MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  ORDINANZA 3 marzo 2009
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell\'incolumita\' pubblica dall\'aggressione dei cani.

GU n. 68 del 23-3-2009

   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l\'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l\'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l\'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata dall\'Italia;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d\'affezione e prevenzione del randagismo»;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell\'accordo  tra  il
Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
  Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
  Vista  l\'Ordinanza  del  Ministro della salute del 14 gennaio 2008,
concernente  «Tutela  dell\'incolumita\'  pubblica dall\'aggressione dei
cani»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 23 del 28 gennaio 2008;
  Ritenuto  di  dover  adottare  una  nuova  Ordinanza in materia, in
quanto   l\'allegato  A  non  solo  non  ha  ridotto  gli  episodi  di
aggressione  ma,  come  confermato  dalla  letteratura scientifica di
Medicina  Veterinaria,  non  e\' possibile stabilire il rischio di una
maggiore aggressivita\' di un cane sulla base dell\'appartenenza ad una
razza o ai suoi incroci;
  Ritenuta   la  necessita\'  e  l\'urgenza  di  mantenere,  in  attesa
dell\'emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela dell\' incolumita\' pubblica;
  Vista   la  sentenza  della  III  sezione  penale  della  Corte  di
cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte
ha  ritenuto che l\'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno
che  causa  al  cane  una inutile e sadica sofferenza», rientra nella
previsione di cui all\'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali;
  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell\'Amministrazione  al
Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
                               Ordina:


                               Art. 1.



  1. Il proprietario di un cane e\' sempre responsabile del benessere,
del  controllo  e  della  conduzione  dell\'animale  e  risponde,  sia
civilmente  che  penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall\'animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta\' ne assume la responsabilita\' per il relativo periodo.
  3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali
o  cose  il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le
seguenti misure:
   a)  utilizzare  sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a
mt  1,50  durante  la conduzione dell\'animale nelle aree urbane e nei
luoghi  aperti  al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
   b)  portare  con se\' una museruola, rigida o morbida, da applicare
al  cane  in caso di rischio per l\'incolumita\' di persone o animali o
su richiesta delle Autorita\' competenti;
   c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
   d)   acquisire   un   cane   assumendo   informazioni   sulle  sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche\' sulle norme in vigore;
   e)  assicurare  che  il  cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche  esigenze  di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
  4.  Vengono  istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani
con  rilascio  di  specifica attestazione denominata patentino. Detti
percorsi  sono  organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le
aziende   sanitarie   locali,   in   collaborazione  con  gli  ordini
professionali   dei   medici  veterinari,  le  facolta\'  di  medicina
veterinaria,   le  associazioni  veterinarie  e  le  associazioni  di
protezione degli animali.
  5.   Il   medico   veterinario   libero  professionista  informa  i
proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita\'  di  percorsi
formativi e, nell\'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari  della  ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fini della tutela dell\'incolumita\' pubblica.
  6.  I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base
dell\'anagrafe canina regionale decidono, nell\'ambito del loro compito
di  tutela dell\'incolumita\' pubblica, quali proprietari di cani hanno
l\'obbligo  di  svolgere  i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
  7.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con  proprio  decreto,  emanato entro sessanta giorni dall\'entrata in
vigore  della  presente  ordinanza,  stabilisce  i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

        
      
                               Art. 2.



  1. Sono vietati:
   a) l\'addestramento di cani che ne esalti l\'aggressivita\';
   b)  qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l\'aggressivita\';
   c)  la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi\'  come definito
all\'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
   d)  gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di  un  cane  o  non  finalizzati  a  scopi curativi, con particolare
riferimento a:
    1) recisione delle corde vocali;
    2) taglio delle orecchie;
    3)  taglio  della  coda,  fatta eccezione per i cani appartenenti
alle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo  standard, sino all\'emanazione di una legge di divieto generale
specifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deve
essere  eseguito  e  certificato  da  un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell\'animale;
   e)  la  vendita  e  la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
  2.  Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti  esclusivamente  con  finalita\'  curative  e con modalita\'
conservative  certificate  da  un  medico veterinario. Il certificato
veterinario  segue  l\'animale  e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita\' competenti.
  3.  Gli  interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo   sono  da  considerarsi  maltrattamento  animale  ai  sensi
dell\'articolo 544-ter del codice penale.
  4.  E\'  fatto  obbligo  a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne  le  feci e avere con se\' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.

        
      
                               Art. 3.



  1.  Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di  Polizia  veterinaria»,  a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi  veterinari  sono  tenuti  ad  attivare  un  percorso  mirato
all\'accertamento  delle  condizioni psicofisiche dell\'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
  2.  I  Servizi  veterinari,  nel  caso  di  rilevazione  di rischio
potenziale  elevato,  in  base  alla gravita\' delle eventuali lesioni
provocate  a  persone,  animali  o  cose,  stabiliscono  le misure di
prevenzione   e   la   necessita\'   di   un   intervento  terapeutico
comportamentale   da   parte   di   medici   veterinari   esperti  in
comportamento animale.
  3.I  Servizi  veterinari  devono  tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
  4.  I  proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono    a   stipulare   una   polizza   di   assicurazione   di
responsabilita\'  civile  per  danni  contro terzi causati dal proprio
cane  e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

        
      
                               Art. 4.



  1.  E\'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai sensi
dell\'art. 3, comma 3:
   a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
   b)  a  chi  e\'  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
   c)  a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
   d)  a  chiunque  abbia  riportato condanna, anche non definitiva o
decreto  penale  di  condanna,  per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter,  544-quater,  544-quinquies  del codice penale e, per quelli
previsti dall\'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
   e)  ai  minori  di  18  anni,  agli interdetti ed agli inabili per
infermita\' di mente.

        
      
                               Art. 5.



  1.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze  armate,  di  Polizia,  di  Protezione  civile e dei Vigili del
fuoco.
  2.  Le  disposizioni  di cui all\'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e
all\'art.  2,  comma  4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno
delle persone diversamente abili.
  3.  Le disposizioni di cui all\'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non
si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre
tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni
o dai comuni.

        
      
                               Art. 6.



  1.  Le  violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate  dalle  competenti  Autorita\'  secondo  le disposizioni in
vigore.

        
      
                               Art. 7.



  1.  La  presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal
giorno  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La  presente  ordinanza  e\'  trasmessa  alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 3 marzo 2009

                                                p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Martini

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195