Cass.Sez. III n. 1862 del 18 gennaio 2012 (Ud.22 set.2011)
Pres.Squassoni Est.Grillo Ric.Di Paolo
Acque.Materiale melmoso ed accumulo per effetto di impianto di depurazione mal funzionante
La condotta di accumulo di materiale melmoso lungo un corso d'acqua per effetto del cattivo funzionamento di un impianto di depurazione non integra reato (art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) configurando l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 185, comma primo, lett. b) e 133 del citato D.Lgs.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'11 febbraio 2010 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica dichiarava D.P.R.E., imputato (in concorso con C.R. nelle more deceduto) dei reati di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e artt. 110 e 734 c.p., colpevole dei suddetti reati condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni causati e disponendo il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previa bonifica del sito.
Ricorre avverso la detta sentenza il D.P. a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo nullità della sentenza per inosservanza della legge penale con riferimento al capo A) della imputazione, avendo qualificato la condotta come reato anzichè inquadrarla nella diversa fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, sanzionabile solo in via amministrativa. Con un secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per carenza di essa con specifico riguardo al reato sub b) nulla avendo argomentato in ordine al danno paesaggistico essenziale ai fini della configurazione della fattispecie.
Con un terzo motivo la difesa deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento ad entrambe le imputazioni laddove nella decisione di afferma che l'interruzione dell'energia elettrica sarebbe stata evitabile mediante ricorso ad opportuni presidi tecnici alternativi.
In ultimo la difesa deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale (artt. 40 e 42 c.p.) non avendo i Tribunale spiegato in base a quali elementi i fatti sarebbero stati attribuiti all'imputato. Il ricorso è fondato.
Si premette in fatto, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, che numerosi cittadini residenti nella località "Quadrilioni" del Comune di San Polo Matese avevano lamentato con esposto diretto alle competenti autorità il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione e una situazione di inquinamento derivante dall'accumulo di materiale melmoso lungo il canale.
Accertata la situazione denunciata dai residenti locali sulla base di alcune ispezione e sopralluoghi effettuati da funzionati tecnici dell'A.R.P.A. di Campobasso, era sorta una indagine penale sfociata nella citazione a giudizio del D.P. nella qualità di rappresentante legale della ditta P.C.M. incaricata della gestione dell'impianto di depurazione ritenuta malfunzionante ed all'origine del denunciato inquinamento e del danno all'ambiente, definita con la sentenza impugnata.
Ciò precisato per quanto attiene alla prima imputazione il fatto non è inquadratale nello schema punitivo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, versandosi in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, posto che non si trattava affatto di sversamento di rifiuti quanto di accumulo di materiale melmoso a ridosso del canale formatosi attraverso le acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione, così come accertato dai funzionari dell'ARPA per quanto è dato leggere nella decisione impugnata.
Se così è deve aversi riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185 comma 1, lett. b), n. 1, che esclude dal novero dei rifiuti le acque di scarico, inquadrando le relative condotte nella parte terza del D. L.vo in parola nonchè all'art. 133 del citato D.Lgs. che prevede, in caso di violazione delle norme sull'inquinamento idrico, una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali.
Quanto alla imputazione di cui al capo b), premesso che ai fini della integrazione della fattispecie deve aversi riferimento al pregiudizio arrecato all'ambiente circostante, trattandosi di reati di danno e non di pericolo, nel caso in esame, oltre alla assoluta carenza di motivazione sul punto non esistevano elementi di alcun genere per pervenire ad una pronuncia di responsabilità sulla base dei dati esaminati in sentenza.
Consegue all'accoglimento del ricorso per ciò che riguarda la prima delle imputazioni contestate l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione di copia degli atti e della presente sentenza alla regione Molise per quanto di competenza.
Va, per contro annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato sub b) perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato sub a) della rubrica perche il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia degli atti e della sentenza sia inviata alla regione Molise.
Annulla senza rinvio la sentenza per il reato sub b) della rubrica perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2012