Cass. Sez. III n. 9418 del 1 marzo 2008 (cc. 16 gen. 2008)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. Agizza
Ambiente in genere. Disastro ambientale

Relativamente al delitto previsto dall\'art.434 cp, si osserva come il requisito che connota la nozione di "disastro" è la "potenza espansiva del nocumento" e l\' "attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" come emerge dai lavori preparatori del codice penale. Il termine disastro implica sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità " straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" ; pertanto "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone". Il reato ricorre pertanto nel caso di una imponente contaminazione di siti realizzata mediante l\'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi .Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.
UDIENZA del 16/01/2008

SENTENZA N. 00059 /2008

REG. GENERALE N. 034622/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. ONORATO PIERLUIGI PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE
2.Dott.PETTI CIRO

3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
4.Dott.GAllARA SANTI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) AGIZZA ANTONIO N. IL 13/11/1960 avverso ORDINANZA del 03/08/2007 TRIB. LIBERTA\' di NAPOLI
- sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
- sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Giocchino che ha chiesto l\'inammisssibilità del ricorso
Udito il difensore avv. Toraldo Giuseppe di Napoli.


MOTIVI DELLA DECISIONE


In esito ad una imponente attività istruttoria (rappresentata da intercettazioni telefoniche, appostamenti, riprese filmate, sequestri e dichiarazioni di soggetti coinvolti nelle indagini) che costituisce lo sviluppo di altri filoni investigativi (convogliati nelle operazioni Madre Terra I e Madre Terra II), il Pubblico Ministero ha individuato la esistenza di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito dei rifiuti.


In estrema sintesi, secondo la impostazione accusatoria, i rifiuti speciali pericolosi costituiti dai fanghi derivanti dal ciclo di depurazione delle acque ed i rifiuti liquidi delle navi approdate nel porto di Napoli) e destinati ai centri di compostaggio, della Sorieco e della Frama o allo impianto della Espeko), al posto di subire il necessario trattamento, erano smaltiti illecitamente (quasi tutti sparsi su terreni agricoli o nei corsi d\'acqua). Ciò avveniva con un collaudato meccanismo di complicità di produttori di rifiuti, gestori degli impianti di compostaggio, titolari e dipendenti delle ditte di trasporto, titolari di aziende agricole.


Tra i partecipanti del consorzio criminoso è stato individuato l\'Agizza cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale; la misura è stata commutata dal Tribunale del riesame, con ordinanza 3 agosto 2007, negli arresti domiciliari.


Per giungere a tale conclusione, i Giudici, relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, hanno evidenziato plurimi elementi (che derivano da numerose intercettazioni telefoniche e dagli appostamenti di Polizia) dai quali risulta il suo pieno coinvolgimento e la sua posizione di promotore nei reati in esame.


In particolare, è emerso che l\'indagato, titolare della azienda Ecologia Agizza, ha effettuato svariati trasporti dei rifiuti liquidi provenienti da navi o provenienti dai fanghi dal depuratore Cuma Pozzuoli e destinati allo impianto di compostaggio della Sorieco e della Frama e della Espeko; in realtà, i rifiuti non ricevevano il necessario trattamento, ma venivano dispersi nell\'ambiente.


Secondo il Tribunale, l\'Agizza era pienamente consapevole della globale illecita attività per cui si procede, teneva i contatti ed aveva reti di collegamento con numerose persone indagate, svolgendo un ruolo da protagonista nel sodalizio criminoso.


In base a tali elementi, il Tribunale ha evidenziato indizi di colpevolezza per tutti i reati e le esigenze di cautela - rappresentate dalla necessità di salvaguardare la genuinità delle prove ed evitare recidive - fronteggiabili con la custodia domiciliare.


Per l\'annullamento della ordinanza, l\'Agizza ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. L\'indagato - dopo avere rilevato che la sua attività era limitata al trasporto dei rifiuti e non gli può essere imputata a titolo di concorso la loro successiva ed illecita destinazione - incentra le sue critiche sulla configurabilità del reato previsto dall\'art.434 cp.


Deduce la insussistenza degli elementi materiali necessari per la integrazione della fattispecie; rileva che, anche per carenza di accertamenti tecnici, non è stata verificata la impossibilità di bonifica che rappresenta l\'elemento che distingue il disastro dal danno ambientale; lamenta la mancanza di ogni indagine sul danno permanente ed irreversibile e sul pericolo per la salute pubblica.

Rileva che i Giudici non hanno accertato né la esistenza di un rapporto causale tra la sua condotta e la perpetrazione del reato né la sussistenza dello elemento psicologico perché hanno trascurato di valutare la sua non consapevolezza della effettiva pericolosità per l\'ambiente del materiale trasportato.


In merito alle esigenze di cautela, osserva che non è possibile la reiterazione di condotte antigiuridiche - dal momento che non opera più nel settore della gestione dei rifiuti - e che non sussistono esigenze connesse alla assunzione delle prove (già acquisite nei suoi confronti).


Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.


Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha avuto cura di elencare analiticamente le esaustive indagini effettuate e di riportare in toto il contenuto delle intercettazioni che riguardano l\'attuale indagato (sul contenuto delle quali e sulla loro interpretazione, il ricorrente non ha formulato censure).


In tale modo, questa Corte, senza la necessità di compulsare gli atti processuali, è stata posta in grado di verificare come si è articolata la tesi accusatoria e di controllare come la conclusione dei Giudici di merito sulla esistenza di indizi di colpevolezza, connotati con il requisito della gravità, sia in sintonia con le acquisite emergenze.


Le indagini hanno accertato l\'esistenza ed operatività di una complessa struttura organizzativa dedita alla commissione di una pluralità di reati in tema di traffico illecito di rifiuti di cui l\'attuale ricorrente era consapevole di partecipare, e partecipava, con il suo fattivo contributo dalla circostanza che l\'Agizza teneva i contatti con numeroso membri della organizzazione e dalla entità del suo apporto nello illecito traffico di rifiuti, i Giudici hanno tratto la ragionevole conclusione sulla sua posizione di preminenza nel sodalizio.


Nei motivi di ricorso, l\'Agizza tende a sminuire il suo ruolo fino a sostenere che la sua attività si limitava al trasporto dei rifiuti agli impianti di compostaggio e non era notiziato del loro successivo destino.


La tesi difensiva trova una decisiva smentita - come correttamente osservato dai Giudici di merito - nel tenore delle intercettazioni e nella circostanza (evidenziata dagli appostamenti della Polizia) che i rifiuti trasportati dalla ditta del ricorrente non erano inviati al luogo deputato per il loro lecito smaltimento.


Relativamente al delitto previsto dall\'art.434 c.p., si osserva come il requisito che connota la nozione di "disastro" è la "potenza espansiva del nocumento" e l\'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" come emerge dai lavori preparatori del codice penale.


Una recente sentenza della Cassazione (sezione 5 n° 40330/2006), che ha affrontato in modo approfondito la esegesi della norma, ha precisato che il termine disastro implica sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità " straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane"; pertanto "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (conf. Cassazione Sezione 5 sentenza 11486/1989).


Nel caso concreto, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l\'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.


La durata in termini temporali e l\'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato; questo delitto comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica.


Gli inquinamenti cumulativi degli indagati hanno determinato gli effetti lesivi ricordati per la realizzazione dei quali si è inserita con efficienza causale (quanto meno di aggravamento della situazione di pericolo) la condotta antigiuridica dell\'Agizza.


La tesi difensiva, tendente a dimostrare l\'ignoranza dell\'indagato dell\'illecito deposito dei rifiuti sul suolo e nell\'acqua, si è dimostrata inconsistente.


Anche per quanto concerne le esigenze di cautela, la conclusione del Tribunale, sulla prognosi negativa di recidiva, non merita censure.


I Giudici hanno evidenziato un sicuro indice rilevatore della pericolosità dello inquisito rappresentato dall\'essere un promotore della criminale associazione per cui è ragionevolmente prospettabile che l\'Agizza, se libero, riallacci i contatti con i correi e riprenda la sua abituale attività di gestione illecita di rifiuti.


Essendo le esigenze enucleate dall\'art.247 c.p.p. tra loro alternative, è sufficiente il pericolo di reiterazione di reati a giustificare la misura cautelare.


PQM



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Roma, 16 gennaio 2008
Deposito 29/02/2008