SEZ. 6 SENT. 23255 DEL 27/05/2003 (CC.17/02/2003) RV. 225674
PRES. Sansone L REL. Mannino SF COD.PAR.368
IMP. Marrone ed altri PM. (Parz. Diff.) Galasso A
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Concessione edilizia illegittima - Poteri
dell'autorita' giudiziaria - Possibilita' di disporre il se questro preventivo - Sussistenza - Condizioni.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321
In materia urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia illegittima, l'esame del giudice penale ha ad
oggetto l'eventuale integrazione della fattispecie penale prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed in questa operazione il sindacato
sull'atto illegittimo ha carattere incidentale, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza che si
debba procedere alla disapplicazione dell'atto stesso. Pertanto, anche in pre-
senza di una concessione edilizia illegittima, puo' essere disposto il sequestro preventivo del manufatto e, in sede di impugnazione della misura
cautelare reale, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" e'
limitato alla verifica della configurabilita', quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, cosi' come puo' essere desunto dalla
imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilita' di una pronunzia sfavorevole
per l'indagato.
Fonte CED Cassazione