TAR Puglia (LE) Sez.I sent. 4639 del 4 dicembre 2006
Rumore. Ordinanza contingibile e urgente
REPUBBLICA ITALIANA N. 5639/2006
Reg.Dec
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1553/2004
Reg.Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1553/2004 presentato dalla R.A.F. S.a.s., in
persona
del legale rappresentante Sig. Caiffa Antonio, rappresentata e difesa
dall'Avv. Alessandro De Matteis, presso il cui Studio in Lecce, Via
Trinchese n° 63, è elettivamente
domiciliata,
contro
- il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Traldi;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.)
della Puglia, in persona del Direttore Generale pro-tempore,
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Capobianco;
e nei confronti
del Sig. Cortese Antonio, controinteressato, rappresentato e difeso
dall’Avv. Luigi Piro;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n° 208
del 15 Giugno 2004
a firma congiunta del Dirigente dell’Area 1 e del Dirigente
dell’Area 2 del Comune di Gallipoli, con cui si è
ordinato
alla Società ricorrente l’eliminazione totale
dell’inquinamento acustico asseritamente provocato dagli
impianti
frigoriferi dell’esercizio commerciale denominato
“SIGMA” sito in Gallipoli alla Via Castriota
n° 22,
nonché la sospensione dell’attività
limitatamente
alla commercializzazione di quella merce che necessita di conservazione
negli appositi frigoriferi causa dell’inquinamento acustico;
- del verbale redatto
dall’A.R.P.A. Puglia
Dipartimento di Lecce in data 16 Aprile 2004 e della nota del Dirigente
l’U.T.C. di Gallipoli del 30 Aprile 2004 prot. n°
17095;
- di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000,
notificati in data 1° Settembre 2004;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000,
notificati in data 9 Maggio 2005;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000,
notificati in data 15 Settembre 2006;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’A.R.P.A. Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
controinteressato Sig. Cortese Antonio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 22 Novembre 2006 il Relatore Cons.
Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Alessandro De
Matteis per la Società ricorrente, l'Avv. Francesca Traldi
per
l'Amministrazione Comunale resistente e l’Avv. Daniele
Montinaro,
in sostituzione del Prof. Avv. Ernesto Capobianco, per
l’A.R.P.A.
Puglia.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente – titolare di una media
struttura di
vendita (supermercato) di mq. 435, denominata “DOK”
(già “SIGMA”), che gestisce sin dal 1995
(in
virtù di regolare autorizzazione commerciale n°
204/1995),
ubicata nel centro Gallipoli, alla Via Castriota n° 22,
all’angolo con Via Cavalieri di Rodi – espone:
- che l’area urbana di
riferimento (tipizzata
dal vigente P.R.G. come zona omogenea “B”)
è
caratterizzata da un intenso traffico veicolare e da elevata presenza
di attività commerciali, artigianali e uffici;
- che il Comune di Gallipoli non ha
ancora provveduto
alla “zonizzazione acustica” del suo territorio, ai
sensi
dell’art. 6 della Legge quadro n° 447/1995;
- che, a seguito di svariate denunce
presentate dal
Sig. Cortese Antonio, alle quali sono seguiti tre accertamenti del
P.M.P. della A.S.L. di Lecce e due ordinanze comunali “di
attenuazione del rumore”, la ricorrente è
ripetutamente
intervenuta ad effettuare massicci ed esosi interventi di bonifica
acustica sugli impianti di refrigerazione del supermercato (in
ciò coadiuvata dall’Ing. Pietro Traldi, esperto in
materia
di acustica), ancorché convinta che le relative emissioni
acustiche fossero contenute nei limiti di legge;
- che, in data 16 Aprile 2004, alcuni
operatori
dell’A.R.P.A. Puglia (senza dare alcun preavviso alla
ricorrente)
hanno effettuato una ulteriore verifica delle immisioni acustiche
all’interno dell’abitazione del vicino Sig. Cortese
Antonio, rilevando all’esito un rumore
“residuo” di
25 dB ed un rumore “ambientale”, misurato a
finestre
chiuse, di 31 dB, quest’ultimo innalzato virtualmente a 37 dB
per
effetto dell’applicazione di un doppio fattore correttivo,
legata
alla presenza di una componente tonale;
- che, sulla scorta del
“differenziale”
rilevato (12 dB di differenza tra rumore “residuo”
e rumore
“ambientale”) si è accertato e
contestato il
superamento del “valore limite differenziale di
immissione”, stabilito dalla normativa vigente in 3 dB (per
il
periodo notturno);
- che, sulla base di tale ultimo
accertamento
dell’A.R.P.A. Puglia, il Comune di Gallipoli ha adottato il
provvedimento dirigenziale n° 208 del 15 Giugno 2004, con il
quale
si è ordinato alla Società ricorrente
l’eliminazione totale dell’inquinamento acustico
asseritamente provocato dagli impianti frigoriferi
dell’esercizio
commerciale denominato “SIGMA” sito in Gallipoli
alla Via
Castriota n° 22, nonché la sospensione
dell’attività limitatamente alla
commercializzazione di
quella merce che necessita di conservazione negli appositi frigoriferi
causa dell’inquinamento acustico;
La ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento amministrativo,
lo ha impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio (unitamente
agli atti presupposti), formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 primo comma
della
Legge n° 447/1995, dell’art. 8 primo comma n°
6) della
Legge Regionale 12 Febbraio 2002 n° 3, dell’art. 14
primo
comma lett. n) della Legge Regionale 30 Novembre 2000 n° 17,
dell’art. 1 secondo comma del Decreto Lgs. n°
112/1998,
dell’art. 107 del Decreto Lgs. n° 267/2000, e dei
principi
fondamentali in materia di titolarità dei poteri di
ordinanza
d’urgenza – Difetto di competenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 terzo comma
lett.
b) della Legge n° 447/1995 in relazione al D.P.C.M. 1°
Marzo
1991 ed all’art. 8 D.P.C.M. 14 Novembre 1997 –
Violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 primo comma D.P.C.M. 14
Novembre
1997 e dell’art. 6 primo comma D.P.C.M. 1° Marzo 1991
–
Inapplicabilità dei limiti sonori
“differenziali”
– Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge
n°
241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 primo comma
della
Legge n° 447/1995, dell’art. 14 primo comma lett. n)
della
Legge Regionale n° 17/2000 e dell’art. 8 primo comma
n°
6) della Legge Regionale n° 3/2002, e dei principi generali in
materia di ordinanze contingibili ed urgenti – Eccesso di
potere
per sviamento e difetto dei presupposti – Difetto di
motivazione.
Con atto notificato alle controparti in data 1° Settembre 2004,
la
Società ricorrente propone ulteriori censure a carico dei
provvedimenti già gravati e impugna, altresì (ex
art. 1
Legge n° 205/2000), il verbale redatto dall’A.R.P.A.
Puglia
Dipartimento di Lecce in data 9 Agosto 2004, formulando i seguenti
motivi aggiunti.
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 primo comma del
D.M. 11 Dicembre 1996 – Eccesso di potere per carenza dei
presupposti per l’applicabilità del criterio
differenziale
in ipotesi di impianto a ciclo produttivo continuo.
B) Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per
l’esecuzione delle misure, ed in particolare di quelle
contenute
negli Allegati “A” e “B” del
D.M. 16 Marzo
1998, con riferimento all’accertamento A.R.P.A. del 14 Aprile
2004.
C) Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per
l’esecuzione delle misure, ed in particolare di quelle
contenute
negli Allegati “A” e “B” del
D.M. 16 Marzo
1998, con riferimento all’accertamento A.R.P.A. del 9 Agosto
2004.
D) Eccesso di potere per irrazionalità, violazione dei
principi
di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione
amministrativa, sviamento e perplessità.
Con atto notificato alle controparti in data 9 Maggio 2005, la
ricorrente ha altresì impugnato (ai sensi
dell’art. 1
della Legge n° 205/2000) l’ordinanza dirigenziale del
Comune
di Gallipoli n° 112 del 20 Aprile 2005 (con cui le viene
intimato
lo spegnimento entro dieci giorni di tutti gli apparati di
refrigerazione presenti nel supermercato DOK -già SIGMA- e,
allo
scadere del predetto termine, la sospensione
dell’attività
limitatamente alla commercializzazione di quella merce che necessita di
conservazione negli appositi frigoriferi causa
dell’inquinamento
acustico), nonchè il presupposto verbale di accertamento
redatto
dall’A.R.P.A. Puglia Dipartimento di Lecce del 14 Marzo 2005,
formulando i seguenti motivi aggiunti.
AA) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 secondo comma
del
D.P.C.M. 14 Novembre 1997, della Circolare del Ministero
dell’Ambiente del 6 Settembre 2004, nonché delle
norme che
forniscono la definizione di “rumore ambientale” e
segnatamente dell’Allegato “A” quarto
comma del
D.P.C.M. 1° Marzo 1991, dell’Allegato
“A”
undicesimo comma del D.M. 16 Marzo 1998 – Violazione e falsa
applicazione delle norme e principi che regolano
l’applicazione
dei fattori correttivi in presenza di componenti tonali e/o in bassa
frequenza – Violazione eventuale dell’Allegato
“B” quinto comma del D.M. 16 Marzo 1998 –
Eccesso di
potere per sviamento, irrazionalità e perplessità
sull’azione amministrativa.
BB) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 primo comma
della
Legge n° 447/1995, dell’art. 8 primo comma n°
6) della
Legge Regionale 12 Febbraio 2002 n° 3, dell’art. 14
primo
comma lett. n) della Legge Regionale 30 Novembre 2000 n° 17,
dell’art. 1 secondo comma del Decreto Lgs. n°
112/1998,
dell’art. 107 del Decreto Lgs. n° 267/2000, e dei
principi
fondamentali in materia di titolarità dei poteri di
ordinanza
d’urgenza – Difetto di competenza.
CC) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 terzo comma
lett.
b) della Legge n° 447/1995 in relazione al D.P.C.M. 1°
Marzo
1991 ed all’art. 8 D.P.C.M. 14 Novembre 1997 –
Violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 primo comma D.P.C.M. 14
Novembre
1997 e dell’art. 6 primo comma D.P.C.M. 1° Marzo 1991
–
Inapplicabilità dei limiti sonori
“differenziali”
– Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
DD) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 primo comma
della
Legge n° 447/1995, dell’art. 14 primo comma lett. n)
della
Legge Regionale n° 17/2000 e dell’art. 8 primo comma
n°
6) della Legge Regionale n° 3/2002, e dei principi generali in
materia di ordinanze contingibili ed urgenti – Eccesso di
potere
per sviamento e difetto dei presupposti – Difetto di
motivazione.
Con ulteriore atto notificato alle controparti in data 15 Settembre
2006, la Società ricorrente ha inoltre impugnato
l’ordinanza del Sindaco di Gallipoli n° 421 del 26
Agosto
2006 (con cui le è stato ordinato lo spegnimento entro dieci
giorni di tutti gli apparati di refrigerazione presenti nel
supermercato denominato DOK -già SIGMA- e, allo scadere del
predetto termine, la sospensione dell’attività
limitatamente alla commercializzazione di quella merce che necessita di
conservazione negli appositi frigoriferi causa
dell’inquinamento
acustico), nonchè il presupposto verbale di accertamento del
31
Maggio 2006 dell’A.R.P.A. Puglia Dipartimento di Lecce,
formulando i seguenti motivi aggiunti.
AAA) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 secondo
comma
del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dell’Allegato
“B”
punto 5 del D.M. 16 Marzo 1998.
BBB) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 secondo
comma
del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, nonché delle norme che
forniscono
la definizione di “rumore ambientale” e
segnatamente
dell’Allegato “A” quarto comma del
D.P.C.M. 1°
Marzo 1991, dell’Allegato “A” punti
undicesimo e
diciassettesimo del D.M. 16 Marzo 1998 – Violazione e falsa
applicazione delle norme e principi che regolano
l’applicazione
dei fattori correttivi in presenza di componenti tonali e/o in bassa
frequenza – Eccesso di potere per sviamento,
irrazionalità
e perplessità sull’azione amministrativa.
CCC) Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per
l’esecuzione delle misure ed in particolare di quelle
contenute
negli Allegati “A” e “B” del
D.M. 16 Marzo 1998.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle
domande azionate, la Società ricorrente conclude chiedendo
l’annullamento di tutti gli atti amministrativi impugnati con
il
ricorso e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gallipoli,
l’A.R.P.A.
Puglia ed il controinteressato, depositando articolate memorie
difensive con le quali hanno replicato puntualmente alle argomentazioni
della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso e di tutti
i motivi aggiunti.
La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanze di sospensione
dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso e
con i
motivi aggiunti, che sono state accolte (per quanto di ragione) da
questa Sezione con le ordinanze cautelari n° 1071 del 29
Settembre
2004, n° 497 del 25 Maggio 2005 e n° 1007 del 27
Settembre 2006.
Alla pubblica udienza del 22 Novembre 2006, su richiesta di parte, la
causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, la S.a.s. R.A.F. con il ricorso
introduttivo del giudizio impugna: 1) l’ordinanza
dirigenziale
del Comune di Gallipoli n° 208 del 15 Giugno 2004, con cui le
viene
intimato di eliminare totalmente entro dieci giorni
l’inquinamento acustico provocato dagli impianti frigoriferi
dell’esercizio commerciale denominato SIGMA (supermercato di
mq.
435 sito in Gallipoli, in un’area qualificata dal vigente
P.R.G.
come zona omogenea “B”, alla via Castriota
n° 22,
all’angolo con via Cavalieri di Rodi) nonché (in
difetto)
la sospensione dell’attività limitatamente alla
commercializzazione di quella merce che necessita di conservazione
negli appositi frigoriferi causa dell’inquinamento acustico,
che
dovranno essere spenti; 2) il verbale redatto dall’A.R.P.A.
Puglia Dipartimento di Lecce in data 16 Aprile 2004; 3) la nota prot.
n° 17095 del 30 Aprile 2004 a firma del Dirigente
dell’U.T.C.
del Comune di Gallipoli di trasmissione del predetto verbale A.R.P.A. e
di richiesta di consequenziale ordinanza inibitoria.
Con motivi aggiunti notificati in data 1° Settembre 2004, la
Società ricorrente formula ulteriori censure a carico dei
provvedimenti già gravati e impugna, altresì (ex
art. 1
Legge n° 205/2000), il verbale redatto dall’A.R.P.A.
Puglia
Dipartimento di Lecce in data 9 Agosto 2004.
Con motivi aggiunti notificati in data 9 Maggio 2005, la ricorrente
impugna (ai sensi dell’art. 1 della Legge n°
205/2000): 1)
l’ordinanza dirigenziale del Comune di Gallipoli n°
112 del
20 Aprile 2005, con cui le viene intimato lo spegnimento entro dieci
giorni di tutti gli apparati di refrigerazione presenti nel
supermercato DOK (già SIGMA) e, allo scadere del predetto
termine, la sospensione dell’attività
limitatamente alla
commercializzazione di quella merce che necessita di conservazione
negli appositi frigoriferi causa dell’inquinamento acustico;
2)
il presupposto verbale di accertamento redatto dall’A.R.P.A.
Puglia Dipartimento di Lecce in data 14 Marzo 2005.
Con ulteriori motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000)
notificati in data 15 Settembre 2006, la Società ricorrente
impugna: 1) l’ordinanza del Sindaco di Gallipoli n°
421 del
26 Agosto 2006 (notificata il 5 Settembre 2006), con cui le
è
stato ordinato lo spegnimento entro dieci giorni di tutti gli apparati
di refrigerazione presenti nel supermercato denominato DOK
(già
SIGMA) e, allo scadere del predetto termine, la sospensione
dell’attività limitatamente alla
commercializzazione di
quella merce che necessita di conservazione negli appositi frigoriferi
causa dell’inquinamento acustico; 2) il presupposto verbale
di
accertamento n° 886/7 del 31 Maggio 2006
dell’A.R.P.A. Puglia
Dipartimento di Lecce.
In via preliminare, osserva il Collegio che le impugnazioni interposte
con il ricorso introduttivo del processo e con i motivi aggiunti del
1° Settembre 2004 e del 9 Maggio 2005 non sono divenute
improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente
(nonostante i provvedimenti con essi impugnati siano stati seguiti
– nelle more del giudizio – dall’avvenuta
adozione di
successive analoghe ordinanze inibitorie del Comune di Gallipoli
finalizzate all’eliminazione dell’inquinamento
acustico in
questione e da svariati interventi di bonifica acustica eseguiti dalla
R.A.F. S.a.s. sugli impianti di refrigerazione causa
dell’inquinamento stesso, sfociati, da ultimo, addirittura
nella
integrale sostituzione di tutti i relativi motori).
Infatti, non possono essere trascurate sia le possibili (eventuali)
implicazioni risarcitorie della controversia (tenuto conto che trattasi
di provvedimenti incidenti su posizioni di interesse legittimo
“oppositivo” della R.A.F.), sia il dichiarato
interesse
della Società ricorrente alla definizione nel merito della
intera causa.
In proposito, appare fondata ed assorbente la censura di incompetenza
del dirigente comunale ad adottare i provvedimenti contingibili e
urgenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti del 9 Maggio
2005.
Il Tribunale ritiene, infatti, che le contestate ordinanze dirigenziali
del Comune di Gallipoli nn° 208/2004 e 112/2005 devono
considerarsi
adottate ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995
n°
447 (“Legge quadro sull’inquinamento
acustico”), e
che, quindi, vadano qualificate come ordinanze contingibili e urgenti
riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento
acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale).
Questa Sezione ha già ripetutamente chiarito che siffatte
ordinanze, con le quali viene esercitato il potere di disporre
temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle
emissioni sonore inquinanti (inclusa l’inibitoria totale o
parziale delle attività), hanno natura di provvedimenti
contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneità
delle
misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle
misure stesse (in deroga al generale principio di rigorosa
nominatività e tipicità degli atti
amministrativi).
E’, dunque, evidente la estraneità di tali
ordinanze
rispetto alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo
(“sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il
contenimento dell’inquinamento acustico”)
contemplate dagli
artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447,
nonché
dalle Leggi Regionali Pugliesi nn° 17/2000 e 3/2002.
Il Collegio – rammentato il disposto dell’art. 9
primo
comma della menzionata legge quadro sull’inquinamento
acustico
n° 447 del 1995 (“Qualora sia richiesto da
eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente il Sindaco …. con provvedimento
motivato
può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività”) – esprime, peraltro,
l’avviso
meditato che la soprariportata norma di legge non possa essere
riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica)
riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema
di
tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di
ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal
nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in
materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la
stessa
debba essere logicamente e sistematicamente interpretata nel
particolare significato che assume all’interno di una
normativa
dettata – in attuazione del principio di tutela della salute
dei
cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione
– allo
scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno
dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto
che
la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera
“a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento
acustico,
qualificandolo come “l’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno
tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane”, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni
caso)
“un pericolo per la salute umana”.
Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di
ordinanza
contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26
Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi
(“normalmente”)
consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati
dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la
presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che
quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita
previsione
dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995)
–
rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge
quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere
di
intervento amministrativo “ordinario” che consenta
di
ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle
emissioni
sonore inquinanti (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 24
Gennaio 2006 n° 488).
In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un
fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente
l’intera collettività) appare sufficiente a
concretare
l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire
a tutela
della salute pubblica con l’efficace strumento previsto
(soltanto) dall’art. 9 primo comma della più volte
citata
Legge n° 447/1995.
Chiarito ciò, in uno sforzo di completezza espositiva
(opportuno
anche per poter valutare nella giusta luce l’impugnazione
interposta dalla medesima ricorrente con i successivi motivi aggiunti
del 15 Settembre 2006), si segnala che appaiono infondate le rimanenti
doglianze formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti del 1°
Settembre 2004 e del 9 Maggio 2005.
Si osserva, innanzitutto, in proposito che gli elementi di particolare
urgenza (unitamente al c.d. “effetto sorpresa”
indispensabile per l’efficacia dei controlli), che
caratterizzano
immanentemente l’intero procedimento amministrativo de quo
diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti,
gli
conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai
principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e
seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (e che comunque, sul
piano sostanziale ex art. 21 octies secondo comma della stessa legge,
l’eventuale partecipazione al procedimento della odierna
ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo influire sugli esiti dello
stesso), e che le ordinanze impugnate sono adeguatamente motivate
“per relationem” con l’espresso richiamo
ai verbali
di rilevamento d’inquinamento acustico redatti dal
Dipartimento
Provinciale di Lecce dell’A.R.P.A. Puglia.
Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non
presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga
l’intera collettività ben potendo richiedersi
tutela alla
Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una
singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall’altro,
che
non può essere certamente reputato ordinario strumento di
intervento (sul piano amministrativo) la facoltà
riconosciuta
dal Codice Civile al privato interessato di adire
l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare
le
immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.
Anche la censura con cui si deduce la violazione dei principi di
provvisorietà e proporzionalità che dovrebbero
ontologicamente connotare le ordinanze contingibili e urgenti de quibus
- a ben vedere - si rivela destituita di pregio giuridico, ove si
consideri che tutte le ordinanze inibitorie gravate, essendo basate
sull’accertato superamento dei valori limite di immissione
tali
da concretare un fenomeno di inquinamento acustico, sono destinate ad
esaurire la propria efficacia (in via automatica) nel momento in cui il
soggetto destinatario delle stesse realizzerà gli interventi
di
bonifica acustica effettivamente idonei a ricondurre la situazione
sonora del sito nei limiti prefissati dalla legge (eliminando
l’inquinamento acustico).
Richiede, poi, un discorso più approfondito la confutazione
della doglianza incentrata sull’assunto che il legittimo
ricorso
al potere straordinario di cui all’art. 9 della Legge
n°
447/1995, nell’ipotesi di constatata violazione dei valori
limite
diffenziali di immissione (determinati con riferimento alla differenza
tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo),
presupporrebbe che il Comune abbia già dato compiuta
esecuzione
agli adempimenti posti a suo carico dall’art. 6 della
medesima
legge quadro sull’inquinamento acustico e in primo luogo alla
prevista approvazione del c.d. “piano di
zonizzazione”
(ossia, alla classificazione del territorio comunale, con la quale
fissare i valori da rispettare a seconda delle caratteristiche delle
zone ivi individuate).
Sul punto, il Collegio – pur consapevole
dell’esistenza di
un consistente contrario orientamento giurisprudenziale –
è convinto che la piena operatività del criterio
dei
valori limite differenziali di immissione (peraltro, applicato
correntemente nella prassi delle rilevazioni fonometriche effettuate
dall’A.R.P.A. sull’intero territorio nazionale)
anche nei
Comuni privi della “zonizzazione acustica” risponda
perfettamente allo spirito della vigente normativa in tema di
inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla
ragionevolezza (T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 24 Gennaio 2006
n° 488).
Infatti, considerato che (mentre i limiti assoluti
d’immissione
hanno la finalità primaria di tutelare
dall’inquinamento
acustico l’ambiente inteso in senso ampio) i valori limite
differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito
dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia
della
salute pubblica e che (già prima dell’entrata in
vigore
della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M.
14
Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991
prevedeva
l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo
comma)
sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente
industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la
disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato
D.P.C.M.
14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere
l’applicazione – sino all’avvenuta
zonizzazione di
cui all’art. 6 lettera “a” della Legge
n°
447/1995 – dei limiti assoluti di accettabilità di
immissione sonora previsti dal primo comma dell’art. 6 del
predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere
correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di
forte
tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla Legge quadro
sull’inquinamento acustico e dalla normativa regolamentare di
attuazione del 1997) nel significato (peraltro clamorosamente
contrastante con l’art. 32 della Carta Costituzionale) di
escludere del tutto l’operatività del criterio dei
valori
limite differenziali d’immissione (contemplato
dall’art. 4
del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, già fissato dal
secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo
1991), nel
territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto
all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica.
Passando, ora, all’esame dell’impugnazione proposta
con i
motivi aggiunti del 15 Settembre 2006 avverso l’ordinanza del
Sindaco di Gallipoli n° 421 del 26 Agosto 2006, si osserva che
la
stessa è infondata e va respinta.
La prima censura (basata sull’assunto secondo cui le
Amministrazioni intimate avevano l’obbligo inderogabile di
effettuare le misurazioni anche “a finestre
aperte”) non
può essere condivisa, in quanto, alla stregua dei consueti
ed
ortodossi canoni-guida di un’attività
intepretativa
orientata a cogliere il significato della norma compatibile con la
tutela costituzione del diritto alla salute, – anche tenuto
conto
che, ai sensi del punto 5 dell’Allegato
“B” del D.M.
16 Marzo 1998 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”), il rilevamento
all’interno degli ambienti abitativi deve essere eseguito sia
a
finestre aperte che a finestre chiuse al solo fine di individuare la
situazione più gravosa per gli occupanti – appare
evidente
che la prescrizione dettata dal secondo comma dell’art. 4 del
D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (“Le disposizioni di cui al comma
precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto
del rumore è da ritenersi trascurabile:
“a” se il
rumore misurato a finestre aperte sia inferiore .. a 40 dB durante il
periodo notturno; “b” se il livello del rumore
ambientale
misurato a finestre chiuse sia inferiore …. a 25 dB durante
il
periodo notturno”) implica l’esclusione
dell’operatività dei valori limite differenziali
di
immissione contemplati dal primo comma della stessa norma (pari a 3 dB
per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi)
esclusivamente nell’ipotesi in cui il livello del rumore
ambientale non raggiunga in alcun caso la soglia di rilevanza prevista
in relazione agli interni dell’ambiente abitativo, vuoi se
misurato a finestre aperte, vuoi se misurato a finestre chiuse (nel
mentre non si ritiene condizione sufficiente a determinare la non
applicabilità del “criterio
differenziale” la
circostanza che in una sola delle predette due modalità di
misurazione – a finestre aperte o chiuse – il
rumore
ambientale non raggiunga la relativa soglia di rilevanza).
In altri termini, non convince la c.d. “tesi
dell’alternatività” delle due condizioni
sub a) e b)
del citato art. 4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997, sostenuta dalla parte
ricorrente.
E’ palesemente infondato, poi, il secondo motivo aggiunto del
gravame interposto in data 15 Settembre 2006, ritenendosi giusto il
riferimento operato dall’A.R.P.A. al “livello di
rumore
corretto”, considerato, da un lato, che
quest’ultimo altro
non è – ai sensi del punto 17
dell’Allegato
“A” del D.M. 16 Marzo 1998 (“Tecniche di
rilevamento
e di misurazione dell’inquinamento acustico”)
– se
non il “livello di rumore ambientale” calcolato
(esattamente) con l’applicazione del “fattore
correttivo” previsto dal punto 15 del medesimo Allegato
“A” per tenere doverosamente conto della presenza
(come nel
caso di specie) di rumori con componenti tonali (Kt) e di bassa
frequenza (Kb), e, dall’altro, che al fine di qualificare
ogni
effetto del rumore ambientale come “trascurabile”
(ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4 secondo comma del D.P.C.M. 14
Novembre 1997) occorre logicamente valutare anche l’eventuale
presenza nell’ambiente di rumori con componenti tonali e/o di
bassa frequenza e, quindi, rilevare il livello del rumore ambientale
calcolato con l’applicazione del c.d. “fattore
correttivo” (+ 3db + 3db).
In altri termini, ai sensi del menzionato D.M. 16 Marzo 1998,
l’applicazione del fattore correttivo è
adempimento
prescritto ex lege proprio ai fini dell’esatta individuazione
del
livello di accettabilità del rumore ambientale.
Infine, anche la terza censura sollevata con i motivi aggiunti del 15
Settembre 2006 (con cui viene contestata la correttezza e
attendibilità dei rilievi tecnici effettuati
dall’A.R.P.A.
nel sopralluogo del 17-31 Maggio 2006, essenzialmente sotto
l’aspetto dell’individuazione del “Tempo
di
osservazione”, del “Tempo di misura” e
dell’impiego della “Tecnica di
campionamento”)
è priva di pregio giuridico.
Si ritiene sufficiente osservare in proposito che, invece,
l’A.R.P.A. Puglia ha effettuato (nella fattispecie concreta)
una
corretta applicazione delle “Norme tecniche di rilevamento e
di
misurazione dell’inquinamento acustico” fissate
negli
Allegati “A” e “B” del D.M. 16
Marzo 1998, non
travalicando i limiti della discrezionalità tecnica ad essa
spettante in siffatti accertamenti.
Non può, infatti, essere trascurato che – da un
parte
– il punto 5 del menzionato Allegato “A”
consente
all’organo tecnico di individuare anche un solo
“Tempo di
misura (T/m)”, di durata inferiore rispetto al
“Tempo di
osservazione (T/o)” - cioè il periodo di tempo nel
quale
si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono
valutare -, purchè la misurazione sia sufficientemente
rappresentativa del fenomeno acustico, e –
dall’altro
– che, nel particolare caso in questione (emissioni sonore
provenienti da impianti frigoriferi), non sembra che le caratteristiche
di variabilità del rumore siano oggettivamente tali da
imporre
l’utilizzazione del metodo della misura “per
integrazione
continua” (di cui al punto 2 lettera “a”
dell’Allegato “B” del D.M. 16 Marzo
1998),
anziché la misurazione del livello continuo equivalente di
pressione sonora “con la tecnica di campionamento”
(prevista dalla lettera “b” del punto 2 del
menzionato
Allegato “B”), riferendola ad un unico
“Tempo di
misura” (legittimamente individuato dall’A.R.P.A.
Puglia
Dipartimento di Lecce, nell’esplicazione dell’ampia
discrezionalità tecnica riconosciutale in
“subiecta
materia”, in uno spazio temporale, di dieci minuti, di durata
notevolmente inferiore rispetto al “Tempo di
osservazione”).
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere in parte accolto
ed in parte respinto, nei sensi innanzi precisati.
Sussistono giusti motivi (la parziale reciproca soccombenza) per
disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese
processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima
Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti precisati in
motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti comunali
impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi
aggiunti del 9 Maggio 2005, respinge l’impugnazione proposta
con
i motivi aggiunti del 15 Settembre 2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22
Novembre 2006.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere
Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 4 dicembre 2006
Rumore. Ordinanza contingibile e urgente
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