Cass. Sez. U, n. 13532 del 1 luglio 2016
Presidente: Rordorf Estensore: Spirito
Comitato Contro Gli Abusi Edilizi Ambientali Per La Tutela Dell'Ambiente (Lorenzoni) contro Comune Grumolo Delle Abbadesse ed altro
Acque.Corsi d'acqua e regimi sulle distanze
In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, gli artt. 133, lett. a), del r.d. n. 268 del 1904 e 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 regolano due diversi regimi, che, in ragione dell'oggetto e delle esigenze poste a fondamento di ciascuno, sono da ritenersi tuttora vigenti malgrado il sopravvenuto art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato) atteso che il primo, concernente le opere di bonifica e le loro pertinenze, prevede, a seconda dell'importanza, una distanza minima per i fabbricati che può essere fissata da 4 a 10 metri, mentre il secondo riguarda tutte le altre acque pubbliche, le loro sponde, alvei e difese e fissa la distanza minima di 10 metri per le fabbriche, sicché è legittima la trasposizione nella propria normativa urbanistica, da parte di un comune, di differenti regimi per ciascun corso d'acqua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione denominata Comitato contro gli abusi edilizi ed ambientali e per la tutela dell'ambiente nonchè quella denominata Legambiente Onlus hanno chiesto al TSAP l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Grumolo delle Abbadesse con la quale è stata approvata (ai sensi L.R. Veneto n. 61 del 1985, art. 50, comma 4) la variante al PRG consistente nella modifica dell'art. 40 delle norme tecniche di attuazione (zone di tutela e fasce di rispetto) con riduzione da 10 a 5 metri delle distanze delle costruzioni dai corsi d'acqua pubblici. Hanno lamentato: la violazione R.D. n. 254 del 1904, art. 96, lett. f) a norma del quale le nuove costruzioni devono rispettare una distanza di almeno 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua pubblici; la violazione dalla L.R. Veneto n. 61 del 1985, art. 50, comma 4, lett. d) in relazione all'art. 42 cit. Legge; l'eccesso di potere per contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà; l'eccesso di potere per inosservanza della circolare regionale Veneto n. 6 del 1998; l'eccesso di potere per travisamento.
In estrema sintesi, le associazioni ricorrenti hanno sostenuto che il limite di rispetto di mt. 10 dagli argini fluviali può essere superato solo sulla scorta di ponderata valutazione di interventi per la miglior tutela idrica.
Il ricorso è stato respinto dal TSAP nella considerazione che il suddetto limite è vincolante non per la generalità dei corpi idrici nel territorio comunale, bensì solo per quelli non inerenti al sistema di bonifica; per i corpi idrici sottoposti alle specifiche competenze di gestione del Consorzio di Bonifica il limite di mt. 10 è, dunque, superabile.
Propongono ricorso per cassazione le suddette associazioni attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso il Comune di Grumolo delle Abbadesse e la Regione Veneto. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo (violazione R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. f in combinato disposto con la L. n. 36 del 1994 e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 144) sostiene che non potrebbe più ritenersi attuale la distinzione tra due regimi vincolistici autonomi, ossia da un lato la generalità delle opere idrauliche (art. 96 cit.) e dall'altro la speciale disciplina dei corsi d'acqua funzionali alla bonifica ed al miglioramento fondiario. Infatti, con l'avvento della L. n. 36 del 1994, poi trasfusa nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. cit.), sarebbe stata generalizzata la genetica inerenza pubblicistica della totalità dei corpi idrici, superando del tutto sia il previgente regime di catalogazione, sia l'attrazione delle acque di bonifica ad un regime d'impronta tendenzialmente privatistica, come quello consortile. Sicchè, l'originaria demanialità dell'indistinto "bene - acqua" e delle sue pertinenze renderebbe inevitabilmente recessiva la specialità disciplinare delle rete idriche minori, ossia i canali di bonifica. In conclusione, sarebbe applicabile e cogente la sola regola di polizia idraulica di maggior tutela di cui al R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. f.
Il motivo è infondato.
A norma del R.D. n. 268 del 1904, art. 133, lett. a) (inserito nel Capo 1 "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze"), "Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua".
A norma del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. f) "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi".
Dalle menzionate disposizioni scaturiscono due diversi regimi: il primo, concerne le opere di bonifica e le loro pertinenze e prevede, secondo la loro importanza, una distanza minima per i fabbricati che può essere fissata da 4 a 10 metri; il secondo concerne, invece, tutte le altre acque pubbliche, le loro sponde, alvei e difese e fissa la distanza minima di 10 metri per le fabbriche. Ora, che i due summenzionati regimi siano tuttora in vigore è questione indiscussa nella giurisprudenza e nell'applicazione amministrativa. Nè l'avvento della disposizione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 144 ("Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato") consente di ritenerli implicitamente abrogati, posto che l'oggetto e le esigenze posti a fondamento di ciascuno continuano a giustificarne il vigore.
Sicchè, legittimamente il Comune ha trasposto nella propria normativa urbanistica i diversi regimi per ciascuno dei diversi corsi d'acqua.
Il secondo motivo (violazione R.D. n. 523/1904, art. 96, lett. f, L.R. Veneto n. 61 del 1985, art. 50 - omesso esame di fatti decisivi e motivazione difettosa, apparente e contraddittoria, con riguardo alla censurata insussistenza dei presupposti per ricorrere alla procedura semplificata di variante urbanistica) sostiene: che la variante non poteva essere assunta con procedura semplificata, siccome la legge lo prevede per le fasce di rispetto cimiteriale; che non può essere considerata meramente ricognitiva la variante urbanistica in esame, la quale non si risolve in un semplice richiamo dei vincoli di legge, bensì modula i vincoli di rispetto con distinto riguardo sia alla loro estensione, sia alle diverse destinazioni d'uso dei suoli presi a riferimento.
Sul punto la sentenza impugnata accerta che la variante in questione s'è limitata ad operare una ricognizione della legislazione statale sulle fasce di rispetto ai corsi d'acqua, distinguendo, appunto, tra i due suddetti regimi. A fronte di tale accertamento il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile laddove non fornisce una specifica indicazione della deliberazione impugnata, bensì ne sintetizza il contenuto in modo tale non consentire la delibazione della censura. E' infondato laddove incomprensibilmente il ricorso fa riferimento alla lettera d) dell'art. 50 della citata Legge Regionale, senza tener conto che la speciale procedura è prevista, dalla lettera I) dello stesso articolo anche per le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio.
Il terzo motivo censura l'omesso esame di un fatto decisivo ed il difetto di motivazione con riguardo alla censura di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. La censura concerne il punto in cui la sentenza ha escluso che la decisione di variare il limite di rispetto contraddicesse un precedente deliberato comunale del 2010, che aveva espressamente rivisto l'originaria decisione di modificare proprio le fasce di rispetto poi rimodulate con la variante impugnata. Vi si sostiene l'incoerenza della decisione impugnata, posto che non si rivendicava la cogenza di un precedente auto vincolo, ma si trattava di apprezzare una diversa ampiezza della libertà decisionale del Comune.
Anche in questo caso va rilevata l'inammissibilità del ricorso per difetto d'autosufficienza, posto che l'omissione della specifica indicazione della deliberazione del 2010 (che si assume aver diversamente provveduto rispetto a quella qui impugnata) non consente alla Corte di delibare la censura.
Il quarto motivo censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 il punto della sentenza impugnata che afferma il carattere ricognitivo della variante contestata, con conseguente esclusione di ogni profilo d'eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sostengono, invece, i ricorrenti che la deliberazione in questione, oltre a porsi contro la disciplina statale, realizza un generalizzato allentamento dei limiti di rispetto idraulico.
Il motivo è inammissibile sia per genericità, sia per le medesime ragioni enunciate negli ultimi due motivi.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016