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Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 27/01/2004 (Ud. 15/01/2004 n.00025 ) Rv. 227219
Presidente: Vitalone C. Estensore: Novarese F. Imputato: P.M. in proc. Zanoni. P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib.Trento, 24 aprile 2003).
614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che ha recepito la direttiva 31/99/CE sulle discariche dei rifiuti, ha natura permanente sino al decorrere di anni dieci dalla cessazione dei conferimenti ovvero con l'ottenimento dell'autorizzazione o la loro rimozione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VIBOLONE Claudio - Presidente - del 15/01/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 25
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 31210/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di Zanoni Alessandro;
avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 24 aprile 2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Passacantando G. che ha concluso per; rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GIUDICEANREA Bonifacio (Trento). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso "per saltum" per Cassazione avverso la sentenza del giudice monocratico del predetto Tribunale, emessa in data 24 aprile 2003, con la quale fanoni Alessandro veniva assolto dal reato di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi senza autorizzazione per non aver commesso il fatto, deducendo quali motivi la violazione dell'arto d. l.vo n. 22 del 1997, giacché l'imputato, in qualità di dirigente del servizio di edilizia pubblica, era il detentore dei rifiuti da demolizione di immobile, depositati dalla ditta appaltatrice nel terreno di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e responsabile della contravvenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo addotto è fondato sotto numerosi profili e non solo quello enucleato dal ricorrente, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trento. Appare opportuno riassumere i fatti quali narrati nell'impugnata sentenza al fine di comprendere i rilievi mossi dal ricorrente e le argomentazioni svolte.
Zanoni Alessandro, all'epoca dell'esecuzione del contratto di appalto tra la Provincia Autonoma di Trento e l'impresa "Edilter" di Bragaglia Renzo per la ristrutturazione dell'ex Centro Ospedaliere Angeli Custodi di proprietà della prima ricopriva l'incarico di dirigente del servizio di edilizia pubblica della predetta Provincia Autonoma ed è stato presente al collaudo delle opere ih data 11 gennaio 1996, pochi storni prima della formale rescissione del contratto intervenuta il 19 s. m. a..
Detto appalto, il cui direttore dei lavori per conto della P.A.T. era l'ing. Silvio Zanetti e direttore tecnico di cantiere per la ditta era l'ing. Scardovi, a seguito di inadempienze contestate ah "impresa appaltatrice con deliberazione n. 358 del 19 gennaio 1996 è stato rescisso.
La stessa ditta con sentenza del dicembre 1996 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna, mentre una notevole quantità di rifiuti speciali, provenienti dalla demolizione, e pericolosi, costituiti da lastre di amianto, venivano lasciati abbandonati dall'epoca della rescissione del contratto presso l'area dell'ex centro ospedaliere su indicato fino a quando nel giugno 1999 il Comune di Trento richiedeva di provvedere allo smaltimento della quantità dei rifiuti ed al ripristino della zona oggetto del loro deposito incontrollato.
Il prevenuto provvedeva ad eseguire la richiesta comunale, smaltendo i rifiuti.
L'impugnata sentenza ritiene che lo "Zanoni .. non possa essere ritenuto responsabile .. del deposito incontrollato di rifiuti contestatogli", perché:
a) è stata "la Edilter a depositare i rifiuti in loco ed a lasciarli sul cantiere dopo la rescissione del contratto", sicché "spettava .. alla ditta appaltatrice .. l'onere di trasportare altrove e di smaltire nei modi prescritti dalla legge i rifiuti risultanti dalle opere di demolizione fino ad allora effettuate";
b) è contestata all'imputato una condotta omissiva "consistita nell'aver permesso che tale illecita forma di smaltimento/ deposito incontrollato si protrasse negli anni. riducendo l'area in questione ad un ricettacolo tendenzialmente permanente di rifiuti anche pericolosi" senza che nello Zanoni esista alcuna posizione di garanzia, perché "non fu parte contrattuale, ne' committente .. non risulta titolare di diritti reali sull'area" ed esistevano soggetti professionalmente qualificati con compiti di direttore tecnico di cantiere, cui incombeva di individuare un'area per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta, e di direttore dei lavori per conto della P.A.T.;
c) il reato contestato può realizzarsi solo mediante condotte commissive e non può consistere nel "mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzato, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva ed in base alla sola consapevolezza della loro esistenza";
d) l'imputato non era a conoscenza dell'esistenza del "deposito incontrollato".
Sarebbe sufficiente rilevare che lo Zanoni è il dirigente e responsabile del settore, cui viene per legge (l. n. 241 del 1990 e s. m. e leggi Bassanini e d. l.vi n. 267 del 2000. n. 165 del 2001 e n. 145 del 2002) attribuita la gestione, ha avuto consegnati i lavori in data 11 gennaio 1996 in seguito alla rescissione del contratto di appalto, formalmente dichiarata il 19 successivo, ed era al corrente dei lavori di demolizione svolti per inferirne la responsabilità, ove lo stesso sia munito di autonomia organizzativa, certamente esistente in un dirigente, e delle disponibilità finanziarie senza dubbio necessarie soprattutto per smaltire i rifiuti pericolosi, qualora non esistano impianti nella disponibilità (dalla proprietà all'appalto) della P.A.T.. ed, in caso di mancanza delle stesse negativo, non abbia informato gli organi "politici" o quelli cui compete la gestione della spesa straordinaria; circostanze insussistenti nella fattispecie per espressa ammissione contenuta in sentenza.
Peraltro, appare ingenuo ritenere che il dirigente non avesse effettiva conoscenza dell'illecito deposito dei rifiuti, pur avendo presenziato alla consegna dei lavori ed avendo dovuto essere a conoscenza dell'intervenuto fallimento della ditta. Tuttavia, è sufficiente la colpevole ignoranza di detti fatti, ampiamente dimostrata dalle semplici superiori notazioni e dall'ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi, il cui presupposto per l'emanazione è la sussistenza almeno della colpa in capo al proprietario dell'area, su cui altri hanno introdotto rifiuti, configurino gli stessi una discarica, un deposito incontrollato o uno stoccaggio illecito, perché effettuato in area diversa dal luogo di produzione (cfr. Cons. Stato sez. 5^ 2 aprile 2001 n. 1904 e Cons. Stato sez. 5^ 1 luglio 2002 n. 3596 cui adde Cons. Stato sez. 5^ 20 gennaio 2003 n. 168 in Rivistambiente 2002, 1095 e 2003, 434). Infatti, l'impugnata sentenza non esamina il profilo funzionale e strutturale dell'ente pubblico territoriale, non considera, in base alle normative su indicate, il dirigente di un settore quale centro di imputazione della responsabilità in materia gestionale, non tiene presente l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto (cfr. Cass. sez. 3^ 4 marzo 2002 n. 8530, Casti rv. 221261 cui adde Cass. sez. 3^ 21 giugno 2002 n. 23855, P.G. in proc. Pino rv. 222706) e neppure valuta l'eventuale presenza di atti scritti, trattandosi di un ente pubblico, dai quali, eventualmente, risulti il conferimento di quella particolare incombenza (gestione dei rifiuti) a qualche altro soggetto. Pertanto l'ultimo argomento svolto nell'impugnata sentenza non è fondato e contesta con specifiche norme di legge, presupposte, pur se non citate, dal ricorrente.
Le prime tre argomentazioni vanno trattate congiuntamente poiché fra loro connesse ed involgono una serie di tematiche, in parte accennate in ricorso, e non svolte in sentenza, che oscilla tra diverse qualificazioni (deposito incontrollato, stoccaggio e discarica), forse perché legata alle definizioni utilizzate imputazione, e non sempre riesce a cogliere i compiti delle diverse qualifiche tecniche.
Ed invero, il direttore dei lavori nominato dall'ente appaltante ha il compito di accertare la regolare effettuazione dell'opera e non assume alcuna posizione di garanzia e non ha alcun obbligo in tema di rifiuti, sicché la sua evocazione non assume alcun rilievo (cfr. Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 4957, Rigotti ed altri rv. 215945), mentre il direttore di cantiere, nominato dall'appaltatore, svolge una serie di funzioni dall'organizzazione del lavoro con mezzi, attrezzature e personale al controllo della rispondenza dell'opera al progetto, sicché, ove avesse avuto un'esplicita delega, poteva essere anche investito della responsabilità relativa allo smaltimento dei rifiuti, nei confronti della sola impresa appaltatrice, sicché permaneva sempre la responsabilità dello Zanoni nella qualità . Peraltro, una volta individuato nel dirigente - responsabile del settore il soggetto cui riferire le responsabilità gestionali, potrebbe richiamarsi quella giurisprudenza citata dal ricorrente che pone anche il committente in una posizione di garanzia in ordine all'obbligo di smaltire i rifiuti secondo le modalità prescritte dal d. l.vo n. 22 del 1997 (cfr. Cass. n. 4957 del 2000 cit. rv. 215943 e 215944).
Tuttavia, non è necessario, in questa fattispecie, far riferimento a detto indirizzo giurisprudenziale, condiviso da altra pronuncia (Cass. sez. 3^ 5 giugno 2003 n. 24347 in Rivistambiente 2003, 1353) e non accolto, in maniera apodittica da altra (Cass. sez. 3^ 1 aprile 2003 n. 15165, Capecchi) con un "inutile obiter", poiché "il primo motivo di ricorso appare fondato" in quanto "il materiale inerte di natura lapidea proveniente da demolizione è compreso fra quelli che l'art. 1 d. m. 3 settembre 1994, escludeva dalla disciplina dei rifiuti contenuta nel d. l. 8 luglio 1994 n. 438 (all. 1 stesso d. m.)".
Nè appare opportuno, per economia di motivazione, rispondere in maniera dettagliata alle critiche mosse alla decisione del 2000, seguita da quella del giugno 2003, essendo sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto opina la "Capecchi", secondo quanto sostenuto dalla migliore dottrina la posizione di garanzia è rinvenibile nell'art. 2 terzo comma d. l.vo n. 22 del 1997, secondo cui: "la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo, e nel consumo di beni, da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
Infatti, la situazione fattuale su descritta dimostra che si è in presenza, in relazione a quanto si dirà in seguito, di un deposito incontrollato oppure di uno stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti, la cui detenzione, in seguito alla rescissione del contratto, era passata alla P.A.T. sin dal 19 gennaio 1996, sicché a detto organo incombeva l'obbligo di provvedere allo smaltimento e, quindi, al dirigente del settore di edilizia pubblica. Peraltro, ove si volesse brevemente accennare alle critiche rivolte alla sentenza "Rigotti" alcune appaiono fondate su argomenti per assurdo e non considerano come il committente sia un produttore del rifiuto in concorso con altri soggetti, poiché l'attività di produzione deve essere intesa non solo in senso materiale, ma anche giuridico e sotto il profilo della sua imputabilità cioè del soggetto nel cui interesse l'attività è svolta ed il risultato ricade in via diretta, in quanto la stessa deve essere complessivamente considerata, sicché non è logico estendere la qualifica di produttore al dirigente del Comune che ha rilasciato un qualsiasi provvedimento di assentimento della demolizione e ricostruzione dell'immobile o dell'opera edilizia. Inoltre alcune obiezioni pratiche come quella relativa a chi intestare il formulario ed agli "appesantimenti" in tema di trasporto possono essere controbilanciate dalla riconosciuta vanificazione di ogni possibilità di far pervenire i rifiuti verso siti impropri ed, in ogni caso, non sembrano rilevanti ne' decisive proprio perché basate su pretesi inconvenienti concreti e non sull'esegesi delle norme coinvolte.
L'affermazione, poi, secondo cui i produttori non sarebbero responsabili dell'intero processo di gestione dei rifiuti è, in parte, distorta (cfr. Cass. sez. 3^ 16 febbraio 2000 n. 1767, Riva ed altro rv. 215687), giacché non è vero che non faccia assumere autonomo rilievo anche alla responsabilità civile ed amministrativa, mentre non è neppure sufficiente adempiere agli oneri di cui all'art. 10 d. l.vo cit. per andare esente da responsabilità, e, soprattutto, tenta di astrarsi dalla nozione comunitaria di produttore, che, invece, pronuncia in esame cerca parzialmente di recuperare in adesione con quel canone di interpretazione comunitaria adeguatrice, secondo il quale fra due esegesi in astratto possibili si sceglie quella più rispondente al dettato comunitario. L'obiezione più consistente è quella che attiene ai connotati del contratto di appalto e dell'obbligo di custodia ed ai c. d. pseudoappalti caratterizzati da un'ingerenza più o meno marcata del committente o da una codirezione o da altre forme di patologia del rapporto.
L'argomento necessiterebbe di un particolare approfondimento, che esula da una pronuncia giurisdizionale ed appare, nella fattispecie, non molto conducente per le ragioni fattuali già svolte, sicché può sinteticamente rilevarsi che il concetto di "attività giuridica" è diverso dal mero contratto, l'evoluzione giurisprudenziale nel settore civile in materia di appalto ha ampliato gli esempi timidi avanzati nella pronuncia del 2000, ed anche il quadro normativo, in tema di questa tipologia di contratto ha assunto connotati peculiari (ex. gr. d. l.vo n. 276 del 2003). Pertanto, ferma restando la possibilità certa di individuare una responsabilità del committente nei c. d. pseudoappalti ed a titolo di concorso del produttore con il "gestore" dei rifiuti, non sembra che l'impostazione di questo giudice di legittimità con la sentenza "Rigotti" debba essere abbandonata.
Nella fattispecie, come già enunciato ed accennato, è l'intervenuta detenzione dei rifiuti ad opera della P.A.T., subito dopo la rescissione del contratto di appalto, a fondare la responsabilità del dirigente del settore, imputato nel presente giudizio. Infatti, si tratta del soggetto, cui sono stati affidati i rifiuti, in capo al quale è posto l'onere dello smaltimento e chi ne ha avuto la materiale disponibilità giuridica.
La nozione di detentore ha carattere residuale ed ampio e finisce con il ricomprendere tutti i soggetti che svolgono attività di raccolta, di trasporto, di recupero, di smaltimento, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, in quanto la nuova disciplina, in conformità con il principio "chi inquina paga" pone a carico del detentore gli oneri relativi allo smaltimento.
Peraltro, anche seguendo la tesi non condivisa secondo cui il detentore non è responsabile della gestione dei rifiuti, in quanto ha solo un onere e non un obbligo, sicché appare strano che il legislatore all'art. 10 cit. abbia previsto che, in determinati casi, vada esente da responsabilità, ammettendola, quindi, in altri, nella fattispecie in esame si è verificato un deposito incontrollato oppure uno stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi non autorizzato.
A tal riguardo ritiene il collegio, anche alla luce della recente disciplina in tema di discariche (d. l.vo n. 36 del 2003), di dover riesaminare a questione attinente alla distinzione tra deposito incontrollato, stoccaggio e discarica, seguendo l'impostazione e le critiche rivolte da una voce dottrinale, rivedendo conseguentemente pure gli approdi in tema di permanenza del reato di discarica abusiva di una sentenza delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 28 dicembre 1994 n. 12753, Zaccarelli rv. 199385), già superata dal d. l.vo n. 22 del 1997 e criticata (Cass. sez. 3^ ud. 24 febbraio 1999 dep. 9 aprile 1999, Machetta, non massimata, nonostante la novità). È opportuno preliminarmente chiarire che, al di là della fondatezza o meno del primo argomento della sentenza "Capecchi", su cui non ci si sofferma, in ogni caso, l'allegato 1 del D.M. 5 settembre 1994 in G.U. 10 settembre 1994 prevede l'inerte da demolizione e costruzione come escluso dal campo di applicazione del decreto - legge 8 luglio 1994 n. 438 solo qualora sia privo di amianto, sfridi e rottami di laterizi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, purché proveniente da idonei impianto di trattamento", sicché stupisce come detta decisione abbia potuto ritenere sussistenti, in sede di legittimità, tutti questi presupposti, interessando, nella fattispecie in esame, invece, evidenziare che dalla stessa sentenza non risultano detti requisiti e, comunque, i rifiuti sono stati detenuti fino all'agosto 1999 cioè dopo il termine di cui all'art. 57 quinto comma d. l.vo cit.. Ciò posto, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte, dopo un isolata pronuncia (Cass. sez. 3^ 30 novembre 1998 n. 12538, Tiragallo rv. 212165), che aveva considerato deposito "controllato" l'accumulo di materiali pericolosi in un'area dello stabilimento sotto un telone, è sempre stata costante nel ritenere configurabile un deposito temporaneo solo in presenza di tutti i requisiti stabiliti dal citato art. 6 lett. m) d. l.vo cit., interpretati in senso restrittivo alla luce della definizione comunitaria, imponendo, comunque, il rispetto dei limite di 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi in ogni momento e la durata massima di un anno, se si è sempre mantenuto detto limite (cfr. Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000, Rigotti ed altri cit. 215945 e 215946 cui adde Cass. sez. 3^ 19 giugno 2000 n. 7140, Eterno rv. 216977 e da ultimo Cass. sez. 3^ 26 febbraio 2003 n. 9057, Costa rv. 224172) oltre al raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.
Tuttavia, nonostante l'art. 6 lett. 1) d. l.vo n. 22 del 1997 fornisca la nozione di stoccaggio e la successiva lettera m) quella di deposito temporaneo, la giurisprudenza ha ritenuto che, ove non ricorrano dette condizioni, si sia sempre in presenza di un deposito temporaneo irregolare e quindi di un deposito incontrollato, punito ai sensi del secondo comma dell'art. 51 d. l.vo cit. senza considerare, alle volte, che deve trattarsi di un'operazione precedente alla gestione dei rifiuti e da effettuarsi nello stesso luogo di produzione, sicché, ove manchino detti presupposti, si è più propriamente in presenza di uno stoccaggio, che costituisce un modo di gestione dei rifiuti.
Il d. l.vo n. 36 del 2003 ha chiarito, in parte, detti concetti, stabilendo attraverso la nozione di discarica (art. 2 lett. g) d. l.vo ult. cit.) un limite temporale, prima inesistente, sicché, qualora un deposito temporaneo con tutti i requisiti richiesti, superi un anno non viene più qualificato come deposito incontrollato, ma come discarica, mentre, se non si è in presenza di un deposito temporaneo, perché effettuato dopo la raccolta o non nel luogo di produzione, qualora sia autorizzato, deve essere considerato stoccaggio, che deve essere distinto se finalizzato allo smaltimento oppure al recupero dei rifiuti, con l'ulteriore conseguenza che, decorso rispettivamente, un anno o tre dallo stoccaggio Io stesso deve essere considerato discarica.
Infine, il deposito di rifiuti in modo irregolare, se effettuato nel luogo di produzione e prima della raccolta, si qualifica come deposito incontrollato, mentre, negli altri casi, come stoccaggio senza autorizzazione, sicché, in entrambi i casi, Superato il termine di un anno si è in presenza di una discarica, se il raggruppamento è finalizzato allo smaltimento dei rifiuti. Pertanto, pur essendo stabilito un uniforme regime sanzionatorio, è possibile operare una distinzione, già esistente nel vigore della pregressa normativa, tra deposito incontrollato e stoccaggio a secondo se il raggruppamento di rifiuti è effettuato nello stesso luogo di produzione e prima della raccolta in fase precedente alla gestione oppure in un luogo diverso ovvero successivamente alla raccolta.
Risolta in astratto detta questione termino logica con riflessi non solo definitori, sotto il vigore della pregressa disciplina, la situazione fattuale su descritta meglio si inquadra sotto il profilo del deposito incontrollato in quanto il raggruppamento dei rifiuti è avvenuto nello stesso sito di produzione e prima della raccolta con violazione dei requisiti prescritti dall'art. 6 lett. m) d. l.vo n. 22 del 1997, essendo stati depositati ben 610 Kg. di materiale contenente amianto, mentre la rimozione dei rifiuti nell'agosto 1999 esclude l'applicazione della nuova disciplina di cui al d. l.vo n. 36 del 2003, nonostante la natura permanente del reato, attesa anche la chiara delimitazione temporale contenuta nel l'imputazione ("tra dicembre 1996 e agosto 1999").
Peraltro, la responsabilità dell'imputato sarebbe configurabile, ove lo si volesse ritenere soltanto "proprietario" dell'area id est il soggetto responsabile cui imputare la gestione della stessa, in ragione del rapporto organico, che lo lega con l'ente, perché riveste la qualifica di dirigente del settore senza aver affidato ad altri detto compito.
Infatti, la giurisprudenza citata in sentenza (Cass. sez. 3^ 26 settembre 2002 n. 32158. Ponzio rv. 222420),non esclude la possibilità di concorso con condotta omissiva, ove sussista uno specifico obbligo di agire (Cfr. Cass. sez. 3^ 9 gennaio 2003 n. 2054 in Ambiente 2003, 882, e Cass. sez. 1^ 15 dicembre 1995 n. 12431, Insinua rv. 203332 cui adde Cass. sez. 3^ 3 ottobre 1997 n. 8984, Gangemi rv. 208624 fra tante), nella fattispecie rinvenibile in considerazione della qualità di detentore, come già illustrato e riferisce al proprietario che sia a conoscenza dell'intervenuto abbandono, già effettuato, e non vi abbia precedentemente dato causa e non consenta l'utilizzo dell'area per effettuarlo ovvero ne divenga detentore per la rescissione del rapporto contrattuale preesistente e non abbia deliberato al riguardo con il venir meno del contratto;
condizioni tutte che sembrano essersi verificate nel caso in esame e che, comunque, il giudice di rinvio potrà verificare, anche se detto accertamento non appare decisivo.
Del resto, contrariamente a quanto riferisce in sentenza il giudice trentino, il P.M., sia pure con un utilizzo alternativo dei termini, aveva imputato anche l'effettuazione senza autorizzazione dello smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi con amianto derivanti dalla demolizione dell'immobile o comunque. ne permetteva l'abbandono od il deposito incontrollato.
La contravvenzione contestata, infine, non è estinta per prescrizione, giacché, indipendentemente dall'indicazione nell'imputazione dell'epoca del commesso reato con relativa delimitazione temporale, è certo che l'illecita detenzione dei rifiuti ed il deposito incontrollato degli stessi sono i perdurati fino all'agosto 1999.
Infatti, la precedente affermazione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 28 dicembre 1994 n. 12753 rv. 193585, Zaccarelli) in tema di discarica ed adattata pure allo stoccaggio, secondo cui il reato configurato ha natura permanente e la permanenza cessa o con l'ottenimento dell'autorizzazione o con la chiusura o la disattivazione della discarica, non solo non era già condivisibile perché riduttiva e contraddittoria, in quanto rendeva il termine di cessazione della permanenza ondivago in conseguenza dell'emissione o meno da parte del Sindaco del provvedimento di rimozione dei rifiuti e non includeva nella nozione di gestione di discarica il mantenimento della stessa senza alcun conferimento ovvero l'obbligo di rimessione in pristino (cfr. anche Cass. sez. 3^ ud. 21 settembre 2000, Rossi non massimata), ma, nella fattispecie in esame, non è invocabile per molte ragioni.
Ed invero, è intervenuto, in questo caso, il provvedimento sindacale di rimozione, sicché, pure per la pronuncia delle sezioni unite, il termine prescrizionale inizierebbe a decorrere da detto adempimento e, comunque, il d. l.vo n. 22 del 1997 all'art. 6 lett. d) a differenza del pregresso d. P. R. n. 915 del 1982 espressamente include nella gestione dei rifiuti "il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura", mentre la nuova disciplina (d. l.vo n. 36 del 2003) con l'introduzione delle cadenze temporali, già indicate, del piano di sorveglianza e controllo e di gestione post operativa conferma le indicazioni fornite dal decreto "Ronchi", sicché ormai la permanenza del reato di discarica abusiva verrà meno solo dopo dieci anni dalla cessazione dei conferimenti ovvero con l'ottenimento dell'autorizzazione o la rimozione dei rifiuti applicandosi le ultime due ipotesi, del resto, in ogni fattispecie di gestione e/o smaltimento. Pertanto, concludendo, la responsabilità dello Zanoni potrebbe discendere:
a) dall'essere il soggetto, cui imputare l'attività dei committente, in virtù del rapporto organico con l'ente territoriale e della qualifica rivestita, ove non esista, come appare dall'impugnata sentenza, alcun atto scritto (dall'ordine di servizio al regolamento interno), dal quale risulti l'affidamento dell'incarico relativo a detto immobile e dello specifico compito oggetto di contestazione da parte del dirigente del settore ad altro soggetto, e da qualificare coproduttore dei rifiuti, secondo i principi affermati dalla sentenza "Rigotti" del 2000;
b) dell'essersi verificato un deposito incontrollato di rifiuti, ove siano stati raggruppati nello stesso luogo di produzione e prima della raccolta, secondo quanto appare dalla contestazione e dalla motivazione della sentenza, ovvero uno stoccaggio senza autorizzazione, qualora non ricorrano dette condizioni, imputabile a partire dal 19 gennaio 1996 all'ente territoriale e, quindi, al responsabile della gestione del settore, ove fornito dei mezzi, tecnici o finanziari, necessari, soprattutto, per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ed, in mancanza, qualora non li abbia richiesti agli organi competenti per la gestione e deliberazione della spesa straordinaria;
c) dall'avere l'ente, in qualità di proprietario dell'area, conosciuto o essere stato posto nelle condizioni di venire a conoscenza, ed aver consentito ed anche ammesso il deposito incontrollato o lo stoccaggio illecito dei rifiuti nel sito sin dal 16 gennaio 1996, epoca della consegna dei lavori, e, precedentemente, ove esistano ulteriori prove circa una condotta agevolatrice, desumibile, in via induttiva e logica, dall'omesso riferimento in sentenza ad obblighi contrattuali assunti in tal senso dalla ditta appaltatrice, genericamente ricompresi forse nel periodo in cui si afferma l'obbligo del "rispetto, da parte della ditta appaltatrice, delle normative in materia ambientale, gravanti .. su quest'ultima, che aveva provveduto a nominare .. il direttore tecnico di cantiere, prevedendo un'area per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta", e, comunque, alle modalità con cui è stata individuata l'area;
d) dall'essere in ogni caso la P.A.T. e per essa il dirigente del settore la detentrice dei rifiuti dal 16 gennaio 1996, secondo quanto appare dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004