Abrogazione della disciplina derogatoria in materia di deposito temporaneo di rifiuti
di Giuseppe AIELLO
Nella complessa situazione connessa all'emergenza sanitaria da Covid 19, nel nostro paese si è dovuto affrontare anche il problema della gestione dei rifiuti, in particolare delle aree di stoccaggio sia dei rifiuti urbani che speciali per la quantità dei rifiuti ammassati oltre i limiti quantitativi e temporali previsti. Il problema venne affrontato da subito dal Ministero dell'Ambiente che con Circolare del 30 marzo 2020 numero 222276 fornì alle Regioni e Province Autonome, le indicazioni per affrontare la situazione suggerendo di ricorrere alle ordinanze contingibili e urgenti previste dall'articolo 191 del “Codice ambientale” per consentire alle imprese che producono e che gestiscono rifiuti di poter accedere a regimi temporanei e derogatori rispetto alle previsioni del “Codice ambientale” sui seguenti punti:
• aumento della capacità massima di stoccaggio degli impianti autorizzati in regime ordinario e per il recupero semplificato mediante la Scia (articolo 19, legge 241/1990),
• aumento della capacità termica massima per gli impianti di incenerimento al fine di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati e i fanghi di depurazione (CODICE Cer 190805).
Per risolvere invece il problema dei rifiuti speciali stoccati, oltre i limiti, presso i depositi temporanei delle imprese, dovuto alla mancanza o al fermo di impianti idonei per digerire una quantità superiore di rifiuti, intervenne l’art. 113bis del D.L. n. 18/2020, introdotto dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione del c.d. Decreto “Cura Italia”, per il quale, il deposito temporaneo di rifiuti (cfr. art. 183, comma 1, lett. bb), numero 2, D.lgs. n. 152/2006 fosse “consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.
Tale disposizione interveniva a modificare il “deposito temporaneo” di cui all’art 183 lett.bb del D.lgs 152/2006 identificato quale <<raggruppamento dei rifiuti e deposito preliminare alla raccolta, ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno>>.
Con la conversione del Dl 18/2020 (Cura Italia, articolo 113bis), si è consentito un aumento fino a 60 metri cubi e fino a 18 mesi dei limiti del deposito temporaneo dei produttori di rifiuti. La norma in questione non fissava il periodo di valenza della disposizione derogatoria, e per questo l’art. 228bis del c.d. Decreto Rilancio, introdotto in sede di Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020, ha ora abrogato il menzionato articolo 113bis, reintroducendo la previgente disciplina in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183 del T.U. Ambiente. Restano pertanto confermati <<complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno>>.