AIA Tutela dell’ambiente e/o della salute
(Consiglio di Stato n. 163/2015)

di Cinzia SILVESTRI

 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 163/2015 offre occasione per ricordare i principi che sottendono l’Autorizzazione integrata ambientale e la necessaria correlazione, lettura in combinato disposto dei termini Ambiente, Salute ed Inquinamento.

 

  1. Salute, Ambiente, Inquinamento

 

La disciplina specifica sull’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, declinata agli artt. 29bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 152/2006, trova radice e riferimento nelle finalità e principi indicati dagli articoli 4 e 6 del medesimo codice.

L’articolo 4 comma 4 lettera c) ha precisato la finalità dell’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE richiamando la protezione all’ambiente e nel contempo evocando l’inquinamento:

“… ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.

 

L’articolo 4 cita solo la protezione dell’ambiente ma richiama espressamente l’inquinamento; termine che trova definizione all’articolo 5 comma 1 lett. i ter) che evoca proprio la tutela della salute, ovvero:

i-ter) inquinamento1: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi..”

 

2) PRINCIPI GENERALI2

 

Gli articoli 4 e 5 sopra citati si combinano saldamente con l’articolo 6 comma 16 del Decreto Legislativo n. 152/2006 che funge da perno di tutto il sistema in quanto elenca i principi generali che sottendono l’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Giova notare che i principi generali relativi all’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, nonostante l’importanza, non trovano nella nuova codificazione autonomo spazio e respiro in un articolo loro dedicato (cfr. ad esempio il previgente articolo 3 Decreto Legislativo n. 59/2005); bensì vengono inseriti nella narrativa dei commi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 152/2006; articolo quest’ultimo che non si occupa solo di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Tale collocazione sistematica, frutto dell’intervento legislativo (Decreto Legislativo n.128/2010) che ha inserito la disciplina AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE del Decreto Legislativo n. 59/2005 nell’ambito del codice ambientale, ha l’effetto concreto di rendere meno pregnante, meno evidente l’importanza di tali principi.

I principi, già elencati nell’abrogato Decreto Legislativo n. 59/2005 all’articolo 3, trovano peraltro corrispondenza nell’articolo 11 della Direttiva 2010/75/UE e costituiscono le basi, i presupposti, senza i quali l’autorizzazione non può essere concessa e che devono ispirare le condizioni poste a base dell’autorizzazione; sono i principi ispiratori di tutta la disciplina speciale dettata agli articolo 29bis e seguenti Decreto Legislativo n. 152/2006 che, dunque, si conforma.

E’ utile la lettura di tali principi ispiratori con l’intento, nel prosieguo, ed in armonia con il tema del presente scritto, di valutare soprattutto quelli che contemplano ed evocano la tutela della salute a mezzo del richiamo all’inquinamento (lett. a) e b) articolo 6 comma 16 citato).

Ed invero il comma 163 dell’articolo 6 Decreto Legislativo n. 152/2006 nell’elencare i principi generali a cui deve attenersi l’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE4 cita espressamente l’inquinamento che richiama a sua volta ciò che potrebbe “nuocere alla salute umana”.

E’ curioso che i principi generali di cui al comma 16 articolo 6 citato, nonostante l’importanza, vengano richiamati espressamente nella parte dedicata all’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE articolo 29bis e seguenti solo:

  1. art. 29ter comma 1 lett. l) che richiede che la domanda AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE contenga la “.. descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16…”;

  2. art. 29sexies comma 1 laddove prevede che “L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso…”

  3. art. 29sexies comma 9bis che prevede la possibilità per l’amministrazione di valutare deroghe ai limiti (meno severi) ma “L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale”.

 

Recita dunque il comma 16 dell’articolo 6:

“L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti5, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace6 ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti7 e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento8 al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.”

 

Si ricorda, per inciso, che il principio della tutela della salute è di rango costituzionale ex articolo 32; principio rafforzato dal dettato comunitario trasfuso nelle norme di settore. Ne discende che l’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE deve avere come presupposto la verifica, tramite idonea istruttoria della amministrazione, del rispetto di tutti i principi indicati.

 

3) Rischio “significativo”

Il principio generale indicato alla lettera b) dell’articolo 6 comma 16, secondo il quale non devono verificarsi inquinamenti significativi è perno di tutto il sistema ed espressione del principio costituzionale di tutela della salute (art. 32 Cost.).

Il legislatore in più parti del testo legislativo (art. 29sexies comma 9quinquies, ad esempio) richiama espressamente il rischio (danno/inquinamento) significativo per l’ambiente o per la salute9; non un qualsiasi rischio, dunque, ma significativo.

Vero è che il rischio (impatto/inquinamento) significativo non è definito dal legislatore del Decreto Legislativo n. 152/2006; si trova un pallido riferimento nell’ allegato IV alla parte VI che indica, come significativo, il “danno con un provato effetto sulla salute umana..”. Danno desumibile solo da un’indagine epidemiologica che deve essere attivata dall’ amministrazione prima di rilasciare la stessa AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (cfr. Consiglio di Stato n. 163/2015 di cui nel prosieguo).

4) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE presupposti – Consiglio di Stato n. 163/2015

 

L’articolo 29 sexies (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) comma 1 precisa che “… L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies10 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso”.

Il comma richiama espressamente solo la protezione dell’ambiente ma il riferimento all’articolo 6 citato allarga le maglie dell’ indagine e obbliga al rispetto dei principi indicati nell’articolo 6 comma 16, tra i quali anche il divieto di produrre “inquinamento significativo.”

 

Esprime bene il concetto di tutela della salute e dell’ inquinamento “significativo” (art. 6 comma 16 lett. b) Decreto Legislativo n. 152/2006) quale presupposto/principio sotteso all’ Autorizzazione Integrata Ambientale, la sentenza del Consiglio di Stato 20 gennaio 2015, n. 163/2015 che ha annullato il provvedimento AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE dell’impianto di Scarlino.

La vicenda processuale descritta dalla sentenza del Consiglio di Stato è complessa ma il Collegio va oltre il dato processuale, punta l’attenzione sulla tutela della salute e recita al punto 8.2. della sentenza:

“Assume, infatti, valenza assorbente quantomeno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto d’ istruttoria e di motivazione…”

 

Il Comune, mediante il suo consulente, aveva infatti contestato “ …. lo studio di Scarlino Energia in quanto risalente al 2007, ossia ad epoca risalente rispetto a quella dell’impugnata autorizzazione: dalla medesima relazione, si evince che, per quanto attiene alle concentrazioni di diossine e DL-PCB, “tutti i valori nei campioni di latte sono superiori ai valori nelle zone di controllo” e che “su sei campioni nelle zone sensibili uno è superiore al limite AL e uno è pari al limite..”

 

Il Consiglio di Stato ammette che:

“Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A…..Inoltre, da elementi ben più recenti … consta che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera significativa dalle industrie presenti sul territorio risultano … idrocarburi, policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente emissiva industriale più importante è l’inceneritore di Scarlino Energia”.

 

Pertanto, a fronte delle numerose e documentate circostanze di sforamento dei vari valori di riferimento per l’inquinamento, sia dell’aria che dei corpi idrici presenti in loco, l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente configurati”: ..doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società….”

Il Consiglio di Stato, con novità e a fronte della censura di omessa istruttoria, accoglie anche l’istanza “..delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin…”

 

Ciò detto il Consiglio di Stato esprime il principio cardine della sentenza che trova fulcro nella tutela della salute che comprime anche la finalità d’interesse pubblico sottesa all’impianto di incenerimento.

Il Consiglio di Stato sembra suggerire una concreta ed attuale indagine epidemiologica a cura delle pubbliche amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni:

“..Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute ai sensi dell’articolo 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti…”

Ed ancora il Consiglio di Stato precisa, con riferimento al corpo idrico recettore dell’impianto di Scarlino “…dovendo anche in tal caso dal fondamentale diritto alla salute di cui all’articolo 32 Cost. discendere un’azione amministrativa che determini il rilascio dell’A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana, ovvero non ulteriormente peggiorabili per effetto dell’impianto progettato…”

Questa sentenza invero ravvisa nel dato epidemiologico attuale, concreto e contestuale alla richiesta di modifica sostanziale dell’impianto quella “significatività” dell’inquinamento vietata proprio dai principi generali di cui all’articolo 6 comma 16 Decreto Legislativo n. 152/2006 nonché la concretezza del pericolo/danno all’ambiente e alla salute che non permette di autorizzare l’impianto.

 

N. 00163/2015REG.PROV.COLL.

N. 00228/2014 REG.RIC.

N. 04666/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2014, proposto dal Comune di Follonica (Gr), in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

contro

Provincia di Grosseto (Gr), in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Carrozza, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Conte, via Ennio Quirino Visconti, 99;

nei confronti di

La s.r.l. Scarlino Energia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Pilade Chiti e dall’avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, 9;
il Comune di Scarlino, l’Azienda U.S.L. 9 di Grosseto, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) - Dipartimento di Grosseto (Gr);

 

sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2014, proposto dalla Associazione Wwf Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature Onlus, Associazione Forum Ambientalista e Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Nunzi, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria della Quinta Sezione, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Provincia di Grosseto (Gr), in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Carrozza, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Conte, via Ennio Quirino Visconti, 99;

nei confronti di

Scarlino Energia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Pilade Chiti e dall’avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, 9;

per la riforma

quanto al ricorso n. 228 del 2014:

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1624 dd. 26 novembre 2013, resa tra le parti e concernente la valutazione di compatibilità ambientale e il rilascio della autorizzazione ad un impianto termovalorizzatore e di trattamento di rifiuti liquidi;

quanto al ricorso n. 4666 del 2014:

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1525 dd. 11 novembre 2013, resa tra le parti e concernente il rilascio della autorizzazione integrata ambientale per il termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi.

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto e della Scarlino Energia S.r.l.; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Comune di Follonica l’avv. Massimo Luciani, per la Provincia di Grosseto l’avv. Paolo Carrozza, e per la Scarlino Energia S.r.l. l’avv. Mario Pilade Chiti e l’avv. Giuseppe Le Pera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellata Scarlino Energia S.r.l. ha presentato in data 25 gennaio 2008 una domanda di avvio del procedimento di VIA relativa al progetto “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”.

Al termine del procedimento, la Provincia di Grosseto esprimeva un positivo giudizio di compatibilità ambientale con la determinazione dirigenziale n. 119 del 2009.

Con il ricorso proposto sub R.G. 542 del 2009 innanzi al T.A.R. per la Toscana, il Comune di Follonica ha chiesto pertanto l’annullamento di tale provvedimento.

Con motivi aggiunti parimenti proposti sub R.G. 542 del 2009, lo stesso Comune ha quindi impugnato pure la determinazione del dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto n. 2211 del 5 giugno 2009, recante l’approvazione della Relazione per la Valutazione di incidenza sui SIR 106 Padule di Scarlino e 108 Monte d’Alma.

Preso atto del contenuto di tale ricorso, la Provincia di Grosseto ha riconsiderato il contenuto dei propri precedenti provvedimenti e ha avviato al riguardo “un procedimento amministrativo inteso al riesame, anche ai fini di un eventuale provvedimento di autotutela, degli atti oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo” nonché ai fini di valutare nuovamente gli atti relativi all’adozione della valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativa al progettato impianto.

Dopo la conclusione di un’inchiesta pubblica conclusasi con l’espressione di un parere sfavorevole all’iniziativa e dopo l’acquisizione di un parere viceversa favorevole reso sulla stessa dall’Università di Siena, la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 36 dd. 11 marzo 2010 si è pronunciata nel senso di “esprimere quale Autorità Competente, sulla base delle valutazioni e per le motivazioni espresse nel predetto supplemento, qui riportate e parte integrante e sostanziale, la Compatibilità Ambientale” per l’impianto in questione.

Anche tale atto è stato impugnato dal Comune di Follonica con motivi aggiunti sub R.G. 542 del 2009.

Medio tempore, tuttavia, l’anzidetta determinazione di autorizzazione ambientale n. 119 del 2009 –impugnata innanzi allo stesso T.A.R. unitamente ai suoi atti presupposti sub R.G. 527 del 2009 e sub R.G. 1956 del 2010 da talune associazioni ambientalistiche e da cittadini e sub R.G. 542 del 2009 e sub R.G. 1953 del 2010 dal Comune di Follonica – è stata annullata per effetto delle sentenze del T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 novembre 2011 n. 1765 e n. 1766, rispettivamente confermate dalle sentenze nn. 5292 e 5299 rese da questa stessa Sezione.

In data 27 aprile 2012 Scarlino Energia S.r.l., pur essendo ancora pendenti gli appelli avverso le anzidette sentenze del T.A.R. per la Toscana, ha presentato alla Provincia di Grosseto una nuova domanda congiunta di A.I.A. e di valutazione di impatto ambientale relativa all’impianto in questione, riqualificato in termini di “termovalorizzatore ed impianto di trattamento di rifiuti liquidi”.

All’esito di un’ampia istruttoria, la Giunta Provinciale di Grosseto ha approvato con deliberazione n. 179 dd. 11 ottobre 2012 il Rapporto Istruttorio Interdisciplinare relativo a tale impianto e ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale in ordine al progetto.

A sua volta, con determinazione n. 2488 dd. 24 ottobre 2012 il Dirigente dell’area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto medesimo, apponendo comunque una serie di ‘prescrizioni’ tendenti a regolamentare una serie di possibili criticità; e, con successiva determinazione 3 dicembre 2012 n. 3348 lo stesso Dirigente ha rilasciato il nulla osta relativo alla fase A del progetto di gestione dell’impianto di cui trattasi.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 2011 del 2012 innanzi al T.A.R. per la Toscana, il Comune di Follonica ha pertanto chiesto l’annullamento della determinazione del dirigente preposto all’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto n. 2988 del 24 ottobre 2012, ad esso notificata a mezzo PEC in data 5 novembre 2012 con nota di accompagnamento Prot. n. 178037 di pari data e avente ad oggetto “Scarlino Energia S.r.l. - Impianto denominato «Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino», ubicato in Località Casone nel comune di Scarlino (GR) - Provvedimento unico ai sensi dell’art. 73-bis, lett. a) della Legge della Regione Toscana n. 10 del 2010”, con la quale si è determinato, tra l’altro, di “approvare, per tutte le premesse e le motivazioni sopra riportate, il progetto di impianto denominato «Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino» presentato da Scarlino Energia S.r.l, qualificandolo come impianto esistente al quale sono apportate alcune modifiche sostanziali e, conseguentemente, di rilasciare a Scarlino Energia S.r.l, in qualità di Gestore dell’impianto, con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24 e sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino (Gr), nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Galimberti, apposita autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in relazione all’esercizio delle attività IPPC individuate ai punti 5.2.,1.1, 5.1 e 5.3 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.L.vo n. 152 del 2006”, in una con l’Allegato Tecnico (All. 1) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (All. 2), parte integrante e sostanziale della medesima determinazione n. 2988 del 2012, nonché di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, tra i quali, la deliberazione della Giunta della Provincia di Grosseto n. 179 dell’11 ottobre 2012, pubblicata all’albo pretorio on-line della Provincia in data 16 ottobre 2012, avente ad oggetto “Approvazione del rapporto istruttorio interdisciplinare del 10/10/2012 relativo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al progetto denominato «Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino». Proponente Scarlino Energia S.r.l.”, in una con l’Allegato A, “Rapporto Istruttorio Interdisciplinare”, nonché la determinazione del medesimo dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto n. 3348 del 3 dicembre 2012, avente ad oggetto “Scarlino Energia S.r.l. - Impianto denominato «Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino» - Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2988 del 24/10/2012 – Nulla osta all’esercizio in relazione alla fase A”.

Al riguardo il Comune ha proposto i seguenti motivi:

I) violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, lett. i-quinquies) e i-sexies), eccesso di potere per carente istruttoria sul punto della qualificazione dell’impianto come esistente o nuovo e contraddittorietà in riferimento a quanto affermato prima dalla stessa Provincia; II) violazione e mancata applicazione dell’art. 13 della L.R. 18 maggio 1998, n. 25, e dell’art. 48, comma 4, lett. d) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

III). Violazione ed errata applicazione degli artt. 40 e 50 l della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, in riferimento all’Allegato C della legge medesima; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

IV) violazione ed errata applicazione dell’art. 5 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, della nota 3 al numero 4 dell’Allegato IV alla direttiva medesima, dell’art. 22 del D.L.vo 152 del 2006 e dell’Allegato VII alla parte seconda della medesima legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

V). violazione ed errata applicazione degli artt. 40 e 50 della L.R. 10 del 2010 in riferimento all’Allegato C della legge medesima per ulteriori aspetti; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

VI). violazione e mancata applicazione dell’art. 13 della L.R. 25 del 1998 e dell’art. 48, comma 4, lett. d) della L.R. 1 del 2005 con riferimento al canale “Solmine”,

VII) eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

VIII) eccesso di potere per carente istruttoria e motivazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. c) del D.L.vo 152 del 2006 e dell’art. 57, comma 4, della L.R. 10 del 2010; eccesso di potere per ulteriore carente istruttoria e motivazione;

IX). violazione, mancata ed errata applicazione dell’art. 6 della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e dell’art. 15 bis della L.R. 6 aprile 2000, n. 56; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

X) violazione ed errata applicazione degli artt. 50 e 52 della L.R. 10 del 2010, dell’art. 9 del D.L.vo 19 agosto 2005, n. 195; dell’art. 8 della direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE, violazione ed errata applicazione dell’art. 57, comma 5, della L.R. 10 del 2010; eccesso di potere per carente istruttoria sulla qualificazione dell’impianto;

XI) violazione e mancata applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 57, 1° comma della L.R. 10 del 2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

XII) violazione e mancata applicazione artt. 182 e 199 del D.L.vo 152 del 2006 e della nota 7 al punto R1 dell’Allegato II alla direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, violazione e mancata applicazione della nota 4 l punto R1 dell’allegato C al D.L.vo 152 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

XIII) violazione ed errata applicazione dell’art. 208, comma 11-bis, del D.L.vo 152 del 2006, eccesso di potere per carente istruttoria e motivazione sulle caratteristiche dell’impianto in relazione alle migliori tecniche disponibili;

XIV) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

XV) eccesso di potere per carenza dei presupposti di legge e di fatto per l’emanazione dell’AIA ed illegittimità derivata dai vizi per il procedimento di VIA;

XVI) violazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L.vo 11 maggio 2005, n. 133, in relazione all’art. 4 della direttiva 2000/76/CEE, eccesso di potere;

XVII) violazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L.vo 133 del 2005 e dell’art. 3 della L. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

XVIII) illegittimità derivata ed eccesso di potere.

1.3. Si sono costituiti in tale primo grado di giudizio la Provincia di Grosseto e la Scarlino Energia S.r.l., opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependo quest’ultima il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti del Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento alle censure incidenti su aspetti relativi al governo delle acque.

1.4. In data 19 aprile 2013, la Scarlino Energia S.r.l. ha modificato la propria veste societaria, scindendosi con atto a Rep. n 23.998, notaio Avv. Vincenzo Persiani, in due diverse società, segnatamente costituite dalla Scarlino Immobiliare S.r.l. , avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare dell’originaria società, e la Scarlino Energia S.r.l., avente invece ad oggetto la continuazione della gestione dell’impianto di cui trattasi.

1.4. In conseguenza di ciò, il Dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto ha provveduto con determinazione 11 giugno 2013, n. 1803, a volturare l’A.I.A. di cui alla determinazione 24 ottobre 2012, n. 2988, al nuovo soggetto giuridico

1.5. In data 22 luglio 2013 la nuova società Scarlino Energia S.r.l. si è pertanto costituita nel giudizio di primo grado in sostituzione della dante causa.

1.6. Con sentenza n. 1624 dd. 26 novembre 2013, la Sezione II dell’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente tra le parti le spese di tale primo grado di giudizio.

2.1. Con il primo degli appelli in epigrafe (R.G. 228 del 2014 il Comune di Follonica chiede ora la riforma di tale sentenza.

A tale riguardo il Comune deduce, innanzitutto, a contestazione del’avvenuta dichiarazione di improcedibilità del ricorso da esso proposto in primo grado, i seguenti motivi d’appello:

I) Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 35, comma 1 e 43 cod. proc.amm., dell’art. 29-nonies del D.L.vo 152 del 2006 in relazione anche agli artt. 5, 6, 22, 28, 29-ter, 29-sexies e dell’all. VII del medesimo decreto legislativo, degli artt. 39, 57, 60 e degli all. C e D. della L.R. 10 del 2010, degli artt. 2 e 4 del D.L.vo 133 del 2005 e delle direttive nn. 2010/75/CE e 2008/1/(CE); difetto assoluto di motivazione;

II) in subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 29-nonies del D.L.vo 152 del 2006 per violazione degli artt. 24, 113 e 117, comma 1, Cost., ovvero illegittimità della disciplina medesima per violazione dell’art. 25 della direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE ;

In ulteriore subordine, l’appellante chiede la concessione del beneficio dell’errore scusabile a’ sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., con conseguente rimessione in termini al fine di impugnare la determinazione dirigenziale n. 1803 dd. 11 giugno 2013 recante la volturazione dell’A.I.A. precedentemente rilasciata.

L’appellante Comune ha quindi integralmente riproposto anche nel presente grado di giudizio tutte le censure da esso dedotte innanzi al T.A.R.

2.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la provincia di Grosseto, replicando ai sopradescritti primi due ordini di motivi d’appello, opponendosi alla richiesta di concessione del beneficio dell’errore scusabile in favore dell’attuale appellante e riproponendo per il resto le proprie eccezioni già dedotte nel corso del giudizio di primo grado.

2.3. Si è parimenti costituita nel presente grado di giudizio anche Scarlino Energia, eccependo innanzitutto l’inammissibilità dell’appello, non essendo stata impugnata in primo grado da parte del Comune l’anzidetta determinazione dirigenziale n. 1803 dd. 11 giugno 2013 recante la volturazione dell’A.I.A. precedentemente rilasciata.

Anche la medesima Scarlino Energia replica ai primi due motivi d’appello, con i quali è contestata la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, e parimenti ripropone le proprie eccezioni già dedotte nel corso del giudizio di primo grado.

2.4. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.1. Con ricorso proposto sub R.G. 1999 del 2012 parimenti innanzi al T.A.R. per la Toscana l’Associazione Wwf Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature Onlus, l’Associazione Forum Ambientalista, il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Coldiretti di Grosseto hanno anch’esse chiesto l’annullamento dei medesimi provvedimenti ivi impugnati in primo grado R.G. 2011 del 2012 dal Comune di Follonica.

Le censure dedotte in primo grado da tali ricorrenti sono sostanzialmente omologhe a quelle già dedotte sub R.G. 2011 dal Comune di Follonica.

3.2. Anche in tale procedimento di primo grado si sono costituite la Provincia di Grosseto e la Scarlino Energia S.r.l., opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependo quest’ultima il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti del Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento alle censure incidenti su aspetti relativi al governo delle acque.

Le medesime parti resistenti hanno pure formulato eccezioni di inammissibilità del ricorso per quanto segnatamente attiene alla posizione del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino.

3.3.. Come sopra rilevato. in data 19 aprile 2013, la Scarlino Energia S.r.l. ha modificato la propria veste societaria, scindendosi con atto a Rep. n 23.998, notaio Avv. Vincenzo Persiani, in due diverse società, segnatamente costituite dalla Scarlino Immobiliare S.r.l. , avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare del’originaria società, e la Scarlino Energia S.r.l., avente invece ad oggetto la continuazione della gestione dell’impianto cdi cui trattasi.

3.4. In conseguenza di ciò, il Dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto ha provveduto con determinazione 11 giugno 2013 n. 1803, a volturare l’A.I.A. di cui alla determinazione 24 ottobre 2012 n. 2988 al nuovo soggetto giuridico

3.5. In data 22 luglio 2013 la nuova società Scarlino Energia S.r.l. si è pertanto costituita nel giudizio di primo grado in sostituzione della dante causa.

3.6. Con sentenza n. 1624 dd. 26 novembre 2013 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente tra le parti le spese di tale primo grado di giudizio.

3.7. Con il secondo degli appelli in epigrafe (R.G. 4666 del 2014) l’Associazione Wwf Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature Onlus, l’Associazione Forum Ambientalista e il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino (con esclusione, quindi della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Coldiretti di Grosseto ) chiedono ora la riforma di tale sentenza.

A tale riguardo le appellanti hanno innanzitutto dedotto, a contestazione del’avvenuta dichiarazione di improcedibilità del ricorso da esso proposto in primo grado, i seguenti motivi d’appello, peraltro omologhi a quelli a sua volta qui dedotti sub R.G. 228 del 2014 dall’appellante Comune di Follonica, ossia :

I) Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 35, comma 1 e 43 cod. proc.amm., dell’art. 29-nonies del D.L.vo 152 del 2006 in relazione anche agli artt. 5, 6, 22, 28, 29-ter, 29-sexies e dell’all. VII del medesimo decreto legislativo, degli artt. 39, 57, 60 e degli all. C e D. della L.R. 10 del 2010, degli artt. 2 e 4 del D.L.vo 133 del 2005 e delle direttive nn. 2010/75/CE e 2008/1/(CE); difetto assoluto di motivazione;

II) in subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 29-nonies del D.L.vo 152 del 2006 per violazione degli artt. 24, 113 e 117, comma 1, Cost., ovvero illegittimità della disciplina medesima per violazione dell’art. 25 della direttiva 24 novembre 2010 n. 2010/75/UE ;

In ulteriore subordine, le appellanti chiedono anch’esse la concessione del beneficio dell’errore scusabile a’ sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. con conseguente rimessione in termini al fine di impugnare la determinazione dirigenziale n. 1803 dd. 11 giugno 2013, recante la volturazione dell’A.I.A. precedentemente rilasciata.

Le appellanti hanno quindi integralmente riproposto anche nel presente grado di giudizio tutte le censure da esso dedotte innanzi al T.A.R.

3.8. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la provincia di Grosseto, replicando ai sopradescritti primi due ordini di motivi d’appello, opponendosi alla richiesta di concessione del beneficio dell’errore scusabile in favore delle attuali appellanti e riproponendo per il resto le proprie eccezioni già dedotte nel corso del giudizio di primo grado.

3.9. Si è parimenti costituita nel presente grado di giudizio anche Scarlino Energia, eccependo innanzitutto l’inammissibilità dell’appello, non essendo stata impugnata in primo grado da parte delle attuali appellanti l’anzidetta determinazione dirigenziale n. 1803 dd. 11 giugno 2013 recante la volturazione dell’A.I.A. precedentemente rilasciata.

Anche la medesima Scarlino Energia replica ai primi due motivi d’appello, con i quali è contestata la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, e parimenti ripropone le proprie eccezioni già dedotte nel corso del giudizio di primo grado, tranne quella attinente all’inammissibilità del ricorso da parte del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino.

3.10. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2014 le parti presenti hanno aderito all’ipotesi di emissione di sentenza a’ sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

La causa è quindi passata in decisione.

4. Il Collegio reputa, innanzitutto, di disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe per evidenti motivi di connessione oggettiva, a’ sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., stante l’avvenuta impugnazione in primo grado, da parte degli attuali e rispettivi appellanti, degli stessi atti.

Non va invero sottaciuto che i due procedimenti in appello si trovano in stati processuali diversi: l’appello proposto sub R.G. 228 del 2014 proposto dal Comune di Follonica è stato discusso all’odierna pubblica udienza venendo quindi trattenuto per la decisione, nel mentre l’appello congiuntamente proposto sub R.G. 4666 del 2014 dall’Associazione Wwf Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature Onlus, dall’Associazione Forum Ambientalista e dal Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino è stato trattato – nella medesima data - in camera di consiglio a’ sensi dell’art. 98 cod. proc. amm., all’esito della quale è stato trattenuto per la decisione a’ sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

In dipendenza di tali circostanze, essendo entrambe le cause trattate dallo stesso collegio e dovendo le cause medesime essere comunque definite mediante sentenza, ben evidenti ragioni di economia e di concentrazione processuale consentono dunque la riunione dei due appelli in epigrafe.

5.1. Ciò posto, il Collegio rileva che T.A.R. è pervenuto alla statuizione di improcedibilità di entrambi i ricorsi ivi proposti sulla base di una identica motivazione, che qui opportunamente si riporta.

“Nel corso della trattazione orale della causa la difesa della controinteressata ha sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in quanto” la parte ricorrente “non ha impugnato la determinazione 11 giugno 2013 n. 1803 di volturazione alla nuova società dell’A.I.A. di cui alla determinazione 24 ottobre 2012 n. 2988. L’eccezione, della cui tempestività non può dubitarsi, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, è fondata e, pertanto, esime il Collegio dall’esame dell’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Come già rilevato in narrativa, in data 19 aprile 2013, la Scarlino energia s.r.l. ha modificato la propria veste societaria, scindendosi in due diverse società, costituite dalla Scarlino Immobiliare s.r.l. (avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare del originaria società) e dalla Scarlino energia s.r.l. (avente ad oggetto la continuazione della gestione dell’impianto che ci occupa). Ne seguiva che il Dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto provvedeva, con determinazione 11 giugno 2013 n. 1803, a volturare l’A.I.A. di cui alla determinazione 24 ottobre 2012 n. 2988 alla nuova società. La questione relativa alle conseguenze processuali derivanti dall’omessa impugnazione del provvedimento più recente va risolta utilizzando le categorie, ormai ben precisate dalla giurisprudenza, dell’invalidità ad effetto caducante o viziante.Come ampiamente noto, la giurisprudenza ha, infatti, ravvisato una vera e propria ipotesi di invalidità cd. caducante (come tale, non soggetta all’onere di tempestiva impugnazione dell’atto consequenziale) nelle ipotesi in cui l’atto applicativo costituisca conseguenza immediata, diretta e necessaria dell’emanazione dell’atto presupposto e non residuino autonomi ed ulteriori spazi di discrezionalità: “per giurisprudenza consolidata, in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l'annullamento dell'atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato. Quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l'intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell'effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo appunto al coinvolgimento di soggetti terzi” (Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2013 n. 3272; sez. VI, 27 novembre 2012 n. 5986; sez. V 17 ottobre 2012 n. 5294; sez. VI, 2 febbraio 2012 n. 585; T.A.R. Campania, Salerno sez. II, 23 luglio 2012 n. 1418).

Per contro, le ipotesi in cui l’atto applicativo non possa essere ritenuto “conseguenza immediata, diretta e necessaria dell’emanazione dell’atto presupposto” e sia presente una qualche (ed ulteriore) discrezionalità nell’adozione dell’atto consequenziale sono riportate alla categoria dell’invalidità viziante. In questo caso, il rapporto di consequenzialità tra atti origina, infatti, un vizio di illegittimità derivata del nuovo provvedimento, che deve essere autonomamente impugnato nel termine di decadenza e che non può ritenersi automaticamente caducato dall’accoglimento del ricorso proposto avverso il primo provvedimento della serie (con l’ulteriore conseguenza che l’omessa impugnazione del provvedimento posto a valle della serie rende improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento posto a monte della serie, non potendo l’originario ricorso intervenire su provvedimenti oramai consolidati e che rendono impossibile la soddisfazione dell’interesse del ricorrente). Nel caso di specie, appare di tutta evidenza come il provvedimento di voltura dell’A.I.A. successivamente assunto dalla Provincia di Grosseto non possa essere considerato conseguenza immediata, diretta e necessaria dell’emanazione dell’atto presupposto, proprio in ragione della propria essenza normativa, costituita dall’accertamento in ordine alla presenza, nel nuovo gestore, dei requisiti soggettivi per la gestione dell’impianto; in questa prospettiva di accertamento della presenza dei requisiti per il subentro (che non appare per nulla necessitata, ben potendo verificarsi l’ipotesi del diniego di voltura, giustificata dalla mancanza, nel subentrante, dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività) appare pertanto evidente come l’emanazione dell’atto costituisca evidente espressione di una discrezionalità dell’amministrazione che non può non riportare l’intera fattispecie alla categoria dell’invalidità viziante e non caducante. Quanto sopra rilevato sulla base della stessa natura sistematica del provvedimento di voltura, appare poi ancora più evidente nell’ipotesi dell’Autorizzazione integrata ambientale introdotta nell’ordinamento dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 che prevede una serie di attività successive al rilascio dell’autorizzazione (attività di monitoraggio ambientale e/o ogni tipo di attività necessaria per evitare rischi o compromissioni dell’ambiente o degli altri interessi tutelati) che rendono di primaria importanza, per l’Amministrazione, le caratteristiche soggettive e gestionali del soggetto subentrante; non si tratta, pertanto, di un provvedimento che possa considerarsi vincolato al rapporto civilistico/societario modificato, ma, al contrario, di una modificazione soggettiva che deve essere valutata ed approvata dall’Amministrazione. Completamente irrilevante è poi la considerazione relativa alla motivazione assai esigua posta a corredo del provvedimento. L’eventuale insufficienza della motivazione potrebbe, infatti, costituire vizio di legittimità del provvedimento di voltura (ove lo stesso fosse stato impugnato nel termine di decadenza), ma non può ovviamente valere a modificare la natura sistematica del provvedimento che, come già detto, appare essere caratterizzata da spazi di autonoma discrezionalità rispetto al provvedimento presupposto che ne impongono l’inquadramento all’interno della categoria della cd. invalidità viziante. In definitiva, l’omessa impugnazione del provvedimento di voltura dell’A.I.A. alla nuova Scarlino energia s.r.l. (la determinazione 11 giugno 2013 n. 1803 del Dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto) esclude che, in capo alle ricorrenti, possa residuare l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione proposta avverso l’originario provvedimento di rilascio dell’A.I.A. (la determinazione 24 ottobre 2012 n. 2988) alla società dante causa dell’odierna controinteressata e gli atti presupposti; il titolo necessario per la gestione dell’impianto è, infatti, oggi costituito dal provvedimento di voltura dell’A.I.A. in capo alla nuova società e le ricorrenti non potrebbero pertanto conseguire alcun vantaggio dall’annullamento dei provvedimenti originariamente impugnati con il ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse”.

5.2. Il Collegio ritiene che il TAR abbia errato a ritenere che la fattispecie in esame vada ricondotta alla ‘invalidità viziante’ e che la mancata impugnazione dell’atto di voltura dell’A.I.A. abbia determinato l’improcedibilità dei ricorsi proposti contro l’A.I.A.

Va infatti denotata al riguardo l’assenza di qualsivoglia discrezionalità nel contesto dell’art. 29-nonies, comma 4, del D.L.vo 152 del 2006, il quale testualmente disponeva, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, che, “nel caso in cui intervengano variazioni nella gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione”.

Tale disciplina risulta intrinsecamente diversa da quella contenuta nei primi tre commi dello stesso articolo, nei quali è complessivamente disciplinata l’ipotesi di “modifiche progettate dell’impianto”, in ordine alle quali sono espressamente previsti dai commi medesimi i poteri discrezionali in capo all’autorità competente, la quale – per l’appunto “ove lo ritenga necessario” può aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale o le sue condizioni, ovvero qualora ravvisi “modifiche sostanziali” chiede la presentazione di una domanda di rilascio di una autorizzazione.

Risulta evidente che, nell’ipotesi di variazione della gestione contemplata dall’anzidetto comma 4

dello stesso articolo, ove il legislatore avesse voluto prevedere una valutazione discrezionale della variazione soggettiva del gestore da parte dell’ autorità competente”, con la conseguente possibilità per quest’ultima di emanare al riguardo ulteriori atti, autonomamente impugnabili, avrebbe espressamente previsto in proposito una disciplina non dissimile da quella contenuti nei tre primi commi dello stesso art. 29-nonies.

Questa notazione di fondo risulta pertanto di per sé assorbente al fine di ricondurre il rapporto tra l’originaria AIA rilasciata a Scarlino Energia e la voltura effettuata a nome del soggetto subentrante all’ipotesi dell’invalidità caducante.

Va inoltre soggiunto che nell’atto di volturazione, sotto il profilo formale, neppure si rinvengono valutazioni discrezionali di sorta, non solo perché non previste dall’anzidetto comma 4 dell’art. 29-nonies, ma anche in quanto ragionevolmente escluse dallo stessa fattispecie in concreto verificatasi.

Il Collegio in tal senso rimarca, infatti, che nel caso in esame è avvenuta nell’originario contesto di Scarlino Energia S.r.l. una scissione parziale, per effetto della quale parte del patrimonio sociale è stato trasferito ad altra società, con la conseguenza che la società scissa è rimasta operante sebbene con patrimonio ridotto e seguita a svolgere la propria attività.

In tal senso, quindi, per effetto della scissione Scarlino Energia S..r.l. non è venuta meno, ha ceduto soltanto parte del suo patrimonio, seguita con la stessa denominazione precedente a gestire l’impianto per il quale l’A.I.A. è stata rilasciata, conservando gli stessi soci, gli stessi amministratori e lo stesso collegio sindacale.

Né va sottaciuto che la volturazione dell’A.I.A. eseguita dalla Provincia neppure era di per sé contemplata dal legislatore, all’epoca dei fatti di causa, quale adempimento dell’ “autorità competente”, costituendo soltanto una prassi.

Ora, viceversa, la volturazione è espressamente prevista dall’ordinamento, in quanto per effetto dell’art. 7, comma 8, lett. b) del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 46, l’anzidetto comma 4 dell’art. 29-nonies del D.L.vo 152 del 2006 è stato novellato nel senso che “nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale”.

Ma, in ogni caso, anche dal testo novellato della disciplina in esame, ben emerge che la stessa seguita a non contemplare al riguardo l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’“autorità competente”, essendo – per l’appunto – la volturazione di cui trattasi un atto di per sé dovuto anche sulla base di quanto comunicato mediante autocertificazione, fermo in ogni caso restando l’onere per l’autorità medesima di controllare il contenuto dell’autocertificazione stessa a’ sensi dell’art. 71 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di adottare in caso di non veridicità separati e ulteriori provvedimenti, nonché la possibilità per l’autorità medesima di esercitare – sempre con ulteriori e distinti suoi atti - ogni forma di controllo sullo svolgimento anche da parte del nuovo intestatario dell’A.I.A. delle attività autorizzate, come del resto ciò era possibile anche nei confronti del precedente intestatario dell’autorizzazione.

Da tutto ciò deve pertanto concludersi nel senso che nel caso di specie la determinazione dirigenziale 11 giugno 2013, n. 1803, recante la volturazione dell’A.I.A. impugnata da Scarlino Energia S.r.l. a Scarlino Energia S.r.l. non doveva essere impugnata dalle parti allora ricorrenti in primo grado in quanto atto dovuto e non discrezionale, essendo poi del resto il contraddittorio processuale continuato con il nuovo soggetto titolare dell’A.I.A. precedentemente rilasciata.

5.3. Oltre a tali considerazioni, risulta decisivo il principio più volte enunciato da questo Consiglio, in ordine agli effetti derivanti dal rilascio di una concessione edilizia (o di un permesso di costruire) in variante rispetto al precedente titolo edilizio, ovvero della sua relativa voltura in favore dell’acquirente del bene.

Non v’è alcun dubbio che l’accoglimento del ricorso proposto contro la concessione edilizia (o il permesso di costruire) implica la caducazione del titolo rilasciato in sua variante o della sua voltura (che l’originario ricorrente non ha l’onere di impugnare autonomamente), salva la possibilità – per l’acquirente del bene o comunque per l’avente causa – di intervenire nel giudizio, aderendo alla posizione processuale del beneficiario del provvedimento già impugnato.

Ne consegue che – in riforma delle sentenze appellate – i ricorsi di primo grado vanno dichiarati procedibili.

6.1. L’effetto devolutivo degli appelli comporta pertanto l’obbligo di questo giudice di disaminare le censure dedotte nei due ricorsi di primo grado, oltre che le eccezioni formulate dai resistenti.

6.2. Innanzitutto, innanzi al T.A.R. Scarlino Energia aveva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla circostanza che la contestata A.I.A. riguarderebbe anche la gestione di acque pubbliche, con la conseguente sussistenza in proposito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a’ sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il Collegio non concorda con la tesi dell’appellata, pur non sottacendo che in epoca risalente Cass. SS.UU. civ. 12 dicembre 1996, n. 11090, e Cass. SS.UU. 4 agosto 1992, n. 9242, hanno invero affermato che rientrano nella giurisdizione esercitata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti emanati a tutela delle acque dall’inquinamento, in quanto incidenti in modo immediato o diretto sulla qualità delle acque e, quindi, sul relativo regime.

Tale affermazione del giudice regolatore della giurisdizione va peraltro necessariamente verificata nell’attuale contesto normativo, posto che a’ sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del D.L.vo 152 del 2006 “le autorizzazione integrate ambientali … sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IV” del decreto medesimo, “secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali”.

Nell’attuale ordinamento, quindi, un solo provvedimento amministrativo reca, previa istruttoria riguardante i singoli profili di sostenibilità ambientale conseguenti all’insediamento di una determinata attività nel territorio, l’esito delle diverse valutazioni discrezionali operate in proposito con riguardo ai singoli aspetti coinvolti e – correlativamente – alle diverse discipline di settore: valutazioni che sono poi considerate nel loro assieme ai fini di una determinazione unica.

L’indubbia razionalizzazione ed economicità procedimentale con ciò raggiunta dall’ordinamento in applicazione non solo dei principi generali in tema di procedimento amministrativo contenuti nell’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ma anche in adempimento alle discipline sulla c.d. integrated pollution prevention and control (IPPC) dettate dalla comunità europea a partire dal 1996 (Direttiva europea 96/61/CE, poi riscritta dalla Direttiva europea 2008/1/CE e ora confluita nella Direttiva europea 2010/75/UE, detta Direttiva IED - industrial emissions directive) non può ragionevolmente essere poi vanificata dall’evenienza di uno “spacchettamento” in sede di tutela giurisdizionale di tale provvedimento unico in funzione dell’area di incidenza delle diverse autorizzazioni ambientali in esso accorpate.

La circostanza dell’unicità non solo formale del provvedimento, ma anche – e soprattutto – della retrostante valutazione complessiva e intersettoriale della sostenibilità ambientale dell’attività autorizzata, impone quindi che il sindacato di legittimità sulla globalità del suo contenuto rientri

nel generale contesto della previsione di cui all’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., secondo il quale sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.

7. Sempre in via preliminare, il Collegio riscontra che non sono state riproposte da Scarlino Energia

nel presente grado di giudizio specifiche questioni inerenti l’ammissibilità del ricorso in primo grado da parte del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino: e in conseguenza di ciò tale parte conserva la sua attuale legittimazione di parte appellante, anche in considerazione della sua natura di ente esponenziale.

8.1. Tutto ciò premesso, gli appelli in epigrafe vanno accolti avuto riguardo – in via assorbente - a quanto qui di seguito esposto.

8.2. Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Comune di Follonica, mediante il suo consulente, ha infatti contestato con relazione dd. 22 giugno 2012 nel corso dell’istruttoria lo studio di Scarlino Energia in quanto risalente al 2007, ossia ad epoca risalente rispetto a quella dell’impugnata autorizzazione: dalla medesima relazione, si evince che, per quanto attiene alle concentrazioni di diossine e DL-PCB, “tutti i valori nei campioni di latte sono superiori ai valori nelle zone di controllo” e che “su sei campioni nelle zone sensibili uno è superiore al limite AL e uno è pari al limite, quindi il 30% dei valori di PCDD/PCDF TEQ è uguale o superiore al limite AL” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione cit.).

Inoltre, a pag. 18 della relazione del Comune si afferma che - con riferimento al carico corporeo di PCB diossina - il raffronto con quanto disponibile presso il Center for Disease Contro (CDC) di Atlanta, ossia il laboratorio mondiale per l’analisi di sostanze dioxin like, consente di acclarare che per i teq totali i valori della popolazione di Follonica e di Scarlino arrivano a oltre 45 ppt contro i 6,7 della popolazione femminile della popolazione degli Stati Uniti.

Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.

Inoltre, da elementi ben più recenti e parimenti acquisiti agli atti dei procedimenti di primo grado (nota dell’Azienda U.S.L. n. 9 Prot. n. 33542 dd. 7 settembre 2012), consta che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera significativa dalle industrie presenti sul territorio risultano … idrocarburi, policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente emissiva industriale più importante è l’inceneritore di Scarlino Energia”.

Pertanto, a fronte delle numerose e documentate circostanze di sforamento dei vari valori di riferimento per l’inquinamento, sia dell’aria che dei corpi idrici presenti in loco, l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente configurati”: cfr. Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica, pag. 1 e ss) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società.

Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.

Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.

Anche tutta l’istruttoria relativa alle condizioni del Canale Solmine va rifatta considerata inadeguata, stante la rilevata concentrazione ab origine di PCDD e PCDF dei fanghi dell’impianto di trattamento di scarico in misura superiore di almeno due ordini di grandezza rispetto a quella rilevata per gli altri scarichi presenti nel canale emissario da parte dell’A.R.P.A.T, nonché le parimenti rilevate concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici in misura comunque superiori a quelle consentite e le morie di pesci (1° dicembre 2012) determinate dalla mancanza di ossigenazione e dall’aumento della temperatura dell’acqua, ragionevolmente incrementabile – quest’ultima - per effetto dell’apporto dato dall’inceneritore.

L’equivoco di fondo risiede comunque nella circostanza che non già il Canale in questione è considerato negli elaborati di Scarlino Energia “corpo idrico ricettore”, bensì il mare nel quale esso sfocia, con evidente elusione della definizione contenuta nell’art. 74, comma 2, della lett. h) del D.L.vo 152 del 2006.

Né la disponibilità al riguardo di dati circa l’inquinamento di tale corpo idrico in misura più o meno compatibile ai limiti normativamente previsti, rinveniente da misurazioni successive al rilascio dell’A.I.A., possono obliterare la necessità del rifacimento dell’istruttoria relativa alle condizioni del corpo idrico medesimo, dovendo anche in tal caso dal fondamentale diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. discendere un’azione amministrativa che determini il rilascio dell’A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana, ovvero non ulteriormente peggiorabili per effetto dell’impianto progettato.

9. Per le ragioni che precedono, i ricorsi di primo grado risultano procedibili e fondati, il che comporta l’annullamento degli atti impugnati.

La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Vanno, peraltro, poste solidalmente a carico della Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia S.r.l. le somme corrisposte nei due gradi di giudizio a titolo di contributo unificato, a’ sensi dell’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie – previa loro riunione (ricorsi: R.G. 228 del 2013 e R.G.4666 del 2014)- e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie i ricorsi proposti in primo grado e annulla i provvedimenti con essi impugnati.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Pone solidalmente solidalmente a carico della Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia S.r.l. le somme corrisposte nel presente grado di giudizio a titolo di contributo unificato, a’ sensi dell’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

1 La definizione corrisponde a quella indicata dalla Direttiva 2010/75/UE articolo 3 : «inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

2 Si ricorda che gli artt. 3 ter, 3 quater e 3 sexies del Decreto Legislativo 152/2006 esprimono principi che rinviano a principi di origine comunitaria (chi inquina paga, sviluppo sostenibile) mentre l’articolo 3 quinquies rinvia a principi costituzionali (sussidiarietà e leale collaborazione). I principi della prima parte del Codice Ambientale costituiscono punto di riferimento per tutti i settori ambientali che esprimono poi nelle singole parti i propri principi specifici.

3 Comma inserito con la riforma del Decreto Legislativo n.128/2010 che ha trasferito la normativa A.I.A . - Decreto Legislativo n.59/2005 nel Codice Ambientale Decreto Legislativo n. 152/2006 con gli articoli 29bis e seguenti.

4 La Direttiva 2010/75/UE elenca i principi a cui deve attenersi il Gestore all’articolo 11 .

5 Il principio è corrispondente a quanto sancito dall’articolo 11 lett. d) ed e) della Direttiva 2010/75/UE.

68 Rispetto alla Direttiva 2010/75/UE articolo 11 lett. f) (ed anche all’articolo 3 Decreto Legislativo n.59/2005) il legislatore aggiunge la parola “efficace” che evoca, nel nostro diritto, il principio costituzionale del buon andamento della P.A. (articolo 97 Cost.) che si esplica, appunto, anche attraverso la efficacia dell’agire amministrativo intesa quale rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti (TAR Lecce n. 564/2015, Consiglio di Stato n. 4280/2014, Consiglio di Stato n. 5292/2012).

7

8

9 La salute umana richiama l’assenza di malattie, il benessere e utilizza dati epidemiologici, statistiche e altro che individuano quando il rischio diventa “significativo”

10 Articolo 29septies: Migliori tecniche disponibili e norme di quali