art.14 del d.lgs.285/1992, e quella di cui all’art.192 del d.lgs.152/2006 non deve essere inteso nel senso dell’autonomia e alternatività delle due diposizioni, quanto della complementarietà delle stesse. In particolare, la violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del Codice della strada da parte del concessionario della strada - quale è a tutti gli effetti l’Anas - integra l’elemento psicologico della colpa prescritto dall’art. 192 del Codice dell’ambiente.
Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Cass. Sez. III n. 12703 del 21 Marzo 2019 (Up 17 gen 2019)
Pres. Liberati Est. Gai Ric. Anzalone
Rifiuti.Disciplina emergenziale e confisca del mezzo di trasporto
Ove la condotta sanzionata dall'art. 6 del D.L. n. 172 del 2008, si sovrapponga a quella indicata dall'art. 256 o dall'art. 258, comma 4 D.lgs 152/06, poiché per queste ultime l'art. 259 dello stesso testo unico prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato indicato dall'art. 6.
Cass. civile SSUU n. 8230 del 22 marzo 2019 (ud. 29 gen 2019)
Pres. Mammone Est. Sambito Ric. Auriemma
Urbanistica.Nullità del trasferimento dell’immobile abusivo
Le Sez. U., a risoluzione di contrasto, hanno affermato che la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell’immobile. In presenza nel’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile il contratto è valido a prescindere al profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
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