Delimitazione delle fasce di rispetto di 150 metri a sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) D.Lgs n. 42/2004.
Le fasce di rispetto laterali ai fiumi vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d’acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, solo quando quest’ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria. Nell’ ottica di un giusto contemperamento tra interesse pubblico e interesse dei privati proprietari, è al termine “sponda” che occorre fare precipuo riferimento, intendendosi per sponda il confine naturale della ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali, mentre gli argini costituiscono le barriere esterne per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali. (a cura di Alan Valentino, Udine).
Ric. n. 312/06 R.G.R. N.339/07
Reg. Sent.
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli -
Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Borea - Presidente, relatore
Oria Settesoldi – Consigliere
Vincenzo Farina- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ric. n. 312/06, proposto dalla soc. Peressin s.r.l., in
persona del legale rappresentante Livio Peressin, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro
Mauro e domiciliata con il medesimo in Trieste
presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di
Tapogliano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale 5
maggio 2006 e del presupposto provvedimento di diniego di DIA adottato in data
29 marzo 2006;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti i documenti depositati a
seguito degli incombenti disposti con ord.za 5 luglio 2006;
Visti gli atti di causa;
Nominato relatore alla pubblica
udienza del 7 febbraio 2007 il presidente Borea e uditi i difensori delle
parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il sindaco del Comune di Tapogliano ha
dapprima, con atto 29 marzo 2006, denegato la DIA presentata dalla ricorrente
per la realizzazione su terreno di sua proprietà di opere di recinzione e
formazione di nuovo transito interpoderale, e, successivamente, con ordinanza 5
maggio 2006, ha disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Il tutto perché i lavori eseguiti
rientrerebbero nella fascia di rispetto ambientale di un corso d’acqua ex D.L.vo n. 42/04.
Precisato che nella specie il bene
ambientale della cui tutela si preoccupa il Comune intimato è il torrente Torre, e che in base alla
disposizione di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) del ricordato D.L.vo n.
42/04 è inibita la realizzazione di opere
nella fascia di rispetto di 150 metri,
denuncia la ricorrente, con il secondo, radicale mezzo di gravame, l’erronea
applicazione da parte della P.A. della disciplina di vincolo sopra ricordata,
nell’assunto che le opere realizzate si troverebbero sì a meno di 150 metri dal
piede dell’argine del torrente in questione, ma si sarebbe peraltro omesso di
tener conto che che tale argine è posto a tutela delle piene straordinarie del
torrente stesso, laddove, si prosegue, le piene ordinarie sono contenute da altra
ripa o sponda più interna, rispetto alla quale
i luoghi del contestato intervento sono a ben più di 150 metri.
La doglianza, alla luce anche della
documentazione versata in atti dal
Comune di Tapogliano a seguito di ordinanza istruttoria emessa nella camera di
consiglio del 5 luglio 2006, è fondata e merita perciò accoglimento.
Premesso che la norma da applicare pone
come linea ideale dalla quale calcolare i 150 metri di zona di rispetto dei
corsi d’acqua “le relative sponde o piedi degli argini”, si deve infatti
condividere la giurisprudenza richiamata e riportata dalla ricorrente a tenore
della quale pur nell’apparente dicotomia usata dal legislatore la suddetta
linea ideale non può che presupporre che i due termini, ai fini voluti dalla
legge, si equivalgano, in caso contrario lasciandosi inammissibilmente
all’arbitrio di chi valuta la determinazione dell’ampiezza della fascia di
rispetto. Ne segue che, nell’ ottica di un giusto contemperamento tra interesse
pubblico e interesse dei privati proprietari, è al termine sponda che occorre
fare precipuo riferimento, intendendosi per sponda il confine naturale della ordinaria portata
dell’acqua nelle sue variazioni
stagionali, mentre gli argini costituiscono le barriere esterne per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso
di piene eccezionali.
A tale interpretazione del resto, e la
circostanza avrebbe dovuto essere nota oltre che particolarmente autorevole per
il Comune intimato, anche a voler prescindere dalla netta presa di posizione di
taluni pretori, aderisce pianamente la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, la
quale, avendo evidentemente come propri principali se non esclusivi destinatari
i Comuni, nel dettare istruzioni al riguardo
con apposita circolare esplicativa del 1992, in atti, dà per pacifico
che ai fini della determinazione della zona di rispetto di cui alla (allora)
legge Galasso “le fasce laterali ai fiumi vanno calcolate con riferimento alla
delimitazione effettiva del corso d’acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda
o dal piede esterno dell’argine, quando
quest’ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria”.
Ciò premesso in diritto, poiché in
fatto è risultato, grazie anche alla documentazione prodotta dal Comune
intimato, che nella specie l’intervento sanzionato si trova ad una distanza
di non meno di 200 metri dalla linea di
sponda come sopra definita, e cioè, si
ripete, dal confine naturale della ordinaria portata dell’acqua, risulta del
tutto irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune intimato, il
fatto che viceversa il detto intervento si trovi a poche decine di metri dal
piede dell’argine esterno, il quale non esplica affatto, nella specie, una
funzione analoga alla sponda, non ha cioè la funzione di contenere le piene
ordinarie, bensì costituisce
soltanto una ulteriore barriera
protettiva esterna per contrastare le eventuali piene eccezionali e straordinarie,
la cui eccezionalità e straordinarietà è
concretamente dimostrata, al di là di
ogni pur minimo dubbio, dal fatto che i terreni tra la sponda (normale) e
l’argine (eccezionale) sono tranquillamente oggetto di coltivazione.
In definitiva il ricorso deve essere
accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia
Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie, e
per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Tapogliano
a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che liquida nella somma
complessiva di €. 1.000 (mille) oltre al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera
di consiglio, il 7 febbraio 2007.
f.to Vincenzo Borea Presidente Estensore
Depositato nella Segreteria del Tribunale
il giorno 10 maggio 2007
f.to Antonino Maria Fortuna