TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 409, del 1 agosto 2013
Urbanistica.Il porticato richiede il permesso di costruire

Il porticato costituisce una vera e propria costruzione e, come tale, è soggetto a concessione edilizia e a ingiunzione di demolizione in caso di abusività. Infatti, per il suo carattere trasformativo e innovativo esso costituisce un manufatto del tutto nuovo, idoneo, per caratteristiche costruttive e tipo di copertura, a consentire lo svolgimento di varie attività della vita quotidiana. In quanto tale comporta, quindi, per lo meno nuova superficie utile ed è, conseguentemente, soggetto al previo rilascio del permesso di costruire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00409/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2006, proposto da: 
Montico Silvano e Raise Giuliana, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Pesce, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Teresa Billiani in Trieste, via Martiri della Liberta' 13;

contro

Comune di Varmo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Canzian, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Pagnucco in Trieste, Foro Ulpiano n. 6;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 05/06 Prot. n. 3435 dd. 31.3.2006, con cui si è ordinato ai sigg. Montico e Raise, in qualità di responsabili dell'abuso, di demolire a propria cura e spese ...le opere eseguite in assenza di concessione edilizia sul terreno contraddistinto in mappa del Comune di Varmo;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Di Varmo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti contestano, invocandone l’annullamento, la legittimità del provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Varmo ha intimato loro di demolire le opere eseguite in assenza di concessione edilizia sul terreno contraddistinto in mappa del Comune di Varmo al foglio n. 12, mappale 962, consistenti nella realizzazione di un portico di dimensioni esterne in pianta di mt. 3,50 x 2,02 ( pari a mq 7,07), costituito da una copertura a falda inclinata, in travelli di legno e soprastante tavolato in legno con copertura in coppi, ancorata alla parete nord del fabbricato principale e poggiante su pilastri intonacati aventi sezione di cm 24 x 24, con altezza sotto trave variabile da mt. 2,65 a 2,25.

Affidano il gravame ai seguenti mezzi:

1) Incompetenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, l.r. 19 novembre 1991, n. 52 e dello Statuto comunale del Comune di Varmo

2) Violazione di legge – artt. 104, 105 e 72 l.r. 19 novembre 1991, n. 52

3) Violazione di legge – art. 29 dello Statuto del Comune di Varmo – artt. 3 e 10 l. 7 agosto 1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione.

Contestano, in particolare: a)l’incompetenza del responsabile di servizio ad adottare l’ordinanza impugnata; b) la sanzione comminata, poiché - a loro avviso - l’opera realizzata consiste in una tettoia aperta su tre lati, che non può essere considerata come unità fabbricabile autonoma soggetta a concessione edilizia, non realizzando, tra l’altro, volume edificabile. Ritengono, anzi, che debba essere considerata quale mera pertinenza dell’edificio principale esistente, derivandone che la sanzione da irrogare poteva consistere, al più, in quella pecuniaria di cui all’art. 104, comma 1, l.r. n. 91/1991; c) la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione (o comunque il mancato riscontro nella parte motiva del provvedimento ora impugnato) delle osservazioni formulate a seguito del ricevimento dell’ordinanza di sospensione dei lavori.

Il Comune di Varmo si è costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t. per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza.

In vista dell’udienza pubblica del 10 luglio 2013, fissata per la trattazione del merito, i ricorrenti hanno ribadito, con memoria, le argomentazioni difensive svolte nel ricorso introduttivo, integrando – tra l’altro – il secondo motivo di gravame con una nuova censura ovvero contestando la mancata considerazione che la “pertinenza” realizzata rientra nei limiti di cubatura, per cui non è richiesta alcuna autorizzazione e/o permesso di costruire.

Celebrata l’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di gravame è privo di pregio.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l’art. 54, comma 2, lett. f), dello Statuto del Comune di Varmo – norma, peraltro, non impugnata e, anzi, ritenuta inesistente e/o comunque di diverso tenore – la competenza a pronunciare le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi è rimessa espressamente ai responsabili delle Unità operative.

Non v’è motivo, quindi, per mettere in discussione quella del responsabile del Servizio Tecnico - firmatario del provvedimento gravato.

Ad ogni modo, il Collegio ritiene di rinvenire nel principio di separazione tra compiti di indirizzo politico e compiti gestionali - mirato a realizzare il valore dell’imparzialità, mediante l’affidamento di una sfera di attribuzioni ad organi provvisti di una legittimazione tecnico-professionale - un principio di carattere generale, immanente allo stesso ordinamento, di cui si deve tenere conto nella lettura, interpretazione ed applicazione delle norme vigenti, incluse quelle regionali, ancorché espressive di specifiche potestà legislative regionali.

Tale principio s’appalesa, peraltro, coerente con le mansioni e le correlate responsabilità per l’andamento degli uffici conferite ai dirigenti e ai responsabili degli uffici, che, anche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno trovato riconoscimento, sotto il profilo contrattuale, sin dall’inizio degli anni 2000 (vedesi, si fini che qui rilevano, gli artt. 31 e ss. 34 del CCRL 1 agosto 2002 relativo al personale non dirigente del comparto unico – area ee.ll. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

Con riferimento al secondo motivo d’impugnazione, il Collegio ritiene, invece, sufficiente evidenziare che il porticato realizzato costituisce una vera e propria costruzione e, come tale, è soggetto a concessione edilizia e a ingiunzione di demolizione in caso di abusività (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 24 marzo 2011, n. 518; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 10 dicembre 2010, n. 1549). Infatti, per il suo carattere trasformativo e innovativo esso costituisce un manufatto del tutto nuovo, idoneo, per caratteristiche costruttive e tipo di copertura, a consentire lo svolgimento di varie attività della vita quotidiana.

In quanto tale comporta, quindi, per lo meno nuova superficie utile ed è, conseguentemente, soggetto al previo rilascio del permesso di costruire (in termini Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7481; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18 giugno 2010, n. 2107).

Tale approdo trova, del resto, conforto nella disposizione di cui all’art. 63 della l.r. n. 52 del 1991 - invocata dal Comune a supporto normativo del provvedimento impugnato - che considera, per l’appunto, quali interventi di ampliamento quelli volti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle costruzioni esistenti, “anche mediante l’uso di strutture compatibili o prefabbbricate” e quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti “mediante integrazioni ed aggiunte”.

Va, inoltre, precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, “non possono essere considerate opere pertinenziali quelle che concorrono a integrare l’edificio principale e risultano per questo prive di autonomia, con la conseguenza che la realizzazione di un porticato, al pari della realizzazione di una tettoia che completi un lastrico, divengono elementi complementari che accrescono la superficie utile dell'edificio e la sua fruibilità (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.01.2013 n. 2752).

Ad avviso del Collegio, l’intervento realizzato comporta, in definitiva, una modificazione della sagoma e del prospetto dell’edificio, soggetta al previo rilascio di titolo abilitativo edilizio.

Ne deriva che nemmeno la (tardiva) censura introdotta dai ricorrenti con la memoria da ultimo depositata pare idonea ad inficiare la legittimità dell’attività posta in essere dal Comune.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza del relativo titolo è, infatti, pacificamente sanzionata con la demolizione.

Il terzo motivo di gravame è smentito per tabulas.

La precisazione – contenuta nel provvedimento impugnato - che trattasi di “… ampliamento dell’edificio esistente volto alla creazione di nuovi spazi in termini di superficie rientrante nella casistica prevista dall’art. 63 della legge regionale 19/11/1991, n. 52 e s.m.i. e che, pertanto, in relazione a quanto fissato dall’art. 101, comma 2, della l.r. n. 52/91, la loro realizzazione in assenza di titolo comporta la demolizione” pare, invero, al Collegio sufficiente ed idonea replica alle osservazioni partecipative svolte dai ricorrenti.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato, in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata assumendo a riferimento i criteri e i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento a favore del Comune intimato delle spese e delle competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)