TAR Piemonte, Sez. I, n. 516, del 19 aprile 2013
Aria.Legittimità ordinanza chiusura self-service carburanti per il contenimento dell'inquinamento da 1,3 butilene
E' legittima l'ordinanza del Sindaco, con la quale si dispone per il contenimento dell'inquinamento da 1,3 butilene, la chiusura degli erogatori self-service dell'impianto distribuzione carburanti durante il servizio serale e notturno. L’elevata concentrazione di limiti di 1,3 butilene, rimasto insensibile alla adozione di dispositivi di cattura dei vapori, giustifica di per sé, in ossequio al principio di precauzione, l’adozione di ulteriori cautele trattandosi di sostanza sospettata di essere cancerogena da parte della International Agency for Resarch on Cancer. Per la medesima ragione appare del tutto condivisibile l’osservazione contenuta nell'ordinanza, secondo la quale era necessario procedere a minimizzare le cause dell’inquinamento, potendosi presumere che limitando l’esposizione della salute umana, anche solo per brevi periodi di tempo, ad agenti dannosi, si favorisce il processo di disintossicazione dagli stessi ed il contenimento degli effetti dannosi permanenti che da tali agenti possono conseguire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00516/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01089/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 1999, proposto da:
Scarafia Fabrizio e Silvia S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Santilli, Paola Campion, con domicilio eletto presso Giorgio Santilli in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
contro
Comune Grugliasco, rappresentato e difeso dall'avv. Marialaura Piovano, con domicilio eletto presso Maria Laura Piovano in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;
per l'annullamento:
della ordinanza del Sindaco di Grugliasco 14.6.1999 n. 3298, con la quale si dispone la chiusura degli erogatori self service esso impianto distribuzione carburanti per il servizio serale e notturno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Grugliasco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Sindaco del Comune di Grugliasco ha ordinato al ricorrente Scarafia Fabrizio, in qualità di titolare del distributore di carburanti Esso ubicato in Grugliasco, via Lupo n. 98, di osservare, nel periodo compreso tra il 21/06/99 ed il 10/10/99, gli orari di apertura e chiusura giornalieri nonché i turni di chiusura notturna, domenicale ed infrasettimanale osservati da tutti gli altri distributori ed individuati dall’ordinanza sindacale n. 63 del 28/12/98, così implicitamente inibendo ad esso ricorrente di consentire agli automobilisti la possibilità di effettuare il rifornimento di carburante mediante il servizio “self-service” fuori dai predetti orari e turni.
Nelle premesse del provvedimento il Sindaco ha ricordato che gli abitanti del condominio posto nelle immediate vicinanze del distributore avevano più volte richiesto controlli sull’osservanza dei limiti di inquinamento acustico e da benzene; che su ordine della Procura della Repubblica erano state eseguite, nel corso degli anni 1997 e 1998, alcune campagne di monitoraggio, che avevano consentito di acclarare elevate concentrazioni di benzene e 1,3-butidene, agenti considerati cancerogeni; che di seguito a ciò erano state posizionate, su ciascuna delle pompe di erogazione del carburante, appositi dispositivi di recupero dei vapori, i quali avevano indotto una riduzione delle menzionate concentrazioni, le quali tuttavia rimanevano elevate; che la conferenza di servizi riunitasi il 22 gennaio 1999 aveva evidenziato che la riduzione dell’orario di funzionamento dell’impianto “self-service” avrebbe potuto contribuire a ridurre ulteriormente l’inquinamento.
Detto provvedimento é stato impugnato, in qualità di gestore dell’impianto, dal sig. Scarafia, il quale ne ha dedotto l’illegittimità per: I) violazione dell’art. 38 comma 2 L. 142/90 ed eccesso di potere, non ravvisandosi nella fattispecie i requisiti per la adozione di una ordinanza contigibile ed urgente; II) violazione dell’art. 3 L. 241/90, non recando il provvedimento impugnato una motivazione adeguata in ordine alla situazione di grave ed attuale pericolo per l’incolumità pubblica ed agli accertamenti effettuati per accertarla; III) eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, stante che le ultime campagne di monitoraggio avrebbero evidenziato il mancato superamento dei limiti vigenti per le varie sostanze; IV) eccesso di potere, in relazione alla inidoneità della misura adottata a contenere l’inquinamento.
Il Comune di Grugliasco si é costituito in giudizio per resistere al ricorso, mettendo in evidenza che pur a seguito della adozione, da parte del gestore del distributore, di dispositivi di recupero dei vapori rimanevano inalterate le concentrazioni di 1,3-butidene, sostanza sospettata di essere cancerogena, mentre quelle relative al benzene, sostanza già acclarata come cancerogena, rimanevano superiori al limite di 10 mcg/mc, in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.
Alla camera di consiglio del 22 luglio 1999 il Collegio accoglieva la domanda cautelare e per l’effetto disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
Il ricorso é stato quindi introitato a decisione alla pubblica udienza del 21 marzo 2013.
Preliminarmente il Collegio dà atto che avverso il medesimo provvedimento é stata proposta separata impugnazione anche da parte della Esso Italia s.p.a.: il relativo giudizio era rubricato al n. 1088/99 di R.G. ed é stato dichiarato perento con decreto di questo Tribunale n. 2851/11.
Il Collegio dà ancora atto del fatto che l’ordinanza impugnata spiegava efficacia sino al 31/10/99. Il ricorso é conseguentemente divenuto improcedibile, ma, avendo parte ricorrente dichiarato – con memoria depositata il 5/10/2012 - di avere ancora interesse alla decisione, la legittimità del provvedimento impugnato verrà scrutinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 comma 3 c.p.a.
Con il primo motivi di ricorso il ricorrente ha contestato l’esistenza dei presupposti per l’adozione di una ordinanza ex art. 38 L. 142/90, ora art. 50 T.U.E.L.: ha rilevato in particolare il sig. Scarafia che la situazione posta a base del provvedimento impugnato é nota da tempo e non si é aggravata recentemente né repentinamente; non sussiste pertanto una particolare urgenza di intervenire con provvedimenti inibitori, potendosi semmai adottare dei meri accorgimenti al fine di ridurre il disagio.
L’assunto non é condivisibile alla luce della situazione di fatto presupposta dal provvedimento impugnato.
Nelle immediate vicinanze del distributore Esso gestito dal ricorrente é stato realizzato, in via Giustetti 63, un condominio, i cui abitanti a partire dal 1997 hanno, a più riprese, denunciato immissioni acustiche e maleodoranti provenienti dal distributore. Di seguito a ciò l’impianto veniva posto sotto sequestro e sottoposto a due serie di monitoraggi da parte dell’ARPA, la prima tra il marzo ed il luglio 1997, la seconda tra il novembre 1997 ed il marzo 1998.
Ebbene, a seguito della prima campagna di monitoraggio risultava che durante le giornate di apertura del distributore si osservava al terzo piano del condominio un aumento significativo della concentrazione di tutte le sostanze più tossiche, e cioè di benzene, 1,3-butidene, toluene e xileni. Per il benzene in particolare, unica sostanza per la quale risultavano fissati dei limiti normativi – pari a 15 mcg/mc sino al 31/12/98 e 10 mcg/mc a far tempo dal 1° gennaio 1999 - , nelle giornate di apertura del distributore le concentrazioni risultavano sempre significativamente superiori a detti limiti, risultando invece inferiori al valore di riferimento solo nel campione relativo ad una giornata di chiusura.
L’ARPA provvedeva ancora ad effettuare un nuovo campionamento il 18/11/97, prima della installazione dei dispositivi di recupero dei vapori, ed altri campionamenti nel febbraio/marzo 1998, dopo l’adozione dei citati dispositivi. Il raffronto tra gli esiti dei suddetti prelievi ha consentito di acclarare un significativo abbattimento complessivo di tutti i componenti volaliti, ad eccezione del 1,3-butidene, le cui concentrazioni in corrispondenza del balcone del terzo piano continuavano a rimanere sostanzialmente inalterate rispetto a quelle riscontrate nella prima campagna della primavera 1997. L’ARPA concludeva la relazione del 1998 sottolineando che a prescindere dalla installazione dell’impianto di recupero dei vapori rimaneva comunque importante seguire determinate cautele nel corso del riempimento dei serbatoi interrati, l’inosservanza delle quali era idonea a cagionare un immediato innalzamento delle concentrazioni in prossimità delle cisterne interrate.
Come già precisato il 22 gennaio 1999 é stata poi indetta una conferenza di servizi dalla quale é emersa la necessità sia di intervenire sulla viabilità della zona, onde evitare lo stazionamento delle auto all’incrocio situato in prossimità del distributore e del condominio; sia di adottare alcune ulteriori cautele nella attività del distributore, ad esempio quelle finalizzate ad evitare ogni possibile dispersione di vapori nel corso del riempimento delle cisterne interrate o quelle dirette ad evitare lo stazionamento di auto a motore acceso nell’area del distributore. La conferenza di servizi ha inoltre evidenziato l’opportunità di limitare il ricorso al servizio self-service, la riduzione dei limiti del particolato previste dalle norme europee, l’opportunità di minimizzare le cause di inquinamento allo scopo di garantire condizioni minime di benessere psico-fisico degli abitanti del condominio. Delle risultanze della conferenza di servizi si dà ampiamente atto nella ordinanza impugnata, che rinvia anche alle campagne di monitoraggio eseguite dall’ARPA su ordine della Procura della Repubblica.
Orbene, il Collegio considera anzitutto che l’elevata concentrazione di limiti di 1,3 butilene, rimasto insensibile alla adozione di dispositivi di cattura dei vapori, giustificava di per sé, in ossequio al principio di precauzione, l’adozione di ulteriori cautele trattandosi di sostanza sospettata di essere cancerogena da parte della International Agency for Resarch on Cancer. Per la medesima ragione appare del tutto condivisibile l’osservazione svolta nella ordinanza impugnata secondo la quale era necessario procedere a minimizzare le cause dell’inquinamento, potendosi presumere che limitando l’esposizione della salute umana, anche solo per brevi periodi di tempo, ad agenti dannosi si favorisce il processo di disintossicazione dagli stessi ed il contenimento degli effetti dannosi permanenti che da tali agenti possono conseguire. Il fatto, dunque, che la concentrazione della maggior parte delle sostanze tossiche fosse rientrata nei limiti in allora vigenti non esonerava l’Amministrazione comunale, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, dall’obbligo di adottare ulteriori e tempestive misure di contenimento di un inquinamento al quale ormai da tempo erano esposti gli abitanti del condominio e che in larga misura dipende dalla attività del distributore, e cioé dalle cautele osservate sia dai gestori dell’impianto in fase di riempimento delle cisterne interrate (la volatilità delle sostanze di che trattasi implica che i vapori non adeguatamente catturati durante il riempimento delle cisterne raggiunga possono poi raggiungere le abitazioni collocate ai piani più elevati del vicino condominio), sia dallo stazionamento a motori spenti degli automobilisti. E proprio la necessità di garantire anche l’osservanza di tale cautela implicava l’inibizione del servizio self-service al di fuori degli orari di apertura del distributore, quando il gestore é assente e nessuno vigila sul comportamento dei singoli automobilisti.
Per concludere si deve sottolineare che la necessità di salvaguardare un valore di primaria importanza, qual é la salute umana, e la difficoltà nello stimare i danni eventualmente già determinati dal pregresso inquinamento cui erano stati esposti gli abitanti determinavano la persistenza dell’urgenza di intervenire con ogni ulteriore modalità idonea a minimizzare i rischi per la salute . In tal senso l’ordinanza impugnata appare assolutamente corretta e, del resto, anche rispondente al principio di proporzionalità, determinando essa solo l’inibizione del servizio self-service fuori dai normali orari e turni di lavoro.
Da qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Quanto si qui esposto, peraltro, dà ragione anche della infondatezza delle ulteriori doglianze.
In particolare il rinvio alle campagne di monitoraggio eseguite dall’ARPA ed il richiamo a quanto emerso in sede di conferenza di servizi consente di ricostruire in maniera compiuta la volontà della Amministrazione e la natura degli atti istruttori di cui essa ha tenuto conto, risultando così infondate sia la censura relativa al difetto di istruttoria sia quella di inadeguatezza della motivazione.
Conclusivamente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dovendosi peraltro dare atto della legittimità della ordinanza impugnata.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- visto l’art. 34 comma 3 c.p.a. accerta la legittimità dell’atto impugnato;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Grugliasco, delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)