TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 2628, del 4 novembre 2014
Rifiuti.Errore materiale nella redazione del CER

L’errore materiale nella redazione del CER può essere invocato solo nel caso in cui il ricorrente dimostri che i rifiuti erroneamente classificati in realtà rientrino nella categoria di cui al codice CER per il quale è autorizzato al trattamento, oppure che il codice CER dichiarato sia analogo a quello del rifiuto che è legittimato a trattare. In questi casi, riconducibili al lapsus calami ed all’errore ostativo, l’errore materiale non può produrre danni a carico del dichiarante in quanto la situazione reale, conforme alla legge, deve prevalere su quella erroneamente dichiarata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02628/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02079/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2008, proposto da: 
Dittta Clerici Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo De Rada, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano via Corridoni 39;

contro

Provincia di Pavia, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Maggiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via privata Cesare Mangili 2;

per l'annullamento

del provvedimento di diffida, emesso in data 30.07.2008 dalla Provincia di Pavia – Settore Suolo e Rifiuti U.O. Rifiuti, ai sensi dell’art. n. 208 comma 13 del D. Lgs 152/06, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pavia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, gestore di un centro di raccolta e trattamento di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi ha impugnato la diffida, emessa dalla Provincia di Pavia a seguito di sopralluogo, al ritiro di materiali ferrosi diversi da quelli per i quali è in possesso di regolare autorizzazione (aventi codice CER 16.01.04, veicoli fuori uso).

Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241. La ricorrente denuncia di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento né l’indicazione in sede di diffida di alcun termine entro cui presentare memorie, né il provvedimento impugnato conterrebbe gli elementi ritenuti essenziali dall'art. 8 della L. 241/1990.

II) Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà', illogicità, sviamento. Secondo la ricorrente la dichiarazione MUD inerente alla gestione dei rifiuti per l'anno 2007, stilata personalmente dai rappresentati della "Ditta Clerici Snc" e successivamente inoltrata alla Camera di Commercio di Pavia, altro non sarebbe che il frutto di un mero errore materiale connesso nella comunicazione dei codici.

La difesa della Provincia ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 11 luglio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

In merito la giurisprudenza ha chiarito che la procedura di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997 ed ora dall'articolo 208, comma tredicesimo d.lv. 152/2006 – in materia di inadempienze, rilevate in operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti – prevede una fase di contestazione delle inadempienze stesse, accompagnata da sospensione dell’autorizzazione al riguardo rilasciata e preceduta da diffida, nonchè successiva revoca di tale autorizzazione, in caso di verificata assenza di ripristino dello stato dei luoghi nei modi prescritti.

Nella procedura in questione acquista carattere fondamentale, pertanto, proprio l’ordine di sospensione dell’autorizzazione, contenente i rilievi formulati dall’Amministrazione ed implicante una fase partecipativa, introdotta con la diffida, tale da soddisfare sotto tale profilo le esigenze del giusto procedimento, come disciplinate dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato Sez. VI n. 8049 del 15 novembre 2010).

Ne consegue che, essendo la comunicazione di avvio del procedimento insita nella diffida, che svolge anche quella funzione cautelare che l’art. 7 della legge 241/90 sottrae all’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento, nessun obbligo di ulteriore comunicazione di avvio è dovuto.

Il primo motivo va quindi respinto.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

In merito occorre specificare che l’errore materiale nella redazione del CER può essere invocato solo nel caso in cui il ricorrente dimostri che i rifiuti erroneamente classificati in realtà rientrino nella categoria di cui al codice CER per il quale è autorizzato al trattamento, oppure che il codice CER dichiarato sia analogo a quello del rifiuto che è legittimato a trattare. In questi casi, riconducibili al lapsus calami ed all’errore ostativo, l’errore materiale non può produrre danni a carico del dichiarante in quanto la situazione reale, conforme alla legge, deve prevalere su quella erroneamente dichiarata.

Nel caso in giudizio la ricorrente è autorizzata a ricevere veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) (codice c.e.r. 160104) ma non metalli ferrosi (codice c.e.r. 160117) che costituiscono rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli.

In mancanza di diversa prova della situazione di fatto, che grava sul ricorrente, non può ritenersi sussistente un mero errore ostativo nello scambio dei due codici, in quanto i veicoli fuori uso ed i metalli prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli hanno caratteristiche fisiche diverse.

Ne consegue che il motivo va respinto per infondatezza assieme all’intero ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione, che liquida in via forfettaria in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)