Cons. Stato Sez. IV n. 7041 del 22 settembre 2010
Urbanistica. Pianificazione
La permanenza nelle tavole allegate al PRG della destinazione urbanistica (nella fattispecie, D 1) di un’area che non trovi riscontro nell’effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e regionali è viziata da illegittimità e mostra, con altrettanta evidenza, la contraddittorietà, illogicità e perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed inequivocamente hanno stralciato detta originaria previsione contenuta nel solo atto di adozione del PRG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07041/2010 REG.SEN.
N. 01324/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2009, proposto dal:
Comune di Cisternino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
sig. Semeraro Quirico, non costituito in giudizio;
sig. Semeraro Pietro Oronzo, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il sig. Leonardo Millefiori, in Roma, via G. Azone n. 16/B;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione distaccata di Lecce - Sezione I^- n. 381 del 7 febbraio 2008, resa tra le parti, concernente l’adozione e l’approvazione definitiva del PRG.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Pietro Oronzo Semeraro;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, su delega di Giovanni Pellegrino, e Tommaso Millefiori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. Pietro Oronzo Semeraro con ricorso al TAR Puglia, sede distaccata di Lecce, impugnava gli atti del procedimento di adozione e di approvazione del nuovo PRG del Comune di Cisternino ed in particolare, sulla base di due motivi di ricorso, chiedeva l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2001 di adozione di detto PRG, e n. 22 del 22 aprile 2006 di “…adeguamento alle prescrizioni e modifiche di cui alla DGR n. 1632 del 22 novembre 2005…”, nonché della delibera della Giunta Regionale pugliese n. 1926 del 20 dicembre 2006 di approvazione definitiva del citato PRG e della delibera consiliare n. 19 del 2 aprile 2007 di c.d. presa d’atto dell’approvazione regionale.
Con sentenza n. 381 del 7 febbraio 2008 il TAR ha annullato gli atti impugnati, “…nei limiti dell’interesse di parte attrice…”, in accoglimento del primo motivo di ricorso e cioè riconoscendo la sussistenza del dedotto vizio di contraddittorietà dell’operato del Comune e della Regione, in quanto detti Enti “…dapprima hanno impresso all’area una determinata tipizzazione, in seguito hanno condiviso in modo espresso la sua modifica, ancora successivamente l’hanno confermata e, da ultimo, (solo in sede giudiziale) hanno esplicitato le ragioni per cui l’originaria tipizzazione risulterebbe corretta e non passibile di modificazione…”. Ha, infine, affermato che, “…allo stato, non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso…” in quanto “…è evidente che solo all’esito delle reiterazione delle scelte di piano tradottesi negli atti odiernamente annullati potrà verificarsi in concreto se le scelte pianificatorie così poste in essere si siano mosse in modo difforme rispetto ai criteri di impostazione a suo tempo individuati…” e che, sempre allo stato, “…invece (e stante la necessità di ripetere le richiamate valutazioni, elidendo i censurati profili di contraddittorietà) non si dispone di elementi di valutazione sufficienti ad operare il vaglio giudiziale in relazione alla richiamata censura…”.
Con l’appello in epigrafe il Comune di Cisternino critica la sentenza anzidetta affermando che la stessa sarebbe errata in quanto le (parti delle) delibere dello stesso Comune e della Regione concernenti le “osservazioni” sulla destinazione urbanistica D1 impressa con la delibera di adozione del PRG alla zona interessante la proprietà fondiaria del ricorrente, sarebbero meramente propositive di una esigenza di “rivisitazione” di detta scelta originaria che entrambi detti enti avrebbero poi conclusivamente operato, in particolare, il primo Ente con la propria delibera consiliare n. 22 del 22 aprile 2006 ed il secondo con la D.G.R. n. 1926 del 20 dicembre 2006, confermando conclusivamente la scelta iniziale (D 1), tenuto conto delle (privilegiate) esigenze concrete del settore agricoltura ed industria rispetto al settore turistico-ricettivo, per il quale ultimo ha coerentemente ridotto gli indici di fabbricabilità.
Non sussisterebbe, pertanto, la contraddittorietà tra atti rilevata dal TAR, avendo l’Amministrazione legittimamente valutato il problema posto con le “osservazioni”, risolvendolo, nella propria insindacabile valutazione di merito, conformemente ai criteri generali di impostazione del PRG.
Si è costituito in giudizio l’appellato sig. Semeraro, che con più memorie ha argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello, del quale ha chiesto il rigetto siccome infondato. In subordine ha riproposto il secondo motivo del suo ricorso di primo grado, sul presupposto che il Giudice di primo grado avrebbe sostanzialmente dichiarata assorbita ogni pronunzia sullo stesso, avendo già annullati gli atti impugnati in accoglimento del primo dei motivi di gravame proposti.
Con memoria l’appellante Comune ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità della riproposizione del secondo motivo di ricorso di primo grado perché effettuata con memoria non notificata, invece che con appello incidentale, necessario in ragione dell’intervenuta espressa declaratoria di infondatezza del citato secondo mezzo di contestazione.
Con note d’udienza la parte appellata ha controdeotto per l’infondatezza dell’eccezione anzidetta ed ha ribadito le tesi difensive di merito già articolare nelle precedenti due memorie.
All’udienza pubblica del 25 maggio 2010 l’appello è stato rimesso in decisione.
2. - L’appello è infondato.
2.1 - La sentenza appellata ha accolto il ricorso del sig. Pietro Oronzo Semeraro perché i provvedimenti impugnati del Comune di Cisternino e della Regione Puglia sono viziati di contraddittorietà, illogicità e perplessità nella parte in cui, dapprima, hanno accolto, nelle sedi procedimentali di rispettiva competenza delle “controdeduzioni” e della “approvazione” dello strumento urbanistico, le osservazioni presentate da alcuni cittadini, tra i quali l’appellato sig. Semeraro, nonché da un’associazione sindacale, di stralcio della destinazione D 1 impressa alle aree di loro proprietà con la delibera comunale di adozione del PRG e poi hanno, invece, sostanzialmente mantenuto detta destinazione industriale nelle tavole cartografiche allegate alle delibere impugnate di approvazione dello stesso PRG.
2.2 - L’appellante sostiene che non sarebbe “…assolutamente vero che il Comune, prima, e la Regione, poi, hanno espressamente e sic et simpliciter accolto le osservazioni dei privati n. 51.14 e 62.10…” in quanto un esame attento in parte qua delle relative delibere dimostrerebbe:
- che l’accoglimento di dette osservazioni è stato pronunziato “… non già con riferimento alle valutazioni di merito disposte dagli osservanti, ma con riferimento alla loro rilevanza ai fini di una rivisitazione delle scelte pianificatorie…” e cioé della destinazione industriale impressa alle aree di loro proprietà;
- che, tenuto conto del parere Comitato Urbanistico Regionale Ristretto della Regione Puglia (di seguito: CURR), laddove ha prescritto al Comune di “…condurre le verifiche del dimensionamento…” dei settori produttivi previsti dal Piano, “…sia a carattere secondario (industriale ed artigianale), sia a carattere terziario commerciale…” ed ha “…confermato la necessità di una rivisitazione del Piano alla stregua delle disposizioni del PUTT della Regione Puglia…”, sarebbe evidente come la Giunta Regionale ha fatto proprio, con la delibera n. 1632 del 22 novembre 2005, detta parte del parere CURR e come il Consiglio Comunale di Cisternino con la delibera n. 22 del 26 aprile 2006, rivisitando il PRG sotto i due profili indicati dallo stesso CURR, “…ha assunto le definitiva determinazioni sul merito delle osservazioni dei privati riguardo alla Zona D, laddove, per un verso, alla luce delle valutazioni del reale fabbisogno per il settore agricoltura ed industria, ha privilegiato la previsione dell’insediamento produttivo; per altro verso, ha ridotto le zone turistiche-ricettive ed i relativi indici di fabbricabilità; per altro verso, ancora, ha adeguato le previsioni pianificatorie alle disposizioni del PUTT/p della Regione Puglia…”.
2.3 - Le riportate deduzioni dell’appellante evidenziano come il Giudice territoriale avrebbe omesso di fare una “lettura attenta” delle delibere impugnate, dalle quali emergerebbe, diversamente da quanto affermato da detto Giudice, come Comune e Regione, nell’esercizio del loro insindacabile potere di decisione nel merito delle scelte urbanistiche da effettuare con riguardo al territorio di Cisternino, si siano dapprima soltanto posto “il problema” sollevato con le osservazioni al PRG presentate dall’appellato e da altri cittadini, senza dunque esprimere alcun parere positivo sul merito delle osservazioni stesse e, poi, lo abbiano definitivamente risolto confermando la scelta iniziale, nel ponderato bilanciamento degli interessi agricolo-industriale e turistico-ricettivo.
Orbene, ritiene il Collegio che proprio “un attento esame” degli atti conduca ad esiti diversi da quelli proposti dalla difesa dell’appellante Comune, non potendosi condividere motivazioni che, pur abilmente e suggestivamente proposte, non trovano però riscontro nell’effettivo contenuto deliberativo degli atti impugnati.
Deve, infatti, convenirsi con il primo Giudice che soltanto in sede giudiziaria, per effetto del già evidenziato abile sforzo del difensore, sono emerse ragioni che avrebbero potuto sostenere la scelta conclusiva operata dal Comune.
Nella realtà documentale, invece, è del tutto chiaro, secondo le attuali risultanze di causa, che, a partire dal parere reso dai tecnici progettisti del PRG sulle osservazioni mosse a quest’ultimo circa la destinazione D 1 impressa all’area dell’appellato e di altri cittadini proprietari di terreni nella medesima zona urbanistica, lo stralcio di detta destinazione industriale è stato pienamente accettato in tutte le delibere comunali e regionali intervenute nel corso del procedimento di approvazione del PRG e, quindi, recepito anche dalla delibera comunale di presa d’atto della delibera regionale di approvazione definitiva del predetto PRG.
Infatti, come già ha posto correttamente in risalto dal primo Giudice, ciò risulta:
- dalla delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 6 marzo 2003, di esame delle osservazioni al PRG adottato, nella quale sono state espressamente ed inequivocamente accolte, su parere di detti tecnici progettisti, sia l’osservazione n. 51.14, proposta anche dall’appellante e richiedente il “…differimento della prevista zona PIP in aree situate al di sotto della gravina di Castro…”, con la motivazione “…l’accoglimento comporta la necessità di una rivisitazione delle scelte operate…”, sia la n. 62.10, presentata dall’organizzazione sindacale CISL, richiedente “…la delocalizzazione delle ulteriori zone D…”, con motivazione del tutto identica a quella testé riportata per l’osservazione 51.14;
- dal parere del CURR laddove detto organo ha concordato “…con le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale…” sulle osservazioni;
- dalla delibera regionale n. 1632 del 22 novembre 2005 n. 1632 di approvazione, con prescrizioni e modifiche, del PRG di Cisternino, laddove, nel confermare che “…con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell’esame delle stesse, ha concordato con le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale…”, la Giunta Regionale, a sua volta, ha fatto proprio il parere del predetto Comitato, deliberando di “…decidere, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 4.6 della medesima relazione-parere, qui in toto condivisa, che in particolare ha concordato con le determinazioni assunte in merito dal Consiglio Comunale di Cisternino…”;
- dalla delibera della Giunta Regionale n. 1926 del 20 dicembre 2006, che, dopo avere dato atto del contenuto, sopra ritrascritto, delle determinazioni espresse dai vari organi sulle osservazioni in questione al PRG, consistenti nella chiara volontà di stralciare la destinazione in questione D 1, ha deciso anch’essa, conclusivamente, “…di confermare, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati, e che qui per economia espositiva si intende integralmente riportato…”.
Consegue che il permanere nelle tavole allegate al PRG della destinazione urbanistica D 1 per l’area in cui si trova la proprietà immobiliare dell’appellato sig. Pietro Oronzo Semeraro, non solo non trova riscontro nelle effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e regionali, ma mostra con altrettanta evidenza la contraddittorietà, illogicità e perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed inequivocamente hanno “stralciato” detta originaria previsione contenuta nel solo atto di adozione del PRG, con ciò escludendo, sostanzialmente, che dette aree possano rientrare in un PIP e che possa giustificarsi, almeno per quel che qui rileva, lo smembramento sostanziale dell’unitarietà del compendio immobiliare dell’appellato, così come regolato dal previgente strumento urbanistico.
In tali sensi va, altrettanto conseguentemente, intesa e condivisa la precisazione del Giudice di prima istanza che l’annullamento degli atti tutti impugnati è disposta nei limiti dell’interesse dell’appellato sig. Pietro Oronzo Semeraro.
2.4 - La rilevata infondatezza dell’appello e la connessa conferma della sentenza impugnata rende, infine, comunque improcedibile il secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposto con memoria dall’appellato e resistito dall’accezione di inammissibilità sollevata dall’appellante, non avendo più il sig. Semeraro alcun interesse alla sua decisione, trovando questi già piena soddisfazione nel presente grado di giudizio attraverso il rigetto dell’impugnazione avversata.
3 . - In conclusione, l’appello deve essere rigettato e può disporsi, quanto alle spese del presente grado di giudizio, che l’onere delle stesse sia posto, nella misura indicata in dispositivo, soltanto a carico dell’appellante Comune, ritenendo congruo compensare, invece, le spese stesse nei confronti della pur evocata, ma non costituita Regione Puglia. -
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, respinge l’appello n. 1324 del 2009.
Condanna il Comune di Cisternino al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore del sig. Pietro Oronzo Semeraro, in euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre competenze tutte di legge; compensa, invece, le spese stesse con riferimento alla non costituita Regione Puglia.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010