Cass. Sez. III n. 27087 del 4 luglio 2008 (Ud 21 mag 2008)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Cioni
Aria. Campionamento e analisi (garanzie difensive)
In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall\'art.223 norme d\'att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell\'ambito di un\'indagine preliminare per il quale è applicabile l\'art. 220 norme d\'att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un\'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Cioni
Aria. Campionamento e analisi (garanzie difensive)
In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall\'art.223 norme d\'att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell\'ambito di un\'indagine preliminare per il quale è applicabile l\'art. 220 norme d\'att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un\'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum
Con sentenza 3.10.2003 il Tribunale dì Firenze in Empoli condannava Claudio Cioni alla pena di € 400 d’ammenda quale colpevole di non avere osservato, essendo legale rappresentante della s.n.c. Cival esercente un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino posto al servizio delle aspirazioni dai bagni di lucidatura del vetro di cristallo, sia le prescrizioni impostegli, che prevedevano, tra le altre, un limite alle emissioni di floruri di 5 mg/m3, mentre era risultato, dalle analisi espletate, una concentrazione media di composti acidi di fluoro espressi come floruri pari a 21,7 mg/m3, sia la normativa statale e regionale sui valori limite di emissione per i composti di fluoro.
Proponeva appello l’imputato denunciando:
• omessa motivazione sulle eccezioni di nullità delle operazioni di campionamento con conseguente nullità di tutti gli atti successivi perché egli avrebbe dovuto essere avvisato al momento dell’ingresso degli operatori nello stabilimento onde farsi assistere da un difensore o da un tecnico;
• mancanza di prova sulla conferma dei risultati delle analisi poiché non era stato escusso l’analista che le aveva eseguite;
• violazione di legge sull’affermazione di responsabilità, ritenuta a titolo di colpa, perché, alla stregua delle dichiarazioni del teste Gracchi, era emerso che la Cival da 20 anni aveva fatto eseguire sistematicamente analisi dei campioni, da cui emergeva che le emissioni si mantenevano al di sotto della soglia consentita, sicché doveva ritenersi che le emissioni dell’8.02.2000 fossero dipese da un evento imprevedibile, a lui non addebitabile.
Chiedeva l’annullamento della sentenza, quanto meno per intervenuta prescrizione del reato.
Gli atti pervenivano a questa Corte - ex art. 568 n. 5 c.p.p. - in data 16.07.2007.
1. Il primo motivo non è puntuale.
In materia d’inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall’art. 223 disp. att. c.p.p.
Infatti, l’ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’ art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari forma1it, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni1 essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuata un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. [Cassazione, Sezione III, n. 23369/2002, Scarpa, RV. 221627 relativo alla tutela delle acque dall’inquinamento,: “In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall’art. 223 norme d’att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’art. 220 norme d’att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergono indizi di reato nel corso di un’attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum”].
Nella specie, risulta che il prelievo dei reflui industriali è stato eseguito d’iniziativa dall’ARPAT, sicché deve escludersi che inerisca ad attività svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’ indagine preliminare.
2. Nel resto, il ricorso è inammissibile perché enuncia motivi manifestamente infondati, essendo state sollevate doglianze articolate in fatto sui risultati delle analisi [che sono stati genericamente contestati, adducendo il mancato esame dell’analista, senza contrapporre un accertamento tecnico alternativo], nonché sull’affermazione di responsabilità [stante che l’accertamento della condotta colposa dell’imputato, alla stregua della mancata manutenzione dell’impianto d’abbattimento, desumibile dalle dichiarazioni del teste addotto dalla difesa, è congruamente motivato].
L’inammissibilità del ricorso, che preclude l’operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in €. 1.000.
Proponeva appello l’imputato denunciando:
• omessa motivazione sulle eccezioni di nullità delle operazioni di campionamento con conseguente nullità di tutti gli atti successivi perché egli avrebbe dovuto essere avvisato al momento dell’ingresso degli operatori nello stabilimento onde farsi assistere da un difensore o da un tecnico;
• mancanza di prova sulla conferma dei risultati delle analisi poiché non era stato escusso l’analista che le aveva eseguite;
• violazione di legge sull’affermazione di responsabilità, ritenuta a titolo di colpa, perché, alla stregua delle dichiarazioni del teste Gracchi, era emerso che la Cival da 20 anni aveva fatto eseguire sistematicamente analisi dei campioni, da cui emergeva che le emissioni si mantenevano al di sotto della soglia consentita, sicché doveva ritenersi che le emissioni dell’8.02.2000 fossero dipese da un evento imprevedibile, a lui non addebitabile.
Chiedeva l’annullamento della sentenza, quanto meno per intervenuta prescrizione del reato.
Gli atti pervenivano a questa Corte - ex art. 568 n. 5 c.p.p. - in data 16.07.2007.
1. Il primo motivo non è puntuale.
In materia d’inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall’art. 223 disp. att. c.p.p.
Infatti, l’ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’ art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari forma1it, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni1 essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuata un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. [Cassazione, Sezione III, n. 23369/2002, Scarpa, RV. 221627 relativo alla tutela delle acque dall’inquinamento,: “In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall’art. 223 norme d’att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’art. 220 norme d’att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergono indizi di reato nel corso di un’attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum”].
Nella specie, risulta che il prelievo dei reflui industriali è stato eseguito d’iniziativa dall’ARPAT, sicché deve escludersi che inerisca ad attività svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’ indagine preliminare.
2. Nel resto, il ricorso è inammissibile perché enuncia motivi manifestamente infondati, essendo state sollevate doglianze articolate in fatto sui risultati delle analisi [che sono stati genericamente contestati, adducendo il mancato esame dell’analista, senza contrapporre un accertamento tecnico alternativo], nonché sull’affermazione di responsabilità [stante che l’accertamento della condotta colposa dell’imputato, alla stregua della mancata manutenzione dell’impianto d’abbattimento, desumibile dalle dichiarazioni del teste addotto dalla difesa, è congruamente motivato].
L’inammissibilità del ricorso, che preclude l’operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in €. 1.000.