TAR Friuli V.G. sent. N. 339/07 del 10.05.2007.
Delimitazione delle fasce di rispetto di 150 metri a sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) D.Lgs n. 42/2004.

Le fasce di rispetto laterali ai fiumi vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d’acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, solo quando quest’ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria. Nell’ ottica di un giusto contemperamento tra interesse pubblico e interesse dei privati proprietari, è al termine “sponda” che occorre fare precipuo riferimento, intendendosi per sponda il confine naturale della ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali, mentre gli argini costituiscono le barriere esterne per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali. (a cura di Alan Valentino, Udine).

Ric. n.  312/06 R.G.R.                                               N.339/07 Reg. Sent.

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Borea  - Presidente, relatore

Oria Settesoldi – Consigliere

Vincenzo Farina- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ric. n. 312/06, proposto dalla soc. Peressin s.r.l., in persona del legale rappresentante Livio Peressin,  rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Mauro e domiciliata con il medesimo in Trieste  presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Tapogliano, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale 5 maggio 2006 e del presupposto provvedimento di diniego di DIA adottato in data 29 marzo 2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i documenti depositati a seguito degli incombenti disposti con ord.za 5 luglio 2006;

Visti gli atti di causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del  7 febbraio 2007  il presidente Borea e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il sindaco del Comune di Tapogliano ha dapprima, con atto 29 marzo 2006, denegato la DIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione su terreno di sua proprietà di opere di recinzione e formazione di nuovo transito interpoderale, e, successivamente, con ordinanza 5 maggio 2006, ha disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Il tutto perché i lavori eseguiti rientrerebbero nella fascia di rispetto ambientale  di un corso d’acqua ex D.L.vo n. 42/04.

Precisato che nella specie il bene ambientale della cui tutela si preoccupa il Comune intimato  è il torrente Torre, e che in base alla disposizione di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) del ricordato D.L.vo n. 42/04  è inibita la realizzazione di opere nella fascia di rispetto di  150 metri, denuncia la ricorrente, con il secondo, radicale mezzo di gravame, l’erronea applicazione da parte della P.A. della disciplina di vincolo sopra ricordata, nell’assunto che le opere realizzate si troverebbero sì a meno di 150 metri dal piede dell’argine del torrente in questione, ma si sarebbe peraltro omesso di tener conto che che tale argine è posto a tutela delle piene straordinarie del torrente stesso, laddove, si prosegue, le piene ordinarie sono contenute da altra ripa o sponda più interna, rispetto alla quale  i luoghi del contestato intervento sono a ben più di 150 metri.

La doglianza, alla luce anche della documentazione versata in atti  dal Comune di Tapogliano a seguito di ordinanza istruttoria emessa nella camera di consiglio del 5 luglio 2006, è fondata e merita perciò accoglimento.

Premesso che la norma da applicare pone come linea ideale dalla quale calcolare i 150 metri di zona di rispetto dei corsi d’acqua “le relative sponde o piedi degli argini”, si deve infatti condividere la giurisprudenza richiamata e riportata dalla ricorrente a tenore della quale pur nell’apparente dicotomia usata dal legislatore la suddetta linea ideale non può che presupporre che i due termini, ai fini voluti dalla legge, si equivalgano, in caso contrario lasciandosi inammissibilmente all’arbitrio di chi valuta la determinazione dell’ampiezza della fascia di rispetto. Ne segue che, nell’ ottica di un giusto contemperamento tra interesse pubblico e interesse dei privati proprietari, è al termine sponda che occorre fare precipuo riferimento, intendendosi per sponda il confine naturale della ordinaria portata dell’acqua  nelle sue variazioni stagionali, mentre gli argini costituiscono le barriere esterne per lo più artificiali, erette  a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali.

A tale interpretazione del resto, e la circostanza avrebbe dovuto essere nota oltre che particolarmente autorevole per il Comune intimato, anche a voler prescindere dalla netta presa di posizione di taluni pretori, aderisce pianamente la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale, avendo evidentemente come propri principali se non esclusivi destinatari i Comuni, nel dettare istruzioni al riguardo  con apposita circolare esplicativa del 1992, in atti, dà per pacifico che ai fini della determinazione della zona di rispetto di cui alla (allora) legge Galasso  le fasce laterali ai fiumi vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d’acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, quando quest’ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda  nel contenere le acque di piena ordinaria”.

Ciò premesso in diritto, poiché in fatto è risultato, grazie anche alla documentazione prodotta dal Comune intimato, che nella specie l’intervento sanzionato si trova ad una distanza di  non meno di 200 metri dalla linea di sponda come sopra definita,  e cioè, si ripete, dal confine naturale della ordinaria portata dell’acqua, risulta del tutto irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune intimato, il fatto che viceversa il detto intervento si trovi a poche decine di metri dal piede dell’argine esterno, il quale non esplica affatto, nella specie, una funzione analoga alla sponda, non ha cioè la funzione di contenere le piene ordinarie, bensì  costituisce soltanto  una ulteriore barriera protettiva esterna per contrastare le eventuali piene eccezionali e straordinarie, la cui eccezionalità e straordinarietà  è concretamente dimostrata,  al di là di ogni pur minimo dubbio, dal fatto che i terreni tra la sponda (normale) e l’argine (eccezionale) sono tranquillamente oggetto di coltivazione.

In definitiva il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Tapogliano a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di €. 1.000 (mille) oltre al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2007.

f.to Vincenzo Borea Presidente Estensore

Depositato nella Segreteria del Tribunale

il giorno 10 maggio 2007

f.to Antonino Maria Fortuna