Cass. Sez. III n. 32540 del 1 settembre 2010 (Ud.8 giu. 2010)
Pres.Lupo Est. Amoresano Ric. Fricano
Urbanistica. Ordine di demolizione e persistenza della legittimità
L'ordine di demolizione delle opere abusive deve intendersi sempre emesso allo stato degli atti, sicché il giudice è comunque tenuto a valutarne la persistenza dei presupposti lungo tutta la durata del processo. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, in luogo di valutare la compatibilità del disposto, in primo grado, ordine di demolizione con la successiva intervenuta pronuncia del giudice amministrativo di sospensione di detto ordine, aveva rinviato ogni accertamento sul punto al giudice dell'esecuzione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1105
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 223/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Fricano Antonino nato il 14.3.1952;
avverso la sentenza del 21.10.2009 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Francesco Salzano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 22.4.2008 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, condannava Fricano Antonino, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e), artt. 10, 29 e 31, art. 44, lett. c) (capo a), art. 81 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo d), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo e), per aver realizzato senza permesso di costruire, senza autorizzazione paesaggistica ed in violazione della normativa sul cemento armato ed antisismica, opere edilizie (vano chiuso a veranda su piattaforma in cemento armato, cucina in muratura, modifica di una finestra in porta di accesso, apertura di nuova finestra); pena sospesa subordinatamente all'adempimento dell'ordine di demolizione delle opere abusive.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21.10.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Fricano in ordine ai reati ascritti ai capi c) e d) perché estinti per prescrizione, riducendo la pena inflitta in primo grado a mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 23.800,00 di ammenda e confermando nel resto.
Riteneva la Corte che la pendenza di ricorso al TAR avverso il provvedimento di demolizione emesso dal Comune non costituisse motivo di sospensione e che il possibile contrasto di decisioni in proposito potesse essere risolto in sede esecutiva. Le opere eseguite erano poi soggette certamente a permesso di costruire realizzando esse un sicuro aumento di volumetria ed era necessaria l'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi che ponevano in pericolo il paesaggio (il richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) operava non solo quoad poenam ma anche per la descrizione della condotta tipica).
2) Propone ricorso per Cassazione Fricano Antonino, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa sospensione del procedimento penale D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 45. Il TAR Sicilia in data 8.1.2008 ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento con cui veniva intimata la demolizione delle opere. La Corte territoriale ha illegittimamente ed illogicamente ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre la sospensione D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 45. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, nonché il vizio di motivazione, trattandosi di un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale non era necessario permesso di costruire.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 4, avendo la Corte territoriale operato, in relazione ai reati dichiarati prescritti, una riduzione inferiore al minimo edittale previsto dalla fattispecie incriminatrice.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. A seguito della intervenuta abrogazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (richiamato nell'art. 181, comma 1) la condotta penalmente rilevante è solo quella di cui al comma 1 bis, medesimo art. (l'assenza del requisito del notevole interesse pubblico della zona di riferimento esclude l'applicazione di detta norma).
3) L'art. 165 consente di subordinare la sospensione della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata).
Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 3.2.1997 n. 714, hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva. La giurisprudenza successiva è ormai assolutamente consolidata in tale senso. "Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali:
non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen." (Cass. sez. pen. sez. 3 n. 38071 del 19.9.2007; conf. Cass. sez. 3 n. 18304 del 17.1.2003).
Non c'è dubbio, però, che l'ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicché perfino il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.
La Corte di Appello, in presenza della deduzione difensiva in ordine alla pronuncia del TAR di sospensione dell'ordine di demolizione, avrebbe dovuto accertare quale incidenza (in termini di compatibilità) avesse detta pronuncia in relazione all'ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Si è limitata, invece, a "rinviare" ogni accertamento al giudice dell'esecuzione. La non manifesta infondatezza del ricorso consente di rilevare ex art. 129 c.p.p. cause estintive del reato (nel caso di specie prescrizione), maturate dopo la sentenza impugnata. Il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. previgenti, di anni 4 e mesi 6 è maturato in data 26.1.2010, essendo la permanenza cessata in data 26.7.2005 con il sequestro delle opere e l'apposizione dei sigilli.
Non ricorrono, poi, le condizioni per l'applicazione del disposto di cui all'art. 129 cpv. c.p.p., avendo i giudici di merito ampiamente e correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato (in particolare in relazione alla necessità di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica).
La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione travolge ovviamente l'ordine di demolizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010