T.A.R. VENETO Sez. I sent. 3587 del 27 Ottobre 2006
Autorizzazione paesaggistica e accordi di programma
Ricorso n. 748/2006 Sent. n.3587/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. 748/2006, proposto da:
- Italia Nostra – ONLUS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Comitato Bassopolesano Antiterminal, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Comitato di Zona Rosolina Mare, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Assagaime - Associazione tra Agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Matteo Ceruti e dall’Avv. Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 312/A,
contro
- la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Romano Morra e dall’Avv. Antonella Cusin, entrambi dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Venezia presso gli Uffici della Giunta Regionale, Dorsoduro n. 3901;
- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63;
- Comune di Porto Viro (Rovigo), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Barzazi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia – Mestre, Via Allegri n. 30,
e nei confronti di
- Terminal Edison G.N.L. – Adriatico S.r.l. (già Edison LNG S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Capria, dall’Avv. Francesco Barone e dall’Avv. Domenico Giuri, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, Via delle Industrie n. 19/C;
- Comune di Cavarzere (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Consorzio di Bonifica Delta Po – Adige, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- A.R.PA.V. – Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
e con l’intervento ad opponendum
di Edison Stoccaggio S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bucello, dall’Avv. Simona Viola, dall’Avv. Eugenio Bruti Liberati, dall’Avv. Nicola Bassi e dall’Avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Felice Cavallotti n. 22,
per l’annullamento
1) del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006 e avente per oggetto l’approvazione dell’accordo di programma stipulato tra la medesima Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro, e il Consorzio di Bonifica Delta Po – Adige e relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (Rovigo) con la stazione di misurazione di Cavarzere (Venezia);
2) dell’accordo di programma medesimo;
3) di tutti gli atti di assenso sostituiti per effetto dell’accordo di programma anzidetto, ivi comprese le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta ed ogni altro provvedimento da emettersi, da parte delle Amministrazioni pubbliche che sottoscrivono l’accordo di programma anzidetto, nei confronti della Terminal Edison GNL Adriatico Adriatico S.r.l., e precisamente:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro, rilasciato a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
b) la variante urbanistica (adottata a’ sensi dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35) e i permessi di costruire relativi al Comune di Cavarzere, parimenti rilasciati a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001;
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, al parallelismo all’argine destro del Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al Canale consorziale Sadocca, all’attraversamento dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente all’argine destro del Canale di Sadocca, all’attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brontolo in località Fornaci del Comune di Porto Viro, all’attraversamento del Canale di Loreo poco più a monte dell’omonimo centro abitato (rilasciati a’ sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523);
d) l’approvazione del progetto di interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, emesso a’ sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 4808, all. C;
4) del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005;
5) nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente comprese tutte le determinazioni assunte nella conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 5 aprile 2006 e depositato il 12 aprile 2006;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di Porto Viro e del Terminale Edison G.N.L. Adriatico S.r.l.;
visto l’atto di intervento in giudizio ad opponendum di Edison Stoccaggio S.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006, (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. M. Ceruti per i ricorrenti Italia Nostra-ONLUS, Comitato Bassopolesano Antiterminal, Comitato di Zona Rosolina Mare e Assagaime – Associazione tra agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, l’Avvocato dello Stato Stefano Maria Cerillo per il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Avv. R. Morra per la Regione Veneto, l’Avv. G. Barzazi per il Comune di Porto Viro, l’Avv. A. Capria per la Terminal Edison G.N.L. Adriatico S.r.l. e l’Avv. M. Bucello per la Edison Stoccaggio S.p.a.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. La complessità delle questioni proposte con il ricorso in epigrafe rende preliminarmente opportuna una puntuale esposizione dei fatti di causa.
La Terminale G.N.L. Adriatico S.r.l. – già Edison Gas S.p.a., Edison T&S S.p.a., Edison S.p.a. e Edison LGN S.p.a., e oggi configurata quale joint venture tra il Gruppo Edison, Qatar Petroleum e ExxonMobil Italiana Gas S.r.l. – è titolare di un progetto avente per oggetto la realizzazione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) da collocare in acque territoriali prospicienti Porto Viro (Rovigo) e per il quale è attualmente progettato un collegamento nel territorio di Minerbio (Bologna) con un apposito metanodotto alla rete di trasporto nazionale del gas.
Va sin d’ora precisato che, a’ sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L.vo 23 maggio 2000 n. 164, “le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell’art. 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili agli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni”.
La difesa della controinteressata Terminal GNL Adriatico S.r.l. riferisce, inoltre, che l’impianto di cui trattasi risulta inserito nell’elenco delle infrastrutture energetiche di interesse comune europeo approvato con decisione del Parlamento e del Consiglio CE n. 1254/96/CE del 5 giugno 1996 che - per l’appunto - stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia.
Tale provvedimento è stato successivamente modificato dalla decisione n. 1741/99/CE del 29 luglio 1999 e, quindi, ulteriormente dettagliato per effetto della decisione della Commissione 2000/761/CE del 16 novembre 2000, recante le specificazioni dei progetti di interesse comune anzidetti.
Il medesimo impianto risulta, quindi, incluso, per effetto della deliberazione del CIPE n. 121 dd. 21 dicembre 2001, all. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, Suppl. Ordinario n. 51, nel primo elenco degli interventi di interesse strategico nazionale formato a’ sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L. 21 dicembre 2001 n. 443, a la sua utilità è stata pure riconosciuta ai fini di una maggiore apertura concorrenziale del mercato interno del gas anche con provvedimento n. 13036 dd. 25 marzo 2004 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. il relativo bollettino n. 13/2004, nonché la pubblicazione integrale del testo del provvedimento su http://www.agcm.it).
Consta dalla lettura degli atti di causa che con un patto territoriale sottoscritto a’ sensi dell’art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 dalla Regione Veneto, da tutti i Comuni dell’area del Polesine e dalla Edison Gas è stata prevista, tra l’altro, la “localizzazione al largo di Porto Levante del terminal gasiero per garantire una fonte pulita allo sviluppo dell’ambiente”.
Per effetto di un protocollo aggiuntivo al Patto susseguentemente stipulato il 21 maggio 1999 tra Edison Gas e il Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine – soggetto, quest’ultimo, che a sua volta rappresenta tutte le Amministrazioni firmatarie del patto territoriale anzidetto e che è responsabile per la sua attuazione – tale previsione è stata ulteriormente dettagliata, dandosi le parti atto – tra l’altro – che “la scelta di localizzare l’opera in mare aperto preclude, di per sé, ogni possibilità di arrecare danno alla morfologia naturale del Delta del Po … , mentre la circostanza che le condutture siano sottomarine o sotterranee garantisce che il loro impatto sul paesaggio risulti pressoché nullo”.
In data 25 settembre 1998 Edison Gas ha quindi dato avvio al procedimento di valutazione della compatibilità ambientale (VIA) del progetto del terminale, che in origine contemplava la collocazione del manufatto, consistente in una struttura di calcestruzzo appoggiata al fondale marino, a circa 6 miglia dalla costa al largo di Porto Levante, con una capacità di stoccaggio massima di 250.000 metri cubi e una capacità di movimentazione di 4 miliardi di Sm3/anno di gas naturale.
Il terminale doveva, quindi, essere servito da una condotta di trasporto sottomarina fino alla costa e, poi, da una condotta a terra fino alla stazione di misura da realizzare a Ca’ Cappello, in Comune di Porto Viro.
Il progetto presentato all’epoca prevedeva che quanto ottenuto mediante il processo di rigassificazione fosse immesso nella rete nazionale dei metanodotti in corrispondenza del punto di ingresso di Mestre della rete Mestre – Ravenna.
Con deliberazione n. 2843 del 1999, adottata a’ sensi della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, la Giunta Regionale del Veneto, ha espresso al riguardo parere favorevole, dichiarando in tale evenienza la compatibilità della parte a terra del metanodotto rispetto alle previsioni di tutela contenute nel Piano d’Area del Delta del Po ma indicando nel contempo alcune prescrizioni da osservare, tra le quali alcune cautele operative e temporali per la posa della condotta e l’esigenza di modificare la collocazione della stazione finale di misura di Ca’ Cappello.
Il Ministro dell’ambiente, sulla scorta del parere favorevole reso dalla Commissione VIA, ha quindi provveduto con decreto DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000 n. 30, ad esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale, corredandolo con la previsione di apposite condizioni di mitigazione.
A questo punto Edison Gas ha chiesto la concessione per la costruzione e la gestione del terminale, a’ sensi del R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420, ottenendone il rilascio per effetto del decreto del Ministro dell’Industria dd. 7 luglio 2000.
Tale concessione è stata quindi volturata ad Edison LNG.
Edison Gas ha pure chiesto e ottenuto con decreto del Ministero delle infrastrutture dd. 16 ottobre 2002 il rilascio della concessione demaniale marittima avente per oggetto l’occupazione dello specchio d’acqua e degli altri beni immobili necessari alla realizzazione dell’opera.
Edison Gas ha, altresì, chiesto e ottenuto con decreto del Ministero delle attività produttive dd. 6 agosto 2002 il rilascio dell’autorizzazione, a’ sensi dell’art. 3 del D.L.vo 164 del 2000, ad importare il GNL destinato ad alimentare l’impianto.
Edison Gas aveva, peraltro, anche presentato in data 7 settembre 2001 al Ministero delle attività produttive una domanda finalizzata sia all’approvazione di un nuovo e diverso progetto di metanodotto, lungo oltre 100 chilometri e destinato al trasporto del gas importato fino alla sua immissione nella rete nazionale a Minerbio, in luogo di Mestre, sia alla dichiarazione di pubblica utilità di tale opera, a’ sensi dell’art. 30 del D.L.vo 164 del 2000, unitamente alla porzione iniziale sottomarina del metanodotto medesimo, per la quale era già intervenuto – come si è visto innanzi – il giudizio di compatibilità ambientale mediante il predetto decreto ministeriale n. DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999.
Il nuovo tracciato del metanodotto risultava contraddistinto – tra l’altro - da un punto di spiaggiamento collocato leggermente più a sud del precedente, da un percorso più lineare del precedente all’interno della laguna in direzione della Penisola di Santa Margherita, dal sostanziale mantenimento del punto di intersezione della condotta con l’argine compreso tra la Valle Bagliona e la Laguna Vallona, nonché dall’attraversamento dello Scolo Mea e dello Scolo Sadocca, all’uscita della Valle Canocchione Morato, in un punto collocato più a sud del precedente e dalla susseguente collocazione della conduttura non più in un tracciato diretto a Ca’ Capello ma in una sede parallela della strada provinciale fino all’incrocio con la Strada Statale Romea.
Con decreto dd. 25 marzo 2002 il Ministero delle attività produttive ha emesso la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in favore di Edison T&S, poi Edison Stoccaggio S.p.a., ossia nei confronti della Società del Gruppo Edison che svolge l’attività di trasporto del gas.
In data 26 febbraio 2002 Edison Gas ha quindi avviato il procedimento per la valutazione ambientale del nuovo tratto di metanodotto che doveva essere realizzato tra Porto Viro e Minerbio.
Con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003, emesso previ pareri favorevoli resi dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Commissione VIA, è stato espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, corredato da prescrizioni.
Da ultimo, Edison LNG – poi Terminal Edison GNL Adriatico S.r.l. ha chiesto in data 18 settembre 2003 l’approvazione di un’ulteriore variante al progetto iniziale, e ciò al fine di aumentare la capacità di rigassificazione da 4 a 8 miliardi di mc/anno.
Con decreto dd. 11 novembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha approvato anche tale variante, aggiornando in questo modo la precedente concessione dd. 7 luglio 2000, nel mentre con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004 è stato espresso un ulteriore giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell’opera.
La Regione Veneto riferisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia ha approvato in data 1 agosto 2005 la realizzazione e il posizionamento del terminale su di un fondale di m. 30 prospiciente la località di Porto Levante (cfr. pag. 7 della memoria dd. 5 ottobre 2006 depositata dalla difesa dell’Amministrazione Regionale)
Terminal Edison GNL Adriatico precisa, inoltre, di aver presentato in data 28 luglio 2006 alla Regione Veneto la documentazione relativa agli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, secondo quanto disposto dall’anzidetto decreto ministeriale DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 (“Caratterizzazione faunistica e vegetazionale” e “Progetto di ripristino ambientale”: cfr. pag. 9 della memoria defensionale dd. 9 maggio 2006 depositata da tale parte).
Al fine di accelerare la realizzazione dell’opera, con riguardo al primo tratto del metanodotto da Porto Viro a Cavarzere, Terminale Edison GLN Adriatico ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale del Veneto di avviare la procedura di cui all’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35, in forza del quale “per l’attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati. L’accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l’urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti”.
Dalla lettura delle premesse del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 25 gennaio 2006, recante l’approvazione dell’esito della conferenza medesima, si evince che con nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 il medesimo Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto applicabile nella specie il testè riportato art. 32 della L.R. 35 del 2001 ed ha individuato nella Segreteria Regionale Ambiente e Territorio la struttura competente all'attivazione del procedimento agli effetti dell'approvazione dei provvedimenti non ancora rilasciati e che con nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 tale Ufficio ha avviato il conseguente procedimento nei confronti dei seguenti soggetti: Ente parco regionale Delta del Po, Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco, Comune di Porto Viro, Comune di Cavarzere, Terminale GNL Adriatico S.r.l., nonché Genio Civile Regionale di Rovigo.
Nel processo verbale della conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005 si legge, quindi, quanto segue: “ …Con nota Prot. n. 785865/57.00 del 17 novembre 2005, è stata convocata la conferenza istruttoria, che si è tenuta il giorno 24 Novembre 2005 presso la Regione Veneto, presenti i rappresentanti” delle amministrazioni pubbliche testè menzionate e di Terminale GNL Adriatico S.r.l., “nonchè il Comune di Loreo, i rappresentanti di ARPAV (Agenzia regionale per la protezione ambientale – Veneto) e della Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi e l’Unità di progetto distretto bacino idrografico Delta Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco, nella quale sono state fissate un riunione tecnica per il giorno 6 dicembre 2005 e la data della conferenza decisoria da tenersi il 12 dicembre 2005; … con successiva nota di convocazione della riunione tecnica del 6 dicembre 2005, Prot. n. 810028/5700, sono stati invitati, oltre alle Amministrazioni e Enti summenzionati, anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e l’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo;premesso altresì che in sede di conferenza istruttoria è stato verificato che:
il Comune di Loreo ha provveduto al rilascio del permesso di costruire di propria competenza con atto n. 06 del 14 aprile 2005;
il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha provveduto al rilascio di concessioni a titolo precario di propria competenza il 24 febbraio 2004 Prot. n. 1310/1 e il 26 maggio 2004 Prot. n. 4260/1;
il Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco ha provveduto al rilascio di concessione di propria competenza il 15 aprile 2004 Rep. n. 2230;. non è stato ancora rilasciato il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro;
l’Ente Parco Regionale Delta del Po non ha ancora rilasciato il nulla-osta paesaggistico di competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 64 della LR. 13 aprile 2001n. 11 e dell’art. 159 del D.L.vo22 gennaio 2004 n. 42, nonché il nulla-osta relativi ai vincoli idrogeologico e forestale ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 8 settembre 1997 n. 36; . relativamente invece al tratto di metanodotto e stazione di misura cadente nel territorio del Comune di Cavarzere, il Comune ha dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21 novembre 2002 ha espresso parere positivo al progetto subordinatamente all’accoglimento delle osservazioni formulate nel documento allegato alla deliberazione stessa, ma ha rilevato di non aver potuto provvedere al rilascio del relativo permesso a costruire in quanto l’opera è in variante urbanistica; per gli aspetti di competenza della Regione devono essere rilasciati:
(i) provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all’argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente all’argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco più a monte dell’omonimo centro abitato, ai sensi della LR n. 41 del 1988, della L.R. 27 del 2003 e del R.D. 523 del 1904;
parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ai sensi della L.R. 52 del 1978 e approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;
approvazione della variante urbanistica per il Comune di Cavarzere relativa alla stazione di misura; • tutta la documentazione relativa ai provvedimenti sopra citati e sostituiti dal presente accordo, è depositata agli atti degli enti sottoscrittori dello stesso.
Dato atto che in sede di conferenza decisoria del 12 dicembre 2005:
sono risultati presenti la Regione Veneto, il Comune di Porto Viro, il Comune di Cavarzere, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, mentre l’Ente Parco Delta Po ha comunicato, con nota del Commissario Straordinario pervenuta in data 12 dicembre 2005, di non partecipare alla conferenza e di essere in procinto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l’area di pertinenza dell’Ente Parco; è stato acquisito il parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12 dicembre 2005; è stata acquisita la nota del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige Prot. n. 10019 del 12 dicembre 2005 con la quale sono confermate le concessioni rilasciate, con ulteriori precisazioni;
l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo si è espresso in senso favorevole per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica;
l’Unità Periferica e il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ha espresso il proprio nulla-osta relativamente ai movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori, per quanto di competenza, nonché per le opere di mitigazione e di consolidamento previste dagli elaborati di progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale; è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, espresso con nota prot. n. 15755 del 9.12.2005, ai sensi dell'art. 159 del D.L.vo 42 del 2004; preso altresì atto che: l’'Ente Parco Delta Po il 12 dicembre 2005 ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio Prot. n. 5295 PRAT. n. 19/05 “Metanodotto Porto Viro – Cavarzere - Minerbio. Collegamento del terminale GNL off shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE). Autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.L.vo 42 del 2004, autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico e vincolo forestale, nulla osta ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n. 394”, inviato nella stessa data alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo;
il Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo ha confermato, con nota Prot. n. 849631/4800 del 15 dicembre 2005, il parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente ai movimenti di terra necessari alla realizzazione di lavori di cui trattasi, nonché a tutte le opere di mitigazione e di consolidamento previste dagli allegati progettuali esaminati; l’Ufficio del Genio Civile Regionale di Rovigo ha confermato, attraverso le risultanze dell'adunanza della Commissione tecnica regionale decentrata in materia di LL.PP. del 16 dicembre 2005 voto n. 188, che possa essere accolta, ai soli fini idraulici l'istanza presentata dalla Società, intesa ad ottenere le concessioni idrauliche per i lavori di cui trattasi;
considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, deve ritenersi acquisito il consenso unanime degli enti interessati alla stipula del presente accordo di programma, si conviene: Art. 1. Premesse e oggetto. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma limitatamente al primo tratto del terminale del metanodotto GLN prospiciente Porto Levante (RO) da Porto Viro alla stazione di misura di Cavarzere (VE).
Il presente accordo di programma, che autorizza tali opere è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle amministrazioni che lo sottoscrivono nei confronti della società “Terminale GLN Adriatico s.r.l.”. Gli atti che il presente accordo sostituisce sono:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro (ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380);
b) la variante urbanistica (ai sensi dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001) e i permessi di costruire relativi al territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del D.P.R. 380 del 2001);
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all’argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco più a monte dell'omonimo centro abitato (ai sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523); d) l’approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto del 6 ottobre 2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali.
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo (ai sensi del R.D.L. 30 novembre 1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 4808 del 30 dicembre 1997, allegato “C”).Art. 2. Prescrizioni in materia ambientale. Con il presente accordo di programma si approva il progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, di cui agli elaborati n. LA-E-82018 “Caratterizzazione faunistica e vegetazionale” e n. LA-E-82018 “Progetto di ripristino ambientale”, presentati alla Regione del Veneto, con nota del 28 luglio 2005, dalla società Terminale GLN Adriatico S.r.l., a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni assunte dagli Enti interessati e il monitoraggio venga esteso da tre a cinque anni, nonché lo stato di avanzamento dei lavori sia effettuato ogni due anni, d’intesa con la Regione Veneto- Servizio Forestale di Padova e Rovigo e con l’Ente parco Delta del Po.
Si prescrive - altresì - che il materiale di risulta dello scavo della traccia sia caratterizzato e, conseguentemente, destinato secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 3. Permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro. E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Porto Viro con Prot. n. 16142 del 2 agosto 2004, avente per oggetto la realizzazione del primo tronco del metanodotto Porto Viro-Cavarzere denominato “Spiaggiamento Porto Viro località Foce Po di Maistra-Cavarzere” su terreni precisati negli elaborati allegati alla domanda medesima.
Art. 4. Variante urbanistica e permessi di costruire relativi al territorio del Comune di Cavarzere (VE).
E’ approvata la variante urbanistica del comune di Cavarzere (VE) che cambia la zonizzazione dell'area interessata dalla stazione di misura da zona agricola “E2” in zona per servizi tecnologici “F2” come rappresentata nell'elaborato grafico sub 1 al presente accordo.
E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Cavarzere con Prot. n. 13462/AT/04, e successiva integrazione del 10 dicembre 2005, Prot. n. 15860, avente per oggetto la realizzazione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere- primo tronco a partire dal confine con il comune di Loreo, fino alla stazione di misura esclusa, in località "Grignella", su terreno censito al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappali nn. 81, 113, 112, 111, 114, 64, 83, 6. E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Cavarzere (VE) con Prot. n. 13462/AT/04, e successive integrazioni 1.6.2005, n. 7095 e 23.12.2005, n. 16511, avente per oggetto la realizzazione della stazione di misura ubicata nel territorio di Cavarzere (VE) e relativa al metanodotto Porto Viro-Cavarzere, su terreno censito al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappale n. 6, fermo restando che va acquisito inoltre acquisito dalla Società il nulla osta dell’Azienda Ulss n. 14 prima di avviare i lavori per l’intervento della predetta stazione di misura. Art. 5. Prescrizioni relative ai permessi di costruire.
I permessi di costruire indicati agli articoli 3 e 4 devono osservare le seguenti prescrizioni: a) i lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ultimati entro 36 mesi dall’inizio degli stessi; b) deve essere prodotta denuncia scritta dell’inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione dei Lavori e dell’esecuzione dei lavori e con l'obbligo di tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corsa d’opera; c) il mancato rispetto del termine fissato per l’inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia di cui alla lettera b), comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l’automatica decadenza del permesso di costruire;
d) nel cantiere dovrà esser esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l’indicazione dell’opera in corso, degli estremi del presente accordo di programma e dei nominativi dell’intestatario, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, dei responsabili della sicurezza e della data di inizio dei lavori;
e) prima dell'inizio dei lavori si dovrà depositare in Comune, qualora richiesti: denuncia delle opere in cemento armato per le costruzioni eseguite con cemento armato o in ferro ai sensi dell’art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086; progetto per impianto e isolamento termico ai sensi della L. 9 gennaio 1991 n. 10; f) l’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al comune per iscritto; in caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesto un nuovo titolo edilizio per la parte non ultimata; g) il permesso di costruire rilasciato con il presente accordo è trasferibile ai successori o aventi causa; h) l’entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire che sia in contrasto con le prescrizioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data dell’inizio; i) il titolare del permesso di costruire e il direttore dei lavori sono responsabili ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; j) il titolare del permesso di costruire deve evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici, e adottare le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona o a cosa;
k) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; l) il luogo destinato all’opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con adeguata segnalazione, anche luminosa, del cantiere durante l’orario della pubblica illuminazione stradale; m) per eventuali occupazioni di opere stradali deve essere richiesta la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell’ultimazione, su richiesta dell’Amministrazione comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato. Art. 6. Parere idraulico e idrogeologico-forestale. La ditta Terminale GNL Adriatico, in relazione al vincolo idrogeologico e vincolo forestale è autorizzata a effettuare i lavori relativi alla realizzazione collegamento del terminale GNL off-shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE). Sono autorizzati, inoltre, gli attraversamenti della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, del Po di Levante e del canale Po Brondolo, del canale di Loreo nonché il parallelismo all'argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca. Le suddette autorizzazioni sono da intendersi integrate con le indicazioni dell’ Ufficio del Genio Civile di Rovigo e del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige di seguito riportate.In merito alla tracciabilità del percorso, ovvero l'individuazione del percorso stesso, è opportuno vengano apposti adeguati segnalatori in corrispondenza delle strutture e/o delle pertinenze idrauliche. Prima dell’esecuzione dei lavori la ditta dovrà effettuare un accurato rilievo della zona per individuare l’esatta situazione di fatto e delle opere interessate nonché dei rami dei canali sublagunari attraversati. Tali operazioni dovranno essere concordate e realizzate previa verifica delle modalità esecutive da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, sentito il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per le aree di competenza.
Attraversamento Scanno Cavallari - Po di Maistra. Prescrizioni per tale attraversamento sono state impartite dall’Ufficio del Genio Civile delle OO.MM. di Venezia con nota n. 1066 dell’ 1 agosto 2005.
Attraversamento Scanno Cavallari _ Laguna Vallona
In corrispondenza dell'attraversamento dei canali sublagunari dovrà essere garantito un franco di almeno 3 metri tra l’estradosso superiore del tubo e la quota di fondo di progetto del canale sublagunare attraversato. La ditta dovrà provvedere ad evidenziare una fascia di metri 10 lungo il tragitto del tubo mediante la posa di briccole in legno distanziate metri 50. Le briccole dovranno riportare una targhetta quotata con indicazione della quota dell'estradosso della tubazione all'interno della sezione di fascia corrispondente alle briccole. Dovrà essere ubicata una coppia di briccole sia in corrispondenza del cambio della quota dell’estradosso del tubo sul ciglio della sponda di progetto dei canali sublagunari sia in corrispondenza al piede della sponda stessa conseguente all'attraversamento della cunetta di fondo del canale sublagunare.
Dovrà essere garantita la manutenzione delle briccole e delle targhette segnalatrici per tutta la durata dell’officiosità del metanodotto. In fase di esecuzione dei lavori di posa del tubo in corrispondenza dei canali sublagunari la ditta dovrà garantire il flusso dell'acqua lungo i canali stessi evitando la realizzazione della tura di contenimento in pali prima di aver realizzato idonei by-pass aventi le stesse dimensioni del canale da attraversare.
Attraversamento argine di prima difesa a mare in corrispondenza Valle Bagliona. Al fine di non lesionare la chiavica Bagliona, la prevista infissione delle palancole in prossimità della citata struttura idraulica dovrà avvenire con attrezzature atte a ridurre le vibrazioni (testata munita di vibratore ad alta frequenza a momento variabile).
Dette palancole a lavori ultimati dovranno essere rimosse e ripristinate le scarpate arginali. La pendenza della scarpata arginale lato mare dovrà rispettare il rapporto altezza/lunghezza pari ad 1/3, mentre quella lato campagna dovrà essere conformata al rapporto ½.
La sommità arginale in corrispondenza all’attraversamento, conformemente alle dimensioni prescritte negli anni ‘60 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dovrà essere portata a quota + 4,00 m.s.l.m.m. mentre la relativa larghezza dovrà essere impostata a 5,00 m. Il conseguente allargamento, al fine di salvaguardare il tracciato della strada di servizio, dovrà pertanto avvenire verso mare. Il dosso stradale conseguente al posizionamento della tubazione dovrà essere raccordato alla superficie stradale esistente con rampe aventi pendenze non superiori al 3%, prestando attenzione di non creare situazioni di pericolo per l’attuale viabilità.
La tubazione lungo la scarpata arginale lato mare dovrà essere adagiata su idonea soletta in cemento armato e protetta ai lati da pietrame. Sulla strada di servizio, limitatamente ai tratti utilizzati per l’esecuzione dell'opera in questione, dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione e dovrà essere effettuato un puntuale ripristino a lavori ultimati. Per tali tratti di strada e per le rampe necessarie all’esecuzione dei lavori dovrà essere richiesta apposita concessione la cui durata coinciderà con il periodo di utilizzo e per la quale dovrà essere versato apposito canone. Sulla sommità arginale dovrà essere sempre garantita la continuità del transito dei mezzi d'opera ossia prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori di attraversamento. Parallelismo argine destro fiume Po di Levante
Le palancole provvisionali dislocate sul lato nord del tracciato parallelo all’argine del fiume Po di Levante, a lavori ultimati, dovranno essere mantenute in loco, evitando nel modo più assoluto la loro rimozione. Dovrà essere mantenuto pure il ricoprimento in terra lato fiume. Prima dell’avvio dei lavori dovranno essere presentati all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, per un’opportuna e puntuale valutazione, i particolari costruttivi inerenti il transito della tubazione attraverso la chiavica Sacchetta. Dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche (e/o l’eventuale funzione irrigua) attraverso l’attuale sistema di scolo, parzialmente interessato dai lavori di interrimento parallelamente l'argine destro del fiume Po di Levante. Attraversamento argine seconda difesa a mare
La soluzione proposta (T.O.C.) rispetto quella dell’attraversamento a cavaliere d’argine è preferibile in quanto in tale ipotesi l’intervento non va ad interessare minimamente l’alveo e le strutture arginali.
Art. 7 Disposizioni finali. Il presente accordo produrrà effetti dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Venezia, 12 gennaio 2006. Per la Regione Veneto
Roberto Casarin; per il Comune di Porto Viro Geremia Giuseppe Gennari; per il Comune di Cavarzere Piera Bumma; per il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige Giancarlo Mantovani”.
Il surriportato accordo è stato quindi approvato con il predetto decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato unitamente al testo integrale dell’accordo medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006, pag. 12 e ss.
Nelle premesse di tale decreto si legge – tra l’altro – che l’accordo è approvato “vista la delibera di Giunta Regionale n. 4339 del 30 dicembre 2005 con la quale è stato approvato lo schema dell’accordo” medesimo, che si prende “atto …. che in data 12 dicembre 2005 è stato verificato dal responsabile del procedimento, appositamente delegato dal Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005, il consenso unanime dei soggetti interessati alla stipula … ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della L.R. 35 del 2001” e che l’accordo medesimo “sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento che doveva essere reso dalle amministrazioni che lo sottoscrivono e comporta anche la variazione integrativa allo strumento urbanistico del Comune di Cavarzere senza necessità di ulteriori adempimenti”, come parimenti previsto dall’anzidetto art. 32, comma 4 della L.R. n. 35 del 2001.
1.2. Giova pure evidenziare che con ricorsi rispettivamente proposti innanzi al T.A.R. per il Lazio sub R.G. n. 9331/2002, n. 11079/2002 e n. 11074/2002 la Provincia di Rovigo, il Comune di Adria e il Comitato Bassopolesano Antiterminal - avente sede, quest’ultimo, in Porto Viro e segnatamente costituito per “tutelare l’ambiente, la salute, i beni culturali e il corretto assetto urbanistico del Comune di Porto Viro e del Delta del Po, che verrebbero irreversibilmente frustrati dalla realizzazione del progettato metanodotto” (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo del presente giudizio) – hanno chiesto l’annullamento dell’anzidetto decreto del Ministero delle attività produttive dd. 25 marzo 2002, recante l’approvazione del progetto di massima del metanodotto “Porto Viro – Cavarzere – Minerbio” con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità della costruzione dello stesso, nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Tutti e tre i ricorsi sono stati rispettivamente respinti con sentenze nn. 5340, 5435 e 5453 rese in data 9 giugno 2005 dalla Sez. III – ter del T.A.R. del Lazio.
Tali statuizioni sono state, quindi, rispettivamente confermate dalla Sez. IV del Consiglio di Stato con dispositivi di decisione nn. 460, 462 e 461 dd. 11 luglio 2006.
Al momento dell’introito della presente causa in decisione non si conoscono ancora le motivazioni delle pronunce rese in appello.
1.3. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe Italia Nostra – ONLUS, Il Comitato Bassopolesano Antiterminal, il Comitato di Zona Rosolina Mare e Assagaime – Associazione tra le agenzie d’affari in mediazione turistiche e di viaggi di Rosolina, chiedono l’annullamento:
1) del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006 e avente per oggetto l’approvazione dell’accordo di programma stipulato tra la medesima Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro, e il Consorzio di Bonifica Delta Po – Adige e relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (Rovigo) con la stazione di misurazione di Cavarzere (Venezia);
2) dell’accordo di programma medesimo;
3) di tutti gli atti di assenso sostituiti per effetto dell’accordo di programma anzidetto, ivi comprese le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta ed ogni altro provvedimento da emettersi, da parte delle Amministrazioni pubbliche che sottoscrivono l’accordo di programma anzidetto, nei confronti della Terminal Edison GNL Adriatico Adriatico S.r.l., e precisamente:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro, rilasciato a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
b) la variante urbanistica (adottata a’ sensi dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35) e i permessi di costruire relativi al Comune di Cavarzere, parimenti rilasciati a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001;
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, al parallelismo all’argine destro del Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al Canale consorziale Sadocca, all’attraversamento dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente all’argine destro del Canale di Sadocca, all’attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brontolo in località Fornaci del Comune di Porto Viro, all’attraversamento del Canale di Loreo poco più a monte dell’omonimo centro abitato (rilasciati a’ sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523);
d) l’approvazione del progetto di interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, emesso a’ sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 4808, all. C;
4) del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005;
5) nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente comprese tutte le determinazioni assunte nella conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005.
Nel ricorso si premette che Italia Nostra – ONLUS è associazione di protezione ambientale, a’ sensi dell’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349 e del conseguente D.M. 20 febbraio 1987, con conseguente sua legittimazione, a’ sensi dell’art. 18 della medesima L. 349 del 1986 e dell’art. 17, comma 46, della L. 15 maggio 1997 n. 127, a proporre ricorso anche nella presente sede di giudizio avverso gli atti ritenuti suscettibili di arrecare una compromissione dell’ambiente.
Per quanto attiene al Comitato Bassopolesano Antiterminal, si è già detto che esso è stato dichiaratamente costituito a fini di tutela dell’ambiente, della salute e del corretto assetto urbanistico del Comune di Porto Viro e del Delta del Po.
Il Comitato di Zona Rosolina Mare è, viceversa, definito quale “espressione di tutti (sic!) i cittadini che vivono e/o operano sul territorio” (verosimilmente di Rosolina Mare), i cui scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti cittadini rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, della scuola, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nella zona. In particolare, per il raggiungimento delle sue finalità il predetto Comitato si propone di promuovere, anche d’intesa con le pubbliche Istituzioni e con gli Enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, dell’ambiente, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse, tenendo in considerazione la particolare vocazione turistica del territorio ed, allo stesso tempo, (di) salvaguardare l’ambiente, vista l’importanza dell’ecosistema in cui operano i soggetti rappresentati” (cfr. pag. 12 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
Assagaime – Associazione tra agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, persegue viceversa lo scopo, individuato dall’art. 3 del proprio statuto sociale, della promozione e dello sviluppo del turismo a Rosolina Mare, nonché della tutela, nel senso più ampio, degli interessi degli associati, costituiti dai titolari delle agenzie immobiliari, di viaggio e turistiche operanti nel territorio di Rosolina.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono dedotti – in estrema sintesi - i seguenti ordini di censure.
1) Violazione dell’art. 159 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63. Eccesso di potere per mancanza del presupposto dell’autorizzazione paesaggistica.
Le ricorrenti muovono dal presupposto che, a’ sensi degli artt. 146, comma 8 e 159, comma 2, del D.L.vo 42 del 2004, l’autorizzazione per gli interventi aventi rilievo urbanistico-edilizio e che devono essere realizzati in aree assoggettate a vincolo paesaggistico si configura quale atto distinto e presupposto rispetto al titolo edilizio, con la conseguenza che quest’ultimo non potrebbe essere rilasciato in assenza dell’autorizzazione anzidetta.
Le ricorrenti affermano che tale principio era – peraltro – già presente nell’ordinamento vigente nel Veneto per effetto dell’art. 6, commi 5 e 6, della L.R. 63 del 1994, laddove risulta – per l’appunto – normato un regime di subdelega della Regione nei confronti delle Amministrazione Comunali in ordine al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, nel caso di specie l’Accordo di programma qui impugnato statuirebbe il rilascio di un titolo edilizio a Terminale Edison GNL Adriatico avente per oggetto la posa delle tubazioni del predetto tratto di metanodotto Porto Viro – Cavarzere senza che sia stata rilasciata, da parte dell’Amministrazione Comunale di Porto Viro, la pur necessaria autorizzazione paesaggistica di cui all’anzidetto art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 in forza dell’insistenza, sull’area attraversata dal metanodotto medesimo, di un vincolo imposto a’ sensi e per gli effetti del D.M. 1 agosto 1985 e rientrante – altresì - nel Piano d’Area del Delta del Po, che a sua volta costituisce strumento di pianificazione territoriale urbanistica con valenza paesistica approvato dal Consiglio Regionale, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 3, n. 1, lett. a), della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, con deliberazione n. 1000 dd. 5 ottobre 1994.
Le ricorrenti – altresì – negano che il parere favorevole Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo possa configurarsi - ancorché sia stato acquisito agli atti dell’accordo di programma - quale autorizzazione paesaggistica rilasciata a’ sensi del predetto art. 159 del D.L.vo 42 del 2004, in quanto letteralmente definito – per l’appunto – quale mero “parere”, ossia quale atto non avente funzione decisoria ed adottato da un organo che, in tal modo, avrebbe comunque esaurito il proprio potere di controllo e di annullamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Le ricorrenti – altresì – affermano che Terminale GNL Adriatico mai avrebbe chiesto la diretta attivazione da parte della Soprintendenza nel procedimento, e che nessuna comunicazione di intervenuta adozione di un’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata nella specie trasmessa dal Comune di Porto Viro alla Soprintendenza medesima, a’ sensi dell’art. 159, comma 4, del D.L.vo 42 del 2004, agli effetti del suo eventuale annullamento.
2) Violazione della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III – ter, 4 luglio 2005 n. 5435.
Ad avviso delle ricorrenti, il contenuto di tale pronuncia giudiziale risulterebbe, nella specie, violato laddove si afferma la necessità dell’autorizzazione edilizia al fine della realizzazione dell’opera costituita dall’anzidetto tratto di metanodotto.
3) Violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area del Delta del Po.
Le ricorrenti evidenziano che le condutture dell’opera attraversano “scanni” – ossia le fragilissime lingue di sabbia collocate tra la laguna e il mare, tra le quali lo “Scanno Cavallai” e lo “Scanno Boccasette” – e “bonelli”, ossia “scanni” stabilizzati, nonché “lagune” (quale la “Laguna Vallona”) e “valli da pesca” (quale la “Valle Bagliona2).
Tali particolarità paesaggistiche sono definite e disciplinate dagli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area del Delta del Po, rispettivamente contemplanti gli “scanni”, i “bonelli”, le “lagune, sacche, velme e barene”, nonché le “valli da pesca”.
Le ricorrenti evidenziano che la disciplina di Piano testè citata espressamente e categoricamente vieterebbe ogni intervento di movimento di terra e di scavi, con la sola eccezione dei lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, ovvero delle opere destinate all’acquacoltura e alla pesca.
4) Illegittimità del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e mancanza di motivazione in relazione alla compatibilità del progetto rispetto al Piano d’Area del Delta del Po. Invalidità derivata dell’Accordo di programma e degli atti di assenso rilasciati.
Le ricorrenti reputano che il parere reso dalla Soprintendenza difetti di qualsivoglia considerazione motiva in ordine alla compatibilità del progetto rispetto ai vincoli contenuti dal sovrastante Piano d’Area, e che da tale vizio consegua la caducazione in via derivata dell’Accordo di programma e degli atti di assenso rilasciati in forza della sua approvazione.
5) Illegittimità dell’Accordo di programma laddove è sostitutivo del permesso di costruire altrimenti rilasciato dall’Amministrazione Comunale di Porto Viro. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per assoluta mancanza di motivazione in relazione al parere negativo reso al riguardo dalla Commissione edilizia integrata.
Le ricorrenti evidenziano che la Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro ha espresso con proprio atto dd. 12 dicembre 2005 un parere sostanzialmente negativo sull’opera in questione.
Tale parere risulterebbe citato nel testo dell’Accordo di programma “in termini laconici ed evasivi” (cfr. ivi: “è stato acquisito il parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12 dicembre 2005”), “… senza più nulla aggiungere in proposito” (cfr. pagg. 25 e 26 dell’atto introduttivo del presente giudizio) e senza, quindi, che i soggetti partecipanti all’Accordo di programma pervenissero all’asseritamente necessitata conseguenza di negare il rilascio sia dell’autorizzazione paesaggistica, sia del permesso di costruire.
6) Violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, dell’art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 20 del Regolamento edilizio del Comune di Porto Viro. Incompetenza del Vicesindaco di Porto Viro ad esprimersi in sede di conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 al fine del rilascio del permesso di costruire.
Le ricorrenti affermano, in relazione al contenuto delle disposizioni testè citate, che non già il Vicesindaco di Porto Viro, ma il dirigente ovvero il responsabile preposto al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto intervenire in sede di conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 al fine di validamente formare l’assenso dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo edilizio richiesto per la realizzazione del metanodotto.
7) Illegittimità dell’Accordo di programma nella parte in cui sostituisce il permesso di costruire per violazione dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001. Eccesso di potere per mancanza del presupposto, carenza di motivazione e contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al contrasto con il parere reso in data 12 dicembre 2005 dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro.
Le ricorrenti reputano che l’Accordo di programma non poteva configurarsi quale rilascio del permesso di costruire, stante il fatto che Terminale Edison GNL Adriatico non avrebbe la materiale disponibilità delle aree sulle quali dovrebbe essere collocato il metanodotto.
8) Illegittimità dell’Accordo di programma per violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 e dell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione al mancato assenso sul suo contenuto da parte di tutte le Amministrazioni convocate ai relativi lavori o comunque ad essi interessate, ed in particolare dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po.
Le ricorrenti reputano che la mancata partecipazione del predetto Ente Parco all’Accordo di programma, ancorché sia stato in tal senso invitato, si configuri nella specie quale circostanza rilevante agli effetti del mancato raggiungimento dell’unanimità dei soggetti coinvolti, con conseguente illegittimità dell’Accordo medesimo.
9) Ulteriore violazione del predetto art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost. agli effetti della partecipazione alla conferenza di servizi di rappresentanti della Societàinteressata alla realizzazione dell’opera. In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 per violazione degli artt. 97 e 117 Cost.
Le ricorrenti reputano che Terminale Edison GNL Adriatico non avesse titolo a partecipare alla conferenza di servizi decisoria sul contenuto dell’Accordo di programma in quanto soggetto direttamente coinvolto dall’esito dell’azione amministrativa da esso stesso richiesta: e ciò con evidente lesione del fondamentale principio dell’imparzialità dell’azione amministrativa medesima.
In via subordinata, ove si reputasse che tale partecipazione risulti consentita a’ sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, le ricorrenti formulano un’eccezione di illegittimità costituzionale della relativa disciplina per asserita sua difformità rispetto ai testè citati articoli della Costituzione.
10) Violazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, della direttiva 92/43/CEE, della decisione della Commissione CE 7 dicembre 2004 e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2803 del 4 ottobre 2002.
Le ricorrenti evidenziano che il tracciato del metanodotto interferisce con il S.I.C. – Sito di Importanza Comunitaria istitutito con D.M. 3 aprile 2000 e denominato “Delta del Po: lagune e valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia” (codice Natura 2000 IT 3270009) e, al momento dello spiaggiamento della conduttura nello Scanno Cavallari, interferisce pure con la ZPS – Zona a Protezione Speciale “Delta del Po: rami fluviali e scanni” (codice Natura 2000 IT 3270016).
Le ricorrenti, in relazione a ciò, rilevano quindi che l’approvazione del progetto non sarebbe stata – nella specie – preceduta dal deposito di una “valutazione di incidenza”, viceversa segnatamente imposta dall’art. 5, commi 1 e 7, del D.P.R. 357 del 1997 – attuativo delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE – e dalla disciplina applicativa contenuta dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 2803 del 4 ottobre 2002.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Veneto, il Comune di Porto Viro, e Terminal Edison GNL Adriatico, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ma replicando, comunque, in via puntuale alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Cavarzere, il Consorzio di Bonifica Delta Po – Sadige e l’ARPAV – Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto.
4. E’, viceversa, intervenuta ad opponendum la Edison Stoccaggio S.p.a., Società del Gruppo Edison esercente l’attività di trasporto del gas, formulando eccezioni e difese del tutto omologhe a quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di Porto Viro, e di Terminal Edison GNL Adriatico.
5. Con ordinanza n. 416 dd. 10 maggio 2