TAR Puglia (BA), Sez. I, n. 1453, del 24 ottobre 2013
Sviluppo sostenibile.Illegittimità sospensione e annullamento d’ufficio dell’autorizzazione regionale per parco eolico

Il generico riferimento alla presunta, ma non dimostrata, compromissione dell’integrità ambientale non soddisfa i requisiti motivazionali imposti dall’art. 21 nonies della legge n.241/90 per l’esercizio dell’autotutela, tra i quali figura l’indicazione delle “ragioni di interesse pubblico” che l’hanno determinata; ragioni che per costante giurisprudenza, devono connotarsi in termini di specificità, concretezza ed attualità e non possono coincidere con il mero interesse al ripristino della legalità violata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01453/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01034/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Wind Farm Rocchetta s.r.l., in persona dell’Amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico Follieri e dall’avv. Ilde Follieri, dai prof. avv.ti Ernesto e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23;
Comune di Rocchetta Sant'Antonio;

per l'annullamento

dell’atto del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, protocollo n. 0010016 del 28 giugno 2010, nella parte in cui la Regione, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione unica n. 133 del 28 maggio 2010, rilasciata alla ricorrente per l’esercizio di impianto produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 40 MW, realizzato nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio, località “Serro di Luca”, già in esercizio e funzionante, ha disposto, nelle more della definizione del procedimento, la sospensione dell’autorizzazione unica, bloccando la produzione elettrica da fonte eolica;

e con i motivi aggiunti,

- dell’atto del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia del 15 luglio 2010, prot. n. 175, con il quale la Regione ha disposto l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione unica n. 133 del 28 maggio 2010, rilasciata alla ricorrente per il suddetto impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzato nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio;

- dell’atto del Dirigente dell’Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia del 28 giugno 2010;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Andrea Sticchi Damiani, per delega degli avv.ti Ernesto e Saverio Sticchi Damiani ed Enrico Follieri; Adriana Amodeo, per delega dell'avv. Vittorio Triggiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il gravame in epigrafe e i successivi motivi aggiunti sono diretti all’impugnazione degli atti con cui la Regione Puglia ha disposto dapprima la sospensione e, successivamente, l’annullamento d’ufficio del provvedimento di autorizzazione n. 133/2010, precedentemente rilasciato in favore della società ricorrente.

Più precisamente la società Wind Farm Rocchetta a r.l. è cessionaria di ramo di azienda della dante causa Windstrom Energia Eolica s.r.l. (cfr. atto di comunicazione della cessione alla Regione del 2.2.2009) che, in data 19.11.2003, aveva chiesto al Comune di Rocchetta Sant’Antonio di assentire la costruzione ed esercizio di un parco eolico della potenza di 60 MW e delle opere connesse; e alla Regione Puglia, in data 25.10.2008, ai sensi del d.lgs. 387/2003, il rilascio dell’autorizzazione unica a ratifica dell’iter amministrativo già seguito, considerata la completezza dei permessi ottenuti a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri e nulla-osta prescritti dalla normativa di settore.

In particolare, erano stati rilasciati dall’Amministrazione comunale due successivi permessi di costruire (n. 2/2008 e n. 8/2008), per la realizzazione di complessivi 20 aerogeneratori; e, in data 13.5.2010, era stata comunicata l’entrata in esercizio dell’impianto.

E’ su tali presupposti che veniva quindi adottata la determinazione dirigenziale n. 133 del 28.5.2010, con la quale la richiesta autorizzazione unica all’esercizio dei 20 aerogeneratori già assentiti veniva rilasciata alla società interessata.

Successivamente, però, la stessa Regione sospendeva tale autorizzazione, giusta atto del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, prot. n. 0010016 del 28 giugno 2010; e il 15 luglio ne disponeva l’annullamento in autotutela (cfr. atto dello stesso dirigente prot. n. 175).

Avverso tali atti la società interessata proponeva gravame –rispettivamente- con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, con atto depositato in data 20 luglio 2010, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.

Questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta congiuntamente al gravame con ordinanza n. 624/2010, in particolare sul presupposto che l’autotutela apparisse verosimilmente fondata su vizi formali e non già sostanziali e che, pertanto, risultasse non sorretta da rilevante interesse pubblico. L’ordinanza di primo grado veniva poi confermata in appello.

All’udienza del 17 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato sostituito l’impugnato provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica e di contestuale comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, dal successivo provvedimento di annullamento di ufficio, oggetto dei motivi aggiunti.

2.- Questi ultimi sono articolati in due sezioni, rispettivamente dedicate agli asseriti profili di irregolarità procedimentali (motivi sub 1 e 2) e all’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela (motivi sub 3 e 4). In particolare, con il primo motivo viene dedotta la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento (artt. 7 e ss. della legge n. 241/90); con il secondo motivo, la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, non essendo stato seguito un procedimento ad hoc per la dichiarazione di decadenza della determina dirigenziale n. 107/06, recante la V.I.A.; con il terzo motivo si contestano i presunti profili di illegittimità dell’autorizzazione unica postuma, evidenziati dall’Amministrazione regionale in sede di esercizio della gravata autotutela; con il quarto motivo la sussistenza nella fattispecie di un pubblico interesse all’autotutela stessa nonché il rispetto di un tempo ragionevole per il relativo esercizio.

2.1.- Orbene, tralasciando in prima battuta di esaminare le lamentate irregolarità procedurali (motivi 1 e 2), poiché eventualmente destinate ad essere superate –ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n.241/90- dalle censure articolate sul piano sostanziale, l’esame dei motivi va invertito rispetto all’ordine proposto dalla società ricorrente, rivelandosi potenzialmente assorbenti i rilievi articolati sub 4.

Ed invero, anche a prescindere dalla presunta irregolarità dell’autorizzazione unica (alla cui contestazione è diretto il motivo sub 3), in ogni caso il ripristino della legalità violata non sarebbe sufficiente a sorreggere l’esercizio dell’autotutela, essendo necessaria la contestuale presenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto.

Di qui l’evidenziata centralità del 4° motivo, diretto a censurare in particolare questo profilo.

Assume parte ricorrente che il provvedimento di annullamento non sarebbe sorretto né giustificato da alcun rilevante interesse pubblico, non potendo qualificarsi tale l’addotto pregiudizio che subirebbero gli altri operatori del settore né la presunta illegittima modifica in danno dell’integrità del territorio.

La censura è fondata.

2.1.1.- In primo luogo, il richiamo al “pregiudizio a terzi operatori di settore” evoca la tutela di interessi pur sempre “privati”, la cui cura non è affidata alla pubblica Amministrazione.

Tanto più che il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione giurisprudenziale che ne è stata fornita, va nella direzione di tutelare la più ampia concorrenza e di ritenere illegittima ogni ingiustificata restrizione all’accesso al mercato della produzione di energia pulita (cfr. per tutte, da ultimo, Corte cost., 03-03-2011, n. 67). E proprio la Regione Puglia ha di recente codificato –con l’art.15 della l.r. n.25/2012- l’accertamento di conformità degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, consentendo il rilascio di titolo in sanatoria, con un effetto di ratifica analogo a quello conseguito dall’odierna ricorrente con l’autorizzazione unica poi annullata, sia pure in applicazione del più generale principio di economia procedimentale.

2.1.2.- In secondo luogo, non emerge nella fattispecie alcuna deviazione sostanziale dal paradigma legale, risolvendosi i profili di illegittimità evidenziati dall’Amministrazione regionale nello scostamento dal procedimento di autorizzazione tipizzato –dal d.lgs. n.387/2003- secondo il modulo della conferenza di servizi.

Nessuna difformità sul piano dei requisiti sostanziali è stata invero contestata all’odierna ricorrente.

Tutti i pareri di legge erano stati favorevolmente resi, sebbene espressi autonomamente; la stessa Regione aveva dato atto, nell’autorizzazione unica adottata a ratifica, della completezza del procedimento.

In un simile contesto, il generico riferimento alla presunta –ma non dimostrata- compromissione dell’integrità ambientale non soddisfa i requisiti motivazionali imposti dall’art. 21 nonies della legge n.241/90 per l’esercizio dell’autotutela, tra i quali figura l’indicazione delle “ ragioni di interesse pubblico” che l’hanno determinata; ragioni che per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, devono connotarsi in termini di specificità, concretezza ed attualità e non possono coincidere con il mero interesse al ripristino della legalità violata.

Ed è proprio sotto tale specifico profilo che il gravato auto-annullamento appare carente.

Il paventato pericolo all’”integrità ambientale” viene ricondotto in via esclusiva alla presunta irregolare autorizzazione della trasformazione del territorio; ma l’anomalia –si ribadisce- si apprezza –nella fattispecie- soltanto sul piano squisitamente formale/procedimentale, secondo quanto implicitamente attestato dalla Regione stessa nell’autorizzazione unica di cui si discute.

Del resto non può trascurarsi che:

a) la conferenza di servizi si sostanzia in un modulo acceleratorio ideato proprio nell’interesse degli operatori di settore e rispondente alle relative esigenze di celerità, che non incide sull’ordine delle competenze coinvolte nel procedimento e che, anzi, denota il favor per la realizzazione degli impianti alimentati da FER.;

b) lo stesso art. 21 nonies della citata legge n.241/90, che prescrive la sussistenza di uno specifico pubblico interesse per il corretto esercizio dei poteri di autotutela, contempla espressamente la “convalida” dei provvedimenti irregolari (cfr. comma 2);

c) l’art.21 octies della stessa legge sancisce la prevalenza della legalità sostanziale su quella formale;

d) infine la l.r. n.25/2012, già richiamata sub 2.1.1, ha previsto l’ultrattività dei pareri espressi nell’originario procedimento di autorizzazione, svoltosi secondo regole diverse dalla conferenza di servizi, in relazione agli aspetti non interessati da variazioni ovvero oggetto di variazioni non sostanziali, quali quelle in riduzione (cfr. art. 7, comma 4).

3.- In conclusione, dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e assorbita ogni altra censura, il gravame va accolto sulla scorta del quarto motivo aggiunto, per non avere l’Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all’esercizio della gravata autotutela, diverso dall’interesse al ripristino della legalità violata.

La complessità della controversia suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;

b) accoglie in parte qua i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’atto di autotutela gravato;

c) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 e 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)