Gip Trib. Lanciano, dec. 26.4.13, est. Canosa, accoglie richiesta Proc. Rep. Lanciano del 23.4.13.
Trib. Chieti, ord. 5.6.13, Pres. Spiniello, est. Medica, rigetta rich. riesame dec. Gip Trib. Lanciano del 26.4.13
Rifiuti.Sequestro conservativo

Deve disporsi il sequestro conservativo di beni dell'imputato del reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/06, per un importo pari alle somme necessarie allo smaltimento dei rifiuti confluiti nella discarica abusiva che dovrà necessariamente essere operato a spese dell'erario, salvo recupero a favore dell'imputato. Il sequestro va disposto al fine di impedire che siano disperse le garanzie connesse al recupero delle spese processuali (tra cui appunto quelle di smaltimento dei rifiuti) in ragione dell'entità del credito potenziale dello Stato, del comportamento dell'indagato ed in ragione dei pregressi comportamenti di quest'ultimo. Il sequestro conservativo, in presenza di beni immobili, deve essere disposto per un importo superiore a quello stimato per lo smaltimento dei rifiuti tenuto conto delle somme che potranno essere effettivamente ricavate dalla vendita degli immobili, perciò in modo prudenziale in ragione dell'attuale contingenza negativa del mercato immobiliare (nella specie è stato disposto il sequestro di beni del valore di euro 600.000 a fronte di un costo preventivato non inferiore ad euro 531.000).

 

TRIBUNALE DI LANCIANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO Art. 316 CPP.

 

 

Il Giudice

letti gli atti del procedimento penale contro

 

TIZIO,

 

INDAGATO

per il reato di cui all'art. 256 comma 3 D.Lvo 152/2006 perché, quale amministratore unico della Società ALFA srl, realizzava o comunque gestiva, nel capannone sito in località LUOGO, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio) e non pericolosi (imballaggi plastica, rifiuti inorganici, plastica e gomma, corpi di utensili e materiali di rettifica esauriti, imballaggi in legno, materiali isolanti, segatura ecc.) di complessivi me. 1110.

In LUOGO, da epoca imprecisata, reato in atto (sequestro del 19.4.2012).

 

Letta la richiesta di sequestro conservativo avanzata dal Pubblico Ministero in data 24.4.2013;

 

Rilevato che nei confronti del TIZIO è stata esercitata l'azione penale per il reato sopraindicato con decreto di citazione a giudizio dell'8.2.2013 e tale circostanza fonda il presupposto applicativo del richiesto sequestro;

 

Rilevato che il Pubblico Ministero ha chiesto il sequestro conservativo dei beni di proprietà dell'indagato come stimati dall'ausiliario di PG geom. SEMPRONIO;

 

Rilevato che all'esito del precedente rigetto di questo ufficio, dalle indagini espletate dal Pubblico Ministero è emerso che per lo smaltimento dei rifiuti confluiti nella discarica gestita dall'indagato (rifiuti sequestrati ed il cui smaltimento dovrà necessariamente essere operato a spese dell'erario, salvo recupero a favore dell'imputato) sarà necessario un impegno finanziario non inferiore ad euro 531.448,94 (ossia euro 439.214 più IVA al 21%), come da preventivo acquisito dalla ditta XXXX srl;

 

Rilevato che il valore complessivo dei beni di proprietà dell'indagato è di poco superiore ad euro 600.000, di modo tale che di tali beni deve necessariamente disporsi il sequestro a garanzia delle spese di smaltimento dei rifiuti (la vendita di tali beni immobili infatti difficilmente potrà assicurare la realizzazione del loro valore di stima in ragione dell'attuale contingenza negativa del mercato immobiliare); la circostanza che i beni siano stati fatti confluire dall'indagato in un trust (oltretutto gestito dalla moglie) è solo circostanza dimostrativa della chiara finalità elusiva e distrattiva di tali immobili ad opera di TIZIO al fine di non subire le conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite;

 

Ritenuto pertanto di dover disporre il richiesto sequestro, rilevando siin particolare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di cui all'art. .316 cpp è legittimato proprio dall'esigenza di impedire che siano disperse le garanzie connesse al recupero delle spese processuali (tra cui appunto quelle di smaltimento dei rifiuti) in ragione dell'entità del credito potenziale dello Stato, del comportamento dell'indagato ed in ragione dei pregressi comportamenti di quest'ultimo (Cass. Sez. II 13.11.1997 n. 6216; Sez. IV 17.5.1994 n. 707): nel caso di specie, non vi è dubbio che il conferimento dei beni immobili di proprietà dell'indagato in un trust amministrato dalla moglie nel periodo corrispondente a quello nel quale è stato eseguito l'accertamento che ha originato il presente procedimento (aprile 2012) è elemento concreto e di notevole rilievo al fine di ipotizzare un chiaro intento distrattivo dei beni del prevenuto al fine di frustrare la rivalsa dello Stato per le spese anticipate

 

 

per questi motivi il Giudice per le indagini preliminari

 

DISPONE

Il sequestro conservativo dei seguenti beni immobili di proprietà di TIZIO:

 

Omissis

 

DISPONE

 

Che il presente decreto sia trasmesso in duplice copia al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta per l’esecuzione-

 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

 

Lanciano. 26.4.13

 

 

 

 

Il Giudice per le indagini preliminari

dott. Massimo Canosa

 

 

 

 

 

 

70/2013 R.G. Ries.

 

 

 

TRIBUNALE DI CHIETI

 

 

 

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

 

1 Dr. Geremia Spiniello Presidente

2 Dr. Medica Patrizia Giudice rel.

3 Dr. Isabella Allieri Giudice

 

a scioglimento della riserva di cui al verbale camerale del 5.6.2013,

pronunciando sulla richiesta di riesame formulata da TIZIO, avverso il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto i beni immobili indicati analiticamente nel provvedimento impugnato,

 

osserva

 

TIZIO, amministratore unico della Società ALFA srl, è indagato ex art. 256 comma 3 del D.Lvo 152/06, per aver realizzato o comunque gestito, nel capannone sito in XXXX, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Con provvedimento emesso il 26.4.2013, il Gip del Tribunale di Lanciano ha sottoposto a sequestro conservativo i beni immobili di proprietà dell'indagato, del complessivo valore di € 627.000,00 conferiti in un trust, amministrato dalla di lui moglie CAIA e costituito con due rogiti notarili, il primo in data 12.4.12 ed il secondo in data 27.12.12.

Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese preventivate per lo smaltimento dei rifiuti confluiti nella discarica gestita dall'indagato, operazione per la quale è stata preventivata una spesa non inferiore ad € 531.448,94, come da preventivo acquisito dalla ditta XXXX srl.

Con istanza in data 20.5.2013 il ricorrente ha chiesto l'annullamento o la revoca del sequestro, assumendo la propria estraneità ai fatti contestati.

A sostegno di quanto affermato, ha allegato due sentenze, emesse dal Tribunale di Lanciano-sezione distaccata di Atessa, la prima in data 14.7.2000 e

l'altra in data 11.12.2000, nonché una terza sentenza, emessa confronti del ricorrente, dal tribunale di Lanciano in data 9.5.200. Aveva poi contestato, in udienza, l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, nella quale il giudice si era limitato a fare rinvio all'intervenuta emissione del decreto di citazione a giudizio.

Dalla lettura delle prime due sentenze, entrambe di assoluzione ed emesse nei confronti di soggetti diversi all'indagato (sicuramente esaminate dal PM, che ha fatto rinvio ai relativi procedimenti nelle note apposte in calce alla prima richiesta di sequestro del 15.2.13) emerge che non era stato possibile individuare l'identità della ditta alla quale era da ricondurre la produzione dei rifiuti, rinvenuti nel capannone di proprietà della ALFA srI, mentre la terza sentenza, emessa nei confronti di TIZIO, aveva accertato che il ricorrente, proprietario del terreno sul quale altra ditta aveva depositato rifiuti provenienti dalla lavorazione dell'alluminio, aveva provveduto, nel 2006, non allo smaltimento di detti rifiuti ma bensì al loro spostamento in due vasche in cemento, parzialmente interrate.

Considerato che l'identità del soggetto, produttore dei rifiuti rinvenuti all'interno del capannone oggetto di sequestro, non è stata mai accertata o è stata oggetto di mero accertamento incidentale, va poi rilevato che la Polstato di Lanciano aveva accertato la presenza di 1.100 mq di rifiuti pericolosi (costituiti da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio) e non pericolosi (tra cui imballaggi in plastica, gomma legno) sequestrati in data 19.4.13 .

Considerato che dalla documentazione acquista risulta chiaramente che tali rifiuti erano ivi esistenti, sin dal 2000, quindi da oltre 13 anni, va poi evidenziato che, con memoria trasmessa in data 4.6.13, il PM aveva depositato copia della richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, richiesto nei confronti di TIZIO e della ALFA srl ai sensi del DL231/0 l.

Rileva il collegio che l'adozione del provvedimento impugnato presuppone l'accertamento giudiziale del fumus boni juris, nonché del periculum in mora, che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito derivante da reato.

In riferimento al primo presupposto, ritiene il collegio sussistente il fumus boni juris del reato contestato, considerata la citazione a giudizio del ricorrente, che ha allegato documentazione non idonea a provare la sua estraneità ai fatti contestati, a lui addebitabili anche a titolo di mera colpa.

Quanto al periculum in mora, può senz'altro affermarsi la sussistenza del requisito indicato, considerato che l'indagato aveva conferito i propri beni immobili a lui intestati, del complessivo valore di € 627.000,00, in un trust amministrato dalla di lui moglie CAIA, costituito con due rogiti notarili, il primo in data 12.4.12 ed il secondo in data 27.12.12, con ciò manifestando la volontà di volersi sottrarre agli obblighi patrimoniali, conseguenti al reato contestato, mediante fittizia intestazione dei beni a soggetto solo apparentemente diverso. Sulla base di quanto sopra esposto il collegio, accertato che il provvedimento è stato legittimamente emesso a garanzia delle spese di bonifica, gravanti sul ricorrente e, in caso di suo inadempimento sull'erario, tenuto alle spese di bonifica del sito, in caso di inerzia del proprietario, inerzia già protrattasi per oltre dieci anni, rigetta il ricorso,

condannando il ricorrente alle spese del procedimento.

 

 

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del procedimento.

 

Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 5.6.2013.

 

Il Giudice estensore

Dott.ssa Patrizia Medica