Il Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti): una prima ricostruzione (quarta parte)
Ma come sembra “funzionare” il Sistri?
Da quanto sin qui osservato parrebbe che il Sistri sia un sistema (non solo di controllo) della tracciabilità dei rifiuti, contemplante (o avente vocazione a perseguire), tra altro, diverse finalità, esemplificativamente citasi:
- il controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- il controllo su taluni dati rilevanti anche nella gestione dei rifiuti;
- il controllo sequenziale (quasi un Pert) tra la produzione e il conferimento finale del rifiuto (salvo l’ipotesi del transfrontaliero);
- l’acquisizione di dati utili alla pianificazione della gestione dei rifiuti (macro, per territorio, per tipologia, per attività, per natura dei rifiuti, eccetera);
- il monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti;
- l’interconnessione e l’interoperabilità con altri sistemi informativi;
- l'adempimento negli incombenti amministrativi un tempo adempiuti tramite il formulario di identificazione dei rifiuti, la tenuta del registro di carico e scarico, della dichiarazione annuale dei rifiuti (Mud), ecc. (1).
In tal senso il Sistri abbisogna di un apposito software (applicativo web per la gestione della movimentazione) e di apparecchiature elettroniche (token usb; black box) per la firma digitale delle informazioni e la localizzazione satellitare degli automezzi.
Come è evincibile anche dal sito istituzionale i dispositivi necessari sono distinti per i seguenti soggetti:
a) Produttori – Intermediari - Consorzi :
- uno o più dispositivi usb (cioè la chiave usb)– linea Adsl
- PC e Stampante.
b) Trasportatori:
- 1 dispositivo usb delegato azienda;
- 1 black box + 1 usb per ogni automezzo;
- 1 Sim dati ( a proprio carico);
- linea Adsl.
c) Impianti:
- 1 o più dispositivi usb;
- linea Adsl;
- Per le sole discariche: apposite apparecchiature da installarsi all’ingresso dell’impianto per monitorare l’ingresso e l’uscita dei veicoli.
Il dispositivo usb viene personalizzato e abilita la firma digitale (certificati elettronici associati alle persone fisiche che vengono individuate nella procedura di iscrizione come “delegati” (2) e identificati con Pin, Puk e username) fino a tre addetti (“delegati”) per Unità locale od operativa. Come vedremo, il dispositivo usb consente di:
- registrare i rifiuti prodotti (movimenti di carico);
- movimentare i rifiuti (movimenti di scarico ed emissioni dei formulari).
I dispositivi usb poiché si collegheranno alla “banca dati” centralizzata dovranno venire inseriti in un pc munito di collegamento a Internet. Per le registrazioni, come notato sono previste 2 sezioni:
- registro cronologico: dovrà essere compilata dal produttore/detentore del rifiuto entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (sostituirà i movimenti di carico del registro c/s). I dati da inserire
- area movimentazione.
Il black box consente l’accesso al Sistri per l’inserimento dei dati e consta di: a) contenitore dim. 15x10x5 cm; b) Gps per rilevamento posizione mezzo; c) modulo Gps per allarmi ; d) modulo di sicurezza; e) interfaccia per dispositivo usb; f) batteria Tampone; g) memoria locale per consentire la memorizzazione dei dati (3). Per ogni black box (per ogni veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti) si dovrà acquistare una scheda Sim dai Gprs e i dati delle schede Sim (intestatario, Pin, Puk e numero di telefono), e, come detto, ogni black box dovrà essere fornito anche di chiave usb.
Si può chiedere un solo dispositivo usb per unità locale, ma per ogni unità locale per la quale viene prevista l’iscrizione sarà necessario dotarsi di almeno un dispositivo. In questo ultimo caso, la chiave usb riguarderà tutte le attività che si svolgono nell’unità locale di cui trattasi, per le quali è prevista l’iscrizione relativamente a:
- produzione di rifiuti e/o;
- smaltimento e recupero e/o;
- intermediazione e commercio di rifiuti e/o;
- trasporto di rifiuti.
N.B.: In alternativa al dispositivo usb per ogni unità locale può essere richiesto:
- un dispositivo usb per ciascuna Unità operativa in cui è suddivisa l’unità locale e/o;
- un dispositivo usb per ciascuna attività (o categoria) di iscrizione svolta all’interno dell’Unità locale o della singola Unità operativa all’interno dell’attività locale.
Le categorie di iscrizione sono quelle di cui all’allegato II: produzione di rifiuti, trasporto, discarica, demolizione/rottamazione, frantumazione, incenerimento, recupero, trattamento, eccetera.
Alcuni esempi:
- Unità locale in cui si svolge una attività di sola produzione di rifiuti: un solo dispositivo oppure tanti quanti sono le Unità operative in cui è suddivisa l’unità locale;
- Unità Locale in cui si svolge la produzione di rifiuti, il recupero, lo smaltimento, eccetera: un solo dispositivo, oppure tanti quanti sono le attività svolte;
- Unità locale suddivisa in varie unità operative, nell’ambito di alcune delle quali si svolgono più attività per le quali è prescritta l’iscrizione: un solo dispositivo, oppure tanti quante sono le unità operative in cui è suddivisa l’unità locale, oppure tanti dispositivi quante sono le attività svolte nell’intera Unità locale, oppure ancora per ciascuna Unità operativa tanti quante sono le attività svolte nella stessa Unità operativa.
Il Sistri presenta le seguenti schede distinte per categorie (4):
- produttori/detentori di rifiuti speciali;
- comuni della Regione Campania;
- trasportatori di rifiuti speciali (anche dall’estero);
- trasportatori dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania;
- produttore/trasportatore, in contro proprio, di rifiuti pericolosi, fino ad un massimo di 30 kg/litri al giorno;
- concessionario/gestore, case costruttrici/automercato;
- gestori di impianti di discarica di rifiuti pericolosi / non pericolosi/inerti (5);
- gestori di impianti di recupero / smaltimento / di rifiuti (anche impianti mobili);
- gestori di impianti di incenerimento e di coincenerimento;
- gestori di impianti di trattamento dei Raee;
- gestori di impianti di demolizione e di rottamazione dei veicoli fuori uso;
- gestori di impianti di frantumazione dei veicoli fuori uso;
- gestori dei Centri di raccolta dei rifiuti;
- commercianti / intermediari senza detenzione di rifiuti;
- consorzi istituiti per il recupero/riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Non è ancora agevole comprendere il flusso operativo del Sistri, ovvero la struttura e le modalità del suo funzionamento (6).
Risulta comunque utile provare a comprendere (simulando anche sulla base di esempi conosciuti) il funzionamento ipotizzato.
Il produttore: nell’area del registro cronologico il produttore dovrà inserire la produzione del rifiuto entro 10 giorni (art. 5), inserendo la propria usb nel pc dotato di internet e stampante, autenticandosi e movimentando l’area del registro cronologico indicando: a) Cer; b) quantità (solo in kg!) dei rifiuti prodotti; c) stato fisico (7); d) eventuali caratteristiche di pericolo.
Volendo il produttore può stampare una copia. Al termine della compilazione si inserisce il Pin e si appone la firma elettronicamente alla operazione di registrazione.
Nell’area di movimentazione del rifiuto, abbiamo il produttore che (almeno quattro ore prima del ritiro del rifiuto – si badi - pericoloso in precedenza registrato nell’area del registro cronologico), inserendo la propria usb, si autentica, indi seleziona il/i Cer prodotto/i e le quantità che intende avviare a smaltimento. Il Sistri genera in automatico una scheda “Area di movimentazione” dove il produttore inserisce/seleziona solo i seguenti dati: a) numero dei colli; b) il peso da verificare a destino (8); c) il rifiuto eventualmente sottoposto agli incombenti Adr; d) allegando (se necessario) il certificato analitico in formato pdf; e) l’intermediario; f) l’eventuale destinatario estero; g) il trasportatore (selezione); h) il destinatario (selezi one); i) firma inserendo il Pin.
Il trasportatore (rectius, il delegato dell’impresa di trasporto dichiarato in fase di iscrizione), nell’area movimentazione del rifiuto (già compilata dal produttore) dovrà (almeno due ore prima del ritiro, salvo motivati motivi di emergenza: art. 5/7 come modificato d.m. 2010) inserire il dispositivo usb, autenticandosi e, richiamando la scheda come detto già aperta dal produttore, compilare i propri campi, ovvero provvedere come segue: a) inserire il mezzo di trasporto utilizzato; b) inserire il nominativo del conducente; c) inserire la targa del veicolo; d) inserire la targa del rimorchio; e) inserire la data dell’operazione; f) inserire il percorso da effettuare; g) inserire l’eventuale tratta intermodale; h) stamp are una copia della scheda; i) firmare inserendo il Pin.
L’autista incaricato dall’impresa di trasporto al ritiro presso il produttore dei rifiuti si reca dallo stesso, quindi parte (inserendo il dispositivo usb associato al veicolo nella black box) arrivando a destinazione (produttore) inserendo la propria usb nel pc del produttore, si autentica e prende in carico i rifiuti, di talché (con l’inserimento del dispositivo usb nel pc del produttore, da parte del conducente) inizia la tracciabilità del percorso del veicolo.
Il produttore si autentica e stampa una copia cartacea della scheda Sistri (Area movimentazione) che sarà sottoscritta (come avveniva e avviene per il formulario di identificazione dei rifiuti: in effetti la scheda è sostitutiva del formulario ed è equipollente alla scheda di trasporto) da entrambi. La scheda Sistri, come evidenziato, deve accompagnare il trasporto.
Il trasportatore (il conducente e il veicolo) arriva all’impianto destinatario, inserisce il proprio dispositivo usb, si autentica, richiama la scheda oggetto del conferimento (Area movimentazione) relativa al carico ricevuto e compila i propri campi, ovvero: a) l’esito della spedizione (accettata, rifiutata, parziale, eccetera); b) il quantitativo effettivamente riscontrato dall’impianto (ovvero dallo stesso ricevuto). Indi il conducente invia il tracciato, inserendo il proprio dispositivo usb nel pc del destinatario, si autentica e invia i dati memorizzati nella black box durante il percorso (9).
Se il rifiuto viene respinto, o accettato parzialmente, il trasporto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione - relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dell’impianto stesso. Occorre altresì tenere in considerazione la eventuale variazione del peso a destino. In tutti questi casi (10) il delegato dell’azienda di trasporto, all’arrivo del conducente, accede al portale, si autentica ed inserisce nelle note la variazione costì intervenuta.
Il Sistri alla fine di queste operazioni:
- origina per l’azienda di trasporto, la specifica riga del “registro cronologico”;
- origina per l’impianto di destinazione, la specifica riga del “registro cronologico” con la presa in carico dei rifiuti;
- invia alla casella di posta elettronica, attribuita automaticamente dal sistema al produttore del rifiuto, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di destinazione;
- compila per il produttore la specifica riga del “registro cronologico”, già compilata in fase di “carico” con i dati relativi allo “scarico”.
Per quanto riguarda gli altri soggetti: intermediari, commercianti, consorzi istituzionali, essi inseriscono nell’area Registro cronologico della scheda Sistri-intermediari le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci (10) giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione stessa (art. 5/5 d.m. 2009). La responsabilità del produttore viene esclusa via e-mail ovvero termina con l’inoltro automatico da parte del Sistri ‑ direttamente nella casella di posta attribuita al produttore dal sistema ‑ della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o di smaltimento.
I produttori esclusi (o non aderenti al Sistri) comunicano al delegato dell’impresa di trasporto i propri dati. Il trasportatore compila anche la sezione del produttore (…) inserendo le informazioni ricevute dallo medesimo produttore, indi stampa due copie (una viene firmata dal produttore e accompagna il trasporto, l’altra rimane al produttore che deve conservarla per 5 anni).
I soggetti non aderenti al Sistri vengono esclusi da responsabilità previo invio della scheda cartacea, firmata. L’invio da parte dell’impianto di destinazione della relativa scheda opportunamente stampata e firmata dal delegato fa termine la responsabilità del produttore, essi soggetti, ove tenuti all’obbligo di tenuta del registro di carico e di scarico rifiuti, lo adempiono tramite la conservazione in ordine cronologico delle schede.
I trasportatori in conto proprio, non aderenti al Sistri (art. 212/8), che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, accompagnano il trasporto con il formulario. Qualora essi producano rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) rimangono soggetti alla tenuta del registro di carico e di scarico dei rifiuti.
La indisponibilità temporanea di mezzi informatici (in caso di guasto, di furto, di perdita, di distruzione e/o danneggiamento degli strumenti informatici, vedasi l’art. 6, comma 4, del d.m. Sistri) impone che la compilazione della scheda sia effettuata ‑ per conto del soggetto tenuto all’obbligo e previa la di lui dichiarazione sottoscritta su di una copia stampata della scheda ‑ dal soggetto che è tenuto alla compilazione della parte precedente o di quella successiva della scheda medesima.
In caso di temporanea indisponibilità e/o interruzione del sistema Sistri, i soggetti tenuti alla compilazione, sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti sulla apposita scheda Sistri in bianco, che deve essere scaricata dal sistema. I dati vanno inseriti nel Sistri entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del medesimo sistema.
Il sistema Sistri relativo ai rifiuti urbani della Regione Campania prevede che i comuni debbano annotare con cadenza mensile nell’area registro cronologico le quantità prodotte. Per il conferimento il comune dovrà aprire una nuova Scheda Movimentazione e, nel caso di raccolta del multi materiale, si dovrà indicare il peso complessivo del Cer 15.01.06, e suddividerlo nelle diverse frazioni dei seguenti Cer: 150101 – 150102 -150103 -150104 – 150107- 150109 – 200101.
Circa i fanghi destinati all’utilizzo (spandimento) in agricoltura Il produttore stampa la scheda Area Movimentazione e la consegna al conducente. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda al fine di attestare l’assolvimento della responsabilità di quest’ultimo. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema e chiude la transazione confermando l’arrivo a destino.
Per i cantieri non superiori a sei mesi: l’area movimentazione viene compilata dal delegato della sede legale (o locale) dell’impresa. Il delegato dell’impresa di trasporto stampa due schede e le consegna all’autista. Le copie vengono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere e una copia resta al conducente che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto, il quale entro due giorni lavorativi, accede al sistema ed inserisce la data e l’ora di presa in carico dei rifiuti.
Per i cantieri superiori a sei mesi e per le attività di bonifica, essi vengono considerati, a tutti gli effetti, unità locali operative e quindi debbono seguire tutte le procedure già viste precedentemente.
Per i rifiuti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, il registro cronologico viene compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva.
Per i materiali tolti d’opera, nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o alla unità locale dell’impresa che viene effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda Sistri Area Movimentazione, da scaricarsi dal sistema, che viene, come detto, compilata e sottoscritta dal soggetto manutentore.
Sulla questione “manutenzioni “essendo assai rilevante, controversa e financo strumentalizzata/strumentalizzabile, ritorneremo con apposito focus.
-------
(1) Il Sistri si differenzia dal semplice adempimento amministrativo di cui sopra, soprattutto nel seguire in tempo reale la movimentazione dei veicoli trasportanti il rifiuto (sulla quale problematica vedasi oltre).
(2) Sul delegato sarà necessario intervenire partitamente, comunque egli, in buona sostanza, rimane il referente/responsabile delle principali attività di cui trattasi.
(3) In proposito si vedano gli spunti operativi e informatici/informativi di G. Paone, in SISTRI, Modalità operative del sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti.Tra ipotesi e certezze, Convegno svoltosi a Napoli il 18 febbraio 2010.
(4) Allegato III (articolo 5, comma 1) d.m. Sistri 2009 come modificato dall’art. 11/3 del d.m. Sistri 2010.
(5) Sugli inerti si veda l’apposita problematica.
(6) Inoltre, per l’inserimento di taluni dati si attende la diffusione del manuale tecnico operativo.
(7) Che sono sette, rispetto ai quattro previsti dal formulario (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile e liquido).
(8) Su questo delicatissimo aspetto, si vedano ex multis, Cass. civ., sez. II, sentenza del 14.5.2009, n.11184 dove la Provincia di Brindisi contestava la mancanza di apposizione della quantità del rifiuto, nonostante la presenza del peso da verificarsi a destino (in quanto lo stabilimento di partenza del carico era privo di strumenti di pesatura) come consentito dal d.m. 1.4.1998, n.145, allegato C, par. 5, lettera c). Però la Cassazione, richiamando altre pronunce (Cass. 11.10.2006, n. 21779) ha osservato che l’art. 15 del d.lgs. 22/1997 “impone incondizionatamente di precisare, nel formulario di indicazione che deve accompagnare i rifiuti trasportati, la loro «quantità» […] la disposizione regolamentare richiamata […] deve quindi essere interpretata nel senso che la prevista possibilità di quantità “da verificare a destino” non esclude l’obbligo di indicare comunque quelle «in partenza», in quanto si riferisce all’ipotesi di prodotti soggetti a eventuali variazioni di peso o volume durante il trasporto. Diversamente intesa, la previsione comporterebbe una vanificazione della norma legislativa, che mira a consentire un controllo costante dei rifiuti durante il trasporto dei rifiuti, per evitare loro abusive dispersioni nell’ambiente. Da questi principi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle disposizioni da cui sono tratti, non vi è ragione di discostarsi”. La Corte di Cassazione, sez. II, civile, sentenza del 6.8.2007, n. 17190 sempre “provocata” dalla Provincia di Brindisi e che richiama una altra sentenza della Corte di Cass ., sez. II, 6.11.2006, n.23621 affermando che “il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all’atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi, dovendosi escludere che la quantità possa essere indicata alternativamente alla partenza o all’arrivo poiché il combinato disposto [dell’art. 12/3 e dell’art. 15/1, lett. b), d.lgs. 22/1997 e della normativa regolamentare n.d.r.] implica la doppia misurazione alla partenza e all’arrivo (anche richiamandosi alla circolare ministeriale del 4 agosto 1998)” e anche la misurazione del peso a destino conferma e implica questa doppia misurazione. Sotto profili più ricostruttivi e generali si veda anche la Cassazione civ., sez. II, 5.10.2009, n. 21260 relativa ad un caso insorto in Bolzano e la Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.10.2006, n. 21781 in un altro caso provocato dall’amministrazione provinciale di Como che conferma la certezza e chiarezza del dato normativo in parte qua di talché non si ingenererebbe alcun legittimo dubbio, o perplessità, in proposito costituente una esimente di colpevolezza (poiché: l’illiceità del fatto per essere incolpevole deve trovare causa in un fatto scusabile), infatti, sarebbe stato possibile anche richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, ma (si badi, come costante, eziandio in campo ambientale) comunque l’operatore professionale, essendo un soggetto che ha un dovere di conoscenza particolarmente intenso di informazione in ordine ai limiti e alle condizioni del proprio operare, ne deriva che l’effetto della sua condotta (almeno per la fattispecie ivi consider ata) dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore.
(9) G. Paone pone il problema se i dati siano memorizzati oltre che nel black box anche dalla usb e del ruolo della Sim.
(10) Si veda l’allegato III al d.m. Sistri 2009, capitolo II, p. 75, ove "Nel caso in cui siano sopraggiunti eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad esempio variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), il delegato dell’azienda di trasporto all’arrivo del conducente del mezzo deve accedere al Portale identificandosi con il suo identificativo utente e la sua password ed inserire nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta".