Cass. Sez. III n. 12703 del 21 Marzo 2019 (Up 17 gen 2019)
Pres. Liberati Est. Gai Ric. Anzalone
Rifiuti.Disciplina emergenziale e confisca del mezzo di trasporto

Ove la condotta sanzionata dall'art. 6 del D.L. n. 172 del 2008, si sovrapponga a quella indicata dall'art. 256 o dall'art. 258, comma 4 D.lgs 152/06, poiché per queste ultime l'art. 259 dello stesso testo unico prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato indicato dall'art. 6.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 luglio 2018, il Tribunale di Caltanissetta ha applicato, su accordo delle parti, a Vincenzo Anzalone, la pena di mesi otto e giorni venti di reclusione e € 11.111,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 6 lett. d), della legge n. 210 del 2008, perché utilizzando il proprio autocarro Iveco Turbo Daily, targato BB 175 KL, effettuava attività di raccolta di rifiuti non pericolosi senza l’autorizzazione. Accertato in Vallelunga di Pratameno il 27/06/2018, ed ha disposto la confisca dell’autocarro medesimo.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 240 cod.pen. e art. 6 della legge n. 210 del 2008. La confisca dell’automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti nelle zone in cui vige lo stato di emergenza nella raccolta dei rifiuti, come nella Sicilia, consegue solamente nei casi di sentenza di condanna, e non nel caso di sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. Di poi sarebbe mancante la motivazione della disposta confisca rispetto alla quale non avrebbe argomentato, il Giudice, le ragioni a sostegno dell’applicazione della stessa.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente infondati.  

5. Deve premettersi che l’art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., introdotto dalla legge n. 203/2017, consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Il legislatore ha, dunque, esplicitamente previsto, tra i motivi di ricorso per cassazione, anche l’impugnazione della statuizione della misura di sicurezza (tra cui la confisca) qualora essa assuma i connotati dell’illegalità.
Sull’individuazione dell’ambito dei motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena ex artt. 444 cod.proc.pen., con riferimento alle statuizioni concernenti l'imposizione di misure di sicurezza, si sono registrati, nelle sezioni della Corte di legittimità, diversi orientamenti interpretativi che hanno determinato la rimessione della questione alla decisione delle Sezioni Unite. Non di meno, per il caso in esame, non occorre attendere l’esito del pronunciamento.
In primo luogo, a parere del Collegio, il dettato normativo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel disporre che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi [...]», fa riferimento al provvedimento decisorio nella sua unità, da cui la non praticabilità dell'interpretazione che limita l'operatività del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. alle sole statuizioni oggetto di preventivo accordo delle parti.

6.- Quanto al motivo di ricorso, attinente alla misura di sicurezza, unico motivo di ricorso deducibile avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, non ricorre, nel caso in esame, alcun profilo di illegalità della misura di sicurezza applicata, e, dunque, il ricorso si pone al di fuori del tema devoluto alla decisione delle Sezioni Unite.
La confisca dell’autocarro utilizzato dall’imputato per il trasporto dei rifiuti è stata correttamente disposta dal giudice che ha applicato la pena per il reato di cui all’art. 6 lett. d) della legge n. 210 del 2008.
Sotto un primo profilo, la giurisprudenza di legittimità, superando un più risalente orientamento giurisprudenziale, anche citato dal ricorrente, ha affermato che in tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell'automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall'art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 3, n. 45927 del 09/10/2014, Memetel, Rv. 260870 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 32112 del 16/05/2013, Sparacio, Rv. 255908 – 01; Sez. 3, n. 36292 del 18/05/2011, Asella, Rv. 251078 – 01).
Tale conclusione trova giustificazione nella previsione dell’art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) secondo cui la confisca opera "per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo".
Quanto alla natura obbligatoria della stessa e la sua applicazione anche nel caso di sentenza di applicazione di pena, il Collegio ritiene che vada condivisa l’opzione interpretativa cui era pervenuta la sentenza della Corte di legittimità n.32112/2013, nel senso che si può senz'altro affermare che, ponendosi le disposizioni contenute nell'art. 6 in deroga alle norme del TU ambientale, queste ultime continuino in realtà ad operare laddove non espressamente derogate dal decreto-legge. E ciò vale, in particolare, per l'art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006, che, nello specifico, per i reati relativi al trasporto illecito di cui agli art. 256 e art. 258, comma 4, sancisce che la confisca consegue obbligatoriamente anche alla sentenza di patteggiamento.
Tale interpretazione, cui il Collegio intende dare continuità, consente di evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento a favore della fattispecie delittuosa più grave. Ciò è coerente con la ratio legis, sottesa all'introduzione dell'art. 6 che era, senza ombra di dubbio, quella di inasprire, ove ritenuto necessario, le sanzioni per le condotte già indicate nel TU ambientale, quella di prevedere la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti come già previsto dagli artt. 256 e 258 del d.lgs n. 152 del 2006.
In altri termini, ove la condotta sanzionata dall'art. 6 del D.L. n. 172 del 2008, si sovrapponga a quella indicata dall'art. 256 o dall'art. 258, comma 4 D.lgs 152/06, poiché per queste ultime l'art. 259 dello stesso testo unico prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato indicato dall'art. 6.

7.- Tale è il caso in esame, e la confisca del veicolo Iveco Daily utilizzato dall’imputato per il trasporto di rifiuti è stata correttamente disposta dal Giudice che ha applicata la pena su richiesta delle parti, stante la natura obbligatoria. Trattandosi di confisca obbligatoria, la misura di sicurezza non è dunque illegale.
Infine, la natura obbligatoria della confisca esclude il secondo profilo di violazione di legge denunciato non essendo sussistente alcuna omessa motivazione sul punto.

8.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/01/2019