Cass. Sez. IIIn. 38028 del 6 ottobre 2008 (Ud. 2 lug. 2008)
Pres.Altieri Est. Sensini Ric.Neri e altro
Urbanistica. Intervento edilizio di demolizione e ricostruzione in difformità dal titolo abilitativo
In materia edilizia, è configurabile il reato di cui all\'art. 44, comma primo, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Tit. IV nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire) in caso d\'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione in difformità da un progetto assentito con permesso di costruire, in quanto tale intervento non è eseguibile in base a semplice D.I.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma settimo, L. 4 dicembre 1993, n. 493 e 1, comma sesto, lett. e) L. 21 dicembre 2001, n. 443, atteso che dette norme si riferiscono ad interventi autonomi e non ad interventi in difformità dal titolo.
Pres.Altieri Est. Sensini Ric.Neri e altro
Urbanistica. Intervento edilizio di demolizione e ricostruzione in difformità dal titolo abilitativo
In materia edilizia, è configurabile il reato di cui all\'art. 44, comma primo, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Tit. IV nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire) in caso d\'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione in difformità da un progetto assentito con permesso di costruire, in quanto tale intervento non è eseguibile in base a semplice D.I.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma settimo, L. 4 dicembre 1993, n. 493 e 1, comma sesto, lett. e) L. 21 dicembre 2001, n. 443, atteso che dette norme si riferiscono ad interventi autonomi e non ad interventi in difformità dal titolo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 02/07/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01717
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 017234/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NERI PIETRO FABIO, N. IL 12/07/1957;
2) ORSI SPADONI ANGIOLO, N. IL 30/01/1961;
avverso SENTENZA del 12/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di PESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. GIOVANNELLI Giovanni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 12/3/2008, il Tribunale di Pistola - Sezione Distaccata di Pescia - condannava Neri Pietro Fabio e Orsi Spadoni Angiolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda ciascuno, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di cui all\'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) perché, in concorso tra loro, il secondo quale legale rappresentante dell\'impresa "Orsi Ilio s.r.l.", con sede in Ponte Buggianese, proprietaria dell\'area e titolare delle concessioni edilizie nn. 50 e 51/2004 del 3/12/2004, il primo quale direttore tecnico dei lavori, effettuavano la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la realizzazione di un setto murario di forma ad "L", attività compiute in difformità dalle concessioni. Osservava il Tribunale, sulla base di quanto accertato dal responsabile dell\'ufficio urbanistica, che i progetti erano stati autorizzati a condizione del mantenimento dei muri posti lungo il confine nord ed ovest. In particolare, le opere assentite con le concessioni nn. 50 e 51 del 2004, rilasciate alla società "Orsi Ilio s.r.l.", rappresentavano un progetto di ristrutturazione urbanistica con previsione della ricostruzione delle volumetrie esistenti, caratterizzata dalla richiesta di mantenimento degli allineamenti, sicuramente più favorevoli per la proprietà perché a distanze inferiori da quelle previste (ovvero a m. 1,50 anziché a 5 m. dal confine ed a 10 m. dal fabbricato prospiciente), che era stata autorizzata subordinatamente al mantenimento dei muri preesistenti, pena l\'arretramento della ricostruzione nel rispetto delle distanze regolamentari. Nel caso in oggetto, il primo giudice riteneva integrato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in quanto l\'inosservanza delle concessioni si era consumata con la demolizione integrale dei muri - che dovevano essere mantenuti - e la successiva costruzione di un muro a retta nuovo, non potendosi aderire alla prospettazione difensiva che il muro era stato demolito per il pericolo di crollo.
2 - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del loro difensore, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) sotto diversi profili.
2.1) Si osservava, in particolare, che il fatto che fosse previsto nelle concessioni il mantenimento dei muri, non valeva ad escludere la qualificazione dell\'opera assentita in termini di "ristrutturazione edilizia". Per tali interventi, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3 prevede che l\'interessato possa - a sua scelta - chiedere il permesso di costruire ovvero presentare una denuncia di inizio di attività. Orbene, posto che questa stessa sezione, nella sentenza n. 44248 del 2004, aveva escluso la rilevanza penale di opere eseguite in parziale difformità rispetto alla d.i.a., sulla base di questo principio, doveva, pertanto, ritenersi che anche nell\'ipotesi di esecuzione di un intervento comportante la demolizione e la ricostruzione, risultante solo parzialmente difforme dal titolo abilitativo, dovevano ritenersi inapplicabili le sanzioni penali, sia che tale titolo fosse consistito in una d.i.a., sia che si fosse trattato di un permesso di costruire, in alternativa alla prima;
2.2) non apparivano condivisibili le considerazioni svolte dal primo Giudice, che aveva individuato la condotta penalmente rilevante nell\'erezione del setto murario ad "L". Invero, tale opera altro non era che un caposaldo provvisorio, realizzato per mantenere il punto di riferimento per la ricostruzione alle medesime distanze di quelli originari: trattavasi di un insieme di blocchi di cemento semplicemente appoggiati sul terreno: tale intervento non poteva, pertanto, rientrare nel concetto di "nuova opera". Pertanto, non costituendo il caposaldo realizzato - unico intervento in cui il giudice aveva ravvisato la condotta antigiuridica - un\'opera edilizia in senso tecnico, non poteva ritenersi integrato il reato di cui all\'art. 44, lett. a).
Si chiedeva l\'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato perché infondato.
3.1 - Va premessa la totale diversità tra la situazione disciplinata dalla sentenza impugnata e quella prevista nella pronuncia del 23/9/2004 n. 44248, ric. Croattini, citata nell\'atto di gravame. In detta sentenza, infatti, riferentesi ad opere edilizie suscettibili di realizzazione mediante d.i.a. in alternativa al permesso di costruire, i giudici di merito avevano ipotizzato una parziale difformità del realizzato rispetto alle opere identificate nel provvedimento autorizzatorio, in quanto i lavori tendevano ad apportare variazioni circoscritte, in senso qualitativo e quantitativo.
Nel caso in oggetto, in difformità dalle concessioni edilizie, che prevedevano la realizzazione di un progetto di ristrutturazione urbanistica caratterizzato dal mantenimento di due muri preesistenti, pena l\'arretramento della ricostruzione nel rispetto delle distanze regolamentari, i prevenuti hanno, per contro, eseguito la demolizione integrale dei muri anzidetti ed hanno successivamente costruito un nuovo muro a retta.
Tanto premesso, si deve escludere che siffatti interventi siano assentibili con semplice denuncia di inizio attività ai sensi della L. 4 dicembre 1993, n. 493, art. 4, comma 7, e della L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6, lett. a), atteso che tali norme si riferiscono ad interventi autonomi e non alle difformità da progetti assentiti con concessione o permesso di costruire. Diversamente argomentando, si arriverebbe alla illogica conclusione di ritenere abrogato il reato di costruzione abusiva in difformità dal titolo, previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a). 3.2 - Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di censura. Con motivazione adeguata, coerente ed indenne da smagliature logiche, il Tribunale ha accertato che la demolizione integrale dei muri perimetrali non era stata un mero incidente - come affermato dal Neri - ma una precisa scelta operativa, scoperta dagli organi di controllo del tutto casualmente. In particolare, è stato correttamente escluso il caso di forza maggiore, non essendovi prova della contemporaneità tra demolizione e ricostruzione del caposaldo, ma essendovi, anzi, prova contraria, in quanto, al momento del sopralluogo eseguito alle ore 15,30 del 29 luglio 2005, non vi era traccia alcuna del vecchio muro, neppure macerie, mentre alle ore 13 dell\'1/8/2005, ad ordinanza di sospensione già emessa, il muro era già stato realizzato. Con motivazione logica, il primo giudice ha legittimamente ritenuto che tutto ciò avesse costituito un mero espediente per la salvaguardia dei vecchi e più favorevoli allineamenti e non si fosse di certo trattato di un caposaldo provvisorio, funzionale al tracciamento delle strutture di fondazione dell\'edificio, come, per contro, sostenuto dai ricorrenti. 4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell\'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 02/07/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01717
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 017234/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NERI PIETRO FABIO, N. IL 12/07/1957;
2) ORSI SPADONI ANGIOLO, N. IL 30/01/1961;
avverso SENTENZA del 12/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di PESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. GIOVANNELLI Giovanni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 12/3/2008, il Tribunale di Pistola - Sezione Distaccata di Pescia - condannava Neri Pietro Fabio e Orsi Spadoni Angiolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda ciascuno, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di cui all\'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) perché, in concorso tra loro, il secondo quale legale rappresentante dell\'impresa "Orsi Ilio s.r.l.", con sede in Ponte Buggianese, proprietaria dell\'area e titolare delle concessioni edilizie nn. 50 e 51/2004 del 3/12/2004, il primo quale direttore tecnico dei lavori, effettuavano la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la realizzazione di un setto murario di forma ad "L", attività compiute in difformità dalle concessioni. Osservava il Tribunale, sulla base di quanto accertato dal responsabile dell\'ufficio urbanistica, che i progetti erano stati autorizzati a condizione del mantenimento dei muri posti lungo il confine nord ed ovest. In particolare, le opere assentite con le concessioni nn. 50 e 51 del 2004, rilasciate alla società "Orsi Ilio s.r.l.", rappresentavano un progetto di ristrutturazione urbanistica con previsione della ricostruzione delle volumetrie esistenti, caratterizzata dalla richiesta di mantenimento degli allineamenti, sicuramente più favorevoli per la proprietà perché a distanze inferiori da quelle previste (ovvero a m. 1,50 anziché a 5 m. dal confine ed a 10 m. dal fabbricato prospiciente), che era stata autorizzata subordinatamente al mantenimento dei muri preesistenti, pena l\'arretramento della ricostruzione nel rispetto delle distanze regolamentari. Nel caso in oggetto, il primo giudice riteneva integrato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in quanto l\'inosservanza delle concessioni si era consumata con la demolizione integrale dei muri - che dovevano essere mantenuti - e la successiva costruzione di un muro a retta nuovo, non potendosi aderire alla prospettazione difensiva che il muro era stato demolito per il pericolo di crollo.
2 - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del loro difensore, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) sotto diversi profili.
2.1) Si osservava, in particolare, che il fatto che fosse previsto nelle concessioni il mantenimento dei muri, non valeva ad escludere la qualificazione dell\'opera assentita in termini di "ristrutturazione edilizia". Per tali interventi, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3 prevede che l\'interessato possa - a sua scelta - chiedere il permesso di costruire ovvero presentare una denuncia di inizio di attività. Orbene, posto che questa stessa sezione, nella sentenza n. 44248 del 2004, aveva escluso la rilevanza penale di opere eseguite in parziale difformità rispetto alla d.i.a., sulla base di questo principio, doveva, pertanto, ritenersi che anche nell\'ipotesi di esecuzione di un intervento comportante la demolizione e la ricostruzione, risultante solo parzialmente difforme dal titolo abilitativo, dovevano ritenersi inapplicabili le sanzioni penali, sia che tale titolo fosse consistito in una d.i.a., sia che si fosse trattato di un permesso di costruire, in alternativa alla prima;
2.2) non apparivano condivisibili le considerazioni svolte dal primo Giudice, che aveva individuato la condotta penalmente rilevante nell\'erezione del setto murario ad "L". Invero, tale opera altro non era che un caposaldo provvisorio, realizzato per mantenere il punto di riferimento per la ricostruzione alle medesime distanze di quelli originari: trattavasi di un insieme di blocchi di cemento semplicemente appoggiati sul terreno: tale intervento non poteva, pertanto, rientrare nel concetto di "nuova opera". Pertanto, non costituendo il caposaldo realizzato - unico intervento in cui il giudice aveva ravvisato la condotta antigiuridica - un\'opera edilizia in senso tecnico, non poteva ritenersi integrato il reato di cui all\'art. 44, lett. a).
Si chiedeva l\'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato perché infondato.
3.1 - Va premessa la totale diversità tra la situazione disciplinata dalla sentenza impugnata e quella prevista nella pronuncia del 23/9/2004 n. 44248, ric. Croattini, citata nell\'atto di gravame. In detta sentenza, infatti, riferentesi ad opere edilizie suscettibili di realizzazione mediante d.i.a. in alternativa al permesso di costruire, i giudici di merito avevano ipotizzato una parziale difformità del realizzato rispetto alle opere identificate nel provvedimento autorizzatorio, in quanto i lavori tendevano ad apportare variazioni circoscritte, in senso qualitativo e quantitativo.
Nel caso in oggetto, in difformità dalle concessioni edilizie, che prevedevano la realizzazione di un progetto di ristrutturazione urbanistica caratterizzato dal mantenimento di due muri preesistenti, pena l\'arretramento della ricostruzione nel rispetto delle distanze regolamentari, i prevenuti hanno, per contro, eseguito la demolizione integrale dei muri anzidetti ed hanno successivamente costruito un nuovo muro a retta.
Tanto premesso, si deve escludere che siffatti interventi siano assentibili con semplice denuncia di inizio attività ai sensi della L. 4 dicembre 1993, n. 493, art. 4, comma 7, e della L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6, lett. a), atteso che tali norme si riferiscono ad interventi autonomi e non alle difformità da progetti assentiti con concessione o permesso di costruire. Diversamente argomentando, si arriverebbe alla illogica conclusione di ritenere abrogato il reato di costruzione abusiva in difformità dal titolo, previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a). 3.2 - Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di censura. Con motivazione adeguata, coerente ed indenne da smagliature logiche, il Tribunale ha accertato che la demolizione integrale dei muri perimetrali non era stata un mero incidente - come affermato dal Neri - ma una precisa scelta operativa, scoperta dagli organi di controllo del tutto casualmente. In particolare, è stato correttamente escluso il caso di forza maggiore, non essendovi prova della contemporaneità tra demolizione e ricostruzione del caposaldo, ma essendovi, anzi, prova contraria, in quanto, al momento del sopralluogo eseguito alle ore 15,30 del 29 luglio 2005, non vi era traccia alcuna del vecchio muro, neppure macerie, mentre alle ore 13 dell\'1/8/2005, ad ordinanza di sospensione già emessa, il muro era già stato realizzato. Con motivazione logica, il primo giudice ha legittimamente ritenuto che tutto ciò avesse costituito un mero espediente per la salvaguardia dei vecchi e più favorevoli allineamenti e non si fosse di certo trattato di un caposaldo provvisorio, funzionale al tracciamento delle strutture di fondazione dell\'edificio, come, per contro, sostenuto dai ricorrenti. 4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell\'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008