T.A.R. Toscana (Firenze), Sez. III sent. N. 5628 del 16.11.2006. Beni ambientali. Sostituzione piantumazioni in area vincolata. La sostituzione di determinate tipologie di piante non integra sul piano concettuale un’alterazione in senso pregiudiziovole della bellezza d’insieme poiché non modifica né sopprime la naturale bellezza d’insieme (complesso della vegetazione del luogo). Il vincolo applicato al bene non si estende alla tutela di una determinata tipologia di essenze ma conserva la finalità della sua tutela di tipo generale e complessivo, tipiche della bellezza paesaggistica protetta, di conseguenza gli interventi in tali aree non possono essere subordinati al mantenimento di specifiche specie vegetali. (Nel caso in esame un giardino sito nell’ambito della cerchia muraria del Comune di Lucca vincolata ai sensi del D.M. 20.05.1957).
(A cura di Alan Valentino). REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-


ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. 2303/2004, proposto dalla Srl ALPA in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliata in Firenze Via Lamarmora 14;
c o n t r o
- il MINISTERO DEI BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI in persona del Ministro p.t.;

- la SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DI PISA, in persona del Soprintendente p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata come per legge in Via degli Arazzieri 4;
e nei confronti di:
COMUNE DI LUCCA, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del decreto 3.9.2004 del Ministero per i beni e le attività culturali – Sopraintendenza ai beni ambientali architettonici artistici e storici di Pisa, recante l’annullamento del provvedimento del Comune di Lucca dell’8.4.2004 prot.n. 219 con cui si autorizza la società ricorrente ad eseguire alcuni interventi di riqualificazione ambientale in un terreno posto in comune di Lucca;
nonché dell’art. 4 comma 1 bis D.M. 13.6.1994 n. 495 nella parte in cui intende disciplinare senza garanzia di contraddittorio il procedimento di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 490/99.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza convenuti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 8 GIUGNO 2006 relatore il Consigliere Raffaele Potenza -, l’ avv. F. Paolini degato dal G. Morbidelli.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
1.- La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare con circostante giardino sito in Lucca, ha presentato in data 25.3.2004 un’istanza di riqualificazione del suddetto giardino al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 490/99.
Il Comune di Lucca, con provvedimento poi annullato dalla Sovrintendenza ai beni ambientali architettonici artistici e storici di Pisa, si è pronunziato in senso favorevole all’intervento, non ravvisandovi motivi di incompatibilità paesaggistica. La Sovrintendenza, invece, ha evidenziato che non ci sono “sufficienti motivazioni che consentano di ritenere compatibili le opere con il contesto ambientale in cui andrebbero ad inserirsi” ed inoltre ha precisato che “l’intervento altera il verde consolidato entro la cerchia muraria”, oltre che modificare sostanzialmente il vincolo paesaggistico posto dal D.M. 20.5.1957.
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la tardività del provvedimento di annullamento rispetto al termine di 60 giorni di cui all’art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, ritenendo ininfluente ai fini del computo del termine la richiesta istruttoria (una relazione fotostatica e fitosanitaria) formulata dalla Sovrintendenza il 18.5.2004, in quanto diretta ad integrare una documentazione già completa.
Il termine sarebbe scaduto, secondo la ricorrente, il 14.6.2004, mentre il provvedimento è stato assunto il 3.9.2004.
Aggiunge la ricorrente che, anche qualora la richiesta istruttoria dovesse ritenersi sospensiva del termine, questo tuttavia risulterebbe scaduto il 3.8.2004, dato che i documenti richiesti sono stati inoltrati il 5.7.2004 e la stessa amministrazione ha attribuito effetto sospensivo all’istruttoria.
La ricorrente, peraltro, è dell’opinione che l’autorizzazione comunale fosse motivata in relazione al parere della Commissione ambientale, la quale aveva evidenziato come nella fattispecie si trattasse di “sostituire alcune piante di essenze non tipiche della zona con altre autoctone”.
La società ritiene, altresì, che la Sovrintendenza abbia espresso un giudizio di merito che non le compete, travisando il vincolo che sarebbe rivolto a tutelare gli alberi della cerchia delle mura, e non già gli alberi dei giardini interni alla cerchia di mura.
Infine, la società lamenta la violazione dell’art. 7 della L.n. 241/90 non potendosi ritenere comunicazione di avvio del procedimento la richiesta istruttoria del 18.5.2004; a suo parere, trattandosi di un procedimento di “secondo grado”, vi era l’onere di preventiva informazione al fine di poter partecipare al procedimento.
Con ordinanza collegiale (n. 4598/2005) sono stati ordinati alcuni incombenti che risultano eseguiti.
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.
D I R I T T O
Nel primo ordine di censure deduce la società istante il tardivo esercizio, da parte della Sovrintendenza, del potere di annullamento, sottoposto al termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione e nella fattispecie esercitato solo in data 3.9.2004; la censura è infondata. Il decorrere del termine di cui si tratta ha visto infatti la propria interruzione per effetto di una richiesta di integrazione formulata dalla Sovrintendenza e che, come risulta dall’istruttoria disposta dal Tribunale (e non contestato dalla ricorrente) è stata adempiuta dalla società Alpa solo in data 5.7.04; ne deriva che, decorrendo da detta data un nuovo termine di sessanta giorni, l’annullamento disposto il 3 9 2004 risulta tempestivo.
Né può condividersi la tesi della ricorrente che , a supporto della censura in esame, afferma che l’integrazione istruttoria richiesta dall’Amministrazione costituirebbe un ingiustificato e quindi pretestuoso aggravamento del procedimento, come tale indoneo ad interrompere il termine, spirato quindi irrimediabilmente col 7 giugno 2004 (sessantesimo giorno dal 8.4.04, data di ricevimento dell’autorizzazione comunale); ad avviso del Tribunale elementi quali la relazione fitosanitaria o fitostatica, richiesti in un procedimento di valutazione dell’impatto di un intervento di riqualificazione di un giardino vincolato, assumono valenza assolutamente pertinente agli interessi da valutare da parte della Sovrintendenza e difficilmente perciò possono assumere ex se quel carattere di pretestuosità che, secondo l’invocata giurisprudenza amministrativa, impedisce l’interruzione del termine in parola.
2- Il secondo ordine di censure argomenta che illegittimamente la Sovrintendenza avrebbe ritenuto l’autorizzazione annullata affetta da eccesso di potere per difetto di motivazione, mentre dal richiamo al parere espresso dalla Commissione ambientale (seduta 29 3 04) emergerebbe una motivazione sufficiente, il cui contenuto smentirebbe l’affermazione sovrintendentizia dell’alterazione del verde consolidato, in effetti adottata quale motivo dell’annullamento. Le censure sono fondate. La sovrintendenza ha annullato l’autorizzazione comunale dopo aver rilevato che la stessa, unitamente al parere della Commissione da essa richiamato , non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto l’intervento de quo compatibile col paesaggio ; essa ha inoltre tratto la conclusione che l’intervento costituisce al contrario una “alterazione” dello stesso. In realtà la motivazione resa dalla Commissione, pur essendo estremamente stringata (limitandosi ad affermare la compatibilità dell’intervento) trova fondamento in dati oggettivi, risiedenti nella natura dell’intervento, quale risultante ed ulteriormente illustrata peraltro dalla stessa relazione oggetto dell’istruttoria, che si pone come momento centrale e decisivo del procedimento compiuto. Da quest’ultimo emerge pacificamente, invero, che la riqualificazione di cui si tratta comporta la sostituzione di determinate tipologie di piante con altra e tale intervento, ad avviso del Collegio, non integra sul piano concettuale una alterazione in senso pregiudizievole della bellezza di insieme (nella specie individuata nel”verde consolidato nella cerchia muraria” ) poiché in realtà non modifica e tanto meno sopprime la natura della bellezza di insieme (costituita dal complesso della vegetazione del luogo) ma ne sostituisce solo la tipologia di alcuni dei suoi elementi. D’altro canto il vincolo nella specie applicato non sembra avere natura che si estenda alla tutela di una determinata tipologia di essenze, di talchè l’intervento possa essere subordinato al mantenimento di specifiche specie vegetali, ma conserva la finalità della sua tutela di tipo generale e complessivo tipiche della bellezza paesaggistica protetta.
Alla luce di tali rilievi ed a un più attento esame , l’autorizzazione comunale doveva essere ritenuta assistita da una motivazione sostanziale sufficiente sul piano logico a ritenere l’intervento non in contrasto col vincolo de quo e quindi non meritevole di essere annullata.
3- II ricorso deve conclusivamente essere accolto.
L’annullamento del provvedimento della Sovrintendenza comporta la reviviscenza dell’autorizzazione paesaggistica, comunale, con conseguente potere-dovere del Comune di portare a termine il procedimento emettendo le determinazioni finali sull’intervento proposto.
4 - In ordine alle spese de giudizio, la sufficiente complessità della fattispecie integra giusta ragione per disporne la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, l’8 giugno 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. RAFFAELE POTENZA - Presidente f.f,. est.
dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere
dott. FILIPPO MUSILLI - Consigliere
F.to Raffaele Potenza
F.to Mara Vagnoli -Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 NOVEMBRE 2006
Firenze, lì 16 novembre 2006
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli