T.A.R. Toscana (Firenze), Sez. III sent. N. 5628 del 16.11.2006. Beni
ambientali. Sostituzione piantumazioni in area vincolata. La
sostituzione di determinate tipologie di piante non integra sul piano
concettuale un’alterazione in senso pregiudiziovole della
bellezza d’insieme poiché non modifica
né sopprime la naturale bellezza d’insieme
(complesso della vegetazione del luogo). Il vincolo applicato al bene
non si estende alla tutela di una determinata tipologia di essenze ma
conserva la finalità della sua tutela di tipo generale e
complessivo, tipiche della bellezza paesaggistica protetta, di
conseguenza gli interventi in tali aree non possono essere subordinati
al mantenimento di specifiche specie vegetali. (Nel caso in esame un
giardino sito nell’ambito della cerchia muraria del Comune di
Lucca vincolata ai sensi del D.M. 20.05.1957).
(A cura di Alan Valentino).
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. 2303/2004, proposto dalla Srl ALPA in persona del legale
rappresentante pt., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Morbidelli ed elettivamente domiciliata in Firenze Via Lamarmora 14;
c o n t r o
- il MINISTERO DEI BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI in persona del
Ministro p.t.;
- la SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E
STORICI DI PISA, in persona del Soprintendente p.t., costituitisi in
giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata come per legge in
Via degli Arazzieri 4;
e nei confronti di:
COMUNE DI LUCCA, in persona del Sindaco p.t., non
costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del decreto 3.9.2004 del Ministero per i beni e le attività
culturali – Sopraintendenza ai beni ambientali architettonici
artistici e storici di Pisa, recante l’annullamento del
provvedimento del Comune di Lucca dell’8.4.2004 prot.n. 219
con cui si autorizza la società ricorrente ad eseguire
alcuni interventi di riqualificazione ambientale in un terreno posto in
comune di Lucca;
nonché dell’art. 4 comma 1 bis D.M. 13.6.1994 n.
495 nella parte in cui intende disciplinare senza garanzia di
contraddittorio il procedimento di cui all’art. 151 del
D.Lgs. n. 490/99.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e
della Soprintendenza convenuti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 8 GIUGNO 2006 relatore il Consigliere
Raffaele Potenza -, l’ avv. F. Paolini degato dal G.
Morbidelli.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
1.- La società ricorrente, proprietaria di un compendio
immobiliare con circostante giardino sito in Lucca, ha presentato in
data 25.3.2004 un’istanza di riqualificazione del suddetto
giardino al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al
decreto legislativo n. 490/99.
Il Comune di Lucca, con provvedimento poi annullato dalla
Sovrintendenza ai beni ambientali architettonici artistici e storici di
Pisa, si è pronunziato in senso favorevole
all’intervento, non ravvisandovi motivi di
incompatibilità paesaggistica. La Sovrintendenza, invece, ha
evidenziato che non ci sono “sufficienti motivazioni che
consentano di ritenere compatibili le opere con il contesto ambientale
in cui andrebbero ad inserirsi” ed inoltre ha precisato che
“l’intervento altera il verde consolidato entro la
cerchia muraria”, oltre che modificare sostanzialmente il
vincolo paesaggistico posto dal D.M. 20.5.1957.
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la tardività del
provvedimento di annullamento rispetto al termine di 60 giorni di cui
all’art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, ritenendo
ininfluente ai fini del computo del termine la richiesta istruttoria
(una relazione fotostatica e fitosanitaria) formulata dalla
Sovrintendenza il 18.5.2004, in quanto diretta ad integrare una
documentazione già completa.
Il termine sarebbe scaduto, secondo la ricorrente, il 14.6.2004, mentre
il provvedimento è stato assunto il 3.9.2004.
Aggiunge la ricorrente che, anche qualora la richiesta istruttoria
dovesse ritenersi sospensiva del termine, questo tuttavia risulterebbe
scaduto il 3.8.2004, dato che i documenti richiesti sono stati
inoltrati il 5.7.2004 e la stessa amministrazione ha attribuito effetto
sospensivo all’istruttoria.
La ricorrente, peraltro, è dell’opinione che
l’autorizzazione comunale fosse motivata in relazione al
parere della Commissione ambientale, la quale aveva evidenziato come
nella fattispecie si trattasse di “sostituire alcune piante
di essenze non tipiche della zona con altre autoctone”.
La società ritiene, altresì, che la
Sovrintendenza abbia espresso un giudizio di merito che non le compete,
travisando il vincolo che sarebbe rivolto a tutelare gli alberi della
cerchia delle mura, e non già gli alberi dei giardini
interni alla cerchia di mura.
Infine, la società lamenta la violazione dell’art.
7 della L.n. 241/90 non potendosi ritenere comunicazione di avvio del
procedimento la richiesta istruttoria del 18.5.2004; a suo parere,
trattandosi di un procedimento di “secondo grado”,
vi era l’onere di preventiva informazione al fine di poter
partecipare al procedimento.
Con ordinanza collegiale (n. 4598/2005) sono stati ordinati alcuni
incombenti che risultano eseguiti.
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 il
ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.
D I R I T T O
Nel primo ordine di censure deduce la società
istante il tardivo esercizio, da parte della Sovrintendenza,
del potere di annullamento, sottoposto al termine perentorio di 60
giorni dal ricevimento dell’autorizzazione e nella
fattispecie esercitato solo in data 3.9.2004; la censura
è infondata. Il decorrere del termine di
cui si tratta ha visto infatti la propria interruzione per effetto di
una richiesta di integrazione formulata dalla Sovrintendenza e che,
come risulta dall’istruttoria disposta dal Tribunale (e non
contestato dalla ricorrente) è stata adempiuta dalla
società Alpa solo in data 5.7.04; ne deriva che,
decorrendo da detta data un nuovo termine di sessanta giorni,
l’annullamento disposto il 3 9 2004 risulta
tempestivo.
Né può condividersi la tesi
della ricorrente che , a supporto della censura in esame,
afferma che l’integrazione istruttoria richiesta
dall’Amministrazione costituirebbe un ingiustificato e quindi
pretestuoso aggravamento del procedimento, come tale indoneo ad
interrompere il termine, spirato quindi irrimediabilmente col 7 giugno
2004 (sessantesimo giorno dal 8.4.04, data di ricevimento
dell’autorizzazione comunale); ad avviso del Tribunale
elementi quali la relazione fitosanitaria o fitostatica, richiesti in
un procedimento di valutazione dell’impatto di un intervento
di riqualificazione di un giardino vincolato, assumono valenza
assolutamente pertinente agli interessi da valutare da parte della
Sovrintendenza e difficilmente perciò possono
assumere ex se quel carattere di pretestuosità che, secondo
l’invocata giurisprudenza amministrativa, impedisce
l’interruzione del termine in parola.
2- Il secondo ordine di censure argomenta che
illegittimamente la Sovrintendenza avrebbe ritenuto
l’autorizzazione annullata affetta da eccesso di potere per
difetto di motivazione, mentre dal richiamo al
parere espresso dalla Commissione ambientale (seduta 29 3 04)
emergerebbe una motivazione sufficiente, il cui contenuto smentirebbe
l’affermazione sovrintendentizia dell’alterazione
del verde consolidato, in effetti adottata quale motivo
dell’annullamento. Le censure sono fondate. La
sovrintendenza ha annullato l’autorizzazione comunale dopo
aver rilevato che la stessa, unitamente al parere della Commissione da
essa richiamato , non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto
l’intervento de quo compatibile col paesaggio ; essa ha
inoltre tratto la conclusione che
l’intervento costituisce al contrario una
“alterazione” dello stesso. In realtà la
motivazione resa dalla Commissione, pur essendo estremamente stringata
(limitandosi ad affermare la compatibilità
dell’intervento) trova fondamento in dati oggettivi,
risiedenti nella natura dell’intervento, quale
risultante ed ulteriormente illustrata peraltro dalla stessa relazione
oggetto dell’istruttoria, che si pone come momento centrale e
decisivo del procedimento compiuto. Da
quest’ultimo emerge pacificamente, invero, che la
riqualificazione di cui si tratta comporta la sostituzione
di determinate tipologie di piante con altra e tale
intervento, ad avviso del Collegio, non integra sul piano concettuale
una alterazione in senso pregiudizievole della bellezza di insieme
(nella specie individuata nel”verde consolidato nella cerchia
muraria” ) poiché in realtà non
modifica e tanto meno sopprime la natura della bellezza di
insieme (costituita dal complesso della vegetazione del
luogo) ma ne sostituisce solo la tipologia di alcuni dei suoi
elementi. D’altro canto il vincolo nella
specie applicato non sembra avere natura che si estenda alla tutela di
una determinata tipologia di essenze, di talchè
l’intervento possa essere subordinato al mantenimento di
specifiche specie vegetali, ma conserva la finalità della
sua tutela di tipo generale e complessivo tipiche della bellezza
paesaggistica protetta.
Alla luce di tali rilievi ed a un più attento esame ,
l’autorizzazione comunale doveva essere ritenuta assistita da
una motivazione sostanziale sufficiente sul piano logico a ritenere
l’intervento non in contrasto col vincolo de quo e quindi non
meritevole di essere annullata.
3- II
ricorso
deve conclusivamente
essere accolto.
L’annullamento del provvedimento della
Sovrintendenza comporta la reviviscenza dell’autorizzazione
paesaggistica, comunale, con conseguente potere-dovere del Comune di
portare a termine il procedimento emettendo le determinazioni finali
sull’intervento proposto.
4 - In ordine alle spese de giudizio, la sufficiente
complessità della fattispecie integra giusta ragione per
disporne la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, l’8 giugno 2006 , dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di
Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. RAFFAELE
POTENZA
- Presidente f.f,. est.
dott. VINCENZO
FIORENTINO
- Consigliere
dott. FILIPPO
MUSILLI
- Consigliere
F.to Raffaele Potenza
F.to Mara Vagnoli -Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 NOVEMBRE 2006
Firenze, lì 16 novembre 2006
Il Collaboratore di
Cancelleria
F.to Mara Vagnoli
Beni Ambientali. Sostituzione piantumazioni in area vincolata
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