Cons.Stato Sez. VI , n. 4676 del 4 settembre 2012
Urbanistica.Diniego concessione edilizia relativa ad allargamento di un cancello.

E’ legittimo il diniego di concessione edilizia per l’allargamento di un cancello d’accesso e la consequenziale ordinanza sindacale di demolizione emessa in caso accertato ampliamento del passo carraio mediante demolizione di un pilastro del muretto di confine e il suo spostamento. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici. Se, dunque, l’amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria, al contrario, qualora uno o più controinteressati (siano essi comproprietari o, confinanti) si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio, il comune dovrà verificare se, a base dell’istanza edificatoria, sia riconoscibile l’effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio, la legittimazione attiva all’ottenimento della concessione edilizia al proprietario dell’area o a chi abbia il titolo per richiederla, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 380/2001. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)


N. 04676/2012REG.PROV.COLL.
N. 09510/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9510 del 2006, proposto da:
Bertagnolli Danke Maria Luise, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zocchi, Michele Costa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cappello, Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Flaminia, 79;
nei confronti di
Condominio “Casa Insegnanti”, non costituito in giudizio nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (T.r.g.a.) - Sezione autonoma di Bolzano, n. 00296/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA RELATIVA AD ALLARGAMENTO DI UN CANCELLO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Costa e Placidi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (T.r.g.a.), Sezione autonoma di Bolzano, respingeva il ricorso n. 327 del 1999, proposto dall’odierna appellante Bertagnolli Danke Maria Luise – nella sua qualità di proprietaria dell’immobile tavolarmente identificato dalla p.m. 2 della p.ed. 1166/1 in P.T. 1597/II C.C. Gries, sito al civico n. 6 della via Zara di Bolzano, a cui favore era intavolato (sub G.N. 1826/65) il “diritto di passo a piedi e con veicoli di ogni genere, di aprire un cancello d’ingresso della larghezza di m 2,10” a carico dell’attigua p.ed. 2764 in P.T. 2663/II C.C. Gries, di proprietà del controinteressato Condominio “Casa Insegnanti” – avverso (i) il provvedimento del Comune di Bolzano del 21 giugno 1999, recante diniego di concessione edilizia per l’allargamento del cancello d’accesso alla proprietà della ricorrente, e (ii) la consequenziale ordinanza sindacale di demolizione dell’11 agosto 1999, emessa in esito a sopralluogo eseguito il 28 giugno 1999, nel cui corso era stato accertato l’ampliamento del passo carraio ad una larghezza di m 2,950 (realizzato mediante la demolizione di un pilastro del muretto di confine e il suo spostamento).
Il T.r.g.a. affermava la legittimità del provvedimento di diniego sul duplice rilievo della necessità di un titolo edilizio e della carenza di legittimazione sostanziale in capo all’istante, tenuto conto dei limiti della servitù intavolata.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, deducendo un unico complesso motivo, testualmente rubricato “insufficiente e/o erronea valutazione dei documenti acquisiti agli atti e conseguente incongrua ed erronea motivazione; erronea applicazione e violazione di legge in relazione alle norme che regolano i presupposti per il rilascio della concessione edilizia (art. LP 11.8.1997, n. 13)”, e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio il Comune di Bolzano, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
4. Disattesa con ordinanza n. 411/2007 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 15 maggio 2012 veniva trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Giova premettere, in linea di diritto, che secondo l’orientamento prevalente di questo Consiglio di Stato, condiviso da questo Collegio, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654). Se, dunque, l’amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria, al contrario, qualora – come nel caso di specie – uno o più controinteressati (siano essi comproprietari o, come nel caso di specie, confinanti) si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio, il comune dovrà verificare se, a base dell’istanza edificatoria, sia riconoscibile l’effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio, limitando invero l’art. 70 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (nella versione all’epoca in vigore), la legittimazione attiva all’ottenimento della concessione edilizia “al proprietario dell’area o a chi abbia il titolo per richiederla” (disposizione normativa emanata dalla Provincia autonoma di Bolzano nell’esercizio della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, cui nell’ordinamento statale corrisponde la previsione contenuta nell’art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di tenore sostanzialmente eguale).
Orbene, nella fattispecie in esame dall’estratto tavolare emerge che a favore dell’immobile di proprietà dell’odierna appellante e a carico del confinante area di proprietà del Condominio “Casa Insegnanti” è intavolato il “diritto di passo a piedi e con veicoli di ogni genere, di aprire un cancello d’ingresso della larghezza di m 2,10”, sicché, a fronte di siffatto contenuto limitato della servitù, risultante in modo chiaro ed univoco ex actis, l’Amministrazione comunale non poteva non opporre un diniego a un’istanza di concessione volta alla realizzazione di opere comportanti l’ampliamento della servitù in favore del fondo dominante, senza correlativo titolo sostanziale legittimante.
Alla luce della normativa urbanistica ed edilizia, legislativa e regolamentare, applicabile alla fattispecie sub iudice non v’è, poi, dubbio che l’intervento edilizio era assoggettato al previo rilascio di titolo edilizio (v. art. 66 l. urb. prov., statuente l’obbligo del rilascio di concessione edilizia per ogni attività di trasformazione urbanistico o edilizia del territorio, nonché art. 1 del regolamento edilizio del Comune di Bolzano che prevede il relativo obbligo in relazione alla realizzazione, tra l’altro, di muri di cinta).
Per le esposte ragioni s’impone la conferma dell’appellata sentenza, affermativa della legittimità del provvedimento di diniego (e del conseguente ordine di ripristino dell’opera realizzata in violazione del diniego), con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini decisori.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9510 del 2006), lo respinge; condanna l’appellante a rifondere all’appellata Amministrazione comunale le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)