TAR Liguria, Sez. I, n. 27, del 8 gennaio 2013
Beni ambientali. Nulla osta negativo Ente Parco necessita di preavviso di rigetto.

In caso nulla osta negativo dell’Ente Parco è necessaria la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis della l. 241/1990 in quanto il parere di competenza dell’Ente nell’economia del procedimento di condono non è un semplice parere, atto cioè endoprocedimentale che consenta di posticipare la comunicazione dei motivi ostativi alla fase successiva che fa capo al solo comune, ma è al contrario un vero e proprio nulla osta obbligatorio e vincolante, analogamente al parere dell’amministrazione dei beni culturali nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La comunicazione ex art. 10-bis della l. 241/1990 consente alla parte istante di rappresentare le proprie ragioni per una inversione di senso del procedimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00027/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00509/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2006, proposto dalla sig.ra Camerana Beatrice, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;

contro

Ente Parco di Portofino;

per l'annullamento

di decreto concernente parere contrario a mantenimento di manufatto interrato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il presidente Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

Con ricorso notificato il 19 giugno 2006 e depositato l’1 giugno successivo la sig.ra Beatrice Camerana impugnava il decreto 20 marzo 2006, n.69 del Direttore dell’Ente Parco Portofino avente ad oggetto parere contrario al mantenimento di manufatto adibito a magazzino e ricovero attrezzi (risalente al 1951 su terreno sistemato a prato e giardino che fa parte di compendio immobiliare sito in via alla Penisola 1 ereditato dal padre) e ne chiedeva l’annullamento, assumendolo illegittimo per violazione dell’art.10-bis legge n.241/1990 e per eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposti, difetto di motivazione (primo motivo); violazione degli artt.32 e 33 legge n.47/1985; violazione dell’art.14.4 lett. a) del Piano Regionale del Parco approvato con D.C.R. 26/6/2002, n.33; violazione dell’art.3.4 P.R.G. del comune di Portofino approvato con D.P.G.R. 9/2/1987, n.107; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposti, difetto di motivazione (secondo, terzo e quarto motivo); violazione dell’art.3 legge n.241/1990; violazione degli artt.32 e 33 legge n.47/1985; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposti, difetto di motivazione (quinto motivo).

In sintesi la ricorrente denuncia l’omessa comunicazione di motivi ostativi; illegittimità dell’opposto parere contrario in primo luogo perché il manufatto controverso sarebbe stato realizzato nel 1951, epoca in cui il terreno su cui insiste non era soggetto ad alcun vincolo di inedificabilità assoluta; risalendo il manufatto al 1951, la valutazione sul suo mantenimento (in relazione a istanza di condono del 26 aprile 1986) non poteva essere fatta sulla base di norme sopravvenute e in più dettate per i casi di nuova edificazione (e non per quelli di mantenimento di preesistenze); l’intervento controverso in ogni caso (costituendo volumetria interrata destinata a magazzino e ricovero attrezzi e non prevedendo la realizzazione o il recupero di superfici non destinate alla residenza al momento dell’adozione dello strumento urbanistico generale) non sarebbe in contrasto con il P.R.G. di Portofino; la motivazione che sorregge il parere contrario sarebbe inconsistente e inidonea ad assolvere il relativo obbligo.

Non si costituiva in giudizio l’intimato Ente Parco.

Assegnato per la trattazione all’udienza odierna, in prossimità della stessa la ricorrente depositava memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, l’annullamento del provvedimento impugnato, la condanna del Parco alla rifusione delle spese giudiziali e per ogni altra determinazione e pronuncia necessaria od opportuna per la tutela dei suoi diritti ed interessi legittimi.

Chiamato in udienza, il ricorso era trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione alla censura dedotta con il primo motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art.10-bis della legge n.241/1990 il virtù del quale “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”.

Poiché nella fattispecie, per un verso, non risulta contestata l’omissione della comunicazione di motivi ostativi e, per l’altro, appare condivisibile la linea difensiva svolta dalla ricorrente, che assume la necessità della comunicazione omessa --- in quanto il parere di competenza dell’Ente Parco nell’economia del procedimento di condono non è un semplice parere, atto cioè endoprocedimentale che consenta di posticipare la comunicazione dei motivi ostativi alla fase successiva che fa capo al solo comune, ma è al contrario un vero e proprio nulla osta obbligatorio e vincolante, analogamente al parere dell’amministrazione dei beni culturali nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, deve ritenersi che omissione dei motivi ostativi al rilascio dell’assenso del Parco (che avrebbe consentito alla parte istante di rappresentare le proprie ragioni per una inversione di senso del procedimento) --- il ricorso sotto il profilo in esame deve ritenersi fondato; e ciò di per sé è sufficiente per il suo accoglimento con il conseguente annullamento del decreto impugnato.

Le spese del giudizio peraltro in relazione alla natura della controversia e alla mancata costituzione in giudizio dell’ente intimato possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente, Estensore

Roberto Pupilella, Consigliere

Angelo Vitali, Primo Referendario

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)