T.A.R. Piemonte Sez. I sent. 3840 del 30 ottobre 2006
Rifiuti. Tasse per lo smaltimento dei RSU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione -
composto dai Reg. Sent. n. 3840/06
Reg. Gen. n. 789/98
Signori:
- Alfredo GOMEZ de
AYALA -
Presidente
- Roberta VIGOTTI
-
Consigliere, relatore ed estensore
- Richard GOSO
- Referendario
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. 798/1998 proposto da IDRO-STOP s.p.a., in persona del
presidente in carica del consiglio di amministrazione Walter Noardo, la
MIRAGLIO s.p.a., in persona del presidente in carica del consiglio di
amministrazione Lidia Miraglio, la FERGAT s.p.a., in persona del
procuratore speciale Sergio Spangaro e la Industria Lavorazioni Legno
DURBIANO di E. Durbiano & c. s.a.s., in persona del socio
accomandatario Ettore Durbiano, rappresentate e difese dagli avv.ti
prof. Vittorio Barosio e Fabrizio Gaidano elettivamente domiciliate in
Torino, corso Galileo Ferraris n. 120 presso lo studio del primo;
- ricorrenti
contro
il comune di Rivoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. prof. Paolo Dell’Anno e
dall’avv. Guido Allice, ed elettivamente domiciliato presso
la Segreteria del TAR Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti n. 45;
- resistente
e nei confronti di
Sinergie 2000 s.p.a., in persona dell’amministratore delegato
pro tempore sig. Giuseppe Antonioli, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Anna e Marco Casavecchia ed elettivamente domiciliata in Torino,
via Sacchi n. 44 presso lo studio degli stessi;
- controinteressata
per l’annullamento
a) della delibera di consiglio in data
3.2.1998, n. 6, con la quale il comune di Rivoli ha approvato le
tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani relative
all’anno 1998;
b) per quanto possa occorrere, della
delibera di consiglio in data 5.11.1997, n. 138, con la quale il comune
di Rivoli ha esteso lo svolgimento del servizio comunale di raccolta
rifiuti anche ai rifiuti prodotti dalle imprese industriali;
c) di ogni altro atto presupposto,
preparatorio, connesso o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata e della società
controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006, relatore il
consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Giorgio Santilli per
delega dell’avv. Marco Casavecchia per la parte resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Le società in epigrafe indicate, che svolgono nel territorio
del comune di Rivoli attività di carattere industriale in
stabilimenti di vaste dimensioni, espongono di aver sempre provveduto
alla smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, in adempimento del
disposto dell’art. 3 comma 3 dpr n. 915 del 1982, e che
l’art. 62 comma 3 d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che nella
determinazione della superficie imponibile ai fini della tassa raccolta
rifiuti solidi urbani non si tenga conto di quella parte di superficie
dove si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali deve
provvedere, come detto, il produttore, con l’unica eccezione
delle superfici industriali sulle quali non si producono rifiuti
speciali, ma rifiuti solidi urbani.
Il comune di Rivoli non ha dato applicazione, fina dal 1997, a tali
principi e, da ultimo, con la deliberazione n. 138 del 1997 ha esteso
la privativa comunale del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani anche ai rifiuti prodotti dalle imprese industriali, ampliando
il contenuto della convenzione in essere con la società
Sinergie 2000 spa ed ha aumentato, con la deliberazione n. 6 del 1998,
la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti stessi.
Questi i motivi del ricorso:
1) Violazione art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997, art. 39 legge n. 146 del
1994, artt. 2 e 3 dpr n. 915 del 1982.
Il dpr citato, all’art. 2, comma 4 n. 1 distingue due
categorie di rifiuti speciali: quelli in senso stretto, tra i quali i
rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, e i rifiuti speciali,
derivanti da attività artigianali, commerciali, agricole e
di servizi, assimilabili agli urbani, secondo la dichiarazione
dell’amministrazione comunale. In caso di assimilazione, il
comune acquisisce il diritto di percepire la tassa, a fronte
dell’obbligo di provvedere allo smaltimento. L’art.
39 legge n. 146 del 1994 ha stabilito l’assimilazione di
alcuni rifiuti, prima soltanto assimilabili, tra i quali gli
imballaggi. Come ha rilevato la circolare ministeriale in data 22
giugno 1994, l’assimilazione ex lege obbliga i comuni allo
smaltimento anche di questi rifiuti, e pertanto con una serie di
decreti legge, non convertiti ma i cui effetti sono stati fatti salvi
dall’art. 1 legge n. 575 del 1995, è stata sospesa
l’applicabilità dell’art. 39 per gli
anni 1994-95: di conseguenza, tale norma ha cominciato a trovare
applicazione solo a partire dal 1996.
Il d.lgs n. 22 del 1997, all’art. 21 attribuisce nuovamente
al comune il compito di disciplinare
l’assimilabilità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, mediante appositi regolamenti, da emanare
secondo criteri stabiliti dallo Stato, che non vi ha ancora provveduto;
l’entrata in vigore della norma ha comunque comportato
l’abrogazione dell’art. 39 legge n. 146 del 1994,
con la conseguenza che i rifiuti provenienti dagli stabilimenti
industriali non fanno parte dei rifiuti solidi urbani, potendo
l’eventuale assimilazione avvenire solo a seguito
dell’emanazione dei regolamenti di cui sopra; fino a quel
momento tutti i rifiuti di provenienza industriale rientrano tra i
rifiuti speciali, che devono essere smaltiti dal produttore e che non
sono assoggettati a tassazione, non rientrando nella privativa
comunale. In contrario, non può valere quanto dispone
l’art. 57 d.lgs. n. 22 cit., perché
l’art. 39 legge n. 146 del 1994 non è una norma
regolamentare, che l’art. 57 rende applicabile nelle more
dell’adozione dei prescritti nuovi regolamenti.
L’amministrazione ha quindi errato nel sottoporre a
tassazione i rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali,
considerando ancora in vigore l’art. 39 legge n. 146 del
1994, invece abrogato dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 22
del 1997.
Comunque, l’art. 39 citato, che il comune afferma di aver
applicato, non ha mutato il regime di tassazione dei rifiuti
industriali, che risulta tuttora disciplinato dall’art. 2
comma 4 dpr n. 915 del 1982 e dall’art. 62 comma 3 d.lgs. n.
507 del 1993: infatti, l’art. 2 dpr citato definisce come
assimilabili solo quelli che derivano da attività agricole,
artigianali, commerciali e di servizi, contemplati nella seconda parte
della norma; tutti gli altri, ed in particolare quelli derivanti da
attività industriale sono rifiuti speciali in senso stretto.
2) Violazione art. 61 d.lgs. n. 507 del 1993; eccesso di potere sotto
diversi profili.
La determinazione della tariffa di smaltimento è comunque
illegittima, poiché la norma epigrafata stabilisce che il
gettito complessivo non può superare il costo
d’esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni:
il comune incasserebbe una tassa tre volte superiore al costo del
servizio. Inoltre, anche dal piano finanziario di Sinergie spa, emerge
che non si tratta di implementazione del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani già svolto in forza di
concessione per conto dell’amministrazione, ma di un nuovo
servizio fino ad allora non effettuato. Infine, non emerge quale sia
stata l’istruttoria attraverso la quale il comune ha
stabilito la quantità ed i costi dello smaltimento in
questione, né sono state rese note le relative motivazioni;
la cifra determinata è sproporzionata
all’effettiva quantità di rifiuti di provenienza
industriale da smaltire, che è rimasta sostanzialmente
invariata e che è costituita da materiali in buona parte
recuperabili.
Le ricorrenti concludono per l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, contrastate dall’amministrazione intimata e dalla
ditta controinteressata, costituitesi in giudizio.
Chiamato all’odierna udienza, il ricorso è passato
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso proposto dalle società in epigrafe indicate, che
svolgono attività industriale, ha per oggetto le
deliberazioni del consiglio comunale di Rivoli n. 6 del 1998, con la
quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani per l’anno 1998, e n. 138 del 1997, che ha
esteso lo svolgimento del servizio comunale di raccolta anche ai
rifiuti prodotti dalle imprese industriali.
I) Va preliminarmente osservato che, contrariamente quanto deduce la
difesa della società controinteressata, concessionaria del
servizio per conto dell’amministrazione municipale, la
controversia rientra nella giurisdizione amministrativa,
poiché ha ad oggetto non gli atti di accertamento del
tributo, ma le deliberazioni che conformano l’obbligo
tributario, mediante l’istituzione o la modificazione delle
tariffe, aventi natura regolamentare: di conseguenza, sussiste la
generale giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo, né tale conclusione può essere
scalfita da quanto dispone l’art. 3 bis dl n. 203 del 2005,
conv. nella legge n. 248 del 2005, che precisa la giurisdizione delle
commissioni tributarie, dal momento che la controversia in esame
riguarda la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
(e non la debenza del canone) ed ha quindi attinenza a profili
autoritativi dell’azione amministrativa, anche a seguito
della correzione apportata con la sentenza della Corte costituzionale 6
luglio 2004, n. 204 all’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, nel
testo sostituito dall’art. 7 legge n. 205 del 2000.
II) Tanto premesso, va peraltro osservato che, per quanto riguarda
l’impugnazione della deliberazione n. 138 del 1997, con la
quale, come si è detto, il comune di Rivoli ha esteso il
servizio comunale di raccolta ai rifiuti prodotti dalle imprese
industriali, il ricorso è irricevibile. La deliberazione
impugnata, infatti, è stata pubblicata all’albo
pretorio fino al 15 novembre 1997, acquistando così piena
conoscibilità, mentre il ricorso è stato
notificato il 16 aprile 1998, oltre il termine previsto
dall’art. 21 legge n. 1034 del 1971.
III) Per quanto riguarda la domanda di annullamento della deliberazione
n. 6 del 1998, invece, il ricorso è infondato. La
determinazione dell’ammontare della tassa, che le ricorrenti
assumono sproporzionato in confronto al costo del servizio esposto
dalla società concessionaria, non appare né
illogico né viziato da evidente travisamento dei dati di
fatto, alla luce delle altre voci di costo di esercizio. Infatti, come
espongono le difese resistenti, i servizi svolti da Sinergie 2000 e ai
quali si riferisce il piano finanziario allegato alla deliberazione
impugnata costituiscono solo uno dei costi che il comune sopporta per
svolgere in regime di privativa il servizio di cui si tratta, e che
vengono fatturati direttamente all’amministrazione, come
emerge dalla certificazione del 24 aprile 1998 del dirigente servizi
finanziari, versata in atti.
In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile ed in
parte infondato, e deve pertanto essere respinto, ma le spese di causa
possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione,
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte irricevibile
ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25
ottobre 2006.
IL
PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to. A. Gomez de Ayala
F.to R. Vigotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 30 ottobre 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Rifiuti. Tassa RSU
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- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
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