Reati ambientali? E depenalizzar m’ è dolce in questo mare?
di Stefano MAGLIA
Il nostro incomprensibile legislatore da un lato “ipotizza” forme di nuovi reati ambientali inseriti nello stesso codice penale (a proposito sono d’accordissimo con quanto afferma Amendola in un articolo pubblicato su lexambiente rispetto all’ipotesi di “disastro ambientale abusivo”!) mentre dall’altro depenalizza una serie impressionante dei medesimi. Ve ne siete resi conto?
Una doverosa premessa: sin nel lontano 1999 fui convocato assieme a altri “esperti” (tra cui Postiglione e Santoloci) delle Commissioni ambiente e giustizia al Senato per formulare una ipotesi di inserimento nel Codice penale di un Titolo dedicato ai delitti ambientali e pertanto figuriamoci se non sarò più che lieto nel momento in cui tale riforma vedrà la luce, per la sua “significativa” importanza. Significativa.
Vedo levar di scudi delle stesse associazioni ambientaliste su chi osa anche solo analizzarne il contenuto, “significativo” sì, ma denso di dubbi sulla sua efficacia ed operatività.
Meno densa di dubbi, purtroppo, è la riforma relativa ai cd reati “bagatellari”. Zingarelli: “cosa frivola e senza troppa importanza”. Insomma una cosetta che merita tuttalpiù una tiratina di orecchie o una ramanzina. Ecco: potremmo dire che da oggi nel diritto penale esiste un’altra sanzione: la ramanzina bagatellare.
Avete dato un’occhiata al DLvo 28/15 (Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67) che andrà in vigore il 2 aprile?
Si riporta il primo comma del nuovo art. 131-bis del codice penale (“Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto): “Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale”.
Traduzione: sono depenalizzati tutti i reati (contravvenzioni e delitti) che prevedono una pena detentiva inferiore ai cinque anni a meno che venga dimostrata – onere della prova a carico degli inquirenti- una condotta particolarmente abietta o crudele (v. comma 2) o il danno/pericolo non sia esiguo o non si tratti di un incallito delinquente.
Praticamente il 95% dei reati ambientali ricade in quest’ambito. Scarichi abusivi? Emissioni oltre i limiti di legge? Gestione dei rifiuti senza autorizzazioni? Uccisione di animali? Mancata bonifica? Bagatelle! Una ramanzina, quattro soldi e vai tranquillo!
Questa è una norma di “favor”. Ci rendiamo conto di quali conseguenze ci saranno sui processi in corso? Sulle indagini aperte? Sul risarcimento per le parti civili? Sulla 231 ambiente? Ci ha pensato qualcuno?
Direi di cominciare a rifletterci su. O no?