DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55
Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'allegato B;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale e'
stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva
2003/17/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l'istituzione del sistema
nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili per
autotrazione;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante
attuazione della direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della parte
quinta, con il quale e' recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo e di alcuni combustibili liquidi,
modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata disciplinata
dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto
stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i
trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre
navi della navigazione interna:
a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche
tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad
accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;
b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla
lettera a).
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle
altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare,
sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC
2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui
alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione
anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19
41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per
compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva
97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva
2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e
altre navi della navigazione interna;»;
b) alla lettera g) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in
caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include
anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le
altre navi della navigazione interna;»;
c) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata alla
navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;
i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e N2 O che possono essere
attribuite al combustibile,compresi tutti i suoi componenti
miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti
fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione
dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a
prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;
i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia:
la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2
associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore
totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);
i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato all'utilizzo
nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per
compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali,
trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi
della navigazione interna;
i-sexies) fornitore: il soggetto responsabile del passaggio di
combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonche' i
fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle
condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6;
i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo che offre o mette a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti
destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di
biocarburanti destinati al mercato comunitario;
i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati
dalla biomassa;
i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei
rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico
processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la
metodologia definita nell'allegato V-bis, parte C;
i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione
rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una
particolare filiera di produzione del biocarburante;
i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire da un
valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite dalla presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di
un valore reale;
i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie
all'uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a
quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce,
calcolate come indicato nell'allegato V- bis, parte C, punto 4.».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Benzina). - 1. E' vietata la commercializzazione di
benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I.
2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di
produzione o importazione di combustibili che, direttamente o
indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di
distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un
tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di
etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui
all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno
il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari
e degli impianti di titolarita' di terzi che espongono il proprio
marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via
esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali
imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro
cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di
tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che
commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti
nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe
previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del
termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria che
considera la compatibilita' dei veicoli del parco circolante con la
benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli
obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria e'
condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco
circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma
3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del
comma 4.
3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione,
diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza
benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle
specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le
informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato,
un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di
facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per
cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina che e' consegnata
presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con
l'accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di
etanolo del 5 per cento, non puo' essere commercializzata con
l'etichetta prevista dal presente comma.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere
accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i
veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con
l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011
incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere
conforme all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere
aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello
ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata
l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione
deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura. Le societa' di produzione
di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di
tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in
commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la
trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita' di invio
in via informatica, nonche' gli specifici dati identificativi dei
veicoli da trasmettere. Le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono altresi' al Ministero le informazioni utili a stimare la
consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili
con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il
31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previa consultazione delle societa' stesse, nel quale si
disciplinano anche il formato e le modalita' di trasmissione. Se
entro il 1° gennaio 2015, non si e' provveduto alla adozione del
predetto decreto, le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale
consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo,
da parte delle societa' di produzione di veicoli stradali, e'
facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in
altri Stati.
5. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve
essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso
i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile
commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene
additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».
6. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere
accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i
veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la procedura
di formazione e di aggiornamento dell'elenco si applicano le
disposizioni previste dal comma 4.
7. Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di
etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui
compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la
sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di
informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di
distribuzione.
8. E' consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto
di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle altre specifiche
di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo
0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell'anno precedente,
destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere
distribuito dalle associazioni riconosciute di possessori di auto
storiche. I gestori dei depositi fiscali che producono o importano
combustibili, i quali intendano commercializzare tale benzina,
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 marzo dell'anno in cui si effettua la
commercializzazione, il quantitativo da produrre o da importare. In
tale comunicazione i gestori dimostrano di osservare la prescritta
quota percentuale, calcolata rispetto alla quantita' dagli stessi
commercializzata nell'anno precedente e rispetto alla quantita'
commercializzata nell'anno precedente da altri gestori che, con
apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro
spettante.».
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Combustibile diesel). - 1. E' vietata la
commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle
specifiche di cui all'Allegato II. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
128.
2. A seguito dell'adozione di una specifica norma tecnica del
Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile diesel
avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME)
pari al 10 per cento, puo' essere prevista, alle condizioni stabilite
con decreto adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
commercializzazione del combustibile diesel avente tale tenore
massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato
II.
3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma
CEN prevista dal comma 2 e della compatibilita' dei veicoli del parco
circolante, risulti necessario mantenere una adeguata e diffusa
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo
di FAME indicato nell'Allegato II, il decreto ministeriale previsto
dal comma 2 disciplina le modalita' necessarie ad assicurare la
continuita' di tale commercializzazione, nonche' appositi obblighi di
etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente un
tenore massimo di FAME pari al 10 per cento, in analogia a quanto
previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza combustibile diesel contenente additivi
metallici si applica quanto previsto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7.
5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi
della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi
dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000
mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.».
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). - 1.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di
seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito
internet i dati relativi alla qualita' di benzina e combustibile
diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto
previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle
pertinenti norme tecniche comunitarie, i dati relativi alla qualita'
ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in
distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una
relazione elaborata dall'ISPRA ai sensi delle norme di cui
all'articolo 10, comma 2.».
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra). -
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia dei
combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e, nel
caso di cui al comma 9, dell'energia fornita nel 2020, siano
inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento
stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b),
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva
2009/30/CE.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA,
una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei
combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia
fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di
energia forniti con l'indicazione , ove appropriato, del luogo di
acquisto e dell'origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita per unita' di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 e' accompagnata dai documenti
comprovanti l'avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di
sostenibilita' e degli obblighi di informazione di cui all'articolo
7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5.
4. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui
al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha
assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia possono
essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli
stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter,
commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al
fornitore, al momento della cessione di ogni partita di
biocarburante, copia di un certificato di sostenibilita' rilasciato
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater, comma
1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai
sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonche' una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto
e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita, per unita' di energia, della stessa partita.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all'articolo
7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell'energia sono
calcolate conformemente alla metodologia stabilita ai sensi
dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo1 della direttiva 2009/30/CE.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorita' preposta
agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque
anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione
contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni
comunicate ai sensi del comma 2.
8. L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorita'
preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis , per i
cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di
biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei
quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5.
9. I fornitori di energia elettrica per veicoli possono essere
designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano
in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare
adeguatamente la elettricita' fornita per essere utilizzata nei
veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detto
Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
10. Un gruppo di fornitori puo' scegliere di ottemperare
congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In tal caso
il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalita' di
applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai
sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una
relazione che illustri la possibilita' di raggiungere riduzioni
aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020
attraverso uno dei seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo
stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla
navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da
diporto;
b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo
stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni.
12. L'ISPRA trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformita' alle
disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2,
nonche' sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai
commi 7 e 8.
Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti). - 1. I
criteri di sostenibilita' che i biocarburanti devono rispettare al
fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2
a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le
materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del
territorio della Comunita'. I biocarburanti prodotti a partire da
rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura
devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilita' definiti al
comma 2.
2. I biocarburanti devono assicurare grazie al loro uso un
risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 35 per
cento. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti gia' in
servizio al 23 gennaio 2008, tale valore si applica a decorrere dal
1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 50 per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 detto risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 60 per
cento per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in
produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente. Il risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti
e' calcolata in conformita' all'articolo 7-quinquies.
3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini
di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008 o
successivamente possedevano uno degli status seguenti,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto
status:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e
altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno
chiaramente visibile di attivita' umana e i processi ecologici non
siano perturbati in modo significativo;
b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall'autorita' competente del paese in cui le materie
prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la
produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di
gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree richiamate;
c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette
individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti
della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della
Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette
materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei
siti richiamati;
d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi
internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi compilati
da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per
la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi
dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a
meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette
materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in
questione;
e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i quali i criteri e
i limiti geografici sono fissati ai sensi dell'articolo 7-ter,
paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, che siano:
1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero
tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione
naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi
ecologici;
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che
il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo
status di terreno erboso.
4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di
carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno
degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:
a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o
saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di
altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta
superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali
soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in
situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di
carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui
all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al
momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo
stesso status che nel gennaio 2008.
5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno
che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la
raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime
agricole coltivate nella Comunita', queste ultime devono essere
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle
disposizioni menzionate nella parte A, rubrica 'Ambiente', e al punto
9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento
di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento.
7. Non e' consentito rifiutare per motivi di sostenibilita' che un
biocarburante venga considerato ai fini di cui all'articolo 7-bis,
commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilita' di
cui ai commi da 2 a 5.
Art. 7-quater (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita'
per i biocarburanti). - 1. Al fine della verifica del rispetto dei
criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5,
e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad
ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli
operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della
stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema
oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo
4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE.
2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di
sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli
operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le
informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto stabilito dal
sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma
6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di
recepimento della direttiva 2009/30.
3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti
gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del
biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le
informazioni di cui al comma 5, nonche' un livello adeguato di
verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori.
Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori
economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la
frequenza e il metodo di campionamento usati nonche' la solidita' dei
dati.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilita' sono
mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al
biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto
attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di
equilibrio di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di
rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilita'
diverse siano mescolate;
b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di
sostenibilita' e sul volume delle partite di cui alla lettera a)
restino associate alla miscela;
c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela
sia descritta come avente le stesse caratteristiche di
sostenibilita', nelle stesse quantita', della somma di tutte le
partite aggiunte alla miscela.
5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'articolo
7-quater, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici
devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima
ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:
a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e
dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il
consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;
b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui
proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n.
29);
2) Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione
del diritto sindacale (n. 87);
3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);
4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la
mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di
valore uguale (n. 100);
5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n.
105);
6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego
e di professione (n. 111);
7) Convenzione sull'eta' minima per l'assunzione all'impiego (n.
138);
8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile
e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).
6. Alle attivita' di controllo relative all'applicazione delle
disposizioni del presente articolo provvedono i Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.
Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti). - 1. Ai fini di
quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas
a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
sono cosi' calcolate:
a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per
il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla
filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi
biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7,
e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia
definita all'allegato V-bis, parte C;
c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della
formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori
standard disaggregati, di cui all'allegato V-bis, parte D o E,
possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali
calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte
C, per tutti gli altri fattori;
d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-bis si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b).
2. I valori standard di cui all'allegato V-bis, parte A, e i valori
standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V-bis,
parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:
a) coltivate fuori della Comunita';
b) coltivate nella Comunita' in aree incluse negli elenchi
trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma
2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito:
htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency_platform/emission_e
n.htm;
c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.
3. Per i biocarburanti non rientranti nell'ambito di applicazione
delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la
coltivazione.».
7. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:
a) al comma 4 le parole: «Non si applica quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono
soppresse;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi
3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane
competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza,
utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti
dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo
9, comma 7, e' effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della
navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla
normativa regionale; si applica quanto previsto dall'articolo 296,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti
ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato dall'ISPRA.».
8. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai
gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3,
comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione
amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto
costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai
gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi
degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative
di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti
di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che
commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei
divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4,
comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli
articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte
a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto
nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad
assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste
dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli
elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei
termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2,
commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME
superiore a quello previsto da tale decreto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, non
rispettano le modalita' introdotte da tale decreto per assicurare la
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo
di FAME indicato nell'allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli
obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti
dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che
violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti
tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi
4 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A
seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2,
la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli
obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti
da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 4,
comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano
nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
ordina al gestore di provvedere.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, i fornitori che non
rispettano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma
1, sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a 1.000.000
euro.
10. Nel caso la riduzione percentuale di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, risulti pari o inferiore al 5 per cento rispetto al valore
di riferimento, la sanzione di cui al comma 11 e' triplicata.
11. Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la
relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, corredata dalla
documentazione di cui al comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. Qualora il contenuto della
relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme a quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo, la sanzione e' duplicata.
12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione
di cui all'articolo 7 bis, comma 7, e' punito con la sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui
all'articolo 7-bis, comma 11, e' punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui
all'articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme
dalla metodologia di cui all'articolo 7-quinquies e' punito con la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
15. L'operatore economico che non mantiene a disposizione la
documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 8, e' punito con la
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro .
16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui
all'articolo 7-quater e' punito con la sanzione amministrativa da
50.000 a 100.000 euro.
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16
della legge n. 689 del 1981.».
9. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:
a) al comma 2, le parole: «dei combustibili» sono sostituite dalle
seguenti: «della benzina e del combustibile diesel» e l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Con lo stesso decreto sono
altresi' stabilite le procedure per la raccolta dei dati di cui
all'articolo 7, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.».
b) al comma 4 le parole: «ai sensi dell'articolo 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11» e le parole: «al
fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie» sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di dare attuazione a successive
norme comunitarie non autonomamente applicabili».
10. Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti
nell'allegato A al presente decreto.
11. L'allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
abrogato.
12. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e' aggiunto
l'allegato V-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 6, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali
articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi
commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a
renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla
pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono in via informatica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che
hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data,
gli elenchi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 6, e dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero
provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i
gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione
tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta
giorni dalla pubblicazione. In caso di violazione degli obblighi
previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005.
2. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad
essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili
definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la
cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I
della norma ISO 8217;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui
viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita'
stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I della norma
ISO 8217;»
b) la lettera p) e' abrogata.
3. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni:
a) il comma 7 e' abrogato;
b) al comma 9 la lettera a) e' abrogata.
4. All'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «o alla
navigazione interna» sono soppresse.
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a
quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al
consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in
veicoli omologati per il relativo utilizzo.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto
all'articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente
decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 7-quater, nonche' le procedure di adesione allo stesso
Sistema;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66
del 2005, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente
decreto;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui
al comma 4 del citato articolo 7-quater.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come
introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del
servizio, le tariffe e le relative modalita' di versamento, per
l'istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei
gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono
aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base
del costo effettivo del servizio.
2. All'attivita' di controllo di cui all'articolo 7-quater, comma
6, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, si provvede, con
oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le
relative modalita' di versamento, per la copertura delle spese
relative ai controlli di cui all'articolo 7-quater, comma 6. Le
tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due
anni, sulla base del costo effettivo del servizio.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9
e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come introdotti
dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Fazio, Ministro della salute
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 10)
Nuovi allegati I, II , V e V-bis al decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66
Allegato I
Specifiche ecologiche della benzina commercializzata
e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per
la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma
ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione
di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare
un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole
misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla
norma ISO 4259:2006.
[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30
settembre.
[3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non
superiore a quello stabilito nella norma EN 228:2008.
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[5] A decorrere dal 1° gennaio 2014.
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 10)
Allegato II
Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato
e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per
la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma
ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione
di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare
un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole
misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla
norma ISO 4259:2006.
[2] Il FAME e' conforme alla norma EN 14214.
[3] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2014.
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 10)
Allegato V
Metodi di prova e modalita' operative per l'accertamento
sulla conformita' dei combustibili
1. Campionamento
1.1 Prelievo
1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto
stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da
serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il
campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano
contenitori metallici.
1.1.2 Impianti di distribuzione
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto
stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso
gli impianti di distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente
l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche
di composizione previsti da tale norma EN.
1.1.3 Competenza
Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita' compente
all'accertamento dell'infrazione.
1.2 Quantita'
La quantita' di benzina o combustibile diesel da campionare e' pari
a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri,
riempiti per circa l'80% della loro capienza.
I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati
di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere
rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta
sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:
A) il luogo del prelievo;
B) il gestore dell'impianto presso cui e' stato effettuato il
prelievo del campione;
C) la data del prelievo;
D) la tipologia di prodotto;
E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il prelievo, in caso
di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di
distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;
F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso
delle attivita' di prelievo;
G) il soggetto incaricato del prelievo.
I cinque contenitori devono essere destinati:
a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al
soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalita'
difensive;
b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini
dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
della legge n. 689/81, di seguito denominato laboratorio controllore,
individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere
conservati per l'eventualita' della revisione prevista dall'articolo
15, comma 2, della legge n. 689/81 e per l'eventualita' del
contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su
richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati
presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal
paragrafo 1.5.
1.3 Verbale
All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale
che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del
campione. Un originale rimane all'autorita' competente
all'accertamento dell'infrazione. Un originale viene consegnato al
gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro
originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al
laboratorio controllore.
1.4 Movimentazione dei campioni
Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere
osservate misure atte a garantirne l'integrita' e la sicurezza, con
particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il
trasporto dei liquidi infiammabili.
1.5 Distribuzione dei campioni
Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti
disposizioni:
- Il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e' inviato al
laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento.
- Nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 un contenitore di
cui al paragrafo 1.2, lettera c), e' inviato al laboratorio
competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7.
- In tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati
durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso
da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4°C e
10°C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal
prelievo.
1.6 Conservazione dei campioni
Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c),
devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non
inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle
attivita' di accertamento di cui al presente allegato e, per un
contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di
accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti
per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione
dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e fino alla
conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione.
Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno
ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del
sole.
1.7 Identificazione dei laboratori
Il laboratorio controllore, su delega dell'autorita' competente
all'accertamento dell'infrazione, e' un laboratorio chimico delle
dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori
chimici delle dogane.
Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e' un laboratorio
chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano
i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha
effettuato le misure come laboratorio controllore.
Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane
o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici
delle dogane possono avvalersi della Stazione Sperimentale per i
Combustibili.
2. Effettuazione della verifica di conformita'
Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione
della verifica di conformita'. Tale procedura si applica sia in sede
di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81,
sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge n. 689/81.
La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel
paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma
UNI EN ISO 4259.
2.1 Verifica di conformita'
Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la
ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2,
lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna
caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i
metodi di prova di cui al paragrafo 3.
2.1.1 Caratteristiche per le quali e' definito un limite massimo
negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X > A1 +0,59•R
dove A1 e' il limite massimo, ed R e' la riproducibilita' del
metodo di prova calcolata al livello A1 , il cui valore e' riportato
nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso
contrario il prodotto e' da considerare conforme.
2.1.2 Caratteristiche per le quali e' definito un limite minimo
negli allegati I e II. Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X< A2 -0,59•R
dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo
di prova calcolata al livello A2 , il cui valore e' riportato nel
paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario
il prodotto e' da considerare conforme.
3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2008, metodi di
prova per il tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese
(MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui
all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione
dei campioni.
(3)Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2014.
3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2009, metodi di
prova per il tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese
(MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di
cui all'allegato II.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione
dei campioni.
(2) Si applica, a seguito della relativa pubblicazione, il
pertinente metodo CEN
(3) A decorrere dal 1° gennaio 2014
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 10)
ALLEGATO V-bis
Norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
A. Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza
emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della
destinazione dei terreni
Parte di provvedimento in formato grafico
(*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di
origine animale classificati come materiali di categoria 3 in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti
B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non
presenti sul mercato o presenti solo in quantita' trascurabili al
gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito
della modifica della destinazione dei terreni
Parte di provvedimento in formato grafico
C. Metodologia
1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione
e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente
formula:
E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee
dove
E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del
combustibile;
eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione
delle materie prime;
el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli
stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei
terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso;
esca = le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di
carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;
eccs = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al
sequestro del carbonio;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo
stoccaggio geologico del carbonio;
eee = le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita'
eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di
macchinari e apparecchiature.
2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei
carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per MJ di
combustibile, gCO2eq /MJ.
3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq /MJ possono
essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti
in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali
aggiustamenti sono possibili soltanto quando e' fornita la prova
delle differenze in termini di lavoro utile fornito.
4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso
di biocarburanti e' calcolato secondo la seguente formula:
RISPARMIO = (EF - EB )/EF RISPARMIO = (EF - EB )/E
dove
EB = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e
EF = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di
riferimento.
5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto
1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del calcolo dell'equivalenza in
CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:
CO2 : 1
N2 O: 296
CH4 : 23
6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione
delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal
processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle
materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di
sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la
coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella
coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni
certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione
in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le
stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere
derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche piu'
ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in
alternativa all'uso dei valori reali.
7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di
carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione dei terreni, el,
sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su
venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente
formula:
el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P-eB 1
1 Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e'
uguale a 3,664.
dove
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti
da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per
unita' di energia prodotta dal biocarburante);
CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di
carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La
destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del
terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle
materie prime, se quest'ultima data e' posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato con
la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per
unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui
lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore
attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie dopo
vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come quantita' di
energia prodotta da un biocarburanti per unita' di superficie
all'anno), e
eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburanti la cui biomassa e'
ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le
condizioni di cui al punto 8.
8. Il premio di 29 gCO2eq/MJ e' attribuito in presenza di elementi
che dimostrino che il terreno in questione:
a) non era utilizzato per attivita' agricole o di altro tipo nel
gennaio 2008; e
b) rientra in una selle seguenti categorie:
i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni
precedentemente utilizzati per scopi agricoli;
ii) terreno fortemente contaminato.
Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso
agricolo purche', per i terreni di cui al punto i), siano assicurate
la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione
dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione
sia ridotta.
9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come
segue:
a) "terreni pesantemente degradati": terreni che sono da tempo
fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;
b) "terreni fortemente contaminati": terreni il cui livello di
contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di
alimenti o mangimi.
Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione
a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della
direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1 della direttiva
2009/30/CE .
10. La guida adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato
V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva.
11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le
emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite,
nonche' dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati
per la lavorazione.
Nel calcolo del consumo di elettricita' prodotta all'esterno
dell'unita' di produzione del combustibili, l'intensita' delle
emissioni di gas a effetto serra della produzione e della
distribuzione dell'elettricita' viene ipotizzata uguale
all'intensita' media delle emissioni dovute alla produzione e alla
distribuzione di elettricita' in una regione data. In deroga a questa
regola, per l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono
utilizzare un valore medio.
12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd
, comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio
delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio
e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal
trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono
disciplinate dal presente punto.
13. Le emissioni derivanti dal combustibili al momento dell'uso, eu
, sono considerate pari a zero per i biocarburanti.
14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio
geologico del carbonio, eccs , che non sono gia' state computate in
ep sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al
sequestro di CO2 direttamente legati all'estrazione, al trasporto,
alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.
15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla
sostituzione del carbonio, eccr , sono limitate alle emissioni
evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla
biomassa e che viene usata in sostituzione della CO2 derivata da
carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali.
16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita' eccedentaria
prodotta dalla cogenerazione, eee, sono prese in considerazione per
la parte di elettricita' eccedentaria generata da sistemi di
produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto
nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia
un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per
il computo di tale elettricita' eccedentaria, si suppone che
l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il
calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che
le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta
elettricita' eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a
effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di
elettricita' fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso
combustibile dell'impianto di cogenerazione.
17. Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono
prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono
calcolate le emissioni ed uno o piu' altri prodotti ("prodotti
secondari"), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il
combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari
proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal
potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi
dall'elettricita').
18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da
dividere sono: eec + el + le frazioni di ep , etd ed eee che
intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di
produzione nella quale il prodotto secondario e' fabbricato. Se sono
state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi
del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle
emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita
nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile
intermedio.
Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i
prodotti secondari, compresa l'elettricita' non considerata ai fini
del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati come se avessero un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.
I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa,
crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la
glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se
avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del
ciclo di vita fino alla raccolta.
Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unita' di
analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 e' la raffineria.
19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del
combustibili fossile di riferimento, EF, e' pari all'ultimo valore
disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della
benzina e del gasolio consumati nella Comunita' e indicate nella
relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati
non sono disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2eq /MJ.
D. Valori standard disaggregati per i biocarburanti
Valori standard disaggregati per la coltivazione: 'eec ' come
definito nella parte C del presente allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
* Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di
origine animale classificati come materiali di categoria 3 in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002. Escluso l'olio animale
prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati
come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE) n.
1774/2002. Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti
Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa
l'elettricita' eccedentaria): 'ep - eee' come definito nella parte C
del presente allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione:
'etd ' come definito nella parte C del presente allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione
Parte di provvedimento in formato grafico
E. Stima dei valori standard disaggregati per i futuri
biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantita'
trascurabili al gennaio 2008
Valori disaggregati per la coltivazione: 'eec ' come definito nella
parte C del presente allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricita'
eccedentaria): 'ep - eee ' come definito nella parte C del presente
allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'etd' come
definito nella parte C del presente allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione
Parte di provvedimento in formato grafico




