TAR Sicilia (CT) n.675 del 30 marzo 2018
Ambiente in genere. Conferenza di servizi di adozione dell’AIA
La conferenza di servizi di adozione dell’A.I.A. prevede la sola partecipazione delle amministrazioni interessate, non assicurando nemmeno all’istante - tanto meno al controinteressato - un vero e proprio diritto di partecipazione
Pubblicato il 30/03/2018
N. 00675/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
In.T.Ec. Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Consoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, n. 45;
contro
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Rigenia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sciangula, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 37;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale
- del D.A. dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 36864 del 5 agosto 2015, recante oggetto “SR 1 RIF 22 – Rigenia s.r.l. – Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sita in Contrada Cusunano nel Comune di Augusta. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti
- della nota prot. n. 3178 del 20 gennaio 2016, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, servizio 1 V.A.S. – V.I.A., nel riscontrare l’istanza di riesame del provvedimento impugnato, la rigettava, ritenendo non sussistessero ragioni per l’annullamento o la revoca del D.A. n. 362 del 30 luglio 2015;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti.
- del D.D.D. n. 446 del 31 marzo 2017 recante Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Rigenia s.r.l. per la realizzazione e gestione della citata piattaforma;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso o conseguenziale ancorché non conosciuto o sopravvenuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e della Rigenia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, la società ricorrente - già destinataria, giusta voltura con D.D.G. n. 22 del 23 gennaio 2013, di una valutazione di impatto ambientale - V.I.A. (D.R.S. n. 460 del 10 giugno 2009, prorogato con D.A. 152/GAB del 30 aprile 2015) e della relativa autorizzazione integrata ambientale - A.I.A. (D.D.G. n. 356 del 29 giugno 2010, prorogato con provvedimento prot. n. 35047 dell’11 agosto 2015), entrambe rilasciate per la realizzazione di “una piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta (SR)”, con una capacità massima di trattamento rifiuti liquidi di 100 metri cubi al giorno - impugnava la V.I.A., accordata alla controinteressata Rigenia s.r.l. per l’esecuzione di una “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sita in Contrada Cusunano nel Comune di Augusta”, riferendo di esserne venuta casualmente a conoscenza il 16 novembre 2017, tramite accesso al sito web dell’Assessorato resistente.
Parte ricorrente - nel rappresentare come la realizzazione di tale impianto le arrecherebbe un grave pregiudizio economico, trattandosi di un intervento di notevole dimensioni, similare al proprio, vieppiù localizzato nella medesima zona a soli centoquaranta metri lineari di distanza - chiede l’annullamento di tale provvedimento, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, in relazione alla mancata trasmissione in suo favore, in qualità di soggetto controinteressato, della comunicazione di avvio del relativo procedimento;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 e difetto di motivazione, avendo l’amministrazione resistente (in tesi) omesso - come, invece, ivi stabilito - ogni valutazione in relazione al relativo ambito territoriale, alle distanze con preesistenti interventi appartenenti alla stessa categoria progettuale ed alle possibili interazioni tra gli stessi.
Si costituivano in giudizio con memoria di pura forma sia la controinteressata che l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza, dalla stessa avanzata, di revoca o annullamento in autotutela dell’impugnata V.I.A. - sul presupposto del legittimo espletamento di tutte le forme di pubblicità disposte dall’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’improprio riferimento al richiamato decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015, recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.” (di cui al procedimento disciplinato all’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006), pertanto, non riferibile al contestato D.A., recante giudizio positivo di V.I.A. adottato all’esito del diverso procedimento di cui agli artt. 23 - 29 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 – chiedendone l’annullamento in relazione ai motivi già formulati in sede di ricorso principale nonché per:
3. Difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità; Violazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 152/2006; Erroneità dell’apprezzamento dell’amministrazione, ribadendo parte ricorrente il proprio diritto a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’impugnata V.I.A. nonché evidenziando come le valutazioni relative al contesto ambientale e territoriale - per quanto prescritte dall’art. 4 del d.m. n. 52/2015 con riferimento all’eventuale e preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - siano a maggior ragione necessarie nell’ambito del conclusivo giudizio di V.I.A..
La società ricorrente, con ulteriori motivi aggiunti, impugnava, poi, l’A.I.A. rilasciata in favore della controinteressata relativamente al medesimo impianto, assumendone l’illegittimità, oltre che in via derivata per i motivi già proposti, per i seguenti motivi direttamente ad essa riferibili:
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14 ter della l. n. 241/1990 e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al non aver l’Assessorato resistente consentito la partecipazione della ricorrente alla conferenza di servizi, nell’ambito della quale l’impugnata autorizzazione è stata adottata, nonostante essa avesse avanzato specifica istanza in tal senso, di fatto inibendole l’esercizio, anche in tale sede, del proprio diritto ad intervenire quale controinteressata;
5. Eccesso di potere per mancanza di logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza dell’A.I.A. impugnata e sommarietà ed indeterminatezza delle relative prescrizioni, richiamando in tal senso tutta una serie di previsioni (in tesi) di contenuto generico.
La Rigenia s.r.l. con memoria depositata il 3 luglio 2017 eccepiva, in rito, l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività della notifica, in ragione della pretesa decorrenza del relativo termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, e l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti, in relazione al carattere meramente confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o annullamento in autotutela della V.I.A. rispetto a quanto già stabilito nella V.I.A. stessa, nonché, in ogni caso, l’infondatezza delle censure formulate da parte ricorrente, oltre che per i motivi espressi dall’amministrazione resistente nell’impugnato provvedimento di rigetto, in ragione dell’insindacabilità delle scelte tecnico – discrezionali da quest’ultima assunte in sede di rilascio degli impugnati provvedimenti.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2017, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Deve essere, innanzi tutto, rigettata l’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso principale, formalmente sollevata dalla controinteressata in relazione alla pretesa tardività della relativa notifica (avvenuta a mezzo lettere raccomandate inviate il 12 gennaio 2016) rispetto ad una non meglio specificata pubblicazione dell’impugnata V.I.A..
Come, infatti, già chiarito da questa Sezione interna “la prova della tardività della notifica del ricorso deve essere fornita in modo rigoroso da chi solleva la relativa eccezione, sulla base di elementi univoci, tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che il destinatario abbia avuto piena cognizione degli elementi essenziali del provvedimento (autorità emanante, data di adozione ed contenuto dell’atto) antecedentemente al relativo termine di decadenza previsto per la notifica del ricorso” (da ultimo, questa Sezione interna n. 390/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Assume, infatti, rilievo a tal proposito come la Rigenia s.r.l. abbia omesso di chiarire rispetto a quale pubblicazione il decorso del relativo termine dovrebbe calcolarsi, nemmeno indicando quando la V.I.A. sia stata pubblicata sulla G.U.R.S. e/o sul sito web dell’Assessorato resistente, bensì producendo al riguardo solo la stampa di una schermata della pagina di tale sito risalente al 15 gennaio 2016 e, dunque, successiva alla notifica del ricorso (avvenuta il 12 dello stesso mese) e copia di una pagina de “La Gazzetta del Sud” del 5 febbraio 2014, in cui si dava notizia dell’“avvio procedura di valutazione di impatto ambientale” per la piattaforma in questione.
A ciò si aggiunga l’inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla controinteressata a conforto delle proprie (generiche) argomentazioni (T.A.R. Liguria, sezione I, n. 363/2013), fondandosi quanto ivi affermato (secondo cui “il termine di impugnazione di una delibera regionale di v.i.a. decorre, per i soggetti nei cui confronti non sia prevista la notifica individuale, dal giorno in cui se ne sia perfezionata la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale”) sull’imprescindibile presupposto dell’esistenza di una relativa norma regionale che tale pubblicazione prescriva, norma - invece - non rinvenibile in Sicilia.
Ben si comprende, quindi, come, alla luce delle osservazioni fin qui svolte e in mancanza di una siffatta forma legale di pubblicità obbligatoria della V.I.A., l’eccezione di tardività appaia manifestamente infondata, alla stregua di quel citato orientamento giurisprudenziale che, in generale, grava la parte che eccepisca la tardività del ricorso della prova rigorosa di una conoscenza anticipata del provvedimento rispetto a quanto riferito dalla ricorrente, con la conseguenza che, non avendo la controinteressata né l’amministrazione resistente dato alcuna dimostrazione che la In.T.Ec. Sud s.r.l. abbia avuto conoscenza della V.I.A. anteriormente al relativo termine, il ricorso deve ritenersi tempestivo.
Deve essere ugualmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, sempre sollevata dalla controinteressata, ritenendosi anch’essa manifestamente infondata, non risultando il diniego di riesame e annullamento in autotutela della V.I.A. in alcun modo meramente confermativo – come, invece, vorrebbe la Rigenia s.r.l. - dei contenuti della V.I.A. stessa, con conseguente lesività e, dunque, autonoma impugnabilità del gravato provvedimento.
Ciò premesso, sia il ricorso principale che i successivi motivi aggiunti sono, comunque, infondati nel merito in ragione dell’infondatezza di tutti motivi di gravame ivi formulati.
Relativamente alla censura di carattere procedimentale, con cui parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione in suo favore dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione della V.I.A., con conseguente violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, che tale comunicazione prescrive, assume rilievo che (come evidenziato dall’amministrazione regionale resistente già nella nota impugnata in sede di primo ricorso per motivi aggiunti) l’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 espressamente prevede che le forme di pubblicità ivi prescritte, quali (nella versione all’epoca vigente) “la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale” e “sul sito web dell'autorità competente”, “…tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241”, nonché che risulti agli atti come esse siano state nel caso di specie rigorosamente espletate, essendosi data notizia dell’avvio della relativa procedura di V.I.A. sia su “La Gazzetta del Sud” del 5 febbraio 2014, recante una breve descrizione dell’intervento e l’indicazione del richiedente, dell’ubicazione dell’impianto e dei riferimenti dell’amministrazione procedente, che dal 23 novembre 2013 sul sito web dell’Assessorato resistente (in tal senso, la citata documentazione prodotta in giudizio dalla Rigenia s.r.l.).
Ne discende, dunque, come parte ricorrente, in virtù di tali forme di pubblicità legale (assistite da relativa presunzione legale di conoscenza), sia stata posta in condizione di “prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi” come stabilito al comma 3 del citato art. 24, con conseguente infondatezza della relativa censura.
Riguardo, poi, alla pretesa violazione dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015, osserva il Collegio come anche tale motivo di impugnazione non possa essere condiviso, in ragione dell’inconferenza del richiamo di tale norma (già rilevata dall’amministrazione regionale in sede di diniego di revoca o annullamento in autotutela della V.I.A.), riferendosi essa al procedimento di verifica di assoggettamento a V.I.A. (c.d. “screening”), di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, nemmeno applicabile all’impianto per cui è causa, infatti obbligatoriamente assoggettato a quello di V.I.A. ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, senza che sia al riguardo necessario alcun preliminare accertamento.
Nessun rilievo assumono infatti le argomentazioni in merito eseguite da parte ricorrente a sostegno della riferibilità degli adempimenti ivi prescritti anche al procedimento di V.I.A. fondate sul preteso carattere preliminare della verifica di assoggettabilità a V.I.A., in ragione della non propedeuticità, nel caso di specie, di tale sub procedimento nonché, in ogni caso in relazione alla sua autonomia e distinzione rispetto alla V.I.A. (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1213/2009).
A ciò si aggiunga come, in merito alla pretesa omissione di ogni valutazione relativa al circostante contesto ambientale e territoriale, l’Assessorato abbia evidenziato in sede di diniego di revoca e/o annullamento in autotutela della V.I.A. di aver comunque debitamente considerato, in sede di rilascio della stessa, la presenza nel territorio di analoghi impianti in grado di produrre notevoli quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, tutti di dimensioni ben più rilevanti rispetto a quello di parte ricorrente, invece verosimilmente non preso in considerazione in ragione dell’esigua incidenza dello stesso, attesa l’assai limitata capacità di trattamento dei rifiuti rispetto a quello della controinteressata (una capacità massima di trattamento rifiuti di soli 100 metri cubi al giorno a fronte di una capacità di trattamento rifiuti dell’impianto della Rigenia s.r.l. di ben 700 tonnellate al giorno) .
Con riferimento, poi, alla mancata partecipazione alla conferenza di servizi di adozione dell’impugnata A.I.A., anche tale censura deve essere disattesa, osservando il Collegio come tale modulo procedimentale preveda la sola partecipazione delle amministrazioni interessate, non assicurando nemmeno all’istante - tanto meno al controinteressato - “un vero e proprio diritto di partecipazione” (in tal senso, ex multis, T.A.R. Veneto, Sezione III, n. 51/2016).
Relativamente al contenuto asseritamente non definito delle prescrizioni dettate dall’amministrazione nell’A.I.A., tale censura è, invece, radicalmente inammissibile, oltre per genericità, sulla base di quell’orientamento costante della giurisprudenza che, nell’evidenziare come “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera”, afferma la sindacabilità in sede giurisdizionale di siffatte prescrizioni “soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione” (in termini, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sezione I, n. 218/2016), nel caso di specie non rinvenibili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Assessorato resistente, mentre sono compensate con la parte controinteressata anche in ragione dell’infondatezza delle eccezioni in rito da quest’ultima sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Francesco Mulieri, Referendario
Eleonora Monica, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eleonora Monica Pancrazio Maria Savasta