Tribunale di Chieti, ord. 30 maggio 2013, Pres. Spiniello, est. Medica.
Rifiuti. Trasporti rottami ferrosi

Sussiste il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/06, e va disposta la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell’art. 259 del medesimo decreto, nel caso di trasporto di rottami ferrosi destinati allo smaltimento. L’autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, disciplinata dall’art. 28 d.lgs. n. 114/98, consente al titolare di raccogliere e trasportare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (es. beni usati o robivecchi), ma non può essere confusa con quella prevista, a fini ambientali, dal d.lgs. n. 152/06.

 

TRIBUNALE DI CHIETI

Il Collegio, composto dai Magistrati:

1) Geremia Spiniello Presidente

2) Patrizia Medica Giudice relatore

3) Ilaria Prozzo Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale camerale del 30.5.2013,

pronunciando sull'istanza di riesame formulata da TIZIO, indagato ex art. 256 del D.L.vo n. 152 del 2006, per aver adibito il veicolo Fiat Iveco, tg. XXXXXXX al trasporto di rifiuti ferrosi: reti in ferro, fogli di lamiera in zinco e altro materiale ferroso, in assenza della prescritta autorizzazione,

osserva.

Il sequestro è stato disposto dal GIP di Lanciano, in quanto il furgone, condotto dall'indagato, è stato controllato su strada dai Carabinieri di Lanciano, che hanno provveduto al sequestro dei rifiuti ferrosi rinvenuti sul mezzo e descritti nel verbale di sequestro.

Il ricorrente chiede l'annullamento del sequestro, allegando copia di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, assumendo che sulla base di tale autorizzazione provvedeva alla raccolta di piccole quantità di rifiuti ferrosi, abbandonatio consegnati volontariamente da terzi, che conferiva ad impianti autorizzati allo smaltimento, ricavando da tale attività un minimo guadagno.

Rileva il collegio che ai sensi dell'art. 266 del D.Lgs. n. 152 del 2006, le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del citato decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La materia del commercio ambulante è regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28, che impone agli ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

Di conseguenza l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, in forma ambulante, può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di detto titolo abilitativo e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata.

In caso contrario, in assenza di siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Tale autorizzazione, che consente al titolare della licenza di raccogliere e trasportare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (es. beni usati o robivecchi), come evidenziato dal PM di Lanciano, nella memoria trasmessa in data 21.5.13, non può essere confusa con quella prevista, a fini ambientali, dalle norme richiamate dall'art. 256, comma l, del citato decreto, che sanziona la condotta di chi provvede alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione.

Considerato che il materiale ferroso raccolto dall’imputato non era destinato alla vendita ma allo smaltimento come rifiuto, accertata la sussistenza del reato per cui si procede e considerato che l'art. 259 del d.lgs. 152 del 2006 prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti, attività concretament idonea a ledere o comunque porre in pericolo l’incolumità pubblica, ritenuti sussistenti i presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento impugnato, rigetta il ricorso condannando il ricorrente alle spese del procedimento,

p. q. m.

rigetta l’impugnazione condannando il ricorrente alle spese del procedimento.

Cos’ deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30.5.13