Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1072-2007

SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE -
Gestione dei rifiuti - Reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - Natura permanente - Provvedimento di sequestro - Momento di cessazione della permanenza -Individuazione - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 72/07
Roma, 16 ottobre 2007
OGGETTO: 614001 - SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei
rifiuti - Reato di realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata - Natura permanente - Provvedimento di sequestro -
Termine di prescrizione - Momento di cessazione della permanenza -
Individuazione - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: art. 158 cod. pen.; art. 51, comma terzo, d.Lgs. 22
febbraio 1997, n. 22; art. 256, comma terzo, d.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152.
La Sez. III penale, con la sentenza pronunciata all\'udienza pubblica
del 27 marzo 2007, dep. 12 giugno 2007, n. 22826, P.G. e p.c. in
proc. Artese e altri, rv. 236909, ha affermato il seguente principio
di diritto cosi\' massimato:
"In materia di gestione dei rifiuti, il reato di realizzazione di
discarica non autorizzata, previsto dall\'art. 51, comma terzo,
D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura permanente e la condotta
antigiuridica cessa, in caso di sequestro della discarica, per
effetto del relativo provvedimento.
Tale pronuncia e\' conforme all\'orientamento costante della Sezione
secondo cui - ai fini della decorrenza del termine di prescrizione -
deve ritenersi cessata la permanenza del reato in seguito al
provvedimento di sequestro (sia probatorio che preventivo) che
determina per l\'imputato la perdita della libera disponibilita\'
delle cose sequestrate e, di conseguenza, anche l\'impossibilita\' di
determinarsi liberamente in ordine alle stesse (Sez. III, 8 maggio
2003, n. 26811, PG in proc. Orlando, rv 225734; Sez. III, 16 marzo
1994, n. 5654, Imperato, rv 199125).
Tuttavia, la stessa si pone in consapevole contrasto con il difforme
orientamento, espresso da altra Sezione, che in tema ha affermato il
seguente principio di diritto cosi\' massimato da quest\'ufficio (Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 29855, Pezzotti e altro, rv 235255):
" In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento previsto
dagli artt. 51 bis e 17, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
- di natura permanente anche dopo l\'entrata in vigore degli artt.
242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264,
comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del 1997 - non cessa per
effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato
all\'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree,
condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico
(art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima
della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilita\' del
reato".
Redattore: Alessio Scarcella
Il vice direttore
(Domenico Carcano)