TAR Campania (NA), Sez. V, n. 4577, del 13 agosto 2014
Caccia e animali.Legittimità diniego rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, per frequentazione di soggetti con precedenti per gravi reati

La licenza di porto d'armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. Il rilascio/rinnovo del porto d’armi non è un diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un’eccezione al normale divieto di portare le armi. L’eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 04577/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04084/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte – D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Questura di Caserta, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Caserta ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;

- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. Cat. 6/F/PASI/2012 del 10 dicembre 2012;

- della nota prot. n. Cat. 6/F/PASI/2013 del 7 gennaio 2013;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, comprese le indagini istruttorie;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 , commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 luglio 2013, con il quale il Questore della Provincia di Caserta, sulla base del parere negativo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente, diretta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, contestandone la legittimità per motivi così rubricati:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 43, 44 e 45 del T.u.l.p.s. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Assoluto difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza;

III. Stessa censura sub II sotto diverso profilo;

IV Stessa censura sub II sotto diverso profilo – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errore sui presupposti.

Si è costituita in giudizio la Questura di Caserta per resistere alla domanda azionata.

Con ordinanza n-OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 699/2014, ha accolto l’appello cautelare presentato dal ricorrente).

All’udienza pubblica del 12 giugno 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione degli artt. 10 e 10 – bis della legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sostiene il ricorrente che, nel provvedimento di reiezione, la Questura di Caserta non avrebbe analiticamente confutato le controdeduzioni formulate dal ricorrente in sede procedimentale.

Oltre a ciò, il ricorrente evidenzia che il rapporto di parentela del ricorrente con un soggetto affiliato al c.d. “clan dei casalesi” non potrebbe costituire motivo sufficiente per giustificare la reiezione della istanza di rinnovo del porto d’armi, in considerazione del fatto che il parente in questione è divenuto collaboratore di giustizia.

Con gli altri motivi di gravame, il ricorrente deduce violazione degli artt. 11, 43, 44 e 45 del T.u.l.p.s., violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione, ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Sostiene in sostanza il ricorrente che, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti per denegare il rinnovo del titolo abilitativo richiesto, atteso che:

- il titolo richiesto era già stato rinnovato nel 2006 (quando già risultavano alla Questura le frequentazioni del ricorrente con soggetti pregiudicati);

- il ricorrente non ha riportato alcuna condanna penale né è stato sottoposto a procedimento penale;

- non sono stati indicati i nominativi dei soggetti pregiudicati con i quali si sarebbe accompagnato; in ogni caso, il fatto di essere stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati non costituirebbe motivo valido per denegare il rinnovo del titolo abilitativo richiesto;

- il rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato non assumerebbe alcuna rilevanza giuridica ai fini del rilascio/rinnovo del licenza all’uso delle armi, non essendo stato il ricorrente mai coinvolto nei processi penali che hanno riguardato il parente in questione.

Le censure non sono reputate dal Collegio meritevoli di accoglimento; esse vengono trattate congiuntamente attenendo a profili connessi.

Occorre premettere che la Questura di Caserta ha posto alla base del provvedimento impugnato i seguenti elementi:

- l’accertata e ripetuta frequentazione da parte del ricorrente di soggetti annoveranti precedenti di polizia per gravi reati (rapina; porto abusivo d’armi; omicidio doloso; favoreggiamento; associazione a delinquere di stampo mafioso; truffa; ricettazione; rapina aggravata; produzione/traffico di sostanze stupefacenti);

- il rapporto di parentela del ricorrente con un soggetto affiliato al sodalizio criminale di stampo mafioso operante sul territorio (il c.d. “clan dei casalesi”);

- il parere negativo espresso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa in merito al rinnovo del titolo abilitativo all’uso delle armi.

Orbene, anche prescindendo dal rapporto di parentela del ricorrente con un soggetto affiliato al c.d. “clan dei casalesi” (che, peraltro, è stato condannato a sette anni di reclusione per omicidio tentato e consumato), in considerazione del fatto che quest’ultimo è divenuto collaboratore di giustizia, il Collegio ritiene che la reiterata frequentazione da parte del ricorrente di soggetti gravati da precedenti penali di particolare allarme sociale possa costituire, anche in considerazione delle relative modalità, valida ragione per denegare il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Nel provvedimento gravato, la Questura di Caserta evidenzia quanto segue: “il numero dei controlli, in uno con i registrati intervalli temporali e le circostanze di fatto (in cinque occasioni le persone segnalate erano occupanti dell’autoveicolo sul quale viaggiava il richiedente), appare indicativo della natura non occasionale di tali frequentazioni e pertanto, visti, i reati contestati ai soggetti, anche di grave allarme sociale la circostanza depone a parere di questo Ufficio per l’insussistenza, in capo al Sig………… dei requisiti di buona condotta e piena affidabilità imprescindibilmente richiesti dalla vigente normativa ai possessori di autorizzazioni in materia di armi…..”.

Il ricorrente non contesta di avere frequentazioni con soggetti pregiudicati, ma ritiene che esse debbano essere imputate alla -OMISSIS-. Sennonché la tesi del ricorrente non appare plausibile, atteso che il ricorrente risulta essere stato controllato ripetutamente con soggetti pregiudicati a bordo di veicoli, anche nelle ore notturne.

Ritiene conseguentemente il Collegio di doversi conformare al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in base agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d'armi può essere denegata all’istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini, l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979).

La funzione dei provvedimenti di cui all'art. 43 del t.u.l.p.s., come più in generale di tutti i provvedimenti discrezionali in materia di licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza, non è quella di accertare responsabilità né tanto meno di sanzionare illeciti, bensì di porre rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni di obiettivo pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; ciò premesso, non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o meno una misura cautelativa quale il ritiro del porto d'armi dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678).

In applicazione dei condivisibili principi giurisprudenziali sopra richiamati, il Collegio ritiene che il giudizio prognostico di non completa affidabilità del ricorrente, sulla base del quale il Questore di Caserta ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza del porto di armi, non sia destituito di fondamento.

Rispetto al rilascio/rinnovo del porto d’armi il richiedente non gode di un diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un’eccezione al normale divieto di portare le armi (sancito dall’articolo 699 del codice penale e dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975); detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, 16 maggio 2008 n. 1935).

Infine, si rivela infondata la censura relativa alla dedotta violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto la Questura della Provincia di Caserta ha dato atto di aver esaminato le controdeduzioni formulate dal ricorrente, ma di non averle condivise, evidenziando di non poter escludere il rischio di condizionamento legato al contesto ambientale e relazionale nel quale il ricorrente risulta inserito.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

In considerazione della peculiarità della controversia dedotta in giudizio, ritiene tuttavia il Collegio che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)