Cass. Sez. III n. 56065 del 15 dicembre 2017 (Ud 19 set 2017)
Presidente: Savani Estensore: Macrì Imputato: Donati
Rifiuti.Sversamento di liquami e reato di getto pericoloso di cose

E’ evidente il rischio di patologie infettive derivante dall'esposizione ai liquami, per cui non è necessario che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 8.4.2016, ha condannato Donati Demetrio alla pena di € 200,00 di ammenda oltre spese, per il reato di cui all'art. 674, c.p., perché, essendo proprietario di un allevamento di bovini e suini, non aveva impedito l'emissione di gas, vapori o fumo, nonché liquami, atti a cagionare disturbo ai componenti del Consorzio di Roma, via della Giustiniana n. 401, in Roma 1'1.2.2011 fino alla data odierna.

2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 674 c.p., siccome il Giudice non aveva sentito i confinanti né i verbalizzanti avevano attestato che le condotte erano state lesive dei diritti ed interessi di una pluralità di persone.
Il Giudice aveva pronunciato la sentenza sulla base di elementi documentali, quali il verbale di sopralluogo ed alcune foto che non erano sufficienti ad integrare l'ipotesi di reato contestata.
Nel verbale di sopralluogo del 13.7.2011 si dava atto di residui secchi di liquami sulla lettiera nei pressi del pozzetto accanto alla stalla e di condutture asciutte ma non era emerso nulla a proposito dello sversamento di liquami.
Non era emerso alcun pericolo concreto per la salute e le attività quotidiane di coloro che erano nei pressi, sicché l'applicazione della norma era stata abnorme ed erronea.
Il Giudice aveva rimesso gli atti al Pubblico ministero per la valutazione di ulteriori titoli di responsabilità ed aveva ritenuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 674 c.p., mentre al limite poteva configurarsi quella per il reato di cui all'art. 675 c.p., depenalizzato dal 1999, siccome aveva dichiarato ai verbalizzanti che periodicamente provvedeva allo sversamento sui terreni per la concimazione degli stessi.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. perché non erano stati sentiti coloro che risiedevano nei pressi del luogo di sversamento né era stata adeguatamente motivata l'effettiva sussistenza della presenza di liquami in strada per assenza delle prove di natura chimica o biologica.
Il Giudice era incorso nell'errore di lettura del verbale di sopralluogo nella parte in cui aveva ritenuto che i liquami secchi erano stati rinvenuti sulla pubblica via, mentre dal verbale era evidente che i resti dei liquami si trovavano sulla lettiera che era accanto alle stalle e che le condutture orientate sulla pubblica via erano asciutte.
Con il terzo motivo, lamenta la mancata applicazione della prescrizione.
Siccome dal verbale di sopralluogo ed accertamento del 13.7.2011 non era emersa la circostanza dello sversamento al momento del sopralluogo, il momento consumativo del reato andava individuato esclusivamente alla data dell'1.2.2011, donde il decorso dei 4 anni prima della data di citazione a giudizio il 15.4.2015.
Peraltro, dopo il sequestro del 13.7.2011 non vi era stato altro accertamento comprovante successivi sversamenti. Con il quarto motivo, lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 131bis c.p., su cui non v'era motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice di prime cure ha accertato, sulla base delle dichiarazioni dell'Operante e della documentazione fotografica prodotta in giudizio, che l'imputato, legale rappresentante dell'azienda agricola La Campagnola S.r.l. e proprietario del relativo fondo agricolo, non aveva impedito il versamento sulla via di pubblico transito di liquami organici e altri residui zoologici provenienti dalle stalle dell'azienda.
In data 13.7.2011 i Carabinieri avevano eseguito il decreto di perquisizione locale ed avevano constatato e documentato fotograficamente che le stalle dell'azienda perquisite, in cui erano stati trovati circa un centinaio di animali tra bovini e suini, erano prive di concimaie, letamaie o vasche di raccolta dei liquami; nell'immediata prossimità delle stalle era stato collocato un tombino che fungeva da unico punto di raccolta per i liquami provenienti dalle stalle; il tombino era collegato ad un tubo di raccolta delle acque che sfociava direttamente su via della Giustiniana, strada pubblica collocata a valle rispetto al terreno di proprietà dell'imputato.
Al momento del sopralluogo, erano stati rinvenuti residui secchi di liquami sul manto stradale all'altezza della fine del tubo di raccolta.
Il Giudice aveva desunto dai fatti accertati che l'imputato, non avendo predisposto nelle proprie stalle alcun adeguato strumento di raccolta e/o smaltimento dei residui organici della propria attività di allevamento bovina e suina, aveva lasciato che i liquami si riversassero sulla pubblica via sottostante attraverso il tubo di raccolta delle acque meteoriche.
Orbene, l'imputato ha contestato lo sversamento al momento specifico del sopralluogo del 13.7.2011.
Tale circostanza è irrilevante, perché i Carabinieri hanno documentato che le stalle erano prive di concimaie, letamaie o vasche di raccolta dei liquami i quali quindi finivano in un tombino collegato direttamente al tubo di raccolta delle acque che sfociava sulla pubblica via.
La presenza dei residui secchi aveva confermato l'ipotesi inizialmente formulata, e cioè che lo sversamento dei liquami avveniva su strada.
Tanto basta per ritenere integrata la fattispecie contestata.
Invero, non è necessaria la verifica del danno concreto ed attuale alle persone, bastando l'attitudine della condotta all'offesa alle persone, circostanza verificatasi nel caso in esame e motivata dal Giudice con l'esposizione al pericolo della salute pubblica, essendo evidente il rischio di patologie infettive derivante dall'esposizione ai liquami (si veda Cass., Sez. 3, n. 971/15, Rv 261794, secondo cui non è necessario che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi; fattispecie in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi).
Peraltro, la contestazione in merito al travisamento della prova da parte del Giudice, il quale avrebbe errato nel ritenere i residui secchi sulla pubblica via laddove erano sulla lettiera, appare formulata in modo generico e non suffragata dal riferimento specifico al verbale di sopralluogo che l'imputato avrebbe dovuto allegare al ricorso o citare per intero nelle parti di interesse.
Peraltro, non è coerente neanche con la descrizione dello stato dei luoghi da parte degli Operanti che avevano verificato che le stalle erano prive delle concimaie, lettiere e vasche di raccolta e che i liquami confluivano nel tombino per poi arrivare sulla pubblica via.
Pertanto, non solo l'accertamento dei fatti compiuto dal Giudice di prime cure è solidamente motivato ed in linea con la giurisprudenza della Sezione, ma non si è verificata neanche la prescrizione perché il sopralluogo dei Carabinieri è avvenuto il 13.7.2011 e la condotta è stata contestata nel capo d'imputazione come perdurante fino all'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Né l'imputato ha documentato di aver preso delle misure idonee ad evitare i danni segnalati prima del processo. Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 131bis c.p., va evidenziato che il diniego implicito trova la sua motivazione nella valutazione di particolare rilevanza dei fatti e della loro perduranza, tant'è vero che il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la valutazione sulla ricorrenza di reati ambientali ai sensi del d. Lgs. 152/2006.
E' quindi certamente esclusa la possibilità di applicare l'art. 131bis c.p., mentre quanto alle circostanze attenuanti generiche va richiamato il principio, sempre affermato da questa Sezione, secondo cui è necessario che l'imputato rappresenti quelle situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in suo favore (sentenza n. 9836/16, Rv 266460), il che non è avvenuto nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 19 settembre 2017.