Urbanistica.Ambito di applicazione dell’ordine di esecuzione
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Cass. Sez. III n. 10444 del 23 marzo 2020 (CC 29 nov 2019)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Luciani
Urbanistica.Ambito di applicazione dell’ordine di esecuzione
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui all’art. 31 comma 9 del d.P.R. n. 380 del 2001 riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione.
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Ambiente in genere.Scelte pianificatorie da sottoporre a VAS e conseguenze per il territorio
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TAR Toscana Sez. I n. 342 del 19 marzo 2020
Ambiente in genere.Scelte pianificatorie da sottoporre a VAS e conseguenze per il territorio
La V.A.S., come anche la V.I.A., comportano scelte largamente discrezionali, nelle quali l’opportunità di un dato intervento viene posta a raffronto con i problemi che da esso derivano. E’ inevitabile che le scelte pianificatorie da sottoporre a V.A.S. comportino sacrifici per il territorio; peraltro il sacrificio in questione deve essere proporzionato e giustificato dall’impatto positivo dell’intervento.
Rifiuti.Condizioni necessarie per la produzione di EoW
Condizioni necessarie per la produzione di EoW
di Mauro SANNA
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Urbanistica.Ordine di demolizione emesso tardivamente
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TAR Campania (NA) Sez. VII n.1247 del 25 marzo 2020
Urbanistica.Ordine di demolizione emesso tardivamente
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino
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Ecodelitti.Legittimità costituzionale dell’art. 452-bis c.p.
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Cass. Sez. III n. 9736 del 11 marzo 2020 (CC 30 gen 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Forchetta
Ecodelitti.Legittimità costituzionale dell’art. 452-bis c.p.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 452-bis cod. pen. (delitto di inquinamento ambientale). Gli elementi costitutivi della fattispecie rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa, ciò che consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall’art. 25, secondo comma, Cost. nella descrizione dell’illecito penale.
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Ambiente in genere.VIA di competenza regionale
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TAR Friuli VG Sez. I n. 102 del 13 marzo 2020
Ambiente in genere.VIA di competenza regionale
La diretta efficacia dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 (introdotto dall’art. 16, 2° co. del D. Lgs. n. 104 del 2017), rispetto alle istanze inoltrate agli organi della Regione, risulta subordinata, a norma del successivo art. 23, 4° co., al mancato adeguamento dell’ordinamento regionale nel termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Prescrive infatti l'art. 23, 4° co.: “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”. Considerato, dunque, che il D. Lgs. n. 104 del 2017 è entrato in vigore dal 21 luglio 2017, la possibilità per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti è venuta a scadere non prima del 21 novembre 2017.
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