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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rifiuti.D.lgs. n. 116/2020 e rifiuti organici: cosa cambia e cosa resta

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 20 Novembre 2020
Visite: 8611

D.lgs. n. 116/2020 e rifiuti organici: cosa cambia e cosa resta

di Gianfranco AMENDOLA

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Rifiuti.Discariche e principio di precauzione

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 20 Novembre 2020
Visite: 2829

TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 718 del 22 ottobre 2020
Rifiuti.Discariche e principio di precauzione

Il principio di precauzione che governa le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale com’è noto, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana, tanto più nei casi – come quello qui in esame - in cui il contesto ambientale oggetto del nuovo sito di discarica appaia già compromesso dalla preesistenza di numerose analoghe attività produttive, quali quattro discariche in esercizio, una quinta discarica solo da poco dismessa e quattro cave

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Aria.Emissioni in atmosfera da ricambi d’aria. un pasticcio del legislatore ed un’inutile complicazione burocratica

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Categoria principale: Aria
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 19 Novembre 2020
Visite: 4774

Emissioni in atmosfera da ricambi d’aria. un pasticcio del legislatore ed un’inutile complicazione burocratica

di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO

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Urbanistica.Presentazione della DIA in luogo del permesso di costruire

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 19 Novembre 2020
Visite: 2407

TAR Campania (NA) sez. VIII n. 4427 del 12 ottobre 2020
Urbanistica.Presentazione della DIA in luogo del permesso di costruire

Laddove la realizzazione di un intervento edilizio necessiti del permesso di costruire, la presentazione di una DIA non è idonea a consentire la realizzazione delle opere, non comporta alcun effetto inibitorio sulle sanzioni demolitorie adottabili, né la necessità del Comune di agire in autotutela. Ed infatti, anche dopo il decorso del termine concesso al Comune per impedire l'avvio dell'attività edilizia comunicata con la DIA, lo stesso Comune può pacificamente intervenire, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, in tutti i casi in cui l'attività edilizia avviata non possa essere eseguita con una DIA (ma necessiti di un permesso di costruire ) o non possa essere eseguita per l'esistenza di vincoli di piano regolatore o di diverso genere che non consentano la realizzazione delle opere avviate.

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Ecodelitti.Delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e presunzione relativa di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere

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Categoria principale: Ecodelitti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 18 Novembre 2020
Visite: 2621

Cass. Sez. III n. 30629 del 3 novembre 2020 (CC 22 set 2020)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. P.M. in proc. R.
Ecodelitti.Delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e  presunzione relativa di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere

Il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è una delle fattispecie per le quali - ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui ambito è appunto ricompresa anche la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. – ove sussistano a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo è quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra più blanda misura. Il combinato disposto delle norme che sono state dianzi indicate è tale da indurre l’interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi è una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze. Tale presunzione può di essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure.

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Rifiuti.Obbiigo di interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 18 Novembre 2020
Visite: 2839

Consiglio di Stato Sez. II n. 6294 del 19 ottobre 2020
Rifiuti.Obbiigo di interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino

Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (così come da quelle, previgenti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997) possono ricavarsi le seguenti regole:
- gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento;
- ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente;
- le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi;
- a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.
La scelta del Legislatore nazionale, desumibile dall’applicazione delle richiamate regole, è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario “chi inquina paga”, ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l’azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE.

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  • Caccia e animali.Interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria
  • Polizia Giudiziaria.Il diritto di accesso agli atti ispettivi nei controlli di polizia edilizia e ambientale
  • Sviluppo sostenibile.Impianto alimentato da biomassa in zona agricola
  • Urbanistica.Opere destinate alla difesa nazionale
  • Ambiente in genere.Reati ambientali contravvenzionali e e procedura estintiva ex art. 318-septies dlv 152\06
  • Urbanistica.Misura della distanza tra una costruzione ed un viadotto autostradale
  • Sviluppo sostenibile.Impianti eolici e incentivi
  • Rifiuti.Condizioni per l’esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti
  • Urbanistica.Strumento urbanistico generale e tutela dell'affidamento qualificato del privato
  • Urbanistica.Considerazione unitaria dell’opera

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