Corte Costituzionale sent. 322 del 6 ottobre 2006
Protezione civile - Norme della Regione Basilicata - Disposizioni per la protezione dei boschi dagli incendi - Previsione dell'organizzazione dell'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza - Attribuzione in capo alle stesse Forze della vigilanza sull'applicazione della legge medesima.
SENTENZA N. 322
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Franco
BILE
Presidente
- Giovanni
Maria
FLICK
Giudice
-
Ugo
DE
SIERVO
"
-
Romano
VACCARELLA
"
-
Paolo
MADDALENA
"
-
Alfio
FINOCCHIARO
"
-
Alfonso
Quaranta
"
-
Franco
GALLO
"
-
Luigi
MAZZELLA
"
-
Gaetano
SILVESTRI
"
-
Sabino
CASSESE
"
- Maria
Rita
SAULLE
"
-
Giuseppe
TESAURO
"
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3,
comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata del 22
febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli
incendi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 22 aprile 2005, depositato in cancelleria il 29
aprile 2005 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice
relatore Franco Bile;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 22 aprile 2005 e depositato il
successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato, in via principale, gli artt. 3, comma 1, lettera h), e 13
della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per
la protezione dei boschi dagli incendi).
Ricondotta la disciplina in esame nell’ambito della
potestà legislativa concorrente in materia di
«protezione civile», «governo del
territorio» e «valorizzazione dei beni
ambientali», il ricorrente deduce che l’art. 3,
comma 1, lettera h) – ai sensi del quale la Regione provvede
a «organizzare l’impiego delle guardie ecologiche
unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica
Sicurezza» – viola: a) le norme di principio
dettate dall’art. 7 della legge-quadro 21 novembre 2000, n.
353, secondo cui alle Regioni è dato di avvalersi di risorse
e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello Stato solo in caso di
«riconosciuta ed urgente necessità» e
previa specifica richiesta all’autorità statale
competente; b) le norme generali di organizzazione contenute nella
legge-quadro sulla protezione civile e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, che rimette allo Stato l’intervento nei casi di
calamità più gravi; c) il principio generale
secondo il quale non è nei poteri delle Regioni porre a
carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni
ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Gli stessi vizi rilevati per l’art. 3, comma 1, lettera h),
sono riferiti anche all’art. 13 della legge regionale in
esame, secondo cui «La vigilanza sull’applicazione
della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello
Stato […], a tutte le Forze dell’Ordine e di
Pubblica Sicurezza». Inoltre, secondo il ricorrente, la
disposizione «mal si concilia» anche con
l’altro principio contenuto nell’art. 118, primo
comma, Cost., il quale prevede che lo Stato possa attribuire a se
stesso quelle funzioni amministrative per le quali occorra garantire
l’unitarietà di esercizio.
1.1. – Nella memoria illustrativa d’udienza, la
difesa erariale sottolinea come la necessità
dell’intervento statale (attraverso gli organi a
ciò deputati), eventualmente tramite
un’organizzata collaborazione con le Regioni, è
imprescindibile in quei settori dell’ordinamento (come
appunto nella lotta agli incendi boschivi) nei quali sono coinvolti
interessi ed esigenze dell’intera collettività
nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in
quanto strettamente inerenti alla difesa dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna due
norme della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13
(Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).
In particolare, le censure riguardano l’art. 3, comma 1,
lettera h), che – nel disciplinare i compiti ed i ruoli della
Regione nella predisposizione di strutture ed attività per
la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento di incendi
– dispone, tra l’altro, che la Regione provvede a
«organizzare l’impiego delle guardie ecologiche
unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica
Sicurezza»; e l’art. 13, secondo cui «La
vigilanza sull’applicazione della presente legge è
affidata al Corpo Forestale dello Stato […], a tutte le
Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».
Il ricorrente ritiene che entrambe le norme – essendo la
disciplina in esame riconducibile alle materie, di competenza
concorrente, della «protezione civile», del
«governo del territorio» e della
«valorizzazione dei beni ambientali» –
siano in contrasto: a) con l’art. 7 della legge-quadro 21
novembre 2000, n. 353, secondo cui alle Regioni è dato di
avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello
Stato solo in caso di «riconosciuta ed urgente
necessità» e previa specifica richiesta
all’autorità statale competente; b) con
l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, che rimette allo Stato l’intervento nei casi di
calamità più gravi; c) con l’art. 117,
secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Il solo art. 13 è impugnato anche per contrasto con
l’art. 118, primo comma, Cost., che consente allo Stato di
attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra
garantire l’unitarietà di esercizio.
2. – Le questioni sono fondate.
Questa Corte ha già affermato – come il ricorrente
ricorda – che le Regioni non possono porre a carico di organi
e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto
a quelli individuati con legge statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed
ha sottolineato che – pur non essendo ovviamente escluso
«che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra
apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio»
– tuttavia «le forme di collaborazione e di
coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello
Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e
autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro
potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento
o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le
consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (cfr.
anche sentenza n. 429 del 2004).
Orbene, tanto con l’attribuzione alla Regione del compito di
provvedere, per le finalità di cui all’art. 1,
all’organizzazione dell’impiego delle Forze
dell’ordine e di pubblica sicurezza, quanto con
l’affidamento della vigilanza sull’applicazione
della legge anche a tali Forze (oltre che al Corpo forestale dello
Stato), la Regione ha unilateralmente disposto il diretto
coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi
conseguenti all’attribuzione dei relativi compiti,
così violando l’art. 117, secondo comma, lettera
g), Cost.
In realtà l’art. 7 della legge n. 353 del 2000
(correttamente evocato quale principio fondamentale) prevede che tale
utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, per il Corpo
forestale dello Stato, «in base ad accordi di
programma» (comma 3, lettera a); e, per le Forze di Polizia
dello Stato, «in caso di riconosciuta e urgente
necessità», previa richiesta
«all’Autorità competente che ne
potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle
proprie esigenze» (comma 3, lettera c).
Ma le due norme regionali impugnate non operano alcun rinvio a tali
condizioni. Esse quindi devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime, limitatamente alle parole «unitamente alle Forze
dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute
nell’art. 3, comma 1, lettera h); e alle parole «al
Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze
dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute
nell’art. 13, comma 1.
Beninteso, la decisione non preclude alla Regione di avvalersi (nella
lotta contro gli incendi boschivi) di risorse, mezzi e personale degli
organi di sicurezza statali, purché nei limiti e con le
modalità di cui alla citata legislazione dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 1, lettera h), della legge della Regione
Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi
dagli incendi), limitatamente alle parole «unitamente alle
Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza»;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 13 della medesima legge della Regione Basilicata n.
13 del 2005, limitatamente alle parole «al Corpo Forestale
dello Stato» e «a tutte le Forze
dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.
Beni Ambientali. Protezione dei boschi dagli incendi
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