T.A.R. Toscana (Firenze), Sez. II, sent. 4565 del 20.10.2006.
Procedura
di cui all’art. 15 del D.M. n. 471 del 1999. Conferenza dei
servizi
nell’ambito dell’istruttoria relativa alla
pianificazione di un
intervento di bonifica di interesse nazionale. Necessità di
adozione di
un provvedimento di conclusione del procedimento: sussistenza.
(segnalazione a cura di Alan Valentino).
REPUBBLICA ITALIANA N 4565 REG.
SENT.
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
1557 REG. RIC.
ANNO 2004
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI
Presidente
Giuseppe DI NUNZIO
Componente;
Stefano TOSCHEI
Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g. 1557 del 2004 proposto da
“SOCIETA’ DALMINE S.p.a.”, in persona del
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giancarlo Tanzarella e Stefano Grassi ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Firenze, Corso
Italia n. 2;
contro
la REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
il MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE, il MINISTERO DELLA SALUTE, l’AGENZIA NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE-A.N.P.A. e
l’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, nella cui sede di
Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, sono elettivamente domiciliati;
l’AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE-A.R.P.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa Grassi e
Nicoletta Felli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo dei suindicati difensori in Firenze, Via Zara n. 7;
il COMUNE DI PIOMBINO, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca
Righi ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Zara n. 7;
la PROVINCIA DI LIVORNO, in persona del
Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia
- delle determinazioni assunte dalla
Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell’Ambiente
ai fini della approvazione del “Piano della caratterizzazione
dell’area dello stabilimento industriale di Piombino situato
in località Ischia di Crociano, trasmesso da
Tenaris–Dalmine S.p.A. e acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio al protocollo
11732/RIBO/B del 27.11.2003”, riunitasi in sede decisoria in
data 23 aprile 2004, come da verbale della riunione medesima conosciuto
in esito alla ricezione della comunicazione ministeriale 28 aprile
2004, n. 6942/adV/BI (trasmessa a mezzo plico postale ricevuto in data
10 maggio 2004);
- nonché, ove rivestente
natura provvedimentale, della comunicazione medesima, nella parte in
cui, disponendo l’approvazione del piano di caratterizzazione
ne ha subordinato l’attuazione all’osservanza della
prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13 e 16, e di ogni
altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, presupposto o
comunque connesso ivi espressamente inclusi, occorrendo, il verbale
della Conferenza di Servizi riunitasi nella seduta istruttoria del 15
aprile 2004 e le note ISS 25 luglio 2002, 19 febbraio 2003 e 1 dicembre
2003;
per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia (in seguito alla presentazione di motivi
aggiunti in data 7-8 ottobre 2004)
- ove esistente o rivestente natura
provvedimentale, della determinazione con cui il Ministero Ambiente
avrebbe definito "criteri generali" di predisposizione dei piani di
caratterizzazione ex D.M. 471/99 e delle note ISS 31 luglio 2000 n.
36340 e 1 dicembre 2003 n. 7936
- nonché del parere ISS 1
luglio 2004 n. 028690
per l’annullamento (in seguito alla presentazione di motivi
aggiunti in data 26 maggio 2005)
- in quanto occorra e ove rivestente
natura provvedimentale, del verbale della conferenza di servizi
decisoria del 24 marzo 2005 e della relativa lettera di trasmissione;
- oltre che di ogni atto o provvedimento
preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il verbale
della conferenza istruttoria 10 febbraio 2005;
per l’annullamento (in seguito alla presentazione di motivi
aggiunti in data 7 ottobre 2005)
- in quanto occorra e ove rivestente
natura provvedimentale, del verbale della conferenza di servizi
decisoria del 28 luglio 2005 e della relativa lettera di trasmissione,
nelle parti in cui la conferenza decisoria ha disposto a carico di Dal
mine S.p.a. l’obbligo di effettuazione di misure di messa in
sicurezza di emergenza relativamente alle aree di cui è
concessionaria e ricompresse nel sito inquinato di interesse nazionale
di Piombino;
- di ogni altro atto o provvedimento
preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi
occorrendo il verbale della conferenza istruttoria 5 luglio 2005 e la
relativa lettera di trasmissione.
Visto il ricorso originario ed i ricorsi contenenti motivi aggiunti con
i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Piombino e dei
Ministeri ed altre Amministrazioni statali intimate nonché i
documenti prodotti;
Vista l’ordinanza 20 ottobre 2004 n. 1088, con la quale
questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata
dalla parte ricorrente nel gravame originario e nel primo tra quelli
proposti con motivi aggiunti;
Esaminate le ulteriori memorie depositate con produzioni documentali;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 maggio 2006 il dott. Stefano
Toschei; presenti per la parte ricorrente l’avv.
Giancarlo Tanzarella nonché, per la parte resistente,
l’avv. Lorenzo Corsi delegato da Maria Teresa Grassi e Luca
Righi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I - Premette la Società Dalmine S.p.a. (d’ora in
poi Dalmine) di essere titolare di una concessione per aree demaniali
insistenti nell’area portuale di Piombino ove, fin dal
1° luglio 1973, esercita l’attività
industriale di produzione di tubi saldati nel complesso già
utilizzato dalla precedente concessionaria Italsider S.p.a..
Premette ancora la Dalmine che, con DM Ambiente 10 gennaio 2000,
l’area è stata ricompressa nell’ambito
del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Piombino di
talché, con comunicazione del 15 giugno 2000, dichiarava di
volersi avvalere della facoltà di provvedere direttamente
alla caratterizzazione del sito ed alla conseguente bonifica.
Riferisce la Dalmine di avere avuto frammentarie notizie in merito alla
convocazione di una conferenza di servizi istruttoria, indetta dal
Ministero dell’ambiente per l’esame del piano di
caratterizzazione dell’area dello stabilimento industriale di
Piombino, per la data del 15 aprile 2004.
Soggiunge che solo in data 10 maggio 2004 le perveniva la comunicazione
dirigenziale 28 aprile 2004 n. 6942 con la quale il Ministero
dell’ambiente forniva gli esiti della conferenza di servizi
decisoria - conclusasi con la seduta del 23 aprile 2004 - ed indicava
le prescrizioni alle quali avrebbe dovuto attenersi la stessa Dalmine,
comportanti un illogico ed ingiustificato aggravio dei costi di
caratterizzazione, senza che si fosse tenuto in alcun conto delle
deduzioni presentate e delle soluzioni proposte dalla predetta
Società.
Lamentando l’illegittimità delle determinazioni
assunte dalle Amministrazioni procedenti nella seduta della conferenza
di servizi del 23 aprile 2004 e del contenuto degli atti connessi in
quanto precedenti e successivi, ne chiedeva il giudiziale annullamento.
Da qui la proposizione del ricorso originario da parte della Dalmine
con richiesta di annullamento del verbale della conferenza di servizi
di cui sopra in quanto affetto da numerosi vizi.
II – Si sono costituiti in giudizio il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero
della salute ed il Ministero delle attività produttive
chiedendo la reiezione del proposto gravame, insieme con il Comune di
Piombino che, pure, si è costituito in giudizio.
III – Successivamente la Dalmine ha proposto ricorso
contenente motivi aggiunti la cui deduzione è stata resa
possibile in seguito alla successiva conoscenza di ulteriori atti
(rispetto a quelli noti nel momento in cui venne proposto il ricorso
introduttivo) che hanno caratterizzato il percorso procedimentale
culminato nella decisione della conferenza di servizi di cui al verbale
della seduta del 23 aprile 2004.
Da qui l’integrazione delle originarie censure tramite
ricorso contenente motivi aggiunti, reso anche possibile dalla
conoscenza documentale scaturita dal deposito di atti da parte delle
difese erariali in data 29 luglio 2004 e 24 agosto 2004.
Con ordinanza n. 1088 del 20 ottobre 2004 il Tribunale ha respinto
l’istanza cautelare avanzata dalla Società
ricorrente.
IV – Ai fatti come sopra descritti è seguito un
ulteriore tratto procedimentale provocato da una richiesta avanzata
dalla Dalmine alle Amministrazioni competenti in data 5 novembre 2004.
In ragione di tale richiesta il Ministero dell’ambiente ha
convocato una nuova conferenza di servizi decisoria conclusa con la
redazione del verbale della seduta tenutasi in data 24 marzo 2005 con
la quale, a parere dell’odierna ricorrente, ci si limitava
alla “integrale ed immotivata conferma delle prescrizioni
già imposte” (così, testualmente, a
pag. 6 del ricorso contenente motivi aggiunti depositato il 7 ottobre
2005).
Nei confronti del verbale della seduta del 24 marzo 2005 insorgeva la
Dalmine chiedendone il giudiziale annullamento.
Anche in tal caso le Amministrazioni intimate contestavano la
fondatezza delle doglianze dedotte dall’odierna ricorrente.
V – Ulteriori contatti con le Amministrazioni interessate
hanno condotto alla convocazione di una nuova conferenza di servizi
che, con verbale del 28 luglio 2005, ha rinnovato l’ordine
alla Società Dalmine già precisato nel verbale
della conferenza di servizi del 24 marzo 2005, fissando il termine
ultimo del 30 settembre 2005 “per la presentazione di un
elaborato progettuale individuale (…) contenente la
descrizione dettagliata degli interventi di messa in sicurezza della
falda (…) in mancanza di tale elaborato, potranno essere
attivate le procedure di sostituzione in danno, previa diffida del
soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15 del DM
471/99” (così testualmente a pag. 11 del ricorso
contenente motivi aggiunti depositato il 7 ottobre 2005).
La Dalmine impugnava con motivi aggiunti questa nuova decisione della
conferenza di servizi chiedendone il giudiziale annullamento.
Anche con riferimento a quest’ultimo mezzo di impugnazione si
sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, il Ministero della salute ed il Ministero
delle attività produttive ed altri soggetti pubblici
coinvolti chiedendo la reiezione del proposto gravame.
Alla udienza del 31 maggio 2006 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. – Per come risulta dalla premessa esposizione in fatto, le
vicende che sono oggetto di controversia attengono alla contestata
legittimità del contenuto di due verbali, conclusivi di
altrettante conferenze di servizi decisorie, con i quali,
nell’ambito della istruttoria relativa alla pianificazione di
un intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al territorio
di Piombino, si sono disposti adempimenti a cura (e spese) della
Società Dalmine, in parte proprietaria ed in parte
concessionaria dei terreni coinvolti nell’operazione di
recupero ambientale.
La predetta Società, in particolare, sostiene di non essere
responsabile dell’inquinamento dell’area de qua e
di non essere, dunque, tenuta a sopportare i costi della relativa
bonifica, ivi compresi gli interventi ad essa prodromici. Peraltro, nel
ricorso contenente motivi aggiunti la Società ricorrente
lamenta che l’Amministrazione che ha diretto i lavori della
conferenza di servizi, vale a dire il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, aveva semplicemente riconvocato i lavori
della conferenza, concludendoli con un verbale (del 28 luglio 2005) dal
contenuto e presupposti analoghi a quello già sottoposto al
giudizio di questo Tribunale, reiterandone in tal modo le
illegittimità.
2. – Individuato nelle forme di cui sopra l’oggetto
del presente giudizio (motivi aggiunti compresi), il Collegio ritiene
indispensabile, ai fini della corretta decisione della controversia,
premettere una analisi approfondita della natura dei provvedimenti
impugnati dalla Dalmine.
3. – Il quadro normativo, nel quale si inscrivono i gravati
verbali delle conferenze di servizi convocate dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, si
può tratteggiare come segue:
a) l’art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 stabilisce che
“Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina
un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi,
è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento”;
b) al comma 14 dell’articolo
sopra citato si precisa che “I progetti relativi ad
interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al
Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione
territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui
al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di
recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia
di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel
sito inquinato per gli interventi di bonifica”;
c) giova rammentare che i criteri, le
procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sono stati
approvati con D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, il quale all’art.
15 si occupa degli interventi di interesse nazionale (come è
quello della fattispecie in esame);
d) per quanto qui rileva il citato art.
15 del D.M. n. 471 del 1999, scandisce le tappe procedimentali per
giungere alla decisione sull’intervento di bonifica, da
realizzarsi a spese e cura del responsabile, nel seguente modo: (comma
2) “Il responsabile presenta al Ministero dell'Ambiente il
Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto
definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti
dall'Allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui
all'articolo 10, comunicando, altresì, le informazioni
relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi
dell'articolo 7 o dell'articolo 8. Nel caso in cui il responsabile non
provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del
sito inquinato né altro soggetto interessato, i progetti
sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale
dell'A.N.P.A, dell'Istituto Superiore di Sanità e
dell'E.N.E.A..” (comma 3) “Per l'istruttoria
tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni
interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità.”
(comma 4) “Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente,
approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni
dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi
interventi.” (comma 4-bis) “In attesa del
perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma
precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su
richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta
salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di
compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori
per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il
progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione
provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo
10.” (comma 5) “Qualora gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte
a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della
normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è
subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di
compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente
decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di
valutazione di impatto ambientale.” (comma 6)
“L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti
di cui all'articolo 10, comma 10.”;
e) quest’ultimo
(cioè l’articolo 10, comma 10, del D.M. n. 471 del
1999) così recita: “Ai fini soli della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo
strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di
cui al comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli
assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione
costituisce, altresì variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed
indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e
l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di
pubblica utilità.”.
4. - Orbene, da quanto sopra si evince che la disciplina normativa
applicabile al caso in esame (bonifica di un sito inquinato di
interesse nazionale) prevede le seguenti tappe procedimentali:
A) una fase preliminare istruttoria
gestita dall’Amministrazione titolare del procedimento e
della competenza ad adottare il provvedimento finale, nella specie il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, volta
ad individuare quali siano i necessari interventi di messa in sicurezza
(anche in via emergenziale) e di caratterizzazione delle aree interne
al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale (in tale fase
nulla esclude, come è avvenuto nel caso di specie e
riportato nelle premesse dei due verbali impugnati, che
l’Amministrazione titolare del procedimento indica e convochi
una conferenza di servizi del tipo “istruttorio”,
ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.
241);
B) una seconda fase procedimentale nel
corso della quale gli esiti dell’istruttoria preliminare sono
portati al cospetto di una conferenza di servizi
“decisoria”, alla quale partecipano (ai sensi
dell’art. 17 comma 14 e tenendo conto
dell’aggiornata denominazione dei Dicasteri coinvolti) il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero
delle attività produttive (ora Sviluppo economico), il
Ministero della salute e la Regione territorialmente competente (nel
caso di specie la Regione Toscana);
C) una terza ed eventuale fase
– collocabile in epoca successiva rispetto
all’istruttoria condivisa con le altre Amministrazioni
interessate e caratterizzata dai lavori della conferenza di servizi
decisoria - in cui, sul presupposto della espressa richiesta
dell’interessato ed ove ricorrano motivi d’urgenza,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza con
proprio atto ed in via provvisoria (fatta pur sempre salva
l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di
compatibilità ambientale ove prevista) - in attesa del
perfezionamento del provvedimento di autorizzazione del progetto degli
interventi di bonifica - l'avvio dei lavori per la realizzazione dei
relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato
positivamente dalla citata conferenza di servizi decisoria;
D) una ultima ed ineludibile fase
conclusiva nel corso della quale il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio, ovviamente di concerto con le altre
Amministrazioni statali che hanno partecipato alla conferenza decisoria
e d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva con
proprio atto (la norma fa riferimento ad un
“decreto”) il progetto definitivo.
Conclusivamente si può affermare che, in ragione della
suesposta ricostruzione del quadro normativo settoriale riferibile alla
vicenda in questione, il procedimento per la individuazione degli
interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale e dei
responsabili ai quali imputarne gli oneri realizzativi:
è diretto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, quale Amministrazione
procedente (anche ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge
n. 241 del 1990);
può trovare un esito
provvisorio in casi di conclamata urgenza, costituito da un
provvedimento del predetto Ministero di autorizzazione temporanea
all’avvio dei lavori di bonifica (seppure tale
possibilità è stata introdotta dall'art. 1, del
D.M. 2 maggio 2005 n. 127 e, dunque, avrebbe avuto un rilievo nella
vicenda qui in esame – se tale istituto fosse stato
utilizzato, cosa che non è avvenuta nella specie –
solo con riguardo all’esito della seconda conferenza di
servizi, di cui al verbale del 28 luglio 2005, la cui decisione
conclusiva è stata gravata dalla Dalmine con ricorso
contenente motivi aggiunti);
si conclude, di regola, con il
provvedimento di approvazione del progetto definitivo degli interventi
da realizzarsi a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in concerto con le altre Amministrazioni statali che hanno
partecipato alla conferenza decisoria e d'intesa con la Regione
territorialmente competente.
5. – D’altronde, la prevista conclusione
dell’iter istruttorio, la cui impostazione normativa si
è sopra descritta, con un atto di tipo monocratico a cura
dell’Amministrazione procedente, successivo e distinto dalla
decisione assunta con il verbale della conferenza di servizi,
è perfettamente in linea con il quadro generale offerto
dalle norme contenute nell’art. 14 e seguenti della legge n.
241 del 1990, più volte richiamato anche dalla legislazione
di settore.
Ebbene, sia nella formulazione antecedente alle modifiche apportate
dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, che in quella risultante dalla
recente novella, emerge una costruzione dell’istituto della
conferenza di servizi che impone una distinzione bifasica:
1) il momento istruttorio, caratterizzato
dall’acquisizione degli avvisi dei soggetti pubblici
(necessariamente) coinvolti nel procedimento, senza che la naturale
efficacia provvedimentale - autonoma e definitiva -
dell’avviso richiesto alla singola Amministrazione
partecipante, quando esso si esprima al di fuori della conferenza,
possa incidere sulla sua (trasformata) natura meramente
endoprocedimentale laddove venga pronunciato in sede di conferenza, sia
pure decisoria;
2) il momento conclusivo, costituito dal
provvedimento successivo e monocratico adottato
dall’Amministrazione procedente, pur sempre tenendo conto
degli esiti della conferenza di servizi decisoria.
In altri termini, l’affermazione contenuta nella disposizione
di cui all’art. 14-bis, comma 6-bis, della legge n. 241 del
1990, secondo il quale “All'esito dei lavori della
conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede”, testimonia dell’architettura che il
Legislatore ha voluto fare propria nel fissare le regole di
funzionamento dell’istituto della conferenza di servizi -
peraltro non derogata da alcuna norma contenuta nella disciplina
speciale volta a rendere possibile la bonifica di siti di interesse
nazionale inquinati e qui in esame – e che si compendia nella
necessità che rispetto all’esito dei lavori della
conferenza di servizi decisoria si sostituisca pur sempre un
provvedimento conclusivo del procedimento (del quale la conferenza
costituisce solo un passaggio procedurale), avente la veste di atto
adottato (di regola e tranne specifiche eccezioni) da un organo
monocratico dell’Amministrazione procedente.
6. – Per completezza motivazionale e di ricostruzione
dell’istituto qui in esame, appare utile rammentare come, in
merito alla natura giuridica della conferenza di servizi, si sia ormai
consolidato un convincente e diffuso orientamento giurisprudenziale
secondo il quale il ridetto istituto:
a) costituisce un modello procedimentale
di cui una delle funzioni principali è proprio quella di
coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e, nello stesso tempo,
risponde al canone costituzionale del buon andamento
dell’Amministrazione pubblica, attribuendo dignità
di criteri normativi ai concetti di economicità,
semplicità, celerità ed efficacia della sua
attività. Ciò vuol dire che la conferenza di
servizi, proprio perché è solo un modulo
procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della
Pubblica amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi
partecipano, riverbera certamente i suoi effetti (che sono di natura
procedimentale) sull'atto finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio
1999 n. 1193), ma non assurge alla dignità di organo ad hoc,
né acquista soggettività giuridica autonoma,
essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di
Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva
autonomia soggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n.
3169);
b) in altri termini, il compito della
conferenza di servizi è sempre quello della composizione
delle discrezionalità amministrative e dei poteri spettanti
alle Amministrazioni partecipanti, nonché di contestuale
esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi come momento di
confluenza delle volontà delle singole Amministrazioni (cfr.
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2002 n. 540), il cui
coagulo è rappresentato dal verbale della conferenza che
deve trovare esatta corrispondenza nel contenuto del provvedimento
finale;
c) la conferenza costituisce, dunque, un
momento di comparazione di interessi e di valutazione preventiva, il
cui espletamento non è rigidamente formalizzato e le cui
conclusioni sono soltanto uno degli elementi che
l’Amministrazione procedente deve valutare (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296 e sez. V, 2 marzo 1999 n. 212).
La collocazione della conferenza di servizi – e del relativo
verbale di conclusione dei lavori - nell’alveo degli istituti
che si inscrivono nel percorso endoprocedimentale della formazione
della volontà dell’Amministrazione procedente che
si sintetizza nel contenuto del provvedimento finale è stata
anche confermata dalla Corte costituzionale che, al punto 30 della
sentenza 26 giugno 2001 n. 206, facendo riferimento alle disposizioni
normative di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990
nella formulazione precedente alla modifica del 2005, chiarisce come la
“determinazione di conclusione del procedimento”
debba essere assunta “sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse”, lasciando, dunque, evidentemente
intendere come alla decisione conclusiva della conferenza di servizi
debba fare comunque seguito l’adozione di un provvedimento
conclusivo dell’iter istruttorio procedimentale, coerente con
la predetta decisione, assunto dall’Amministrazione
procedente.
7. – In ragione del percorso ricostruttivo sopra esposto,
è ora possibile definire la natura giuridica degli atti
impugnati, sia con il ricorso originario che con quello contenente
motivi aggiunti dalla Dalmine e concludere per la loro natura
endoprocedimentale, trattandosi – in entrambi i casi
– di verbali di conclusione dei lavori di conferenze di
servizi che, seppur decisorie, non assurgono al rango di provvedimenti
conclusivi e quindi idonei a pregiudicare la posizione giuridica
soggettiva che la Dalmine intendeva tutelare in via giudiziale.
Ne deriva la inammissibilità delle due domande giudiziali
annullatorie proposte dalla Società ricorrente, in quanto
rivolte avverso atti di natura endoprocedimentale ed inidonei a
definire i relativi procedimenti.
D’altronde, per ulteriore e definitiva chiarezza
motivazionale, il Collegio, nel dichiarare con la presente sentenza
l’inammissibilità del ricorso, ha nello stesso
tempo chiarito alle Amministrazioni resistenti la reale natura
giuridica degli atti qui impugnati e, di conseguenza, la
impossibilità che, sulla base degli stessi e senza che il
procedimento venga concluso con l’adozione
dell’atto finale da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, le prescrizioni
in essi contenute possano giuridicamente imporsi al destinatario e,
parallelamente, possa farsi conseguire qualsivoglia effetto (se non
meramente istruttorio) dal contenuto dei più volti citati
verbali delle conferenze di servizi svoltesi il 24 marzo 2004 ed il 28
luglio 2005.
8. – Conclusivamente e nei termini di cui sopra, il ricorso
originario e quello contenente i motivi aggiunti debbono dichiararsi
inammissibili.
La particolarità e novità dei temi trattati, che
costituiscono lo sfondo giuridico della presente controversia
nonché la soccombenza della parte ricorrente meramente
virtuale, si impongono quali giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese
di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda,
pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo
dichiara inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 31
maggio 2006.
Il Presidente
Il relatore ed estensore
Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Stefano Toschei
Il Segretario
F.to Silvana Nannucci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006
Firenze, lì 20 ottobre
2006
Il Collaboratore di
Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
Rifiuti. Bonifiche
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 3304