Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571, del 24 marzo 2015
Caccia e animali.Legittimità revoca della licenza di porto di fucile uso caccia per bracconaggio

Questo Consiglio ha già rilevato, proprio in riferimento ad un episodio di bracconaggio, che la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima in un caso del genere, poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell’arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01571/2015REG.PROV.COLL.

N. 08691/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8691 del 2013, proposto da:xxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Bartali e dall’Avv.xxxx con domicilio eletto presso l’Avv. xxxxi in Roma, Via Monte Santo, n. 2; 

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Pisa, in persona del Questore pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01032/2013, resa tra le parti, concernente la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia – risarcimento dei danni

 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Pisa e dell’U.T.G. - Prefettura di Pisa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’appellante sig. xxx, l’Avv. xxxx su delega dell’Avv. xxx nonché, per le Amministrazioni appellate, l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. xxxxx, odierno appellante, ha impugnato avanti al T.A.R. Toscana il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Pisa, Prot. xxx, del 10.4.2012, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal medesimo avverso il provvedimento del Questore di Pisa del 22.12.2011, con il quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia.

2. Il ricorrente, deducendo in primo grado quattro profili di illegittimità del provvedimento questorile e di quello prefettizio, ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento, oltre al consequenziale risarcimento del danno sofferto per la asserita illegittimità dei provvedimenti stessi.

3. Si sono costituiti in primo grado il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Pisa, opponendosi all’accoglimento del ricorso proposto dal sig. xxxxx.

4. Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 10327 del 5.7.2013, ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento di revoca immune dai vizi denunciati.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. xxxxxx, articolando cinque motivi di gravame, e ha chiesto di riformare la sentenza, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e con il risarcimento del danno patito per l’illegittimità di questi.

6. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Pisa, tutti per resistere all’appello qui proposto.

7. Nella pubblica udienza del 12.2.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

8. L’appello è infondato e va respinto.

9. Con il primo motivo (pp. 9-19) l’appellante lamenta, sostanzialmente, che non vi sarebbero due motivazioni della revoca, l’una attinente agli episodi precedenti il 2011 e l’altra relativa al fatto del 2011, a differenza di quanto sembra aver ritenuto il T.A.R., ma una soltanto, peraltro del tutto irragionevole ed illogica, e la sentenza sarebbe viziata perché fondata su un travisamento dei fatti e sull’attribuzione, all’unico fatto del 2011, di una valenza che neanche l’Amministrazione ha inteso dargli.

10. La tesi dell’appellante, pur suggestiva, non può essere accolta.

10.1. Il Questore e, in sede di ricorso gerarchico, il Prefetto hanno ritenuto di revocare la licenza di porto di fucile per uso caccia in seguito alla contestazione di un episodio di bracconaggio all’odierno appellante, titolare della licenza, episodio accaduto nel 2011, valutando tale episodio anche alla luce di precedenti condotte tenute, nel corso degli anni, da questo, e desumendone che egli non darebbe oggettivo e serio affidamento circa il corretto utilizzo dell’arma.

10.2. Il ricorrente in primo grado ha lamentato l’erroneità, l’illogicità e la mancanza di proporzione nella valutazione dell’autorità, ma il T.A.R. ha disatteso le doglianze del ricorrente perché la revoca, al di là degli episodi precedenti al 2011, fermamente contestati dal sig. xxxx e oggetto di un precedente giudizio avanti allo stesso T.A.R. che aveva già annullato un’altra revoca del porto d’armi, si fonderebbe legittimamente anche solo sull’episodio del 2011.

11. Il provvedimento questorile e quello prefettizio si basano, in effetti, su di una complessiva valutazione discrezionale, che trae principale origine e, comunque, causa principale dai fatti accaduti il 30.7.2011, senza i quali la loro emissione non si giustificherebbe, come è reso ben evidente dalla lettura del provvedimento prefettizio che, nel rigettare il ricorso gerarchico, ben sottolinea che tali fatti sono “rilevanti al fine del giudizio di inaffidabilità del sig. Pettorali ritenendo il predetto persona inaffidabile anche alla luce delle pregresse segnalazioni e del parere dei carabinieri del luogo di residenza”.

12. Il decreto evidenzia chiaramente che “contrariamente a quanto avvenuto con il decreto del 2002, motivato con riferimento alle violazioni dalla legge sulla caccia commesse dal ricorrente e sul quale vi è stata deliberazione a lui favorevole da parte del TAR, in questa circostanza il decreto di revoca di porto di fucile per uso caccia è motivato dalla condotta antigiuridica tenuta dal ricorrente nel corso degli anni e sulla sua conseguente inaffidabilità”.

13. Se è vero che tale decreto di revoca del porto d’arma è stato annullato dal T.A.R. toscano con sentenza n. 2174 del 2005, passata in giudicato, come correttamente ricorda l’appellante, decreto che si fondava su molti degli episodi in questa sede riesaminati dall’autorità amministrativa, l’annullamento giurisdizionale di tale decreto non annulla né cancella certo il complessivo dato storico, oggetto della nuova valutazione da parte dell’autorità questorile e di quella prefettizia a fronte dei nuovi e gravi fatti del 2011, ossia l’esistenza delle diverse condotte irregolari legate all’esercizio della caccia e poste in essere nel tempo e, cioè, il reato contravvenzionale commesso nel 1992, per quanto oggetto di oblazione, il precedente del furto venatorio del 1991, figura depenalizzata per effetto dell’abolitio criminis disposta dall’art. 37 della l. 157/1992, ma costituente ulteriore episodio attinente, comunque, all’esercizio della caccia, e infine un altro episodio relativo all’esercizio della caccia in tempo di divieto, rilevato nel 2002 e oggetto di accertamento penale, estinto per prescrizione, oltre che il maltrattamento di animali nel 2010, definito con pagamento di ammenda a seguito di decreto penale.

14. Né giova all’appellante sostenere (p. 15 del ricorso) che non possono essere considerati fatti antecedenti al rilascio del titolo nel 2007 – peraltro in ottemperanza della citata sentenza del T.A.R. – e, comunque, non possono essere considerati il fatto del 1991, perché non più previsto dalla legge come reato, né i fatti del 1994 e del 2002 in quanto, rispettivamente, definito con oblazione o estinto per prescrizione e comunque, al massimo, passibili di sospensione, perché ben può l’autorità amministrativa valutare il complesso di tali condotte nella loro successione cronologica e nella loro materialità, unitamente alla nuova verificatasi nel 2011 dalla quale ha preso le mosse l’istruttoria, per verificare del tutto doverosamente, come ha fatto nel caso di specie, la condotta antigiuridica tenuta dal ricorrente nel corso degli anni e la sua conseguente inaffidabilità e ciò in presenza appunto, come si legge nel provvedimento prefettizio, “di un evento o una condotta che possa far dubitare, anche per indizi e su un piano solo sintomatico, del possesso o della permanenza dei requisiti affidabilità richiesti dalla normativa”.

14.1. E tale fatto, come ben ha messo in rilievo il T.A.R. (p. 6 della sentenza impugnata), non appare certo di secondaria rilevanza atteso che il 30.7.2011, alle ore 2.30, in agro di Montecatini, val di Cecina, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, durante un’operazione antibracconaggio, hanno fermato il sig. xxxx trovandolo in possesso di una carabina corredata di cannocchiale e faro, un coltello, un visore notturno e due cinghiali da pochissimo abbattuti, sicché questo è stato denunciato per violazione degli artt. 13 e 18 della l. 157/1992, sanzionati dall’art. 30, lett. a) e h) della stessa legge (caccia in periodo di divieto generale con uso di mezzi vietati), ma anche per porto abusivo di arma da taglio, previsto dall’art. 4 della l. 110/1975.

15. Questo Consiglio ha già rilevato, proprio in riferimento ad un episodio di bracconaggio, che la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima in un caso del genere, poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell’arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco (Cons. St., sez. VI, 28.7.2008, n. 3700).

16. E tale obiettivo affidamento, alla luce del grave episodio verificatosi nel 2011 e anche delle precedenti condotte, è stato ragionevolmente escluso dall’autorità prefettizia, con motivazione non illogica né irragionevole né sviata da alcun travisamento dei fatti.

17. Da tali rilievi discende anche il rigetto delle altre censure in questa sede sollevate.

18. Quanto al secondo (pp. 20-22 del ricorso), inerente alla violazione dell’art. 99 c.p. e dell’art. 32 della l. 157/1992 in quanto il Corpo Forestale dello Stato avrebbe proposto l’adozione del provvedimento per la reiterazione di reati della stessa natura e, quindi, per un’erronea applicazione della recidiva, bene ha fatto il primo giudice a ritenere irrilevante l’applicazione dell’art. 32 e la dedotta violazione della recidiva, posto che il provvedimento questorile e quello prefettizio non hanno inteso fare applicazione di tale istituto né richiamare, in modo anche solo indiretto o implicito, la disciplina della recidiva a giustificazione della revoca, che si fonda su una valutazione complessiva – e diacronica – delle condotte tenute dall’appellante e, in particolare e, comunque, in modo decisivo, di quella posta in essere nel 2011.

18.1. Ogni richiamo alla disciplina della recidiva, da parte dell’appellante, è un fuor d’opera, perché è al contenuto motivazionale del provvedimento questorile e, soprattutto, di quello prefettizio che occorre far riferimento per valutare la legittimità della revoca.

19. Anche il terzo motivo d’appello (pp. 22-25), con il quale si lamenta l’eccessiva enfatizzazione dell’episodio occorso nel 2011 e la violazione del principio di proporzionalità e di coerenza logica nell’agire amministrativo, non è degno di condivisione, poiché la gravità della condotta di bracconaggio è indubbia, già di per sé e ancor prima di essere inserita nel contesto e nel complesso della successione cronologica di analoghe condotte materiali tenute dall’odierno appellante nel corso degli anni, e pienamente giustifica la revoca della licenza per uso caccia, per il giudizio di totale inaffidabilità, nell’uso delle armi per la caccia, a sfavore di chi si sia reso protagonista di condotte di bracconaggio con modalità di tempo, di luogo e di azione, peraltro, particolarmente insidiose (uccisione di frodo e nottetempo di due cinghiali, decapitati, eviscerati e incaprettati sulle spalle).

19.1. Bene ha ritenuto il T.A.R., con motivazione immune da censura, che al di là delle minimizzazioni dell’accaduto, contenute nel ricorso e ripetute nell’atto di appello, circa la gravità dell’episodio, il ritrovamento in piena notte dell’interessato, nel corso di un’operazione antibracconaggio condotta dal Corpo Forestale dello Stato, con la carabina con il colpo in canna, un coltello con lama di 13 cm e i due cinghiali appena uccisi, concreta quel rischio concreto di abuso delle armi che giustifica pienamente, anche da solo e indipendentemente dai tanto contestati precedenti episodi, la revoca del titolo autorizzatorio per l’impiego del fucile nella caccia.

19.2. Si tratta di motivazione corretta, esaustiva, esente da qualsivoglia errore logico-giuridico e travisamento dei fatti.

19.3. Né le sorti del successivo giudizio penale (pp. 2-3 della memoria difensiva depositata dal ricorrente), nel quale i reati contravvenzionali sono stati estinti per oblazione e l’odierno appellante è stato assolto dall’imputazione del possesso ingiustificato d’arma (coltello), possono certo modificare, sul piano amministrativo, la correttezza della precedente valutazione discrezionale compiuta nel caso di specie.

20. Deve essere respinto anche il quarto motivo di appello (pp. 25-30 del ricorso), con il quale l’appellante, deducendo la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, lamenta la violazione del contraddittorio e la frustrazione del suo apporto partecipativo, poiché la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe fatto unicamente riferimento all’episodio del 2011 e non a quelli precedenti e avrebbe prospettato, alternativamente, la possibilità della sospensione e/o della revoca, con una macroscopica e illegittima sproporzione tra comunicazione iniziale e provvedimento finale.

20.1. Il motivo non merita condivisione.

20.2. Il T.A.R. ha correttamente escluso che vi sia stata, nel caso di specie, la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990.

20.3. L’odierno appellante è stato perfettamente reso edotto dell’avvio del procedimento inteso, eventualmente, anche a disporre la più grave misura della revoca del titolo e, quindi, ben avrebbe potuto partecipare al procedimento evidenziando le ragioni eventualmente ostative alla revoca.

20.4. La revoca, poi, ha nell’episodio del 2011 la sua ragione principale e fondante, senza la quale il procedimento nemmeno sarebbe stato avviato, e quindi la circostanza che la comunicazione non contenesse alcun riferimento ai precedenti episodi è del tutto ininfluente, posto che, anche se il destinatario del provvedimento avesse potuto interloquire su di essi, il provvedimento avrebbe potuto comunque pienamente fondarsi, come legittimamente si fonda, sul solo episodio del 2011, bastevole, in sé, a giustificare la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia a cagione della specifica gravità della condotta (bracconaggio).

20.5. Merita peraltro qui aggiungere che è lo stesso appellante ad ammettere (p. 30 del ricorso) di non aver presentato scritti difensivi in seno al procedimento (se non nella successiva fase del ricorso gerarchico), pur di fronte alla possibilità preannunciatagli di vedersi revocare la licenza, né basta a giustificare tale mancata partecipazione, di cui egli ora qui infondatamente si duole, l’argomento, erroneo, che sulla base di quanto prospettato nella comunicazione di avvio poteva al massimo, nella peggiore delle ipotesi, aspettarsi la sospensione della licenza.

20.6. Ne segue che anche tale motivo, infondato, va respinto.

21. Dalle motivazioni esposte consegue anche il rigetto del quinto motivo di appello (pp. 30-32 del ricorso), con il quale l’appellante si duole della condanna alla rifusione delle spese, che è invece immune da censura essendo conseguente alla sua soccombenza, e del mancato accoglimento della sua domanda risarcitoria, che è infondata di fronte alla accertata legittimità del provvedimento di revoca.

22. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello va respinto, meritando piena conferma la sentenza impugnata.

23. Le spese seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti del Ministero dell’Interno e sono liquidate in dispositivo, seppur in misura esigua, considerata l’attività difensiva assai ridotta svolta dal Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna xxxx a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)