TAR Toscana, Sez. II, n. 1436, del 8 settembre 2014
Caccia e animali.Legittimità decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia per il reato di violenza privata
Secondo la considerazione espressa nella relazione della Questura depositata in giudizio secondo cui l'episodio in questione si è svolto in "un ambiente familiare… problematico", è ragionevole ritenere che in quell'occasione il ricorrente abbia agito in una situazione di alterazione psicologica che non consente di escludere che egli possa, in futuro, abusare delle armi in suo possesso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01436/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2013, proposto dal sig.xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. xxxxxx
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. , Questura di Siena e U.T.G. - Prefettura di Siena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, recante Categ. xxxxx, del Questore della Provincia di Siena, notificato al ricorrente in data xxxxx;
- del decreto con cui viene fatto divieto al sig. xxxxxxxx di detenere armi, munizioni ed altri prodotti esplosivi in genere, recante xxxx, emesso dal Prefetto della Provincia di Siena e notificato al ricorrente in data 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Siena e dell’U.T.G. - Prefettura di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con decreto del 2013 il Questore di Siena ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui era titolare il sig. xxxxxxx.
Con successivo decreto del 2013 il Prefetto di Siena, sulla base dei medesimi presupposti, ha fatto divieto al sig. xxxxxxxx di detenere armi, munizioni ed altri prodotti esplosivi posseduti a qualsiasi titolo.
Contro i provvedimenti in questione l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio depositando una relazione della Questura di Siena corredata da documentazione e ha chiesto la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2013 questo Tribunale, con ordinanza n. 613, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, limitatamente al decreto prefettizio impugnato.
All'udienza del 10 luglio 2014 la causa è passata in decisione.
2) I provvedimenti impugnati traggono entrambi origine da una segnalazione della Compagnia Carabinieri di Montalcino in data 2013 relativa a un intervento effettuato il 2013 che aveva portato al deferimento all’A.G. dell'odierno ricorrente e della moglie per il reato di violenza privata in concorso (artt. 610 e 110 c.p.) nei confronti della figlia maggiorenne (procurandole lesioni guaribili in 20 giorni).
Sulla base di tale circostanza il Questore di Siena ha disposto, ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui il sig. xxxxxxx era titolare; in tale provvedimento si rileva altresì che a carico del predetto figurano condanne per il reato di minacce (nel 1979) e per il reato di estorsione (nel 1994) e che dagli atti emerge una "personalità sistematicamente incline alla violenza"; di qui la conclusione che l'interessato non offre "le garanzie necessarie per essere considerato persona capace di non abusare delle armi".
Il successivo provvedimento di divieto di detenzione armi è stato adottato dal Prefetto di Siena, ai sensi dell’art. 39 TULPS, richiamando le medesime circostanze, nel presupposto che l'interessato "sia persona che non dà affidamento di non abusare delle armi".
3) Con il primo motivo di ricorso si deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 in tema di partecipazione procedimentale (artt. 7 ss.); si sostiene, in particolare, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non è motivata e non basta a giustificarla il generico riferimento alla "sussistenza di particolari esigenze" di celerità, non ulteriormente specificate; la partecipazione del ricorrente, al contrario, avrebbe potuto offrire una diversa versione dei fatti, spiegando il comportamento dell'interessato e orientando diversamente le decisioni dell'Amministrazione, che nel frattempo avrebbe potuto limitarsi a sospendere il titolo di polizia.
La censura è infondata.
Sul punto questa Sezione si è recentemente espressa (sentenza 11 luglio 2013 n. 1121) aderendo all'orientamento giurisprudenziale "che, in considerazione della necessaria celerità insita nei provvedimenti finalizzati a prevenire un possibile abuso delle armi (divieti di detenere armi; revoche dei permessi di porto d’arma), ha escluso in radice la necessità di dare applicazione alla previsione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241". In quella decisione si è evidenziato che "la normativa in materia di porto d'armi risponde all'esigenza di proteggere la collettività dal pericolo dell'uso delle armi. Tale esigenza è soddisfatta sottraendo con celerità le armi alla disponibilità del soggetto che non fornisce più idonee garanzie di non abusare delle stesse o che omette di assicurarne la necessaria custodia. A ciò consegue che tutti i provvedimenti in materia, essendo preordinati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, sono rivestiti dal carattere dell'urgenza, dovendo rispondere ad esigenze di particolare celerità. In tali casi, pertanto, può anche essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7, l. n. 241 del 1990 (T.A.R. Calabria, Catanzaro sez. I 7 luglio 2010 n. 1544; T.A.R. Umbria 27 maggio 2010 n. 338; T.A.R. Piemonte, sez. II 15 aprile 2010 n. 1921) ". In senso conforme si vedano anche TAR Umbria 3 maggio 2013 n. 266 e TAR Piemonte, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 248.
In relazione a quanto sopra il primo motivo di ricorso va superato.
4) Con il secondo motivo e il terzo di ricorso (che possono essere esaminati congiuntamente) si deduce che i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché viziati dall'erroneo e illogico apprezzamento dei presupposti di fatto, nonché da difetto e illogicità della motivazione. In particolare, si sostiene che, mentre è sostanzialmente irrilevante il richiamo alle remote condanne penali riportate dal ricorrente nel 1979 e nel 1994, risulta determinante, ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati, il riferimento all'episodio segnalato dai Carabinieri di Montalcino; tale unico episodio non basta tuttavia per legittimare le valutazioni negative espresse dall'Amministrazione nei confronti del ricorrente, né giustifica il giudizio prognostico sfavorevole, in assenza di una più articolata motivazione.
Il Collegio osserva che, se è condivisibile quanto prospettato nel ricorso circa l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, delle due condanne penali risalenti nel tempo, non è invece condivisibile la tesi secondo cui il solo episodio segnalato dai Carabinieri di Montalcino non basterebbe a legittimare l'adozione dei provvedimenti impugnati.
L’art. 43 TULPS prevede che il porto d'armi può essere negato (dunque, ex art. 11 può essere revocato, se già rilasciato) a chi "non dà affidamento di non abusare delle armi". L’art. 39 consente al prefetto di vietare la detenzione di armi "alle persone ritenute capaci di abusarne".
Nella sentenza di questa stessa Sezione 17 giugno 2014 n. 1075 si legge: "La giurisprudenza ha chiarito che nel pronunciarsi sui ricorsi proposti contro provvedimenti adottati in base alle citate norme del TULPS si deve necessariamente tener conto del particolare tipo di materiale oggetto dei provvedimenti medesimi, nonché della circostanza che, in materia, il nostro ordinamento è caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi ed i rischi connessi; per cui si deve ritenere che il pericolo di abuso a cui si riferiscono le norme in questione va inteso nella più ampia accezione possibile. Tale pericolo può essere dunque ravvisato in tutti i casi in cui sul conto del soggetto interessato, ovvero dal suo comportamento, emergono sospetti o indizi negativi che inducono ragionevolmente a dubitare che le armi siano godute ed usate nella più perfetta e completa sicurezza… Le preminenti esigenze che l'ordinamento intende salvaguardare attraverso le norme citate (tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività) non permettono il minimo dubbio in proposito e legittimano il massimo rigore nella valutazione, ampiamente discrezionale, relativa all'adozione delle misure di cui si controverte nel presente giudizio. Tra le tante decisioni che hanno enunciato e fatto applicazione dei principi di cui sopra si vedano Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294; TAR Lazio, sez. I, 6 maggio 2013 n. 4439; TAR Lecce, sez. I, 28 gennaio 2013 n. 197; TAR Bari, sez. II, 1 marzo 2012 n. 466".
Nella sentenza 19 maggio 2014 n. 850 il TAR ha affermato: " …non bisogna dimenticare che <<il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604); sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a <<valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424; T.A.R. Umbria 4 luglio 2011, n. 193) ".
In relazione a quanto sopra il richiamo all'episodio verificatosi nell'agosto 2013, ancorché unico, appare sufficiente a legittimare l'operato dell'Amministrazione. La circostanza delle procurate lesioni alla figlia non risulta oggetto di contestazione; la ricostruzione dei fatti proposta nel ricorso non risulta provata, in mancanza di elementi a supporto (quali, ad esempio, una dichiarazione di conferma della moglie); in tale quadro appare corretta la considerazione espressa nella relazione della Questura di Siena depositata in giudizio secondo cui l'episodio in questione si è svolto in "un ambiente familiare… problematico": in relazione a ciò è ragionevole ritenere che in quell'occasione il ricorrente abbia agito in una situazione di alterazione psicologica che non consente di escludere che egli possa, in futuro, abusare delle armi in suo possesso.
Tanto basta per ritenere non immotivata, né infondata la valutazione prognostica sfavorevole posta alla base dei provvedimenti impugnati.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
L'alterno esito delle fasi cautelare e di merito giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)