Cass. Sez. III n. 19968 del 19 maggio 2008 (Ud. 16 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Petti Ric. Milazzo
Urbanistica. Foto aeree, validità probatoria
In base all\'art. 234 cod. proc. peno le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell\'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento
Pres. Altieri Est. Petti Ric. Milazzo
Urbanistica. Foto aeree, validità probatoria
In base all\'art. 234 cod. proc. peno le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell\'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 986
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 33554/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di MILAZZO Antonino, nato a Palermo il 6 marzo del 1972;
avverso la sentenza della corte d\'appello di Palermo del 26 giugno del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 26 giugno 2007, la corte d\'appello di Palermo, in parziale riforma di quella pronunciata il 16 ottobre del 2006, dal tribunale di Termini Imerese, riduceva a mesi tre e giorni dieci di arresto ed Euro 14.000,00 di ammenda la pena inflitta a Milazzo Antonino, quale responsabile del reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e artt. 71 e 72, per avere realizzato in assenza del permesso di costruire e senza la preventiva progettazione e denuncia all\'Ufficio del Genio civile un fabbricato in cemento armato di mq 40 circa con tetto spiovente. Fatti accertati il 15 gennaio del 2004 in Altavilla Milizia.
A fondamento della decisione la corte osservava che dalla deposizione del teste Canale - geometra in servizio all\'ufficio tecnico comunale - e dalla foto da lui prodotta emergeva che il manufatto era stato realizzato in epoca successiva al 24 maggio del 2003. Ricorre per cassazione l\'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione dell\'art. 234 c.p.p. per l\'acquisizione dei rilievi fotografici senza che gli stessi fossero asseverati da chi li aveva effettuati;
la violazione dell\'art. 125 c.p.p. per omessa motivazione della decisione;
omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
eccessività della pena.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. In base all\'art. 234 c.p.p. le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell\'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento (Cass. 15 giugno 1999, Finocchiaro). L\'epoca della rappresentazione è stata asseverata dalla testimonianza del Canale.
La sentenza d\'appello risulta adeguatamente motivata con riferimento ai motivi proposti in quanto in via principale il prevenuto si era limitato a contestare la valenza probatoria del rilievo fotografico ed in subordine aveva chiesto la riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte ha indicato le ragioni per le quali il prevenuto non poteva usufruire delle circostanze attenuanti generiche. A tal fine ha richiamato il precedente penale ed ha sottolineato che aveva tentato di eludere la legge affermando che l\'immobile era stato realizzato prima del mese di marzo del 2003. Tali riferimenti devono ritenersi sufficienti. Invero, la concessione delle attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio. D\'altra parte, le attenuanti generiche, non essendo ancorate a parametri predefiniti, possono essere concesse o negate in base ad un qualsiasi elemento emergente dagli atti o desumibile dalla personalità dell\'imputato. Il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all\'art. 133 c.p..
Dall\'inammissibilità del ricorso discende l\'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d\'inammissibilità secondo l\'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 616 c.p.p. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile del 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 986
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 33554/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di MILAZZO Antonino, nato a Palermo il 6 marzo del 1972;
avverso la sentenza della corte d\'appello di Palermo del 26 giugno del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 26 giugno 2007, la corte d\'appello di Palermo, in parziale riforma di quella pronunciata il 16 ottobre del 2006, dal tribunale di Termini Imerese, riduceva a mesi tre e giorni dieci di arresto ed Euro 14.000,00 di ammenda la pena inflitta a Milazzo Antonino, quale responsabile del reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e artt. 71 e 72, per avere realizzato in assenza del permesso di costruire e senza la preventiva progettazione e denuncia all\'Ufficio del Genio civile un fabbricato in cemento armato di mq 40 circa con tetto spiovente. Fatti accertati il 15 gennaio del 2004 in Altavilla Milizia.
A fondamento della decisione la corte osservava che dalla deposizione del teste Canale - geometra in servizio all\'ufficio tecnico comunale - e dalla foto da lui prodotta emergeva che il manufatto era stato realizzato in epoca successiva al 24 maggio del 2003. Ricorre per cassazione l\'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione dell\'art. 234 c.p.p. per l\'acquisizione dei rilievi fotografici senza che gli stessi fossero asseverati da chi li aveva effettuati;
la violazione dell\'art. 125 c.p.p. per omessa motivazione della decisione;
omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
eccessività della pena.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. In base all\'art. 234 c.p.p. le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell\'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento (Cass. 15 giugno 1999, Finocchiaro). L\'epoca della rappresentazione è stata asseverata dalla testimonianza del Canale.
La sentenza d\'appello risulta adeguatamente motivata con riferimento ai motivi proposti in quanto in via principale il prevenuto si era limitato a contestare la valenza probatoria del rilievo fotografico ed in subordine aveva chiesto la riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte ha indicato le ragioni per le quali il prevenuto non poteva usufruire delle circostanze attenuanti generiche. A tal fine ha richiamato il precedente penale ed ha sottolineato che aveva tentato di eludere la legge affermando che l\'immobile era stato realizzato prima del mese di marzo del 2003. Tali riferimenti devono ritenersi sufficienti. Invero, la concessione delle attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio. D\'altra parte, le attenuanti generiche, non essendo ancorate a parametri predefiniti, possono essere concesse o negate in base ad un qualsiasi elemento emergente dagli atti o desumibile dalla personalità dell\'imputato. Il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all\'art. 133 c.p..
Dall\'inammissibilità del ricorso discende l\'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d\'inammissibilità secondo l\'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 616 c.p.p. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile del 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008