TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 682 del 11 luglio 2022
Beni Ambientali.Pannelli fotovoltaici installati sulla sommità degli edifici
La presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, considerando altresì che la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da più punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica
Pubblicato il 11/07/2022
N. 00682/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2019, proposto da
Trovosix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,
- della nota del Comune di Mantova, P.G. 30384/2012 del 10 gennaio 2019, ricevuta dalla Società in data 15 gennaio 2019, recante "Segnalazione certificata di inizio attività edilizia per realizzazione impianto fotovoltaico in Via della Favorita, 19 in Mantova. Precisazioni" (doc. 1);
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti ad essa presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota prot. 36482 del 15 ottobre 2012 del Comune di Mantova richiamata nella nota P.G. 30384/2012 del 10 gennaio 2019 recante la risposta alla richiesta di attestazione prevista dall'allegato 3A, punto 1-c del DM 5 maggio 2011 (doc. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 luglio 2022 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di essere titolare di un impianto fotovoltaico multi-sezione totalmente integrato sul tetto di fabbricati siti in Comune di Mantova, via della Favorita 19, di potenza pari a 902,58 kW e realizzato dalla dante causa Trovo Solar S.r.l. con la presentazione di SCIA, protocollata in data 21 agosto 2012.
Nessun motivo ostativo alla prosecuzione dei lavori veniva rilevato nell’occasione dal Comune.
Tramite presentazione di ulteriore SCIA integrativa venivano poi apportate lievi modifiche in corso d'opera, consistenti nella parziale redistribuzione dei moduli fotovoltaici sul lastrico solare di uno degli edifici e, in data 6 febbraio 2013, veniva comunicata la conclusione dei lavori.
Successivamente, con nota del 14 dicembre 2018, l'acquirente e odierna ricorrente richiedevano al Comune un chiarimento sui titoli abilitativi in base ai quali l'iniziativa fotovoltaica era stata realizzata.
Con la nota in epigrafe il Comune di Mantova rendeva noto alla Società che, insistendo l’opera in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, non risultava ottenuta la necessaria autorizzazione paesaggistica, come previsto dall’art. 146 del D.lgs. n. 42/04, né sarebbe stata depositata alcuna istanza a tale scopo.
Nella medesima nota, il Comune riferiva che sarebbe stato accertato che in data 30/08/2012 veniva protocollata SCIA 30384/2012 PG con lo stesso oggetto, ma con l’ubicazione dell’impianto sulla copertura dell’immobile traslato fuori dall’ambito sottoposto a vincolo paesaggistico automatico.
Su tali presupposti, il Comune asseriva che la SCIA 29346/2012, ossia quella originariamente presentata, non fosse divenuta mai efficace in quanto priva dei presupposti di legittimità necessari.
Infine, il Comune richiamava il contenuto di una precedente nota del 15/10/2012 e chiedeva alla Società di specificare, con una nota integrativa da fornirsi nel termine di 10 giorni, a quale dei due progetti fosse riferita l’asseverazione di conformità, allegata alla comunicazione di fine lavori PGE 5980/13 (cfr. doc. 6), essendo le soluzioni progettuali rappresentate nella SCIA di PG 29346/12 e nella SCIA di PG 30384/12 differenti quanto a posizionamento dell’impianto.
Nel rispetto del termine di 10 giorni, la Società riscontrava la nota P.G. PG 30384/2012 del 10 gennaio 2019, rappresentando e dimostrando la sua erroneità in punto di fatto e di diritto (doc. 9) e precisando che l'asseverazione di conformità allegata alla comunicazione di Fine lavori PGE 5980/13 si riferisce alla soluzione progettuale rappresentata nella SCIA 29346/2012, come modificata con SCIA n. 30384/12.
La Società rilevava l'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs. n. 42/2004 già con riferimento alla soluzione progettuale allegata alla SCIA n. 29346/2012 dal momento che l'impianto, sin da allora, si troverebbe al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal canale Diversivo Mincio.
La società, nella stessa nota rammentava che, in ogni caso, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D.lgs. 42/2004 non è (e non era necessaria al momento della presentazione della SCIA n. 29346/2012) per gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nel tetto dell'edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 115/2008.
Tanto premesso la società Trovosix ha proposto ricorso per l’annullamento della nota del Comune 30384/2012 del 10 gennaio 2019, deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 1, lett. c) e dell’art. 146, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e diritto, carenza di istruttoria e di motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 115/2008, dell’art. 3, co. 3, lett. a) d.lgs. n. 192/2005 e dell’art. 136, co. 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di presupposti, difetto di proporzionalità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co.2, DPR n. 380/2001. Arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità.
4. Violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990. Violazione dell’obbligo di provvedere. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Si costituiva in resistenza il Comune di Mantova instando per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 9 maggio 2019 la ricorrente rinunciava alla domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Chiamata all’udienza straordinaria del 7 luglio 2022 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo rilevato che, come ammesso dalla stessa difesa del Comune, l’impianto, autorizzato a mezzo della SCIA del 21 agosto 2012, è entrato in esercizio il 25.8.2012 senza che l’amministrazione rilevasse alcun motivo ostativo, mentre la successiva SCIA del 30 agosto 2012 era finalizzata solo a notificare la parziale redistribuzione dei pannelli sul lastrico solare dell’edificio.
Sotto tale profilo vale inoltre rilevare, giacché corrispondente a un preciso interesse manifestato dalla ricorrente, che la successiva SCIA presentava mero carattere integrativo e non sostitutivo di quella originaria.
Il Collegio evidenzia, inoltre, che a rendere inefficace la segnalazione certificata di inizio attività non sarebbe sufficiente la mera nota odiernamente impugnata con la quale il Comune assume che la SCIA 29346/2012 PG non fosse divenuta mai efficace in quanto priva dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.
Invero, decorso il termine perentorio per l'esercizio del potere inibitorio, la pubblica amministrazione conserva un residuale potere di autotutela e tale potere con cui l'amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dagli artt. 21 -quinques e 21 -nonies l. n. 241 del 1990, conseguendone che seppur non è contestabile che l'amministrazione conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, nel caso in cui difettano i presupposti per la SCIA deve tuttavia rilevarsi come tali poteri vadano esercitati nelle forme dell'autotutela (Cons. Stato sez. II, 04/02/2022, n.782; TA.R. Salerno, sez. II, 02/12/2021, n.2611).
Nemmeno può ritenersi che il ritardo nell’esercizio dei poteri inibitori sia stato determinato da una fuorviante rappresentazione dei fatti dal momento che, in ogni caso il Comune era perfettamente in grado di avvedersi che l’impianto, ricadendo in area di rispetto del canale Mincio, avrebbe dovuto essere munito di autorizzazione paesaggistica.
Pare ricorrente contesta inoltre la tesi del Comune secondo cui l’impianto sarebbe allocato in una zona soggetta a vincolo.
Va premesso in proposito che la struttura è stata realizzata con moduli fotovoltaici complanari alle coperture dei fabbricati, previa rimozione delle coperture contenenti amianto.
Orbene, poiché l’impianto è collocato sul tetto di un opificio industriale (senza alcuno sporto), anche al di là della tesi di parte fondata su una successiva perizia (non contestata dal Comune) secondo cui la distanza dal canale sarebbe pari a m. 151,28 (superiore al limite di m. 150 richiesto dal vincolo) è agevole rilevare, da un punto di vista logico, che anche il fabbricato su cui insiste l’impianto fotovoltaico verserebbe in una situazione di illegittimità che non risulta essere mai stata contestata.
Questo TAR ha, peraltro, avuto modo di affermare che la presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, considerando altresì che la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da più punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica (T.A.R. Brescia, sez. I, 02/07/2021, n. 617).
Le argomentazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Mantova al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario