DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 257
Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009, e, in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto
serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in
particolare l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante
misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio
2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre
2008, e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009, che modifica la
decisione della Commissione 2007/589/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5
agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle
attivita' indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a
partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per
ciascun operatore aereo e' specificato lo Stato membro di
riferimento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2010;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente capo:
«Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione
al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come
modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A»
sono inserite le seguenti: «e A-bis».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione:
decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che
istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei
approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5
agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi
dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva
2003/87/CE;»;
b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una
delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei
gas specificati in riferimento all'attivita' interessata»;
c) al comma 1, lettera l), le parole: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e
lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia»;
d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel
momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto
aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona
non sia conosciuta o non identificata, il proprietario
dell'aeromobile;
m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo
il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di
linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo
riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e'
specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia;»;
e) al comma 1, dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:
«n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente
le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni
rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all' allegato
A-bis;
n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro":
documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la
comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;»;
f) al comma 1, dopo la lettera p) e' inserita la seguente:
«p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della
Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema
standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive
modificazioni;»;
g) al comma 1, lettera s), dopo le parole: «dichiarazioni del
gestore» sono inserite le seguenti: «e degli operatori aerei
amministrati dall'Italia»;
h) al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 8» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 3-bis»;
i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva
2008/101/CE»;
l) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di
trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissioni dei gas ad effetto serra;»;
m) al comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente
lettera:
«m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di emissioni da
assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che
ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui
all'articolo 3-quinquies, comma 1.».
4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis.
Autorita' nazionale competente
1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il
Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita'
nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di
emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea
di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE,
presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti
sulla base delle modalita' definite nell'ambito della decisione di
assegnazione ;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote
da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo
amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda
alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;
f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico
di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonche' i
criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in
considerazione;
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra,
di cui all'articolo 4;
h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra
ai sensi dell'articolo 7;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano
di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a
titolo gratuito;
m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui
all'articolo 14;
o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle
loro attivita' ai sensi dell'articolo 17;
p) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica
e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto
previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla
rendicontazione;
q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici
i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i
requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma
dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis;
r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di
monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui
all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio
e sulla rendicontazione;
s) definire le modalita' e le forme di presentazione della
domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della
richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
t) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della
dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei
contenuti minimi di cui all'allegato F;
u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto
previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;
v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione
di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la
relazione di cui all'articolo 23;
z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il
regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale
delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
bb) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione,
con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato
di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre
riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini
della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della
comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di
comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le
emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;
dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli
operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente a quanto
stabilito dal regolamento sui registri.
5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi
flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e
l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a
livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica
italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi
ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle
attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione,
per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni
competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per
l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi
amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico
industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la
riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una
Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e
non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico
mandato conferito dal Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con
funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche
europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei
compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli
affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il
Consiglio direttivo e' integrato da un membro nominato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti
del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri di elevata
qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia
ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il
coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico,
due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito denominato: «GSE».
10. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in
un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovra'
assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in
relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai
sensi del presente decreto.
11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie
deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene
data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da
sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del
comma 4 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma
4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma
4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r),
s) e t) del comma 4;
f) la relazione di cui al comma 3.
12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e
dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare
tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta
situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione
il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
13. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati.
14. Per le attivita' di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si
puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale
caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale
dell'attivita' svolta.
15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita'
non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai
componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non
spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi
titolo dovuto.
Capo II
TRASPORTI AEREI
Art. 3-ter.
Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori
aerei
1. E' messa all'asta la quantita' di quote determinata con
decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies,
paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE con le modalita' stabilite con
Regolamento della Commissione ai sensi dell'articolo 3-quinquies,
paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni
attuative del Regolamento della Commissione di cui al comma
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello
Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote
derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo
determinate con decisione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la
successiva rassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le
attivita' destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre
le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi
terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la
ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento,
anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto
aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto
scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema
comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la
deforestazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3-quater.
Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni
a titolo gratuito da parte degli operatori aerei
1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende
beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo
gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda e' corredata dai
dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di
trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore
aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione ed al piano di
monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal
Comitato, nonche' verificati da un verificatore indipendente ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio
il 1° gennaio 2013, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2011 e
l'anno di riferimento e' l'anno 2010. Per i periodi successivi la
domanda e' presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a
cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento e' l'anno civile
che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la
domanda si riferisce.
2. La domanda di cui al comma 1 e' predisposta conformemente alle
modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base
di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea,
qualora adottate.
3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato
trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad
esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi, il
Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al
comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del
periodo a cui tali domande si riferiscono.
Art. 3-quinquies.
Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla
riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei
1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio
2013, puo' accedere alla riserva speciale determinata con la
decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai
sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova
in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo di cui
all'allegato A-bis dopo l'anno di riferimento per il quale il
Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai
sensi 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di
riferimento e la cui attivita' non e' una continuazione integrale o
parziale di un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza
da un altro operatore aereo;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati
mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento
per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle
tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, in
relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo
anno civile del periodo in questione e la cui attivita' non e' una
continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo
esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle
condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e
delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva
2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo
gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale,
presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del
periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
3. La domanda di cui al comma 2 e' predisposta conformemente alle
modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene
almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e
verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative
disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attivita' di
trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore
aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la
domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma 1
sono soddisfatti;
c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b):
1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro
ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente
periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro
registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di
riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle
tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al
corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di
tale periodo;
3) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale
di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro
ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente
periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda
indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea
le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute.
5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione
europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo
3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato
calcola e pubblica:
a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva
speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla
Commissione domanda conforme ai commi 2 e 3. Tali quote sono
calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla
decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva
speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva
2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera
a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella
domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera a),
e 4;
2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera
b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che
supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella
domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera
c), numero 3), e del comma 4;
b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo
per ogni anno, che e' determinata dividendo la sua assegnazione di
quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi
rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.
6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo
di cui al comma 1, lett. b), non supera il milione di quote.
7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non
assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3-ter.
Art. 3-sexies.
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni
a titolo gratuito agli operatori aerei
1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della
Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) la quantita' totale di quote da assegnare per il periodo
interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo
3-quater, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle
tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di
riferimento di cui alla decisione di assegnazione della Commissione
europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato
dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale
di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato
alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo
nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attivita'
di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis.
2. A partire dal 2012, entro il 28 febbraio di ogni anno, il
Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia
il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a
norma del presente articolo o dell'articolo 3-quinquies e comunica il
rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato
dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14,
comma 2.».
5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di
monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» approvati con
deliberazioni del Comitato emanate fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6
agosto 2009, valgono quali piani di monitoraggio delle
tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater, comma 1.
6. Prima dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente capo:
«Capo III
IMPIANTI FISSI».
7. Alla rubrica degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ad emettere gas ad effetto serra».
8. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, e' abrogato. Tutti i riferimenti al
soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 3-bis, come
introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
9. Agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1, del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole:
«il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico».
10. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis.
Raggruppamenti
1. I gestori degli impianti che svolgono un'attivita' elencata
nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano
istanza al Comitato, precisando gli impianti e il periodo per i quali
intendono costituire il raggruppamento, e nominano un amministratore
fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui
ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui
al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1
entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto
termine e' interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di
ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al
ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito
dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di
quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli
impianti stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore
fiduciario non e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la
comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sara'
stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
5. Nel caso di impianto appartenente a raggruppamento
l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto
nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti
dall'articolo 15, comma 7.
6. Relativamente all'obbligo della restituzione di quote di
emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti
appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario e'
soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste
dall'articolo 20, comma 7. La responsabilita' dell'amministratore
fiduciario non esclude la responsabilita' di ciascun gestore per il
pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a cio' non
provveda l'amministratore fiduciario.
Art. 12-ter.
Nuovi entranti
1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in
considerazione:
a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel
caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di
impianti esistenti o ripresa di attivita';
c) le capacita' di produzione e previsione di attivita'
dell'impianto;
d) livelli di utilizzo della capacita' di produzione registrati
nell'ambito del settore di appartenenza.
2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo
10, i criteri per l'individuazione e le modalita' di assegnazione
delle quote agli impianti nuovi entranti.».
11. Prima dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, e' inserito il seguente capo:
«Capo IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI».
12. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13.
Monitoraggio delle emissioni
1. Il gestore di un impianto e' tenuto al rispetto delle
prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia
nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e
rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato
sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito
nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione .
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il
monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera,
secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e
conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento
della sua approvazione da parte del Comitato.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di
monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica
del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno
tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di
gas ad effetto serra.
5. Le modalita' di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma
4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con
delibera del Comitato medesimo.».
13. Il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3
dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente
articolo, e' inviato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente articolo,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero entro 60 giorni dal momento in cui l'operatore aereo e'
individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b,) della
direttiva 2003/87/CE, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.
14. Il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal
comma 4 del presente decreto, stabilisce, con propria deliberazione
da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i contenuti del Piano di monitoraggio delle
emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito
dal comma 12 del presente decreto, e le modalita' di trasmissione
dello stesso.
15. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano agli
operatori aerei amministrati dall'Italia il cui Piano di monitoraggio
delle emissioni e' stato approvato con deliberazione n. 01 del 14
gennaio 2010 e con successive deliberazioni emanate fino alla
pubblicazione del presente decreto ai sensi della deliberazione del
Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009.
16. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT" sono
sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito ISPRA" e le parole: "regolamento (CE)
n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per
l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento sui registri";
b) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 15, comma 5,"
sono inserite le seguenti: "e nella comunicazione annuale di ciascun
operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis";
c) al comma 2, la parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente:
"ISPRA" e le parole: "all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "al regolamento sui
registri";
d) al comma 2, le parole: "all'articolo 8, comma 2, lettera l)"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis";
e) al comma 4, dopo le parole: "Allegato A" sono inserite le
seguenti: "e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita
le attivita' elencate all'allegato A-bis";
f) al comma 5, le parole: "dall'Allegato XVI del regolamento (CE)
n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento sui
registri.".
17. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, la parola: "APAT" e' sostituita
dalla seguente: "ISPRA".
18. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo
amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di
ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle
attivita' svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo
quanto stabilito all'articolo 13, comma 3, e verificate secondo
quanto stabilito all'articolo 16, comma 1-bis. Le modalita' e i
contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del
Comitato. L'operatore annota altresi' le emissioni sul Registro.
5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui
al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il
Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state
monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini
della restituzione di cui al comma 7-bis.";
b) al comma 6, dopo le parole: "Nei casi in cui la dichiarazione
di un gestore" sono inserite le seguenti: "di un impianto";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad
effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo
amministrato dall'Italia non e' verificata secondo quanto stabilito
all'articolo 16, l'amministratore del registro provvede affinche'
l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al
momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente
verificata.";
d) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai
fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al
presente comma il gestore puo' utilizzare quote di emissione di cui
abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad
eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e
3-sexies .";
e) al comma 7 le parole: "del PNA" sono sostituite dalle
seguenti: "della decisione di assegnazione";
f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia e' tenuto a
restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote
corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile
precedente dalle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato
A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del
comma 5-bis ovvero in conformita' alla stima effettuate ai sensi del
comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla
cancellazione delle quote di emissione restituite.";
g) al comma 8, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le
seguenti: "degli impianti";
h) al comma 9, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le
seguenti: "degli impianti";
i) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del
rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al
comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono
utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantita'
di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per
il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale
percentuale e' fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli
operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la
quantita' di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantita'
gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la
quantita' di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con
apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
13 della direttiva 2009/29/CE.";
l) al comma 10, lettera a), dopo le parole: "fatto salvo
l'obbligo per i gestori" sono inserite le seguenti: "e per gli
operatori aerei".
19. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "le emissioni rilasciate
dall'impianto" sono inserite le seguenti: "e dalle attivita' di
trasporto aereo.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le attivita' di trasporto aereo il Comitato emana con
propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V
della direttiva 2003/87/CE , nonche' delle eventuali disposizioni di
dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la
verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15,
comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater.";
c) al comma 2, dopo le parole: "L'attestato di verifica della
dichiarazione e' rilasciato" sono inserite le seguenti: "al gestore
di un impianto";
d) al comma 3, la parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente:
"ISPRA".».
20. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17.
Accreditamento dei verificatori
1. Il Comitato stabilisce le procedure per il riconoscimento dei
verificatori in conformita' alle disposizioni comunitarie, ove
emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla
direttiva 2009/29/CE.
2. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori
accreditati.».
21. L'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, e' abrogato. Tutti i riferimenti
all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-bis, come
introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
22. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «Chiunque esercita un'attivita'»
sono inserite le seguenti: «presso un impianto»;
b) al comma 6 le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo»;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta
il Piano di monitoraggio e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a
250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di
carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del
Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di
trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissioni
pari alle emissioni indebitamente rilasciate.
6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere
il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data
d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il
Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis.
6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il
31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto
serra relative alle attivita' svolte nell'anno solare precedente,
monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo
quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o
incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.»;
d) al comma 7, le parole: «indebitamente assegnate» sono
sostituite dalle seguenti: «effettivamente rilasciate durante l'anno
civile precedente»;
e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non
restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni
rilasciate durante l'anno civile precedente e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita,
pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni
caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della
restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote
di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.».
23. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 20-bis.
Applicazione di divieto operativo
per gli operatori aerei
1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del presente
decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili, il Comitato
predispone una relazione contenente almeno:
a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi
obblighi ai sensi del presente decreto;
b) dettagli sulle sanzioni applicate;
c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto
operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per
l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della
trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione
di un divieto operativo a livello comunitario.».
24. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«6-bis. Il Comitato con propria deliberazione puo' emanare apposite
disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che
interrompono l'attivita' conformemente a quanto stabilito dal
regolamento sui registri.».
25. L'articolo 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e'
abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono
riferiti all'articolo 12-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma
10.
26. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, le parole: «dell'Allegato XVI al
regolamento (CE) n. 2216/2004» sono sostituite dalle seguenti: «del
regolamento sui registri».
27. L'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26.
Disposizioni finanziarie
1. I costi delle attivita' di cui agli articoli 3-ter, 3-quater,
3-quinquies, 3-sexies, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 4 e 5, 14,
15, comma 5-ter, e 17 sono a carico degli operatori interessati
secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo
dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della
complessita' delle prestazioni richieste; le tariffe sono
predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni,
con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del
servizio.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad
eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del
Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti
interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, competente per le predette attivita'.».
28. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come
sostituito dal comma 27 del presente decreto, e' adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
29. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia» e la
parola: «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA».
30. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Direttore
generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle
seguenti: «Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e
l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare» e le parole; «Ministero delle attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».
31. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi della
deliberazione del Comitato n. 27 del 6 agosto 2009, nonche' delle
successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione
fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".
32. Dopo l'allegato A al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, e' inserito l'allegato A-bis contenuto
nell'allegato I al presente decreto.
33. All'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, prima delle parole: «Principi generali»
sono anticipate le seguenti:«Sezione 1: Verifica delle emissioni
prodotte da impianti fissi.».
34. Dopo il punto 11 dell'allegato D al decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e' inserita la
sezione 2 contenuta nell'allegato II al presente decreto.
35. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, dopo le parole: «PRINCIPI IN MATERIA DI
CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13» sono inserite le seguenti: «Sezione
1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi.».
36. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, e' inserita la sezione 2 contenuta
nell'allegato III al presente decreto.
37. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, le parole: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI
MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 »
sono sostituite dalle seguenti: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA
COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5 E 5-BIS. »
e, dopo le medesime, sono inserite le seguenti: «Sezione 1:
comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.».
38. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, e' inserita la sezione 2 contenuta
nell'allegato IV al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 32)
"Allegato A-bis
CATEGORIE DI ATTIVITA' DI TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLE EMISSIONI DI
GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO A
PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012
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Attività Gas serra
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Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel Biossido di carbonio
territorio italiano, ad esclusione dei:
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a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, Biossido di carbonio
nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i
membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i
capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso
da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia
comprovata da un adeguato indicatore attestante tale
status nel piano di volo;
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b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli Biossido di carbonio
delle autorità doganali e di polizia
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c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per Biossido di carbonio
attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi
medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente
responsabile
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d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del Biossido di carbonio
volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di
Chicago;
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e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale Biossido di carbonio
l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato
effettuato alcun atterraggio intermedio;
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f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere Biossido di carbonio
un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina,
un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia
comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a
condizione che il volo non sia destinato al trasporto di
passeggeri e/o merci o al posizionamento o al
trasferimento dell'aeromobile;
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g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o Biossido di carbonio
verificare, collaudare o certificare aeromobili o
apparecchiature sia a bordo che a terra;
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h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa Biossido di carbonio
massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;
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i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico Biossido di carbonio
imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte
all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo
299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la
capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e
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j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in Biossido di carbonio
questa attività e sono effettuati da un operatore di
trasporto aereo commerciale che opera:
- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro
mesi consecutivi; o
- voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000
tonnellate l'anno.
I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito
di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri
più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di
governo, i ministri del governo di uno Stato membro non
possono essere esclusi a titolo del presente punto."
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ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 1, comma 34)
"Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro
prodotte dalle attivita' di trasporto aereo
12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione
si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni
prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita' di trasporto
aereo dell'allegato A-bis. A tal fine:
a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve
intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato
dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento
all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile
utilizzato per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui
trattasi nella comunicazione;
b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come
riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;
c) al punto 6, il riferimento alle attivita' svolte presso l'impianto
deve intendersi come riferimento alle attivita' di trasporto aereo
svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta
la comunicazione;
d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi
come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato
dall'Italia per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui
tratta la comunicazione;
e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione
dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di
cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia e' responsabile;
f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come
riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.
Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle
emissioni imputabili al trasporto aereo
13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi
che:
a) tutti i voli imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo
che figurano nell'allegato A-bis siano stati tenuti in
considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile
della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti
il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore
stesso ha chiesto a Eurocontrol;
b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul
combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile
acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge
l'attivita' di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3-quater e
3-quinquies
14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni
delle emissioni presentate a norma dell'articolo 15, comma 5-bis,
definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del
caso, anche alla verifica dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.
15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi
che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia
presenta a norma dell'articolo 3-quater, comma 1 e dell'articolo
3-quinquies, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore
aereo amministrato dall'Italia in questione e' responsabile e che
sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle
attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis. Nello
svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica
consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo
amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha
chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre
controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo
amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico
pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza."
ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 1, comma 36)
"Sezione 2: Controllo delle emissioni e delle tonnellate chilometro
prodotte dalle attivita' di trasporto aereo
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente
formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato
dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore
corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni
volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile
al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di
combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del
rifornimento per il volo successivo - rifornimento di combustibile
per il volo successivo.
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare
il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle
migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati
dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi
aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione
specifici all'attivita' piu' precisi, identificati da laboratori
indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla
biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo
separato.
Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli
articoli 3- quater e 3-quinquies
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo
3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2, l'entita'
dell'attivita' di trasporto aereo e' calcolata in
tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
"distanza" e' la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e
l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95
km;
"carico pagante" e' la massa totale di merci, posta e passeggeri
trasportata.
Ai fini del calcolo del carico pagante:
- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo
dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo puo' scegliere se applicare la massa effettiva o
la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato
contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i
voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per
ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato."
ALLEGATO IV
(previsto all'articolo 1, comma 38)
"Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle
tonnellate-chilometro prodotte dalle attivita' di trasporto aereo
Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le
seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 15,
comma 5-bis.
A. Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato
dall'Italia, compresi:
- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di
contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili
utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo
svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato
A-bis e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo,
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza
d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale
certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di
trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore
in questione e' considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si
calcolano le emissioni:
- consumo di combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati
nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le
attivita' di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali
l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da:
- tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la
comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo
dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione e'
considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo
situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un
aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,
- tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la
comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo
dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione e'
considerato l'operatore aereo
- emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo
cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attivita' di
trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in
questione e' considerato l'operatore aereo e che:
- sono partiti da ogni Stato membro, e
- sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese
terzo
- incertezza
Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini
degli articoli 3-quater e 3-quinquies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni
nella domanda presentata a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o
dell'articolo 3-quinquies, comma 2.
A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:
- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di
contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili
utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento
delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis per
le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, numero del
certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome
dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine
dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite
nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione e'
considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
-numero di voli per coppia di aerodromi,
- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del
bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli
effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e
che rientrano nelle attivita' di trasporto aereo inserite
nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione e'
considerato l'operatore aereo."